Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 18 giugno 2020, n. 11792

Presidente: D'Ascola - Relatore: Fortunato

FATTI DI CAUSA

Francesco B. ha proposto opposizione avverso il verbale n. T4567 del 23 giugno 2015, con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 142, comma nono, d.lgs. 285/1992.

L'opponente aveva lamentato che il suddetto verbale non specificava le modalità di presegnalazione dell'apparecchiatura elettronica con cui era stato rilevato il superamento dei limiti di velocità.

Il Giudice di pace di Novara ha respinto l'opposizione con sentenza n. 641/2015, confermata in appello.

In particolare, il tribunale ha ritenuto che il verbale, nella parte in cui gli agenti accertatori avevano dato atto della presenza di un'adeguata presegnalazione della postazione di controllo, fosse munito di pubblica fede, la cui valenza probatoria privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., non era superata dalle generiche contestazioni dell'opponente, tenuto a proporre querela di falso.

La cassazione della sentenza è chiesta da Francesco B. con ricorso in due motivi, illustrati con memoria.

Il Comune di Casalino è rimasto intimato.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5, c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 142, comma sesto-bis, e 200, d.lgs. 285/1992, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., sostenendo che la mera attestazione contenuta nel verbale di contestazione circa l'adeguata presegnalazione della presenza dell'apparecchiatura di controllo della velocità costituiva una mera clausola di stile, riproduttiva del testo di legge, non idonea a valere come accertamento munito di pubblica fede superabile solo con querela di falso, non riguardando un fatto storico oggetto di diretta percezione da parte degli accertatori.

A parere del ricorrente, il verbale doveva contenere tutte le indicazioni affinché l'avvertimento fosse puntuale, specifico, e determinato con riferimento alla data e al luogo di consumazione, alla distanza ed il riferimento ad uno specifico cartello, solo in tal modo potendo valutarsi l'adeguatezza della segnalazione.

Il motivo è infondato.

L'art. 4, l. 168/2002, impone all'ente proprietario della strada di dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità.

Analoga previsione è contenuta nell'art. 142, d.lgs. 285/1992, a mente del quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada.

Entrambe le norme impongono obblighi inderogabili a garanzia dell'utenza stradale, non avendo la pubblica amministrazione alcun margine di discrezionalità circa l'osservanza dei doveri di segnalazione o circa l'eventuale adozione di sistemi informativi alternativi che non assicurino la medesima trasparenza nell'attività di segnalazione (Cass. 7419/2009; Cass. 21634/2009; Cass. 5997/2014; Cass. 15899/2016).

Pur essendo la validità della sanzione amministrativa subordinata alla presegnalazione del dispositivo di rilevazione dell'infrazione, la sussistenza del cartello è tuttavia circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta percezione dei verbalizzati.

La relativa menzione, contenuta nel verbale, non integra quindi una mera clausola di stile, ma costituisce attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori senza margini di apprezzamento, né diversamente valutabile nella sua oggettività, potendo l'opponente contestarne la veridicità solo mediante la querela di falso (Cass. 5997/2014 e 680/2011).

È principio consolidato che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e delle attività svolte dagli organi accertatori, nonché in merito alla provenienza del documento ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali abbia[no] avuto notizia da terzi o dedotti in base a presunzioni o considerazioni di carattere logico (Cass. 23800/2014; Cass. 11012/2013; Cass. 3705/2013).

La querela di falso era dunque necessaria per contestare la presenza del segnale attestata dal verbale, non anche per sindacare l'adeguatezza della medesima presegnalazione, oggetto di un apprezzamento dei verbalizzanti di cui il giudice poteva però tener conto, valutandone la rilevanza nel confronto con le altre risultanze processuali, al pari di ogni elemento risultante dal verbale di accertamento.

Non occorreva - tuttavia - che detto verbale contenesse l'avvertimento puntuale, specifico, determinato che in quella data ora e a quella certa distanza dal punto di rilevazione era presente proprio un dato segnale, in modo da attestarne l'adeguatezza.

Questa Corte ha già stabilito che la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante "autovelox" non sia indicato se la presenza dell'apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica venga comunque accertata l'esistenza (Cass. 680/2011; Cass. 1661/2019).

Inoltre, in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare la concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità (Cass. 6242/1999; Cass. 23566/2017).

Non era quindi necessario che il verbale contenesse un avvertimento puntuale circa le modalità di segnalazione, venendo in rilievo - ai fini della legittimità della sanzione - l'effettiva esistenza e l'idoneità della segnalazione stessa, da accertarsi in applicazione dei principi enunciati oltre che tenendo conto della valenza probatoria e dei requisiti essenziali di contenuto del verbale di accertamento.

2. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 122 c.p.c. e, in subordine, dell'art. 25, comma secondo, l. 25/2010, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c., per aver il tribunale omesso di pronunciare sul motivo di appello vertente sulla collocazione della presegnalazione alla distanza, inferiore ad un chilometro, imposta per legge, o per non aver rilevato la nullità della sanzione per violazione della distanza minima tra la segnaletica e l'apparecchiatura di rilevazione della velocità.

Il motivo è infondato.

Si evince dalla sentenza che l'opponente non aveva affatto denunciato la violazione della distanza minima della segnalazione rispetto al punto di collocazione dell'installazione di rilevazione della velocità, avendo anzi precisato che era stata l'amministrazione a dedurre che il segnale era posto a 600 mt. dal punto ove era collocata l'apparecchiatura.

Tale asserita violazione, non essendo stata proposta come motivo di opposizione, non poteva esser dedotta in secondo grado sulla base delle allegazioni dalla controparte.

È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde ai principi della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione (Cass. 656/2010; Cass. 232/2016).

L'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda nei limiti consentiti dagli art. 183 e 184 c.p.c. non può introdurre in corso di causa nuovi motivi di illegittimità della sanzione, poiché la relativa allegazione integra un'inammissibile domanda nuova (Cass. 9178/2010; Cass. 2962/2016), fatta salva la sola rilevabilità d'ufficio della nullità radicale del provvedimento sanzionatorio.

La deduzione in secondo grado della collocazione del segnale a distanza inadeguata o illegale sostanziava un motivo aggiuntivo non ammissibile, il che è sufficiente per escludere la violazione dell'art. 112 c.p.c., posto che l'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda o un'eccezione inammissibile, non inficia la sentenza e non può proporsi come motivo di ricorso per cassazione, non sussistendo l'obbligo del giudice di pronunciare sulle questioni irritualmente sollevate (Cass. 22784/2018; Cass. 24445/2010).

È conseguentemente esclusa anche la violazione dell'art. 25, comma secondo, l. 120/2010, fermo comunque che non è prevista alcuna distanza minima tra i cartelli di segnalazione e gli impianti automatici (Cass. 7949/2017; Cass. 20327/2018), dovendo inoltre darsi atto che solo con il decreto del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture n. 282/2017 (Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale), adottato (in attuazione dell'art. 25, comma secondo, l. 120/2010 e a modifica dell'art. 142 c.d.s.) in data 13 giugno 2017, è stata raccomandata - come distanza adeguata tra il segnale e l'apparecchiatura - quella indicata dal comma terzo dell'art. 79 del regolamento attuativo c.d.s. (compresa tra un minimo di mt. 80 ed un massimo di 250 mt., in relazione alle caratteristiche della strada), disponendo altresì che distanze superiori, purché non eccedenti quattro chilometri, possono essere adottate in relazione al particolare andamento plano-altimetrico della strada ed allo stato dei luoghi, verificando comunque che non vi siano intersezioni stradali tra il segnale o i dispositivi e il luogo di effettivo rilevamento (cfr. capo 7, art. 7.1, dell'allegato al d.m. 13 giugno 2017).

Per contro, la distanza di un chilometro va osservata, al di fuori dei centri abitati, non tra il cartello di presegnalazione dell'apparecchiatura e l'apparecchiatura stessa, ma tra quest'ultima ed il segnale che impone il limite di velocità (cfr. art. 25, comma secondo, l. 120/2010).

Il ricorso è quindi respinto.

Nulla sulle spese, non avendo il Comune di Casalino svolto difese.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.