Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Sentenza 3 ottobre 2019, n. 737

Presidente: Donadono - Estensore: Mastrantuono

FATTO E DIRITTO

In data 22 aprile 2018, alle ore 10,22, l'avv. Vincenzo F. veniva inseguito e fermato dai Carabinieri di Rivello all'altezza del Km. 27+900 della Strada Statale n. 585 direzione Nord, in quanto con la sua autovettura si era spostato ad alta velocità dalla sua corsia, invadendo l'area canalizzata e la corsia opposta al suo senso di marcia, per sorpassare un altro veicolo.

In data 16 gennaio 2019 l'avv. Vincenzo F. riceveva la nota del 14 gennaio 2019, con la quale il Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva comunicato il contenuto del verbale dei Carabinieri di Rivello del 22 aprile 2018, cioè la sanzione del ritiro della patente e della riduzione di 10 punti dal punteggio della patente ai sensi dell'art. 126-bis d.lgs. n. 285/1992.

Pertanto, l'avv. Vincenzo F. prima con istanza dell'8 febbraio 2019 chiedeva ai Carabinieri di Rivello, di annullare il predetto verbale del 22 aprile 2018, in quanto, non essendo stato notificato, non era stata consentita la sua impugnazione dinanzi al Giudice di Pace di Lagonegro entro il termine decadenziale di 60 giorni, mentre la suddetta comunicazione ministeriale del 14/16 gennaio 2019 non era impugnabile, e poi con il presente ricorso, notificato il 9 aprile 2019 e depositato il 30 aprile 2019, ha impugnato il silenzio, formatosi sulla predetta istanza dell'8 febbraio 2019, deducendo che, avendo conosciuto per la prima volta il contenuto del citato verbale del 22 aprile 2018 con la notifica della comunicazione ministeriale del 14/16 gennaio 2019, quando non poteva essere più proposto il ricorso dinanzi al Giudice di Pace, il suo diritto di difesa poteva essere garantito solo con la declaratoria dell'obbligo dei Carabinieri di Rivello, di pronunciarsi sulla istanza di autotutela dell'8 febbraio 2019, previo accertamento dell'omessa notificazione del predetto verbale del 22 aprile 2018.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa, la Prefettura di Potenza ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i quali hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e dedotto l'infondatezza del gravame, in quanto dal citato verbale del 22 aprile 2018 risultava che il ricorrente si era rifiutato di sottoscrivere il [v]erbale e di riceverne la copia, evidenziando anche che le Amministrazioni non sono obbligate a rispondere alle istanze di autotutela degli atti amministrativi, non impugnati entro il termine decadenziale (cfr. da ultimo C.d.S., Sez. V, Sent. n. 4502 dell'1 luglio 2019; C.d.S., Sez. III, Sent. n. 1841 del 20 marzo 2019; C.d.S., Sez. IV, Sent. n. 5344 del 12 settembre 2018; T.A.R. Lazio, Sez. I-quater, Sent. n. 3337 del 13 marzo 2019; T.A.R. Salerno, Sez. II, Sent. n. 359 del 4 marzo 2019; T.A.R. Palermo, Sez. II, Sent. n. 1206 del 29 maggio 2019; T.A.R. Napoli, Sez. I, Sent. n. 5018 del 26 ottobre 2017).

Con memoria del 2 settembre 2019 il ricorrente ha aderito alla predetta eccezione del difetto di giurisdizione.

Nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2019 il ricorso è passato in decisione.

Risulta fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 c.p.a., sollevata dalle Amministrazioni resistenti, attesoché, per attivare il ricorso avverso il silenzio inadempimento dell'Amministrazione, "è determinante che il silenzio riguardi l'esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo" (cfr. C.d.S., Ad. plen., n. 1 del 9 gennaio 2002 e da ultimo C.d.S., Sez. III, Sent. n. 3858 del 22 giugno 2018 e T.A.R. Napoli, Sez. V, Sent. n. 5522 del 17 settembre 2018).

Conseguentemente, poiché la posizione giuridica azionata dal ricorrente consiste in un diritto soggettivo, la cui cognizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 216 d.lgs. n. 285/1992 e 6 e 7 d.lgs. n. 150/2011 spetta al Giudice di Pace di Lagonegro (cfr. Cass. civ., Sez. un., Sent. n. 15573 del 24 luglio 2015; C.d.S., Ad. gen., Parere n. 3395 del 13 luglio 2011; C.d.S., Sez. IV, Sentenze n. 1342 del 26 febbraio 2019 e n. 4962 del 2 settembre 2011; T.A.R. Lazio, Sez. III, Sent. n. 7335 del 3 luglio 2018; T.A.R. Reggio Calabria, Sent. n. 520 del 7 agosto 2012; T.A.R. Catanzaro, Sez. I, Sent. n. 704 del 5 luglio 2012; T.A.R. Bolzano, Sent. n. 166 del 10 maggio 2012; T.A.R. Latina, Sent. n. 141 del 14 febbraio 2011), non può essere utilizzato il procedimento disciplinato dagli artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 c.p.a.

Pertanto, la domanda avverso il silenzio inadempimento va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.

Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe, con indicazione, ai fini della translatio judicii, del Giudice Ordinario, presso cui il giudizio potrà essere riproposto nel termine indicato dall'art. 11, comma 2, c.p.a.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero della Difesa, che vengono liquidate in complessivi 3.000,00; spese compensate nei confronti della Prefettura di Potenza e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.