Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Toscana
Sentenza 13 gennaio 2020, n. 15

Presidente: Federici - Estensore: Manni

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 18 ottobre 2018 il Procuratore Generale [recte: Regionale - n.d.r.] ha citato in giudizio O.S., successivamente rettificando il nominativo in H.S. con atto integrativo notificato al convenuto unitamente all'atto di citazione in data 15 novembre 2018, nella qualità di gestore dell'affittacamere Prada House, ubicata in Firenze, via Nazionale 35, in quanto ritenuto responsabile di un danno, arrecato al Comune stesso, quantificato in euro 3.483,30.

Il danno contestato è correlato al mancato versamento dell'imposta di soggiorno, reintrodotta con l'art. 4 d.lgs. n. 23/2011, che prevede la possibilità, per determinate tipologie di Comuni, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità, in proporzione al costo giornaliero praticato dalla struttura ricettiva, con obbligo di riscossione e riversamento da parte del gestore della stessa struttura alberghiera.

Per il Comune di Firenze l'imposta è stata reintrodotta con delibera del Consiglio comunale n. 33 del 20 giugno 2011 che ha approvato il relativo regolamento, modificato e integrato con delibere consiliari n. 21 del 7 maggio 2012, n. 50 del 28 luglio 2014 e n. 12 del 2 marzo 2015, che stabilisce modalità e termini per la riscossione e il versamento in favore del Comune impositore.

A seguito di notitia damni pervenuta da segnalazione del Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie del Comune di Firenze, il Procuratore Regionale ha avviato istruttoria, all'esito della quale, sulla base degli accertamenti eseguiti dal Corpo della Polizia Municipale di Firenze ha determinato l'importo non riversato nelle casse dell'ente locale per il periodo gennaio 2015-novembre 2016 in euro 3.483,30, se si considera la capacità ricettiva constata di fatto dalla Polizia Municipale di n. 11 posti letto o di euro 1.278,78, se si considera la capacità ricettiva di n. 3 posti letto denunciata dal convenuto nella SCIA presentata all'inizio dell'attività.

Nei confronti di H.S. il Procuratore Regionale ha notificato invito a dedurre, cui non è stato dato riscontro.

All'odierna udienza di discussione, non costituitosi il convenuto, la Procura Regionale ne ha chiesto la dichiarazione di contumacia, richiamando poi l'atto introduttivo e quindi la condanna all'intero.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente si dichiara la contumacia del convenuto ai sensi dell'art. 93 c.g.c.

Nel merito la domanda è fondata.

In attuazione delle norme sul federalismo fiscale municipale, in particolare del già menzionato art. 4, comma 2, del d.lgs. 23/2011 che ha reintrodotto l'imposta di soggiorno, il Comune di Firenze, nel proprio regolamento esecutivo, ha previsto che il gestore abbia il compito di riscuotere l'importo dovuto, secondo le modalità stabilite, riversando il riscosso nelle casse comunali, nella sua qualità di agente contabile della riscossione.

Tale assunto è supportato dal chiaro principio di diritto enunciato nella sentenza delle Sezioni Riunite n. 22/QM/2016.

La richiamata sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, chiamata a risolvere la questione di massima sulla qualifica di agente contabile attribuibile ai gestori delle unità ricettive, ha posto in rilievo come l'art. 33 della Costituzione ponga una riserva di legge in materia tributaria, stabilendo come solo una norma primaria possa disciplinare gli aspetti essenziali di qualsivoglia tributo, stabilendone il presupposto e la misura, nonché il soggetto attivo e quello passivo.

Nel caso che ci occupa tale norma è individuata nel già ricordato art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 23/2011 che ha reintrodotto la c.d. tassa di soggiorno indicando i soggetti passivi del tributo tra coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con la conseguenza che, nel silenzio sul punto della norma, il gestore dell'unità alberghiera risulta estraneo al rapporto tributario, non assumendo, pertanto, la funzione di sostituto o responsabile d'imposta.

Tuttavia, nel caso in cui i regolamenti comunali lo prevedano, come nel caso del Comune di Firenze, lo stesso è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini dell'esazione dell'imposta, distinta dall'obbligazione tributaria, ma il cui esercizio lo pone in una situazione di disponibilità materiale delle somme riscosse, indubbiamente di natura pubblica, e tali da qualificarlo come agente contabile, con obbligo di resa del conto, quale conseguenza di quanto stabilito nella sentenza n. 22/QM/2016.

In buona sostanza, in presenza di regolamenti comunali che abbiano esternalizzato le funzioni di riscossione dell'imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla al comune, si instaura, tra il gestore dell'unità ricettiva e il comune stesso, un rapporto di servizio connotato da spiccati compiti contabili.

Al riguardo si richiama quanto affermato dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione: "che è consolidato nella giurisprudenza di queste SU il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile... sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante... il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte" (ex plurimis Sez. un., n. 13330/2010 e n. 14891/2010).

In tal senso, anche con specifico riferimento ad agenti contabili di Enti locali, si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 14029/2001 ove è ribadito che "la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto - pubblico o privato - ha maneggio di pubblico denaro. Tale titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un contratto, o addirittura mancare del tutto" puntualizzando come "Essenziale è, invece, che in relazione al maneggio di denaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto... Tale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico... è in perfetta armonia con l'art. 103 Cost., la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia".

Chiarito come nella vicenda che ci occupa sussista una responsabilità contabile, essa è ascrivibile, a titolo di dolo, al titolare dell'affittacamere "Prada House", sig. H.S.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

condanna H.S. nella sua qualità di titolare dell'affittacamere "Prada House" al pagamento in favore del Comune di Firenze della somma di euro 3.483,30, oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo.

Dichiara la contumacia del convenuto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 228,53 (euro duecentoventotto/53).