Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 6 giugno 2019, n. 3829

Presidente: Saltelli - Estensore: Rotondano

FATTO

Il signor Antonio I. partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami (con prove scritte ed orali) per due posti di funzionario tecnico (area tecnica - ottava qualifica funzionale), bandito dal Comune di Campobasso con delibera di G.C. n. 1116 del 2 febbraio 1996.

Il bando di concorso (art. 7) prevedeva che fossero ammessi alle prove orali i candidati che avessero ottenuto in ciascuna delle due prove scritte (consistenti nella redazione di un tema di legislazione amministrativa in materia di attività degli enti locali e nella redazione di un progetto relativo ad opere pubbliche) una votazione di almeno 21/30 e che identica votazione fosse necessaria per il superamento delle prove orali.

Con ricorso notificato in data 24 settembre 1998 il predetto signor I. (ammesso alla prova orale, sostenuta il 25 febbraio 1998 ottenendo tuttavia una votazione inferiore al punteggio minimo richiesto di 21/30) impugnava dinanzi al T.a.r. per il Molise la delibera di G.C. n. 278 del 14 maggio 1998, di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del concorso, unitamente ai verbali della commissione ed ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi compresi gli atti relativi alla prova orale; con motivi aggiunti, notificati in data 14 ottobre 1998, il signor I. impugnava poi la delibera di Giunta Comunale n. 909 del 13 novembre 1997 avente ad oggetto "Disciplinare dei concorsi e delle altre procedure di assunzione-integrazione" (di seguito "Disciplinare dei concorsi").

Il ricorrente lamentava violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, censurando in particolare: a) l'illegittima composizione della commissione esaminatrice, nella quale non figurava alcun architetto, come richiesto dal bando, ma solo ingegneri; b) l'incompetenza della Giunta ad interpretare in via autentica il regolamento comunale sui concorsi ed eccesso di potere in conseguenza della modifica del bando disposta nelle more dell'espletamento del concorso; c) la mancata predeterminazione, alla prima riunione, da parte della Commissione, dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove scritte (in violazione dell'art. 12, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 487 del 1994); d) l'eccesso di potere per violazione del bando relativamente all'erronea valutazione dei titoli; e) la mancanza di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione anche con riferimento alla prova orale, rispetto alla quale contestava anche l'inidoneità del voto numerico al fine dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione.

Si costituivano in giudizio il Comune di Campobasso e i vincitori del concorso, Antonio A. e Paola L. (classificatisi, all'esito delle prove, rispettivamente al primo e secondo posto con un punteggio complessivo pari a 53,60/68, il primo, e di 48,50/68, la seconda); interveniva inoltre ad opponendum, a sostegno delle ragioni dell'amministrazione e dei controinteressati, un altro candidato risultato idoneo e in seguito assunto dal Comune.

Con la sentenza in epigrafe il T.a.r. adito ha accolto l'eccezione preliminare sollevata dalle parti resistenti e ha dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendolo tardivo per non essere stato notificato entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla pubblicazione del giudizio negativo riportato nelle prove orali, costituente di per sé atto lesivo (in quanto già precludeva l'idoneità), e comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Avverso la predetta sentenza l'interessato ha proposto appello, deducendone la manifesta erroneità ed ingiustizia quanto alla declaratoria di irricevibilità del ricorso di prime cure e riproponendo tutti i relativi motivi di censura, non esaminati.

Il Comune e i controinteressati, costituitisi in resistenza, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto delle conclusioni, l'irricevibilità del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti, l'inammissibilità per carenza di interesse per non avere parte ricorrente mai impugnato l'atto lesivo (il giudizio di inidoneità); hanno sostenuto comunque, argomentandola nelle memorie depositate, l'infondatezza del gravame di cui hanno chiesto il rigetto nel merito.

In data 4 gennaio 2019, l'appellante ha depositato richiesta di interruzione del processo a seguito del collocamento a riposo del difensore dell'Avvocatura Comunale.

All'udienza pubblica del 28 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Si osserva preliminarmente che non vi è ragione di dichiarare l'interruzione del processo, come richiesto da parte appellante.

Benché il collocamento in quiescenza del difensore dell'ente pubblico (nella specie del Comune di Campobasso) possa essere ricondotto alla fattispecie della cancellazione volontaria dall'albo del difensore del libero foro (determinando il pensionamento la cancellazione dagli elenchi speciali annessi all'albo ordinario in cui sono iscritti gli avvocati dipendenti degli enti pubblici che esercitino in via esclusiva la funzione di assistenza, rappresentanza e difesa legale degli enti stessi), con conseguente perdita dello ius postulandi, deve rilevarsi che nel presente giudizio, già prima della richiesta avanzata dall'appellante, il Comune di Campobasso aveva depositato memoria di costituzione del nuovo difensore, nella quale quest'ultimo, dato atto del pensionamento del precedente difensore dell'Avvocatura Comunale, ha dichiarato di riportarsi integralmente alle difese svolte e ha insistito per il rigetto del gravame, allegando altresì la determina dirigenziale di conferimento dell'incarico in sostituzione del precedente difensore e di autorizzazione a stare in giudizio.

Non sussistono pertanto elementi ostativi alla regolare prosecuzione del giudizio, essendo assicurato il diritto di difesa.

Passando all'esame dell'appello, si rileva che l'interessato contesta la correttezza della sentenza impugnata per aver dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado volto all'annullamento della delibera di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso specificato in narrativa, eccependo, per un verso, che il termine per la sua impugnativa, trattandosi di soggetto direttamente interessato e contemplato nell'atto amministrativo, decorreva dalla data di notifica e non da quella di pubblicazione del provvedimento ed ancora, per altro verso, che detto termine non poteva decorrere, come pure erroneamente stabilito dal tribunale, dalla pubblicazione dell'esito delle prove di esame, ma solo dalla notifica dei provvedimenti amministrativi di approvazione della procedura concorsuale.

La censura è infondata.

È pacifico in punto di fatto che il candidato appellante ha sostenuto la prova orale in data 25 febbraio 1998, riportando una votazione media pari a 18/30, inferiore a quella minima prevista dal bando per il suo superamento: l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, compreso l'interessato, è stato affisso nella sede d'esame nello stesso giorno in cui si sono svolte le prove, al termine della seduta, come prescritto dall'art. 7, punto 11, del bando.

Rispetto a tale data il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, notificato in data 24 settembre 1998, proposto solo avverso la delibera n. 278 del 14 maggio 1998 di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori, è tardivo.

In base a consolidato orientamento giurisprudenziale il giudizio negativo della prova orale, che esclude il candidato dalla possibilità di utile inserimento in graduatoria, costituisce l'atto conclusivo e lesivo per l'interessato, il quale ha l'onere di impugnarlo, con la conseguenza che il termine per l'impugnazione decorre dalla data della seduta d'esame con affissione dei risultati (C.d.S., V, 11 ottobre 2005, n. 5507; V, 4 marzo 2008, n. 862; VI, 8 maggio 2001, n. 2573).

Pertanto risulta corretta la motivazione della sentenza impugnata secondo cui il principio generale dei concorsi pubblici, a norma del quale il termine di impugnazione decorre di regola dalla data di conoscenza del relativo esito, che si fa coincidere con la pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da detto atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all'interessato di percepirne la portata lesiva (cfr. ex plurimis Cons. giust. amm., 27 dicembre 2006, n. 843; sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5407), subisce un adattamento nel caso di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, allorquando sia il bando (come nella fattispecie), che le presupposti fonti normative di rango primario e secondario (art. 6 del regolamento sui concorsi pubblici emanato con d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; art. 6 del Testo unico sugli impiegati civili dello Stato emanato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) prevedano una forma di pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio fra i candidati e la trasparenza dell'azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare, davanti al giudice amministrativo, il giudizio negativo formulato dalla commissione esaminatrice.

Come statuito dalla giurisprudenza richiamata, detta disciplina, che assolve a una funzione di trasparenza dell'azione amministrativa, istituisce, inscindibilmente, una conoscenza legale delle decisioni adottate dalla commissione giudicatrice, creando per i concorrenti l'onere, per la verità minimo, di attendere l'affissione o d'informarsi dell'esito della prova.

L'interessato aveva pertanto l'onere specifico di impugnare tempestivamente (entro il termine decorrente dalla data della seduta d'esame con affissione dei risultati) il giudizio negativo della prova orale che, precludendogli la possibilità di utile inserimento nella graduatoria, costituiva l'atto conclusivo della procedura concorsuale e lesivo del suo interesse al suo corretto svolgimento e a conseguire il bene della vita, vale a dire l'assunzione nel posto messo a concorso.

Sotto altro concorrente profilo, come pure correttamente rilevato dal primo giudice, il ricorso risulta irrimediabilmente tardivo anche a voler ritenere che il ricorrente non abbia inteso impugnare il giudizio di inidoneità, ma solo l'approvazione della graduatoria, assumendo l'illegittimità dell'intera procedura concorsuale e facendo valere il suo interesse strumentale alla ripetizione della procedura.

A tale riguardo, deve anzitutto osservarsi come il Disciplinare (gravato dal ricorrente con la proposizione di motivi aggiunti), all'art. 8, comma 2 (rubricato "Bando di concorso - Norme generali") stabiliva che: "Il contenuto del bando di concorso ha carattere vincolante per l'Amministrazione, per i concorrenti, per la Commissione Giudicatrice e per tutti coloro che intervengono nel procedimento concorsuale".

Deve allora sul punto rilevarsi come il bando (non impugnato dal ricorrente), in applicazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 487 del 1994 (norma che disciplina la pubblicazione delle graduatorie nell'albo pretorio dell'ente locale, disponendo che "per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente", interamente recepita dalla lex specialis della procedura concorsuale), aveva previsto che "la graduatoria approvata dalla Giunta Comunale è immediatamente efficace" e che "della pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative": di conseguenza, anche rispetto alla data di pubblicazione della graduatoria in data 15 maggio 1998, è tardivo il ricorso proposto solo il successivo 24 settembre.

Infine, si osserva, per completezza, che anche i motivi aggiunti proposti avverso la delibera recante il "Disciplinare dei concorsi" sono stati notificati solo in data solo 14 ottobre 1998, benché detta delibera fosse conosciuta dallo stesso appellante almeno a far data dal 2 aprile 1998 in quanto rilasciata unitamente a tutta la documentazione richiesta per impugnare l'esclusione dalla graduatoria (e peraltro ricevuta in copia dall'appellante già in data 13 novembre 1997).

In conclusione, l'appello va respinto.

Le spese sono liquidate in dispositivo secondo il generale principio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante I. Antonio alla rifusione delle spese di giudizio a favore delle parti appellate, che liquida forfettariamente in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) per il Comune di Campobasso ed euro 2.000,00 (duemila/00) per L. Paola e A. Antonino, oltre I.V.A., C.P.A. ed altri accessori, se dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

L. Tramontano (cur.)

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