Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Sezione I
Sentenza 8 ottobre 2019, n. 778

Presidente: D'Alessio - Estensore: Plaisant

FATTO

Il sig. Franco N., odierno ricorrente, espone quanto segue:

- il Comune di Sant'Antioco, con deliberazione della Giunta 30 dicembre 1987, n. 1142, nell'assegnargli il Lotto n. 49 compreso nel Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), vi aveva erroneamente inserito "porzioni di pertinenza del demanio marittimo", in particolare i mappali nn. 181 e 187;

- poiché tale assegnazione non trovava fondamento nel P.I.P., l'Agenzia del Demanio, con nota del 29 ottobre 2012, ha ravvisato a suo carico l'occupazione abusiva delle suddette aree demaniali, chiedendogli il pagamento della somma di euro 39.985,62 a titolo di relativa indennità;

- l'Agenzia ha poi reiterato l'ingiunzione di pagamento con nota del 9 ottobre 2014, avverso la quale è stato proposto ricorso gerarchico, peraltro "rimasto senza alcun riscontro e definito per silenzio rigetto".

Su tali presupposti il ricorrente chiede ora la condanna dello stesso Comune al risarcimento dei danni conseguenti, previo accertamento in via incidentale dell'illegittimità dell'assegnazione delle sopra citate porzioni di demanio marittimo e del correlativo obbligo del Comune di Sant'Antioco di tenerlo indenne dalle conseguenti pretese avanzate dall'Agenzia del Demanio.

Si è costituito in giudizio il Comune di Sant'Antioco, contestando, sotto diversi profili, l'ammissibilità e fondatezza dell'avverso gravame.

Alla pubblica udienza del 2 ottobre 2019 il Collegio ha invitato le parti a discutere in ordine a un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, giacché:

- il ricorrente sostiene che il danno lamentato, per il richiesto pagamento della somma di euro 39.985,62 a titolo di indennità conseguente all'occupazione abusiva di un'area demaniale, sia conseguenza dell'erroneo affidamento, da parte del Comune, (anche) di due mappali rientranti nel demanio marittimo;

- trova, pertanto, applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha ragioni per discostarsi, secondo cui la giurisdizione su questo genere di controversie appartiene al giudice ordinario, giacché il danno lamentato non può considerarsi quale conseguenza diretta del provvedimento (formalmente favorevole) e dei suoi tipici effetti autoritativi, trovando piuttosto fonte nel legittimo affidamento che il destinatario del provvedimento ha riposto in ordine alla legittimità dei suoi effetti (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 8 marzo 2019, n. 6885).

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, rimettendo le parti di fronte al competente Giudice Ordinario, Tribunale di Cagliari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del codice del processo amministrativo, con riassunzione entro il termine di 3 mesi.

Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando dichiara il ricorso inammissibile, per difetto di giurisdizione, e rimette le parti di fronte al competente Giudice Ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del codice del processo amministrativo, con riassunzione entro 3 mesi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.