Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III-bis
Sentenza 25 gennaio 2019, n. 999

Presidente: Savoia - Estensore: Graziano

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in trattazione depositato l'8 novembre 2016, i ricorrenti, assumendo di aver partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente a posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola indetto con d.m. 22 febbraio 2016, n. 106 per la classe B-10 (Costruzioni aeronautiche) per la Regione Lazio senza riuscire vincitori e di aver domandato copia dei propri elaborati e dei criteri di scelta, impugnano la procedura de qua deducendo vari vizi di legittimità.

Si è costituito con atto di stile il Miur intimato.

Con ordinanza collegiale 19 marzo 2018, n. 3078 la Sezione ordinava l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.

La parte ricorrente onerata ottemperava come da produzione del 18 aprile 2018.

1.1. Con successiva ordinanza collegiale del 24 agosto 2018, n. 9035 la Sezione disponeva che il Miur depositasse dettagliata relazione di chiarimenti producendo copia dei verbali delle prove, le dichiarazioni di incompatibilità o astensione presentate dai commissari di concorso ed in particolare quella prodotta dal commissario S., nonché in ordine ai criteri di valutazione predisposti; contestualmente avvertendo che l'eventuale inottemperanza al disposto incombente istruttorio avrebbe potuto essere valutata dal Collegio ai sensi dall'art. 64 c.p.a.

Il Miur non ottemperava alla disposta istruttoria non producendo alcunché.

1.2. Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2018 sulle conclusioni delle parti la causa è stata ritenuta in decisione.

2. Con il secondo motivo parte ricorrente si duole della violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, violati per avere la P.A. nominato commissario di concorso il prof. Fabio S., il quale nel periodo di celebrazione del concorso prestava servizio nell'Istituto "Morosini" di Frosinone unitamente al candidato vincitore R.

Siffatta situazione di palese incompatibilità per i ricorrenti non è stata dichiarata o quanto meno, se lo è stata (del che non è dato sapere stante la mancata evasione dell'istanza di accesso), non ha determinato la conseguente astensione del medesimo, discendendone la nullità di tutte le valutazioni operate da un commissione costituita da un membro incompatibile.

2.1. Riti[e]ne il Collegio fondata la riassunta censura che va quindi accolta.

In punto di fatto va rilevato che parte ricorrente ha prodotto (doc. 9) copia dell'organigramma dell'istituto scolastico "Morosini" di Frosinone, nel quale figurano i nominativi sia del prof. Fabio S., componente della commissione dell'impugnato concorso, che del controinteressato Fabrizio R., nonché una comunicazione ricevuta via email il 10 ottobre 2016, nella quale si afferma candidamente che dal citato organigramma "si evince che il commissario S. e il candidato R. nell'anno del concorso lavoravano nello stesso istituto come colleghi nel medesimo dipartimento o area".

Consta inoltre alla produzione di parte ricorrente anche il verbale della commissione n. 4 del 26 luglio 2016, dal quale emerge che il prof. S. Fabio era componente della commissione e presente nella predetta riunione.

2.2. Orbene, la delineata situazione di vicinitas ovvero di colleganza, a parere della Sezione determina una lampante causa di astensione del membro commissario, in applicazione dell'art. 51 c.p.c.

Va segnalato in proposito che l'orientamento della sezione è nel senso di ritenere applicabile l'art. 51 del codice di procedura civile alla materia dei pubblici concorsi, essendosi precisato al riguardo che "Le cause di incompatibilità e di astensione del giudice, codificate dall'art. 51 c.p.c., sono estensibili ed applicabili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, ad ogni campo dell'azione amministrativa, e segnatamente, quando manchi una disciplina specifica propria, alla materia dei concorsi pubblici e alle relative commissioni, dato che nella composizione di queste ultime particolarmente rilevano esigenze di trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 14 aprile 2008, n. 3122, in terminis anche T.A.R. Sardegna, Sez. I, 5 giugno 2013, n. 459).

Appare pertanto al Collegio evidente che la particolare vicinanza tra il commissario S. e il concorrente R., non declinabile in termini di generico rapporto di ufficio, che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato non determina ex se una causa di astensione obbligatoria (C.d.S., Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119) ma qualificata dalla grave circostanza che entrambi i predetti docenti operavano nel medesimo dipartimento o area di insegnamento nell'ambito dello stesso istituto scolastico (Istituto "Morosini" di Frosinone), produce eo ipso un'evidente ipotesi di astensione obbligatoria a mente dell'art. 51 c.p.c. nonché in ossequio al generale principio di imparzialità, rilevando nella specie il richiamo più generale all'imparzialità amministrativa, intesa come standard e come precetto primario che impone di prevenire situazioni suscettive di ostacolare la serenità e l'equanimità di giudizio in una procedura concorsuale pubblica.

La presenza illegittima ai lavori della commissione del candidato versante in situazione di astensione obbligatoria infirma tutte le operazioni concorsuali svolte e impone l'annullamento della procedura impugnata, ossia il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di personale docente dell'organico dell'autonomia della scuola indetto con d.m. n. 19/2016 limitatamente alla classe concorsuale B-10.

3. Con il quarto motivo (sub D) i ricorrenti lamentano che i criteri di valutazione delle prove siano stati elaborati e predisposti successivamente alle già effettuate prove, infrangendosi il principio secondo cui i criteri di valutazione debbono essere allestiti prima dell'espletamento delle prove stesse.

In punto di fatto osserva il Collegio come debba darsi per provata ai sensi dell'art. 64 c.p.a., la dedotta circostanza, non avendo il Ministero contraddetto alcunché al riguardo, né ottemperato alla istruttoria disposta con ordinanza collegiale del 24 agosto 2018, n. 9035, con la quale si ordinava alla P.A. di depositare copia dei verbali delle prove ed in particolare di quelli relativi alla predisposizione dei criteri di valutazione delle stesse.

La circostanza dedotta risulta quindi non contestata, per cui va posta a fondamento della decisione, ed inoltre va ritenuta provata a mente dell'art. 64, comma 4, c.p.a., a mente del quale il giudice "può trarre argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio", circostanza, peraltro, della quale il Collegio formulava espresso avvertimento nell'ordinanza istruttoria richiamata.

3.1. Orbene, in punto di diritto ritiene il Collegio fondata la censura.

Osserva al riguardo come sia ormai acquisito da tempo il principio secondo cui la commissione di valutazione degli elaborati di un concorso ovvero delle qualità di un candidato debba predeterminare nella prima riunione i criteri di valutazione ai quali si atter[r]à nello scrutinio delle prove e che ciò debba avvenire prima che siano conosciute le generalità di concorrenti, onde scongiurare il rischio che la confezione dei criteri predetti avvenga su misura in modo da poter favorire taluno dei competitors.

Stabilisce invero l'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 che "Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove".

Sul punto la Sezione ha di recente ribadito che "3.2. La predeterminazione di adeguati criteri valutativi assurge pertanto ad elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico. La mancata predeterminazione dei criteri nel corso della prima riunione della Commissione, di per sé sola, rende illegittimo il procedimento di concorso per violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 (cfr. C.d.S., Sez. V, 20 aprile 2016, n. 1567: "Nei concorsi a pubblici impieghi, ai sensi dell'art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, rientra nella competenza delle Commissioni esaminatrici stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove") (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 3 ottobre 2018, n. 9714).

4. Parimenti fondato e meritevole di accoglimento è il quinto motivo (sub E), secondo il quale in forza di una nota ministeriale "i criteri sono quelli consueti e correlati alla pertinenza, alla correttezza linguistica, alla completezza e alla originalità" ma siffatti generali criteri avrebbero potuto essere integrati dalla Commissione (oltre che pubblicizzati). Precetto che non è stato seguito, non avendo la commissione proceduto ad alcuna opera di integrazione.

4.1. La fondatezza della doglianza riviene dalla recente giurisprudenza della Sezione, secondo cui i criteri di valutazione delle prove concorsuali non devono essere espressi in termini generici ed astratti, afferenti a caratteristiche dell'elaborato, ma essere espressi in modo da consentire all'organo valutatore e successivamente al giudice, di apprezzare il quantum di ciascuna caratteristica valutativa nella singola prova e quanto la stessa abbia pesato nell'attribuzione di un determinato punteggio.

In altri termini occorre che i criteri di valutazione si traducano anche in criteri di attribuzione del punteggio ovverosia in criteri motivazionali.

In un caso nel quale i criteri di giudizio erano stati formulati in maniera generica, con riferimento a caratteristiche dell'elaborato, la Sezione ha invece valutato inidonea siffatta opera di generale predisposizione di parametri guida, avendo la commissione "predisposto una serie di criteri, quali l'aderenza dell'elaborato alla traccia scelta, la chiarezza espositiva, della capacità di sintesi e completezza descrittiva, la capacità critica nell'affrontare le problematiche proposte, la capacità di valorizzazione funzionalità e applicabilità ai casi concreti.

Trattasi tuttavia, all'evidenza, di canoni di massima e generali, che non sono accompagnati dalla necessaria fissazione dei relativi pesi valutativi, finendo con l'arrestarsi a caratteristiche e qualità degli elaborati piuttosto che a criteri motivazionali.

Non è dato in altri termini conoscere ex post quanto ciascuna delle enucleate caratteristiche abbia pesato e concorso nella formazione del giudizio finale di ogni candidato" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 3 ottobre 2018, n. 9714).

Va al riguardo richiamato anche il recente precedente della Sezione secondo il quale i "criteri di valutazione [che] ad avviso della Sezione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 25 luglio 2018, n. 8426).

In definitiva anche i motivi quarto e quinto si prospettano fondati e vanno conseguitemene accolti.

In conclusione, alla luce delle svolte considerazioni il ricorso si profila fondato e va accolto potendosi assorbire le residue censure.

L'impugnato concorso va pertanto annullato limitatamente alla classe di concorso B-10.

Le spese seguono la soccombenza nella misura definita in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la graduatoria di cui al concorso indetto con d.m. n. 106/2016 limitatamente alla classe concorsuale B-10 (Costruzioni aeronautiche).

Condanna il Miur a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre al rimborso del contributo unificato ove corrisposto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.