Corte dei conti
Sezioni riunite in speciale composizione
Sentenza 12 novembre 2020, n. 30

Presidente: Pischedda - Estensore: D'Evoli

FATTO

1. Con ricorso notificato il 10 giugno 2020 alla Sezione regionale di controllo per la Basilicata, al Procuratore generale della Corte dei conti, al Presidente della Giunta regionale della Basilicata ed al Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, il Gruppo consiliare "Lega Salvini Basilicata" del Consiglio regionale della Basilicata, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la deliberazione n. 26/20/FRG del 20 aprile 2020 della Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con la quale è stato dichiarato non regolare il rendiconto 2019 del Gruppo consiliare "Lega Salvini Basilicata" limitatamente alla contabilizzazione delle somme pari a euro 52.196,00, complessivamente erogate per prestazioni professionali non rendicontabili in quanto non riferibili alle attività istituzionali del Gruppo (euro 9.516,00) ovvero erroneamente inquadrate tra le spese di personale anziché tra quelle di funzionamento (euro 42.680,00). Di qui il conseguente obbligo, per il Gruppo, ad avviso della Sezione regionale di controllo, di restituire al Consiglio regionale l'importo di euro 52.196,00.

La parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 9-12, del d.l. n. 174 del 2012, la violazione e falsa applicazione delle linee guida di cui al d.P.C.m. 21 dicembre 2012, la violazione degli artt. 121 e 123 della Costituzione, l'eccesso di potere per violazione dei limiti imposti dagli artt. 100 e 103 della Costituzione, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 11 della l.r. Basilicata 2 febbraio 1998, n. 8, la violazione e falsa applicazione delle linee guida di cui al d.P.C.m. 21 dicembre 2012, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. k), del disciplinare interno del Gruppo consiliare, l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti, per erronea imputazione di spese e per erronea istruttoria.

Quanto alla spesa di euro 9.516,00 sostenuta dal Gruppo per la collaborazione professionale intercorsa con l'ing. L., la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, la violazione e falsa applicazione delle linee guida di cui al d.P.C.m. 21 dicembre 2012, in particolare l'art. 1, comma 3, lett. a), la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione, l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, ingiustizia derivante da erronea e falsa applicazione delle linee guida di cui al d.P.C.m. 21 dicembre 2012 e lo sviamento di potere. La ricorrente, inoltre, chiede un'integrazione istruttoria finalizzata a dimostrare che tutte le attività svolte dal consulente sono state trattate e approfondite dai consiglieri regionali e discusse in Consiglio.

Quanto alla somma di euro 42.680,00, ad avviso della parte ricorrente, la diversa qualificazione effettuata dalla Sezione regionale di controllo risulterebbe inammissibile, in quanto effettuata in base all'esame di merito delle singole prestazioni rese dai professionisti, e sarebbe comunque erronea, in quanto basata sulla sola documentazione versata assieme al rendiconto (sulla base dei soli elementi prodotti dai professionisti), insufficiente per potere concludere per un giudizio di irregolarità. Di qui la richiesta da parte ricorrente di un'integrazione istruttoria per verificare la presenza pressoché quotidiana dei nove collaboratori presso gli Uffici del Gruppo o del Consiglio.

Ritiene la parte ricorrente che la spesa in questione sia correttamente contabilizzata nelle spese di personale, giacché il corrispettivo versato a favore dei consulenti sarebbe una controprestazione a fronte di un'attività di supporto quotidiano.

In ogni caso, la parte ricorrente rileva che il controllo della Sezione regionale non può limitarsi al formale rispetto delle linee guida, ma deve essere effettuato in termini sostanzialistici, coinvolgendo, appunto, il profilo della sostanziale della inerenza della spesa stessa all'attività istituzionale del gruppo consiliare.

2. In data 13 luglio 2020, il Pubblico ministero ha presentato memoria, concludendo per l'infondatezza del ricorso.

In particolare, quanto all'importo di euro 42.680,00 per spese contabilizzate tra le spese di personale anziché tra quelle di funzionamento, la Procura ritiene corretto l'accertamento della Sezione regionale di controllo, giacché la verifica della corretta imputazione della spesa rientra nel potere della Sezione regionale di controllo, che deve verificare per le spese di personale che le stesse siano conformi al quadro normativo di riferimento (statali e regionali, tra cui rilevano l'allegato 1 del d.lgs. n. 118 del 2011, l'art. 11 della l.r. n. 8 del 1998 della Basilicata, l'art. 3, comma 3, dell'allegato 1 del d.P.C.m. 21 dicembre 2012), ed è supportata da motivato percorso argomentativo della Sezione regionale di controllo, che ha approfonditamente escluso, per l'attività professionale in questione concernente i novi professionisti, i caratteri della collaborazione coordinata e continuativa (tutti i singoli contratti in contestazione riguardavano espressamente consulenze in materia di lavoro, di rischio idrogeologico, tecnico-legislativa), con la conseguenza che la spesa correlata non può imputarsi alle spese di personale.

Quanto alla spesa di euro 9.516,00 sostenuta dal Gruppo per la collaborazione professionale intercorsa con l'ing. L., la Procura, nel richiamare la parte motiva della deliberazione impugnata, ritiene parimenti corretto l'operato della Sezione, trattandosi di attività finalizzata al supporto delle attività dell'Assessore alle infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata il quale, originariamente, era componente del Gruppo consiliare di cui aveva cessato di far parte dal 10 maggio 2019 a seguito della sua nomina a componente della Giunta regionale. Egli, pertanto, a seguito di tale nomina ad Assessore, risultava di diritto sospeso dalla funzione di Consigliere del Gruppo per tutta la durata dell'incarico.

3. Nel corso della pubblica udienza del 23 luglio 2020 la parte ricorrente ed il Pubblico ministero hanno concluso la prima per l'accoglimento del ricorso e la seconda per il rigetto del ricorso, richiamandosi tutte le parti sostanzialmente ai propri atti depositati.

DIRITTO

1. L'odierno ricorso è stato promosso ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. d), del codice di giustizia contabile, il quale ricomprende nella competenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, della Corte dei conti, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, le controversie in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali.

2. Nel merito, il ricorso non può essere accolto per i motivi che seguono.

3. Occorre, innanzitutto, richiamare i principi affermati da queste Sezioni riunite in speciale composizione, in linea con la giurisprudenza costituzionale in materia, sulle caratteristiche del controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari intestato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Come affermato dalla Corte costituzionale (sentenze n. 263 del 2014, n. 104 e n. 260 del 2016) e da queste Sezioni riunite (v., tra le tante, la sentenza n. 28 del 2018 e la giurisprudenza ivi richiamata), il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali trova ratio nella tutela dell'integrità e dell'equilibrio del bilancio regionale di cui il rendiconto del gruppo costituisce parte integrante. In tal senso, il richiamo che l'art. 1 dell'Allegato A del d.P.C.m. del 21 dicembre 2012 fa ai criteri di veridicità e correttezza - i quali costituiscono parametri per il controllo esercitato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - postula la verifica della "corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute" (veridicità) e la verifica della "coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge" (correttezza), che, lungi quest'ultima dal consentire alle Sezioni regionali un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle finalità istituzionali svolte dai gruppi medesimi.

3.1. In particolare, quanto all'importo di euro 42.680,00 per spese contabilizzate tra le spese di personale anziché tra quelle di funzionamento, osserva il Collegio che nella verifica del rispetto del principio di correttezza della spesa, nel senso sopra enunciato, non può escludersi la verifica del rispetto dei vincoli di spesa imposti per alcune categorie di spese sulla base della specifica normativa regionale di riferimento. Sicché non si tratta, sotto questo profilo, di censurare l'operato della Sezione regionale di controllo, in quanto, ad avviso della parte ricorrente, la Sezione si sarebbe limitata ad un controllo soltanto formale del rispetto delle linee guida (fermandosi alla sola qualificazione formale dei singoli atti di conferimento degli incarichi professionali), anziché constatare che l'attività resa dai nove professionisti in questione non si riduceva ad un'unica consulenza in un tema specifico, ma comprendeva l'attività di supporto quotidiano. Si tratta, invece, ad avviso del Collegio, di verificare se le irregolarità rilevate dalla Sezione si traducano nella violazione dei vincoli di legge imposti dalla legge regionale di riferimento.

Ritiene il Collegio, come affermato dalla Procura, che proprio il quadro normativo di riferimento (in particolare la normativa regionale, alla quale viene fatto rinvio per i limiti di utilizzo del contributo per le spese del personale, dall'art. 1, comma 5, dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 118 del 2011) dà conferma della correttezza della deliberazione impugnata.

L'art. 11 della l.r. della Basilicata n. 8 del 1998, come sostituito dall'art. 5 della l.r. n. 28 del 2012, delimita, infatti, l'importo da corrispondere per le spese di personale ai gruppi consiliari secondo due variabili, relative da un lato all'inquadramento di detto personale, cui va corrisposta una somma pari a quella corrispondente ad un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, e l'altra commisurata al numero dei consiglieri componenti il Gruppo.

Nei limiti del contributo assegnato, i gruppi consiliari, oltre alla possibilità di attingere, mediante comando o distacco, al personale proveniente da altri enti pubblici (comma 2 dell'art. 11), possono procedere all'utilizzo di personale regolarmente contrattualizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di lavoro, secondo i medesimi criteri e parametri oggettivi di professionalità presenti nella pubblica amministrazione, atti a garantire l'adeguata competenza dei soggetti di cui ci si avvale (comma 3 dell'art. 11).

Il comma 5 dell'art. 11 prevede, poi, quale norma di chiusura, il vincolo di destinazione del contributo erogato per le spese di personale e la restituzione delle somme non spese per tali finalità.

Occorre al riguardo osservare che lo specifico obbligo di restituzione delle somme non spese per tali finalità rafforza il vincolo di destinazione del contributo erogato per le spese di personale, sicché nella specie correttamente la Sezione, nei limiti del sindacato riconosciuto dalla legge, ha compiuto una verifica puntuale del rispetto del vincolo di destinazione mediante la disamina della natura dei rapporti di collaborazione instaurati dal Gruppo consiliare ricorrente con i novi professionisti.

Nella specie, la Sezione regionale ha accertato che i rapporti di collaborazione derivavano da contratti di consulenza in materia di lavoro, di rischio idrogeologico, tecnico-legislativa e non da contratti di lavoro subordinato o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sicché la relativa spesa non poteva essere contabilizzata nella specifica voce di spese di personale, dovendo invece essere inserita nella voce "spese per funzionamento".

Secondo anche quanto affermato dalla Procura, ritiene il Collegio corretto l'accertamento compiuto al riguardo dalla Sezione regionale di controllo, soprattutto sulla base dell'oggetto del contratto, sicché non appare giustificata la richiesta di istruttoria per l'accertamento delle presenze effettuate dai professionisti nella sede della Regione per giungere in ipotesi ad una diversa qualificazione delle collaborazioni professionali. Ne consegue che, nella specie, sussiste in capo al Gruppo consiliare l'obbligo di restituzione delle erogazioni relative ai contratti di consulenza suddetti in quanto non assimilabili a spese di personale e dunque non correttamente rendicontate.

3.2. Quanto alla spesa di euro 9.516,00 sostenuta dal Gruppo per la collaborazione professionale intercorsa con l'ing. L., ritiene il Collegio corrette le conclusioni della Sezione regionale di controllo, trattandosi, nella specie, di attività finalizzata al supporto delle attività dell'Assessore alle infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata il quale, originariamente, era componente del Gruppo consiliare di cui aveva cessato di far parte dal 10 maggio 2019 a seguito della sua nomina a componente della Giunta regionale. Le somme erogate a tale titolo non sono, pertanto, rendicontabili in quanto non riferibili alle attività istituzionali del Gruppo. La non inerenza della spesa alla attività del Gruppo è poi da sola sufficiente per ritenere comunque ininfluente, per una diversa soluzione, la richiesta da parte ricorrente di un'integrazione istruttoria finalizzata a dimostrare che tutte le attività svolte dal consulente sarebbero state trattate e approfondite dai consiglieri regionali e discusse in Consiglio.

4. Il ricorso non può, pertanto, essere accolto e le spese, che si quantificano in euro 139,63 (centotrentanove//63) seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in speciale composizione, rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

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