Corte di cassazione
Sezione II civile
Sentenza 29 novembre 2018, n. 30939

Presidente: Petitti - Estensore: Cosentino

FATTO E DIRITTO

Il Ministero dell'Interno ricorre, sulla scorta di un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale il tribunale di Genova, confermando la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, ha negato che la società Studio Ravasi s.r.l., proprietaria di una autovettura in relazione alla quale era stato contestato un eccesso di velocità (art. 142, comma 7, cod. strada), fosse incorsa - omettendo di comunicare alla Polizia Stradale l'identità del conducente dell'autovettura al momento dell'infrazione - nella violazione dell'art. 126-bis, comma 2, cod. strada.

Il tribunale ha motivato l'accoglimento dell'opposizione avverso l'ordinanza prefettizia - che, per contro, aveva ritenuto la società Studio Ravasi s.r.l. responsabile della violazione dell'art. 126-bis, comma 2, cod. strada - in base al rilievo che il legale rappresentante della società opponente aveva inviato alla Polizia Stradale di Savona una comunicazione in cui faceva presente che egli - "avendo utilizzato il veicolo di proprietà aziendale durante il mese di agosto con tutta la famiglia, ed essendosi alternato con la moglie alla guida" (così a pagg. 3 e 4 della sentenza) - non era in grado di dire chi fosse alla guida al momento della violazione dei limiti di velocità.

Secondo il tribunale genovese, il legale rappresentante della società sanzionata, inviando la suddetta comunicazione, avrebbe "tenuto la condotta collaborativa che secondo le indicazioni della Corte costituzionale può ritenersi idonea a scriminare l'omessa comunicazione" (così a pag. 4 della sentenza).

La società Studio Ravasi s.r.l. non ha spiegato attività difensive in questa sede e la causa, originariamente avviata alla discussione in camera di consiglio, nell'adunanza del 2 febbraio 2018 è stata rimessa alla pubblica udienza e, quindi, è stata nuovamente discussa all'udienza del 26 settembre 2018, nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe [i.e. per il rigetto del ricorso - n.d.r.].

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 126, comma 2, cod. strada, e successive modificazioni, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Sulla questione di diritto proposta dalla difesa erariale questa Corte si è reiteratamente espressa, affermando il principio che, in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 126-bis, secondo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente (si veda, nella giurisprudenza anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 2008, la sentenza n. 13748/2007 e, nella giurisprudenza posteriore a detta sentenza della Corte costituzionale, le pronunce nn. 12482/2009, 21957/2014 e 25593/2017).

Sul tema è da ultimo intervenuta l'ordinanza di questa Sezione n. 9555/2018, che - riconsiderando la summenzionata giurisprudenza di legittimità alla luce delle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 165/2008 - ha affermato che «in tema di sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 126-bis, comma 2, penultimo periodo, e 180, comma 8, del codice della strada, occorre distinguere la condotta - di per sé meritevole di sanzione - del proprietario che semplicemente non ottemperi all'invito a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione da quella del proprietario che, invece, abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo adducendo giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione di responsabilità a carico del dichiarante deve essere valutata dal giudice di merito con apprezzamento in fatto non sindacabile dal giudice di legittimità».

Il Collegio condivide e fa proprio il nucleo centrale del principio di diritto espresso nella ordinanza n. 9555/2018, là dove si afferma che la sentenza della Corte costituzionale n. 165/2008 impone di distinguere tra la condotta del proprietario del veicolo che non risponda alla richiesta di comunicazione dell'identità del conducente e la condotta del proprietario del veicolo che a tale richiesta risponda adducendo una valida giustificazione della propria non conoscenza della identità del conducente; del resto, la suddetta distinzione è stata recepita dallo stesso legislatore con l'art. 2, comma 164, lett. b), del d.l. n. 262/2006, convertito in legge con la l. n. 286/2006 (anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 165/2008 ma non applicabile ratione temporis nel giudizio dove era stato sollevato l'incidente di legittimità costituzionale definito con tale sentenza), che ha modificato il sesto periodo del comma 2 dell'art. 126-bis cod. strada, limitando la punibilità dell'omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente all'ipotesi che tale comunicazione venga omessa "senza giustificato e documentato motivo".

In definitiva, quindi, per le fattispecie a cui si applica ratione temporis il testo dell'art. 126-bis cod. strada successivo alla modifica recata dal d.l. n. 286/2006, si tratta di stabilire se il motivo per il quale il proprietario del veicolo ha dichiarato di non conoscere l'identità del conducente sia, in primo luogo, "documentato" e, in secondo luogo, "giustificato".

Lo stabilire se il motivo addotto dal proprietario del veicolo per giustificare la propria non conoscenza dell'identità del conducente sia "documentato" costituisce certamente accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti fissati dall'art. 360, n. 5, c.p.c.; potendosi comunque precisare, per esigenze di nomofilachia, che la correlazione tra il d.l. n. 286/2006, emanato il 3 ottobre 2006, e la precedente ordinanza della Corte costituzionale n. 244/2006, pubblicata il 22 giugno 2006 (nella quale già era stata evocata la possibilità di attribuire rilievo esimente alla condotta di colui che, "presentandosi o scrivendo", avesse rappresentato l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa comunicazione dell'identità del conducente) impongono di interpretare, teleologicamente, l'aggettivo "documentato" in senso estensivo, quale sinonimo di "provato", non necessariamente con prove documentali ma anche mediante l'acquisizione di prove costituende.

Per quanto poi riguarda l'apprezzamento in ordine alla sussistenza di un motivo che giustifichi la dichiarazione di contenuto negativo del proprietario del veicolo, il Collegio ritiene che il principio, enunciato nella citata ordinanza n. 9555/2018, che assegna la funzione istituzionale di compiere tale apprezzamento al giudice di merito è certamente condivisibile con riferimento al giudizio di fatto che è insito in tale apprezzamento, ossia con riferimento alla ricostruzione del "fatto storico", vale a dire la ricostruzione degli accadimenti nei quali si risolve e si sostanzia la vicenda sottoposta al vaglio giudiziale; ma tale principio va integrato con la precisazione che la valutazione che il giudice di merito, una volta ricostruito il "fatto storico", compie sul medesimo - al fine di attribuirgli o negargli idoneità a giustificare la dichiarazione negativa - è un giudizio di diritto, come tale sindacabile in sede di legittimità.

Deve infatti, al riguardo, sottolinearsi che la nozione di "giustificato motivo" della mancata conoscenza dell'identità del conducente, da parte del proprietario del veicolo, di cui all'art. 126-bis, comma 2, cod. strada, è forgiata dal legislatore come una nozione elastica (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali), allo scopo di consentire l'adeguamento della norma alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo. Tale nozione si risolve, pertanto, in un paradigma generico, che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione implicitamente richiama. Nell'esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto in una norma elastica, il giudice compie, dunque, un'attività di interpretazione della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (così Sez. un., 2572/2012).

Il suddetto giudizio è pertanto censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., quando il medesimo si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente (Cass. 3645/1999); fermo restando che, come accennato sopra, l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, ed è sindacabile in cassazione solo a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (per l'enunciazione di tali principi, con riferimento alla clausola generale rappresentata dalla giusta causa di licenziamento, si veda Cass. 5095/2011).

Sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte deve dunque affermarsi il principio che il giudizio operato dal giudice di merito sulla qualificazione delle ragioni esposte dal proprietario del veicolo come giustificato motivo di non conoscenza dell'identità del conducente è censurabile in sede di legittimità, con il mezzo di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., sotto il profilo della sua coerenza con i principi dell'ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente.

Nella specie, la censura proposta al riguardo dal Ministero dell'Interno si palesa fondata, giacché il tribunale genovese ha trascurato di assumere, tra gli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale, il dovere del proprietario del veicolo di conoscere l'identità dei soggetti ai quali venga affidata la relativa conduzione.

In ragione dell'esistenza di tale dovere, un giustificato motivo di mancata conoscenza, da parte del proprietario del veicolo, dell'identità di chi ne abbia avuto la guida è configurabile o nei casi di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario (si consideri, oltre alle ipotesi della sottrazione delittuosa del veicolo, l'ipotesi, oggetto della sentenza di questa Sezione n. 22042/2009, del proprietario che dimostri di avere ceduto in comodato l'autovettura a terzi, prima della commissione dell'infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l'assunzione dell'obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell'effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione) o nella presenza di situazioni imprevedibili ed incoercibili che impediscano al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento nonostante che egli abbia (e dimostri in giudizio di avere) adottato ogni misura idonea, ed esigibile secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo (ad esempio, redigendo e conservando elementari annotazioni scritte).

La clausola generale del "giustificato motivo" va dunque, in definitiva, riempita di concretezza, declinandola come inesigibilità, secondo gli standard esistenti nella realtà sociale, della condotta che, nella situazione data, avrebbe consentito al proprietario di conoscere l'identità del conducente del veicolo; non potendosi ritenere, per contro, giustificato il proprietario che dichiari di ignorare chi sia il conducente del veicolo senza aver dimostrato quali misure egli abbia adottato per conservare la memoria di chi abbia detenuto il veicolo. Si tratterà di misure - ed è proprio questa la ragione per cui il legislatore ha fatto ricorso alla tecnica delle clausole generali - non catalogabili in astratto, ma la cui ragionevole esigibilità nella vita quotidiana non può che variare in ragione della diversità delle situazioni concrete, evidente essendo che la gestione di un parco macchine aziendale è diversa dalla gestione del veicolo di un nucleo familiare; anche in quest'ultimo caso, tuttavia, chi sia intestatario del veicolo è gravato di un dovere di controllo e di memoria, nel cui adempimento potrà farsi aiutare dai componenti del nucleo e la cui inosservanza lo espone, qualora non dimostri di aver fatto quanto ragionevolmente necessario per osservarlo, alla responsabilità prevista dall'art. 126-bis, comma 2, cod. strada.

La sentenza gravata va pertanto cassata con rinvio al tribunale di Genova, che si atterrà al seguente principio di diritto: ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, cod. strada, come modificato dall'art. 2, comma 164, lett. b), del d.l. n. 262/2006, convertito in legge con la l. n. 286/2006, ai fini dell'esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che guidava il veicolo al momento del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di "giustificato motivo" soltanto il caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento, nonostante che egli abbia (e dimostri in giudizio di avere) adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia al tribunale di Genova, in persona di altro magistrato, che si atterrà all'enunciato principio di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

F. Caringella

Codice amministrativo

Dike Giuridica, 2024

L. Bolognini, E. Pelino (dirr.)

Codice della disciplina privacy

Giuffrè, 2024

P. Loddo (cur.)

L'amministratore di sostegno

Cedam, 2024