Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quarta Sezione
Sentenza 14 novembre 2018

«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedure di insolvenza - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Articolo 3, paragrafo 1 - Competenza giurisdizionale internazionale - Azione revocatoria - Competenza giurisdizionale esclusiva dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura d'insolvenza».

Nella causa C-296/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), con decisione del 12 maggio 2017, pervenuta in cancelleria il 22 maggio 2017, nel procedimento Wiemer & Trachte GmbH, in liquidazione, contro Zhan Oved Tadzher.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'articolo 18, paragrafo 2, nonché degli articoli 21 e 24 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1).

2. La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia insorta tra la Wiemer & Trachte GmbH, società in liquidazione, e il sig. Zhan Oved Tadzher in merito alla restituzione di una somma di denaro al medesimo trasferita dal conto bancario della Wiemer & Trachte senza il consenso del curatore provvisorio.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Regolamento n. 1346/2000

3. I considerando 2 e da 6 a 8 del regolamento n. 1346/2000 così recitano:

«(2) Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontalier[e] siano efficienti ed efficaci. L'adozione del presente regolamento è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 [CE].

(...)

(6) Secondo il principio di proporzionalità, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per l'apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse. Il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative al riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano anch'esse tale principio.

(7) Le procedure di insolvenza relative ai fallimenti, ai concordati e ad altre procedure affini sono escluse dal campo di applicazione della [Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32)].

(8) Allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure d'insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento [dell'Unione europea] vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri».

4. L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento medesimo così dispone:

«1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio».

5. Il successivo articolo 16, paragrafo 1, prevede quanto segue:

«La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell'articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è avviata.

(...)».

6. Ai sensi del successivo articolo 18:

«1. Il curatore designato da un giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, finché, non vi è stata aperta un'altra procedura di insolvenza o non vi è stata adottata alcuna misura conservativa contraria in seguito a una domanda di apertura di una procedura di insolvenza in tale Stato. In particolare, egli può trasferire, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano, i beni del debitore, fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 7.

2. Il curatore designato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può, in ogni altro Stato membro, far valere in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un bene mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato di apertura nel territorio di tale altro Stato membro dopo l'apertura della procedura di insolvenza. Può anche esercitare ogni azione revocatoria che sia nell'interesse dei creditori.

(...)».

7. Ai sensi del successivo articolo 21:

«1. Il curatore può chiedere che il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura di insolvenza e, se del caso, la decisione che lo nomina siano rese pubbliche negli altri Stati membri secondo le modalità ivi previste. Le misure di pubblicità precisano inoltre l'identità del curatore nominato nonché, se la regola di competenza applicata è quella dell'articolo 3, paragrafo 1, ovvero paragrafo 2.

2. Tuttavia, ogni Stato membro nel cui territorio si trova una dipendenza del debitore può prevedere la pubblicazione obbligatoria. In tal caso il curatore o l'autorità a ciò legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è stata aperta, prende le misure necessarie per la pubblicazione».

8. Il successivo articolo 24 così prevede:

«1. Colui che in uno Stato membro adempie un'obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore del curatore della procedura, è liberato se non era informato dell'apertura della procedura.

2. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all'articolo 21 non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura».

9. A termini del successivo articolo 25, paragrafo 1:

«Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, nonché, il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità. (...)

La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla richiesta d'apertura di una procedura d'insolvenza».

Regolamento (CE) n. 44/2001

10. L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), così dispone:

«1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

(...)

b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini;

(...)».

Diritto bulgaro

11. L'articolo 17 bis del Targovski zakon (legge in materia commerciale) dispone quanto segue:

«1. Le succursali delle persone giuridiche estere, registrate e munite del diritto di esercitare un'attività commerciale in base al proprio diritto nazionale, sono iscritte nel registro del commercio.

(...)

3. Nel registro vengono trascritti i seguenti dati:

(...)

3) i dati provenienti da tutti gli atti del giudice fallimentare, trascritti nel registro nel quale è iscritta la persona giuridica straniera e, se del caso, le decisioni di cui all'articolo 759, paragrafo 1, e all'articolo 760, paragrafo 3;

(...)

5. La trascrizione dei dati di cui al paragrafo 3, punti 2, 3 e 4, può anche essere effettuata d'ufficio sulla base di una notifica del registro di un altro Stato membro dell'Unione nel quale è iscritta la persona giuridica straniera, pervenuta tramite il sistema di interconnessione dei registri degli Stati membri».

12. Ai sensi dell'articolo 15 dello Zakon za targovskia register (legge sul registro del commercio):

«1. L'iscrizione, la rimozione e la pubblicazione possono essere dichiarate:

1) (...) dal commerciante dalla persona giuridica senza scopo di lucro;

2) (...) dal procuratore;

3) (...) da un'altra persona nei casi previsti dalla legge;

4) (...) da un avvocato munito di mandato ad hoc conformemente alle condizioni stabilite dalla legge sulla professione forense per farsi rappresentare dinanzi all'Agenzia.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13. La Wiemer & Trachte GmbH è una società a responsabilità limitata con sede a Dortmund (Germania). Con decisione del 10 maggio 2004, il Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia, Bulgaria), disponeva l'iscrizione nel registro del commercio bulgaro di una controllata della Wiemer & Trachte GmbH in Bulgaria.

14. Con decreto del 3 aprile 2007 l'Amtsgericht Dortmund (Tribunale circoscrizionale di Dortmund, Germania), nell'ambito dell'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti della Wiemer & Trachte, nominava un curatore provvisorio, disponendo che l'efficacia degli atti di disposizione della società era subordinata al consenso del curatore. Questo primo decreto veniva iscritto in data 4 aprile 2007 nei registri del commercio tedeschi. Con un secondo decreto del 21 maggio 2007, registrato in data 24 maggio 2007, il giudice medesimo assoggettava la Wiemer & Trachte al divieto generale di compiere atti dispositivi dei propri beni. Con un terzo decreto del 1° luglio 2007, lo stesso giudice avviava la procedura d'insolvenza sul patrimonio della società. Questo terzo decreto veniva iscritto in data 5 giugno 2007 nel registro del commercio.

15. In data 18 e 20 aprile 2007, venivano trasferiti, dal conto bancario della Wiemer & Trachte, fondi per un importo, rispettivamente, di EUR 2 149,30 e di EUR 40 000 dalla banca Obedinena Balgarska banka AD, tramite il direttore della filiale bulgara, verso un conto del sig. Tadhzer, recanti le causali, l'uno, di «spese di viaggio» e l'altro di «anticipo di provvista».

16. La Wiemer & Trachte agiva, quindi, in giudizio dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia) nei confronti del sig. Tadhzer, deducendo l'inefficacia di tali operazioni bancarie in quanto eseguite successivamente all'apertura della procedura di insolvenza. Essa chiedeva la restituzione alla massa fallimentare degli importi menzionati supra al punto 15, oltre interessi legali.

17. Il sig. Tadzher deduceva il difetto di giurisdizione del Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia) a conoscere del procedimento principale sostenendo che l'importo corrispondente all'anticipo per le spese professionali, non essendo stato utilizzato, era stato restituito alla Wiemer & Trachte il 25 aprile 2007.

18. L'eccezione di incompetenza giurisdizionale veniva respinta sia dal Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia), sia, in sede di appello, dall'Apelativen sad (Corte di appello, Bulgaria). Con ordinanza del 28 gennaio 2013, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) dichiarava irricevibile il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza dell'Apelativen sad (Corte d'appello) e che tale decisione, che riconosceva la giurisdizione del Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia), ai fini dell'esame della controversia nel merito, aveva acquisito l'efficacia di cosa giudicata.

19. Quest'ultimo giudice accoglieva nel merito la domanda della Wiemer & Trachte. Avverso tale decisione il sig. Tadzher proponeva appello. Il 26 luglio 2016, l'Apelativen sad (Corte d'appello) annullava peraltro detta decisione, respingendo la domanda di restituzione degli importi menzionati supra al punto 15 in quanto infondata e non avvalorata da prove.

20. Contro la sentenza dell'Apelativen sad (Corte d'appello) la Wiemer & Trachte ricorreva quindi per cassazione dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), deducendo l'inapplicabilità dell'articolo 24 del regolamento n. 1346/2000 alla controversia principale e che, conseguentemente, il sig. Tadzher non poteva pretendere di non essere stato a conoscenza dell'avvio della procedura di insolvenza nei confronti della Wiemer & Trachte.

21. Ciò premesso, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, del [regolamento n. 1346/2000] debba essere interpretato nel senso che la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro, nel cui territorio sia stato avviato il procedimento di insolvenza, per un'azione revocatoria fallimentare nei confronti di un debitore avente sede o domicilio in un altro Stato membro, costituisca una competenza esclusiva, ovvero se il curatore sia legittimato, nell'ipotesi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento, a promuovere un'azione revocatoria fallimentare dinanzi al giudice nello Stato membro nel cui territorio il debitore abbia sede o domicilio, qualora l'azione revocatoria fallimentare del curatore sia fondata su un atto di disposizione su beni mobili compiuto nell'altro Stato membro.

2) Se la liberatoria prevista nell'articolo 24, paragrafo 2, in combinato disposto con il paragrafo 1, del [regolamento n. 1346/2000], si applichi nel caso di adempimento di un'obbligazione a favore del debitore in uno Stato membro, che sia avvenuto da parte dell'amministratore di una controllata della società debitrice registrata in tale Stato membro, qualora al momento dell'adempimento sia stata presentata, in un altro Stato membro, una richiesta di apertura della procedura d'insolvenza sul patrimonio della società debitrice e sia stato nominato un curatore provvisorio, ma non sia stata ancora emessa alcuna decisione sull'apertura della procedura d'insolvenza.

3) Se l'articolo 24, paragrafo 1, del [regolamento n. 1346/2000], sull'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, sia applicabile alla società debitrice, qualora il versamento originario di tale somma da parte della debitrice, a favore del soggetto che l'ha eseguito, sia considerato inefficace in base al diritto nazionale del giudice fallimentare e l'inefficacia derivi dall'avvio della procedura d'insolvenza.

4) Se la presunzione di mancata conoscenza di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del [regolamento n. 1346/2000], sia applicabile nel caso in cui le autorità indicate nell'articolo 21, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento, non abbiano adottato le misure necessarie per assicurare la pubblicazione, nel registro dello Stato membro nel cui territorio la debitrice possieda una controllata, della decisione del giudice fallimentare, con la quale sia stato nominato un curatore provvisorio e l'efficacia degli atti di disposizione della società sia stata subordinata alla previa approvazione del curatore provvisorio, qualora lo Stato membro, nel quale abbia sede la controllata medesima, imponga obbligatoriamente la pubblicazione di tale decisione, pur riconoscendola ai sensi dell'articolo 25, in combinato disposto con l'articolo 16 del regolamento».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

22. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata aperta una procedura d'insolvenza, a conoscere di un'azione revocatoria fondata sull'insolvenza e diretta nei confronti di una controparte avente sede o domicilio in un altro Stato membro, costituisca una competenza giurisdizionale esclusiva o se il curatore possa esercitare l'azione revocatoria stessa dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio sia situata la sede sociale o il domicilio della controparte.

23. L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 conferisce ai giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova il centro dei principali interessi del debitore la competenza esclusiva ad aprire la procedura di insolvenza principale (sentenza del 15 dicembre 2011, Rastelli Davide e C., C-191/10, EU:C:2011:838, punto 27).

24. Per determinare i criteri che consentono di stabilire se un'azione sia inclusa o meno nell'ambito di applicazione di tale disposizione, la Corte ha precisato che occorre tener conto del considerando 6 del regolamento n. 1346/2000, ai sensi del quale tale regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinino la competenza per l'apertura delle procedure di insolvenza e per l'adozione di decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 2009, Seagon, C-339/07, EU:C:2009:83, punto 20, e del 19 aprile 2012, F-Tex, C-213/10, EU:C:2012:215, punto 26).

25. La Corte ne ha dedotto che, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal legislatore così esposto in tale considerando e dell'effetto utile del regolamento n. 1346/2000, l'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso dev'essere interpretato nel senso che attribuisce ai giudici dello Stato membro competente ad aprire una procedura d'insolvenza una competenza internazionale a conoscere delle azioni che scaturiscono direttamente da detta procedura e sono ad essa strettamente connesse (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 2009, Seagon, C-339/07, EU:C:2009:83, punto 21, e del 19 aprile 2012, F-Tex, C-213/10, EU:C:2012:215, punto 27).

26. Alla luce, in particolare, di tali considerazioni, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che le azioni revocatorie volte ad incrementare l'attivo dell'impresa sottoposta a procedura fallimentare rientrano in questa categoria di azioni. L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, dev'essere, quindi, interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta una procedura di insolvenza sono giurisdizionalmente competenti a conoscere dell'azione revocatoria fondata sull'insolvenza e diretta nei confronti di una controparte con sede statutaria in un altro Stato membro (sentenza del 12 febbraio 2009, Seagon, C-339/07, EU:C:2009:83, punto 28).

27. Il giudice del rinvio solleva la questione se tale competenza giurisdizionale internazionale sia esclusiva o se, al contrario, essa sia facoltativa, nel senso che consenta al curatore di adire i giudici dello Stato membro del domicilio della controparte dell'azione revocatoria.

28. A tal riguardo, si deve rilevare, da un lato, che il considerando 7 del regolamento n. 1346/2000 precisa che le procedure di insolvenza relative ai fallimenti, ai concordati e ad altre procedure affini sono escluse dal campo di applicazione della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che è stata sostituita, nei rapporti tra gli Stati membri, fatta eccezione per il Regno di Danimarca, dal regolamento n. 44/2001. Dall'altro lato, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento stesso, i «fallimenti, i concordati e le procedure affini».

29. Quest'ultimo regolamento e il regolamento n. 1346/2000 devono essere interpretati in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione tra le norme giuridiche ivi stabilite nonché qualsiasi vuoto normativo. Pertanto, le azioni escluse dall'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del medesimo, ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000. All'inverso, le azioni non ricomprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, Tünkers France e Tünkers Maschinenbau, C-641/16, EU:C:2017:847, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

30. A tal proposito, la Corte ha precisato che quest'ultimo regolamento è destinato ad essere applicato a tutta la materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti, e che l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 44/2001 esclude dal proprio ambito di applicazione soltanto le azioni direttamente scaturenti da una procedura d'insolvenza e ad essa strettamente connesse, ricomprese nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000 (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2012, F-Tex, C-213/10, EU:C:2012:215, punto 29).

31. Ne consegue che la rispettive sfere di applicazione dei due regolamenti relativi alla competenza giurisdizionale internazionale dei giudici degli Stati membri sono chiaramente definiti e che un'azione revocatoria, laddove scaturisca direttamente da una procedura d'insolvenza e sia ad essa strettamente connessa, ricade nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000, e non in quello del regolamento n. 44/2001.

32. Orbene, va osservato che il regolamento n. 1346/2000 non prevede nessuna norma di attribuzione di giurisdizione internazionale da cui derivi l'attribuzione ai giudici dello Stato membro in cui sia domiciliata la controparte la competenza giurisdizionale a conoscere delle azioni revocatorie direttamente scaturenti dalla procedura d'insolvenza e ad essa strettamente connesse.

33. Peraltro, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che una concentrazione di tutte le azioni direttamente connesse alla procedura di insolvenza dinanzi ai giudici dello Stato membro giurisdizionalmente competente per l'avvio della procedura di insolvenza risponde all'obiettivo di migliorare l'efficacia e la rapidità delle procedure di insolvenza aventi effetti transfrontalieri, di cui ai considerando 2 e 8 del regolamento n. 1346/2000 (sentenza del 12 febbraio 2009, Seagon, C-339/07, EU:C:2009:83, punto 22).

34. Inoltre, va rilevato che, secondo il considerando 4 di tale regolamento, è necessario, per un buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica (forum shopping) (sentenza del 12 febbraio 2009, Seagon, C-339/07, EU:C:2009:83, punto 23).

35. Orbene, la possibilità che diversi fori risultino giurisdizionalmente competenti con riguardo ad azioni revocatorie avviate in Stati membri diversi comporterebbe un indebolimento delle possibilità di conseguire tale obiettivo (sentenza del 12 febbraio 2009, Seagon, C-339/07, EU:C:2009:83, punto 24).

36. Dalle suesposte considerazioni emerge che i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata la procedura di insolvenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, dispongono della competenza giurisdizionale esclusiva a conoscere delle azioni direttamente scaturenti da detta procedura e ad essa strettamente connesse e, quindi, delle azioni revocatorie fondate sull'insolvenza.

37. Tale conclusione non può essere inficiata dal contesto nel quale si colloca l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000.

38. In primo luogo, non si può addurre a fondamento l'articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento per rimettere in discussione la natura esclusiva della competenza giurisdizionale internazionale dei giudici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento medesimo a conoscere delle azioni revocatorie.

39. Infatti, l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 riguarda soltanto la situazione particolare nella quale il curatore fallimentare è stato nominato nell'ambito di una procedura ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento stesso e non può trovare applicazione in una situazione, come quella oggetto del procedimento principale, in cui il curatore è stato nominato nell'ambito della procedura principale di insolvenza.

40. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 64 delle proprie conclusioni, una distinzione del genere si spiega con il fatto che i poteri del curatore, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, sono limitati territorialmente, poiché, ai sensi di tale articolo, gli effetti di detta procedura sono limitati ai beni del debitore situati nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta la suddetta procedura d'insolvenza. Il curatore deve pertanto disporre, in un caso del genere, della possibilità di proporre un'azione revocatoria connessa a tale procedura dinanzi ai giudici di uno Stato membro diverso da quello dell'apertura della procedura secondaria nel caso in cui le merci oggetto di tale procedura siano state trasferite, successivamente alla sua apertura, in un altro Stato membro.

41. In secondo luogo, l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 non può, a fortiori, essere utilizzato a sostegno di un'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento a favore di una giurisdizione internazionale facoltativa per le azioni revocatorie.

42. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 65 delle proprie conclusioni, tale disposizione riguarda unicamente il riconoscimento e l'esecutività delle decisioni direttamente derivanti dalla procedura di insolvenza e ad essa strettamente connesse, anche se adottate da un altro giudice. Detta disposizione si limita ad ammettere la possibilità che i giudici di uno Stato membro, nel cui territorio sia stata aperta una procedura di insolvenza, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, conoscano parimenti di un'azione direttamente scaturente dalla procedura stessa, sia che si tratti del giudice che abbia aperto la procedura di insolvenza ai sensi del menzionato articolo 3, paragrafo 1, ovvero di un altro giudice territorialmente o materialmente competente del medesimo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2009, Seagon, C-339/07, EU:C:2009:83, punti 26 e 27).

43. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 dev'essere interpretato nel senso che la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro, sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata, a conoscere di un'azione revocatoria fondata sull'insolvenza e diretta nei confronti di una controparte con sede statutaria o domicilio in un altro Stato membro costituisce una competenza giurisdizionale esclusiva.

Sulle questioni seconda, terza e quarta

44. Poiché la seconda, la terza e la quarta questione presuppongono, contrariamente a quanto risulta dalla risposta alla prima questione, che un'azione revocatoria possa essere promossa dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio si trovi la sede legale o il domicilio del convenuto, non è necessario procedere all'esame di tali questioni.

Sulle spese

45. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev'essere interpretato nel senso che la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro, sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata, a conoscere di un'azione revocatoria fondata sull'insolvenza e diretta nei confronti di una controparte con sede statutaria o domicilio in un altro Stato membro costituisce una competenza giurisdizionale esclusiva.

M. Di Pirro

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P. Dubolino, F. Costa

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