Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III
Sentenza 15 febbraio 2019, n. 2111

Presidente: De Michele - Estensore: Monica

FATTO E DIRITTO

Con il presente ricorso, la ricorrente impugna il bando di concorso, indetto dall'E.N.A.C. - Ente Nazionale Aviazione Civile (di seguito semplicemente "ENAC"), per la copertura di 37 posti di "Ispettore Aeroportuale", area operativa - categoria C, posizione economica C1, di cui al C.C.N.L. del personale non dirigente di tale ente, nella parte in cui prevede, all'art. 2, lett. a), quale requisito di ammissione, il possesso di un "diploma di laurea ... conseguito con una votazione non inferiore a 105/110 o equivalente".

La ricorrente, nel premettere di essersi laureata con un punteggio inferiore a quello minimo richiesto e di aver comunque presentato relativa domanda di partecipazione, chiede l'annullamento in parte qua di tale atto, assumendone l'illegittimità per: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 2 e 6, del d.P.R. n. 487 del 1994; Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 per difetto di motivazione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, lett. d), della l. n. 124/2015; Eccesso di potere per manifesta arbitrarietà, disparità di trattamento, irragionevolezza.

Sostiene, in particolare, parte ricorrente che:

- la previsione, nel bando impugnato, di un voto minimo di laurea sarebbe contraria all'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994, che stabilisce quale unico titolo richiesto per l'accesso ai profili di ottava qualifica professionale (ai quali sarebbe assimilabile la posizione lavorativa per la quale il bando medesimo è stato indetto) il diploma di laurea;

- tale ulteriore requisito di accesso alla procedura concorsuale non troverebbe giustificazione e valido fondamento nella particolarità del profilo professionale a cui si riferisce il concorso e costituirebbe un irragionevole e sproporzionato sbarramento all'accesso, attesa anche la mancata esternazione delle ragioni sottese alla concreta fissazione del voto minimo richiesto;

- l'introduzione di un voto minimo di laurea non costituirebbe, peraltro, un indice attendibile della preparazione del candidato, stante l'eterogeneità delle lauree considerate (Giurisprudenza, Economia e Commercio e/o Scienze Politiche) e sarebbe in contrasto con l'art. 17, lett. d), della legge delega n. 124/2015 di eliminazione di tale requisito da quelli per l'accesso al pubblico impiego.

L'amministrazione resistente si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità del contestato requisito di ammissione alla procedura in ragione delle peculiari funzioni afferenti la figura professionale dell'"Ispettore Aeroportuale", richiamando a tal fine le disposizioni del relativo C.C.N.L. E.N.A.C. 2006/2009.

La Sezione con ordinanza n. 3104/2018, accoglieva la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente "ai fini dell'ammissione con riserva della stessa alla procedura concorsuale".

Parte ricorrente con successiva memoria, nel rappresentare come alcuna prova concorsuale sia stata ancora espletata, insisteva per l'accoglimento del gravame.

All'udienza pubblica del 6 febbraio 2019, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Il d.P.R. n. 487/1994, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", all'art. 2 (rubricato "Requisiti generali"), dispone testualmente al comma 6 che "per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea" e al precedente comma 2 che "per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti".

Premessa la riferibilità del citato comma 6 al profilo professionale in questione ("Ispettore Aeroportuale") in ragione della sua assimilabilità alla qualifica funzionale ivi indicata (l'ottava) - circostanza in alcun modo contestata in punto di fatto dall'ente resistente - il Collegio è, quindi, chiamato a verificare, in via preliminare, se da quanto stabilito al comma 6 possa effettivamente trarsi il principio, invocato dalla ricorrente, di inammissibilità, in linea generale, della previsione di un voto minimo di laurea ai fini dell'accesso alla partecipazione ad un concorso pubblico nonché, in caso affermativo, la riconducibilità alla deroga di cui al comma 2 della contestata disposizione del bando di concorso impugnato.

Quanto alla prima questione, ritiene il Collegio che, indubbiamente, il disposto di cui al comma 6 dell'art. 2, nella parte in cui prevede che "è richiesto il solo diploma di laurea", non possa che essere interpretato se non nel senso che il possesso del titolo della laurea sia di per sé requisito sufficiente ai fini della partecipazione al concorso ivi disciplinato indipendentemente dal voto finale riportato e, che, pertanto, il comma 6 esprima effettivamente un principio di ordine generale in subiecta materia.

Ciò posto, il Collegio è, inoltre, dell'avviso, anche in ragione del tenore testuale delle disposizioni richiamate, che - in generale - la previsione di un voto minimo di laurea ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale effettivamente finisca per interferire con detto principio, conformemente a quanto già affermato dalla giurisprudenza di questo T.A.R. secondo cui "il possesso del titolo della laurea con un punteggio minimo è evidentemente diverso dal mero possesso del titolo della laurea e, proprio in quanto il voto minimo di laurea si aggiunge al requisito generale, questo finisce per acquisire la valenza di requisito ulteriore" (Sezione II, sentenze n. 1491/2015 e n. 1493/2015).

Passando, quindi, a verificare se, in concreto, un siffatto requisito possa legittimamente essere previsto nel concorso per cui è causa in ragione della sua riconducibilità al citato comma 2, occorre premettere come la deroga ivi prevista, operando in relazione ad un principio di valenza generale, trovi - dunque - applicazione solo nei ristretti e circoscritti limiti nei quali è prevista, con la conseguenza che la "particolarità" del profilo professionale di qualifica o di categoria debba essere necessariamente intesa ed interpretata in senso non ampliativo.

Orbene, l'ENAC sostiene al riguardo che nella fattispecie sussisterebbe effettivamente ed in pieno la predetta particolarità, alla luce delle peculiari funzioni svolte dagli ispettori aeroportuali.

L'assunto non è condivisibile.

Assume, innanzi tutto, rilievo in tal senso come manchi in seno al bando impugnato e negli atti ad esso presupposti ogni, seppur minimo, riferimento puntuale alla specificità delle funzioni che i vincitori della procedura saranno chiamati a svolgere a seguito della loro assunzione nel profilo professionale in questione.

Ritiene, infatti, il Collegio che la discrezionalità dell'amministrazione di richiedere il conseguimento di un determinato punteggio di laurea ai fini dell'accesso ad una procedura concorsuale per l'assunzione in un profilo professionale quale quello di cui si discorre, pari o assimilabile all'ottava qualifica funzionale, incontri un limite nella necessità di giustificare la razionalità di uno sbarramento preselettivo di tale fatta, attraverso un'adeguata motivazione a supporto della disposta deroga al principio generale di cui al richiamato art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994, vigente in materia (in tal senso, sempre questo Tribunale, Sezione I, n. 13180/2015).

A ciò si aggiunga come in atti la pretesa particolarità del profilo professionale sia stata dall'ENAC affermata in ragione - sostanzialmente - della mera specificità delle funzioni svolte dall'ente medesimo, riconducendo la "peculiarità del profilo professionale per il quale il posto è messo a concorso" (quello di "Ispettore Aeroportuale") ad una serie di attività (di certificazione, vigilanza, controllo e di natura operativa) ritenute particolari in ragione del solo fatto di svolgersi "nell'ambito della legislazione e delle norme - nazionali ed internazionali - che regolano le operazioni direttamente o indirettamente connesse all'attività della navigazione aerea" (in tal senso, il richiamato art. 14 del C.C.N.L. E.N.A.C. 2006/2009).

Ritiene, infatti, il Collegio che una tale circostanza (l'operare nell'ambito della normativa che presiede anche indirettamente alla navigazione aerea) - conseguendo al rapporto di impiego con un ente, quale l'ENAC, deputato allo svolgimento di attività che tutte devono essere intese come di particolare rilievo - non possa di per sé giustificare la previsione di un ulteriore requisito di accesso alla relativa procedura selettiva, integrando essa - come visto - una deroga al principio generale, vigente in materia, sancito al citato art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994, che non può dunque fondarsi sulla semplice volontà dell'ente di limitare preventivamente il numero dei partecipanti al concorso (in senso conforme, T.A.R. Lazio, Sezione II, sentenze n. 1491/2015 e n. 1493/201[5] - già citate - entrambe rese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

È, infatti, evidente che l'ENAC abbia inteso introdurre un illegittimo indice selettivo, correlato ad un predeterminato obiettivo di preparazione culturale degli aspiranti concorrenti, con il fine precipuo di escludere dalla partecipazione al concorso i soggetti che abbiano ottenuto risultati meno brillanti nel corso degli studi universitari, per di più adottando un parametro (il voto di laurea) che, a ben vedere, potrebbe non rappresentare un indice attendibile di preparazione del candidato, dipendendo esso da un rilevante numero di variabili (tra gli altri, il tipo di laurea conseguito e presso quale Università).

In conclusione, per i motivi fin qui esposti, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, il bando relativo al concorso pubblico per cui è causa deve essere annullato nei soli limiti dell'interesse dedotto in giudizio, con conseguente ammissione in via definitiva della ricorrente alla procedura concorsuale per cui è causa.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l'effetto annullando il bando impugnato nei sensi di cui in motivazione, con conseguente ammissione in via definitiva della ricorrente alla procedura concorsuale per cui è causa.

Condanna l'ENAC al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

Negli stessi termini, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione III, sentenza 15 febbraio 2019, n. 2112.

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