Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 13 luglio 2020, n. 4537

Presidente: Taormina - Estensore: Luttazi

FATTO

1. Con atto d'appello spedito per la notifica al Comune di Avellino, alla sig.ra Simona A., alla sig.ra Valentina B., alla sig.ra Nausica C., alla sig.ra Anna R., alla sig.ra Emilia M., alla sig.ra Maria Rosaria B., alla sig.ra Licia C., alla sig.ra Chiara S., alla sig.ra Daniela A., alla sig.ra Marisa M. e al sig. Michelangelo S. in data 11 maggio 2012 e depositato in data 5 giugno 2012 la dott.ssa Antonietta M. ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 656/2012, depositata il 6 aprile 2012.

La sentenza si è pronunciata sui seguenti ricorsi proposti contro il Comune di Avellino:

I) il ricorso n. 442 del 2011, proposto dall'attuale appellante Antonietta M. per l'annullamento, con gli atti connessi:

a) del bando di concorso/selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di istruttore amministrativo - categoria C, posizione C1 - dei quali un posto riservato, ai sensi dell'art. 1 della l. 12 marzo 1999, n. 68, a soggetto disabile;

b) degli atti/determine/verbali che ne sono conseguiti, e collegati: alla nomina e all'insediamento della Commissione giudicatrice e dei relativi componenti; all'ammissione dei vari candidati; alla valutazione dei titoli presentati dagli stessi; ai criteri e alle griglie di riferimento, per le valutazioni e i punteggi, sia totali che parziali, così come assegnati, ai singoli candidati; alla graduatoria provvisoria e finale dei vincitori e degli idonei, così come intervenuta (graduatoria provvisoria del 21 dicembre 2010 e di poi quella definitiva del 14 gennaio 2011);

II) il ricorso n. 492 del 2011 integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. Michelangelo S. per l'annullamento:

quanto al ricorso introduttivo:

1) del verbale n. 13 del 29 novembre 2010 della Commissione e della connessa scheda di valutazione dei titoli del suddetto ricorrente, acquisito in sede di accesso agli atti il 22 gennaio 2011;

2) della nota prot. n. 71293 del 24 dicembre 2010, pervenuta al ricorrente con raccomandata del 30 dicembre 2010, con la quale si trasmetteva la prima provvisoria graduatoria di merito;

3) della determinazione dirigenziale del Settore personale n. 4429 del 23 dicembre 2010, con la quale veniva approvata la prima provvisoria graduatoria di merito, pervenuta al ricorrente sempre il 30 dicembre 2010;

4) del verbale n. 19 del 10 dicembre 2010 della Commissione giudicatrice (e connessa scheda di valutazione), con il quale sono stati attribuiti ad altra candidata ulteriori 3 punti per il Master universitario di II livello e 2,25 punti per il servizio prestato presso l'EFI S.p.a.;

5) del verbale n. 22 del 31 dicembre 2010 della Commissione (e scheda di valutazione), nella parte in cui sono stati attribuiti ulteriori punti ad altre candidate, tra cui l'attuale appellante;

6) del verbale n. 24 del 12 gennaio 2011 della Commissione (e connessa scheda di valutazione), con i quale veniva approvata una nuova graduatoria, a seguito del ricalcolo di alcuni punteggi;

7) della determinazione dirigenziale del Settore personale n. 27 del 26 gennaio 2011, con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva di merito, così come variata con il verbale n. 24 della Commissione esaminatrice;

8) del verbale n. 25 del 20 gennaio 2011 della Commissione;

9) del verbale n. 26 del 31 gennaio 2011 della Commissione, con il quale è stata respinta la richiesta di ulteriore punteggio al ricorrente;

10) della nota prot. n. 4329 del 1° febbraio 2011 della Commissione, con la quale veniva respinta la richiesta di ulteriore punteggio al ricorrente;

11) del verbale n. 29 del 22 febbraio 2011 della Commissione, con il quale venivano respinte nuove istanze di revisione proposte dal ricorrente;

12) di ogni altro atto, anche di natura istruttoria, preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo del ricorrente;

quanto ai motivi aggiunti:

13) della valutazione della Commissione sull'elaborato scritto dell'attuale appellante;

14) del verbale n. 30 del 2 marzo 2011 della Commissione esaminatrice, con il quale venivano effettuati i ricalcoli di alcuni punteggi relativi ai titoli di tre candidati e veniva redatta una nuova graduatoria;

15) della determinazione dirigenziale n. 1141 del 6 aprile 2011, con la quale veniva approvata la graduatoria di merito, così come riformulata dalla Commissione nella seduta del 2 marzo con verbale n. 30;

III) il ricorso n. 567 del 2011, proposto dalla sig.ra Licia C. per l'annullamento, con gli atti connessi:

a) del provvedimento di cui alla nota prot. n. 9134/9149 del 3 marzo 2011, con il quale la Commissione di concorso, a seguito di riesame dei titoli, ha ridotto alla ricorrente il punteggio di 5,4 punti, retrocedendola dal quinto posto al dodicesimo posto di graduatoria finale;

b) del verbale n. 30 del 2 marzo 2011, con il quale la Commissione ha provveduto al riesame;

c) della graduatoria definitiva della procedura selettiva per la copertura di n. 5 posti di istruttore amministrativo - categoria C, approvata con determinazione dirigenziale n. 27 del 26 gennaio 2011, pubblicata in data 27 gennaio 2011;

d) della determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2010, che ha approvato i verbali di concorso e la graduatoria finale, con nomina dei vincitori;

e) di tutti i verbali della Commissione di concorso (da n. 1 a n. 29), nella parte in cui hanno valutato i titoli ed i curricula dei concorrenti, le prove scritte ed orali dei candidati ed hanno attribuito i relativi punteggi;

f) del bando di concorso per la selezione di n. 5 istruttori amministrativi, nella parte in cui illogicamente ha determinato l'attribuzione dei punteggi per i titoli, in ritenuta violazione del Regolamento dei concorsi del Comune di Avellino;

g) della delibera di nomina della Commissione di concorso.

Il Tar, riuniti i ricorsi:

- ha, su eccezione delle parti resistenti, dichiarato i suddetti ricorsi n. 462/2011 (recte: 442/2011) proposto dall'attuale appellante Antonietta M. e n. 567/2011 proposto dalla sig.ra Licia C. improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse per omessa impugnativa della graduatoria finale del concorso, da identificarsi nella determinazione dirigenziale n. 112 del 6 aprile 2011;

- ha respinto il citato ricorso n. 492/2011 integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. Michelangelo S.;

- ha compensato le spese.

L'appellante contesta il rigetto del proprio ricorso di primo grado, sopra indicato sub I), escludendo che su di esso si sia concretata l'improcedibilità ravvisata dal Tar ed allegando in subordine l'applicabilità alla fattispecie dell'istituto dell'errore scusabile.

Nel merito l'appellante afferma la fondatezza delle censure espresse dinanzi al Tar, richiamando altresì - ai fini di una più favorevole valutazione, nel contestato concorso, del servizio civile nazionale svolto - la pronuncia resa dal Tar con riferimento ad altre due concorrenti, controinteressate in primo grado e in questa sede d'appello.

2. In data 3 luglio 2012 ha depositato memoria di costituzione la controinteressata Daniela A., chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alle spese.

In data 13 luglio 2012 ha depositato memoria di costituzione la controinteressata Chiara S., sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, riproponendo, nei limiti di interesse del presente giudizio, i motivi del ricorso incidentale proposto nel ricorso di primo grado n. 442/2011, e chiedendo la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado.

La sig.ra Maria Rosaria B., con atto notificato all'appellante, al Comune di Avellino, al sig. Michelangelo S., alla sig.ra Marisa M., alla sig.ra Chiara S., alla sig.ra Licia C., alla sig.ra Daniela A. il 19 luglio 2012, e depositato il 27 luglio 2012, ha proposto memoria e contestuale appello incidentale, svolgendo:

- deduzioni difensive di inammissibilità e infondatezza in ordine alle doglianze proposte dall'appellante in via principale;

- appello incidentale di riproposizione delle censure già spiegate, ma assorbite, nel ricorso incidentale proposto in primo grado sul ricorso n. 442 del 2011 dell'attuale appellante;

- appello incidentale avverso la pronuncia del Tar in relazione alle posizioni dei ricorrenti principali in primo grado Michelangelo S. e Licia C. e della ricorrente incidentale in primo grado Chiara S.;

e concludendo per il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale, con annullamento e/o riforma della sentenza impugnata nelle parti censurate e con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.

Il Comune di Avellino ha depositato memoria di costituzione in data 30 luglio 2012 resistendo all'appello.

La controinteressata Chiara S. ha depositato documenti in data 22 aprile 2020.

Il Comune di Avellino ha depositato memoria in data 7 maggio 2020 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese ed onorari.

La sig.ra Maria Rosaria B. ha depositato memoria in data 8 maggio 2020 concludendo per la reiezione dell'appello e, in via subordinata, della riproposizione dei motivi di cui al ricorso incidentale da parte della candidata Chiara S., con vittoria di spese, diritti e onorari.

La suddetta sig.ra Chiara S. ha depositato memoria in data 9 maggio 2020, chiedendo:

- dichiararsi inammissibile ed infondato l'appello;

- accogliersi, in via subordinata, il proprio ricorso incidentale in primo grado;

- dichiararsi inammissibile ed infondato il ricorso di primo grado n. 442/2011;

- respingersi il ricorso incidentale della sig.ra Maria Rosaria B.

Quest'ultima ha depositato memoria di replica in data 19 maggio 2020.

Memoria di replica ha pure depositato in data 19 maggio 2020 la sig.ra Chiara S.

In data 6 giugno 2020 la sig.ra Maria Rosaria B. ha depositato note ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (poi convertito in legge con modificazioni, dopo il passaggio in decisione del presente ricorso, dall'art. 1, comma 1, della l. 25 giugno 2020, n. 70).

Pure in data 6 giugno 2020 la sig.ra Chiara S. ha depositato analoghe note d'udienza.

La causa è passata in decisione in data 9 giugno 2020 ai sensi e in applicazione della testé citata normativa emergenziale.

DIRITTO

L'appello principale è infondato nel merito, sicché può prescindersi dalle varie questioni di inammissibilità sollevate contro di esso.

Il rigetto dell'appello principale comporta altresì l'inammissibilità, per carenza di interesse, dell'appello incidentale.

1. La sentenza appellata ha, per quanto di interesse in questa sede, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'attuale appellante avverso gli atti del procedimento di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di 5 posti di istruttore amministrativo - categoria C, posizione economica C1 (dei quali un posto riservato a disabile).

Il procedimento contestato ha però trovato definitiva conclusione durante il giudizio di primo grado, con la determinazione dirigenziale n. 112 del 6 aprile 2011, che - dopo una precedente modifica (con determinazione dirigenziale n. 27 del 26 gennaio 2011, in cui l'appellante risultava sesta con punti 60,45) della originaria graduatoria del concorso (formulata con determinazione dirigenziale n. 4429 del 23 dicembre 2010, in cui l'appellante risultava settima con punti 59,25) - ha da ultimo formulato la graduatoria definitiva, in cui l'appellante è risultata quinta con punti 60,45.

L'appellante afferma che gli atti dai quali il Tar ha ravvisato l'improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse (segnatamente: la raccomandata dell'8 giugno 2011, la quale ha richiamato la determinazione dirigenziale n. 112 del 6 aprile 2011 recante la definitiva riformulazione della graduatoria) sono stati depositati dalla stessa appellante nel giudizio di primo grado in data 4 luglio 2011, e sono intervenuti successivamente all'attivazione di quel giudizio di primo grado dinanzi al Tar (con deposito del ricorso in data 16 marzo 2011); sicché essi non avrebbero alcuna incidenza sulla impugnazione già intervenuta, non avendo rilievo su quella impugnazione del procedimento concorsuale qualche semplice variazione di posizione stabilita dalla graduatoria definitiva, restando pur sempre la ricorrente soggetto idoneo e tale da rivestire interesse e legittimazione a contestare in giudizio il procedimento con censure di merito, che l'appellante afferma fondate e da riesaminare in questa sede d'appello.

Il rilievo è infondato poiché, come notoriamente ritenuto dal giudice amministrativo, la pur consentita immediata impugnabilità di atti concorsuali immediatamente lesivi non può eliminare l'onere di impugnare anche la graduatoria finale; specie se, come nel caso in esame, essa sia frutto di valutazioni ulteriori rispetto a quelle poste a fondamento degli atti precedentemente impugnati: l'anticipazione dell'impugnazione costituisce un ampliamento degli strumenti di tutela degli interessati, ma non una deroga alla regola generale secondo cui va impugnato l'atto finale e conclusivo del procedimento, che in assenza d'impugnazione verrebbe a consolidarsi (v., per tutte, C.d.S., Sez. V, 9 marzo 2020, n. 1661).

L'appellante afferma, in subordine, l'applicabilità alla fattispecie dell'istituto dell'errore scusabile, ma l'istituto non è applicabile alla fattispecie, poiché in essa - quale testé descritta in fatto e in diritto - non sono presenti i requisiti ora previsti dall'art. 37 del codice del processo amministrativo: oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto.

In particolare:

- la riferita giurisprudenza in tema di onere di impugnazione della graduatoria finale di concorso esclude sul tema oggettive ragioni di incertezza;

- gravi impedimenti di fatto sono esclusi dalla circostanza, riferita dalla stessa appellante, che proprio quest'ultima ha depositato in primo grado gli atti in base ai quali il Tar ha ravvisato l'improcedibilità del ricorso.

2. L'appello principale, in conclusione, va respinto; e va conseguentemente dichiarata l'improcedibilità, per difetto di interesse, dell'appello incidentale proposto dalla sig.ra Maria Rosaria B.

La non linearità del procedimento in contestazione, dovuta anche a discrasie procedimentali ascrivibili all'Amministrazione intimata, induce a confermare la compensazione delle spese già disposta in primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, decide come di seguito indicato.

Respinge l'appello principale.

Dichiara improcedibile l'appello incidentale.

Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

F. Di Marzio (dir.)

Codice delle famiglie

Giuffrè, 2024

L. Di Paola (cur.)

Il licenziamento

Giuffrè, 2024

L. Di Muro, G. Correale (curr.)

Codice dell'immigrazione

La Tribuna, 2024