Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione III
Sentenza 31 agosto 2020, n. 1798

Presidente: Mulieri - Estensore: Commandatore

FATTO

Con ricorso notificato l'11 novembre 2014 e depositato il successivo 5 dicembre, la società ricorrente ha esposto:

- di avere chiesto al Comune resistente, per il periodo ricompreso tra il 1° giugno 2014 e il 30 giugno 2014, il rilascio dell'autorizzazione all'esposizione di teli pubblicitari sull'immobile sito in Via Libertà, n. 45, in concomitanza con i lavori di messa in sicurezza e restauro di detto immobile, in conformità con le disposizioni contenute nel Regolamento comunale sulla pubblicità;

- che il Comune resistente, con il provvedimento in oggetto, ha denegato l'autorizzazione richiesta sulla base della seguente motivazione:

«- il combinato disposto di cui agli artt. 3 e 36, comma 8 del d.lgs. n. 507/1993 vieta l'installazione di nuovi impianti pubblicitari fino all'approvazione del Piano generale degli impianti di cui al d.lgs. n. 507/1993;

- tale divieto priva del tutto di potere gli organi burocratici preposti alla relativa attività ex art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ... generando un vero e proprio difetto di attribuzioni ex art. 21-septies della legge n. 241/1990, di guisa che le eventuali autorizzazioni rilasciate in assenza di PGI, restano assoggettate al più rigoroso regime della nullità, stante la totale assenza di poteri in capo al soggetto emanante (sentenza n. 1368/2011 del TARS sezione terza);

- detta tipologia di impianto non è rispondente alle disposizioni del Codice della Strada che all'art. 23 vieta [...] "La generalità del divieto posto dalla norma sottende ad una valutazione preventiva ad opera del legislatore della pericolosità di ogni messaggio pubblicitario, in quanta potenzialmente idoneo a distrarre dalla guida i conducenti di autoveicoli o a creare confusione nella lettura della segnaletica. Il concreto posizionamento del cartello altro mezzo pubblicitario deve rispettare quanto previsto dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada circa divieti e distanze»;

- di non avere potuto esperire altri rimedi, se non la presente azione di condanna ex art. 30, comma 2, c.p.a., per reagire all'illegittimo diniego comunicato solo il 26 maggio 2014, ossia appena 5 giorni prima del periodo di inizio dell'esposizione dei teli.

Ciò premesso, la società ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'attività amministrativa della P.A. sulla base dei seguenti motivi:

1. Violazione dell'art. 3, comma 3, l. n. 241/1990 come recepita dalla Regione Siciliana con la l.r. n. 10/1991 e s.m. e con la l.r. n. 5/2011 e s.m. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 del d.lgs. n. 507/1993 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 28, comma 11-bis, e 29, comma 7-bis del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni del Comune di Palermo - Violazione dell'art. 41 della Costituzione.

2. Violazione dell'art. 3, comma 3, l. n. 241/1990 come recepita nella Regione Siciliana con la l.r. n. 10/1991 e s.m. e con la l.r. n. 5/2011 e s.m. - Difetto assoluto di istruttoria - Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con precedenti determinazioni - Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento ex art. 1 l. n. 241/1990, come recepita in Sicilia dalla l.r. n. 10/1991 s.m.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione - Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, come recepita in Sicilia dalla l.r. n. 10/1991 s.m.i. - Eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, arbitrarietà e irragionevolezza - Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con precedenti determinazioni.

Si è costituito in giudizio il Comune resistente con una memoria di mera forma.

In vista dell'udienza pubblica la società ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a. insistendo nell'accoglimento del ricorso.

All'udienza di smaltimento del 6 luglio 2020 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

A prescindere dalla natura aquiliana o contrattuale della responsabilità della P.A. per lesione di interessi legittimi, la giurisprudenza amministrativa, sulla base di puntuali indici normativi, ne ha individuato gli elementi costitutivi, e, segnatamente, l'ingiustizia, la sussistenza del danno (che, in linea di principio, non si presume iuris tantum, in automatica ed esclusiva relazione all'illegittimità del provvedimento amministrativo), il nesso di causalità materiale e giuridica previsto dall'art. 1223 c.c. nonché la sussistenza del dolo o colpa del danneggiante (cfr. C.d.S., Sez. III, 20 aprile 2020, n. 2528; C.d.S., Sez. IV, 15 gennaio 2019, n. 358).

La risarcibilità del danno da lesione di interessi presuppone una verifica della spettanza del bene della vita che implica «un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell'amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente (secondo il canone del "più probabile che non") spettato al titolare dell'interesse» (C.d.S., Sez. IV, 27 febbraio 2020, n. 1437).

«Tale giudizio prognostico non può tuttavia essere positivo quando la spettanza del bene richiesto è subordinata al nuovo esercizio del potere amministrativo in ordine alla spettanza o meno del bene da conseguire, come nel caso di un annullamento che pone all'amministrazione l'obbligo di provvedere nuovamente, senza tuttavia vincolarla quanto alla determinazione finale da assumere» (C.d.S., Sez. IV, 8 febbraio 2018, n. 825).

Nel caso che ci occupa, il provvedimento cui parte ricorrente aspirava, il rinnovo dell'autorizzazione all'istallazione di mezzi pubblicitari, è caratterizzato da ampia discrezionalità tecnica, di cui il provvedimento impugnato ha dato atto richiamando le esigenze di sicurezza stradale previste dell'art. 23 del d.lgs. n. 285/1992, e che non può essere influenzata «né dal contenuto dei precedenti atti autorizzativi (che ben potrebbero essere disattesi, specie alla luce di una modificazione della situazione di fatto), né dall'affidamento che l'interessato abbia riposto sul rilascio del nuovo provvedimento favorevole, trattandosi, in questo caso, di una aspettativa di mero fatto inidonea ad interferire con gli interessi pubblici (tra i quali, ad es., l'interesse alla sicurezza stradale) sottesi al procedimento» (cfr. T.A.R. Trieste, Sez. I, 7 gennaio 2020, n. 9).

Nel caso che ci occupa, quindi, a fronte di un'attività ampiamente discrezionale della P.A., inficiata tuttalpiù dal vizio di difetto d'istruttoria o di motivazione, il giudizio di ragionevole certezza sulla spettanza del bene della vita rimane precluso (C.d.S., Sez. V, 23 marzo 2018, n. 1859; C.d.S., Sez. III, 2 marzo 2015, n. 1029).

Nella presente fattispecie, inoltre, l'amministrazione resistente ha denegato quanto richiesto dal ricorrente in ragione di un'oggettiva incertezza giurisprudenziale - persistente alla data di adozione del provvedimento impugnato come evidenziato dalla stessa parte ricorrente e altresì emergente dalla lettura della motivazione dell'atto - sulla possibilità di autorizzare l'impianto pubblicitario, anche temporaneo, in mancanza di piano degli impianti pubblicitari (cfr. per la soluzione più favorevole al privato vedi T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 23 gennaio 2015, n. 237; contra T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 23 maggio 2014, n. 1340; Id., Sez. III, 20 dicembre 2013, n. 2527 e in epoca più risalente C.G.A.R.S., Sez. giur., 22 aprile 2005, n. 252).

Tale contrasto giurisprudenziale - sussistente al momento dell'adozione dell'atto impugnato e ancora oggi non definitivamente superato - esclude la sussistenza in capo alla pubblica amministrazione resistente della colpa necessaria per affermarne la responsabilità (C.d.S., Sez. IV, 1° luglio 2015, n. 3258).

Alla luce di quanto fin qui esposto la domanda risarcitoria proposta con il ricorso in epigrafe deve essere rigettata.

In ragione dell'assenza di un'attività difensiva da parte del Comune resistente, costituitosi in giudizio solo formalmente, le spese di lite possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.