Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 10 novembre 2020, n. 25211

Presidente: Manna - Relatore: Tria

RITENUTO

che Elena Marinucci, vedova dell'onorevole Nello Mariani (deputato nel periodo 1958-1976) e titolare a decorrere dalla morte del marito di un assegno di reversibilità del vitalizio originariamente erogato al defunto, per effetto della delibera n. 14 del 12 luglio 2018 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati - con la quale è stata rideterminata retroattivamente la misura sia degli assegni vitalizi corrisposti agli ex parlamentari sia dei relativi trattamenti di reversibilità erogati ai soggetti legittimati, come la ricorrente - ha subito una decurtazione dell'assegno in godimento pari circa al 62,5%, a decorrere da gennaio 2019;

che la Marinucci ha, pertanto, impugnato la suddetta delibera dinanzi al Tribunale di Roma chiedendone l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità e/o la disapplicazione, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità relativa al contrasto della delibera impugnata con gli artt. 3, 24, 25, primo comma, 101, secondo comma, 106, 108, secondo comma, Cost., principalmente per l'inidoneità della fonte (regolamento parlamentare minore) a disporre la rideterminazione della misura dei vitalizi e degli assegni di riversibilità nonché per la retroattività della decurtazione;

che, con il presente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, la Marinucci sostiene che la controversia dovrebbe essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, sul principale assunto della propria totale estraneità alla Camera dei deputati e quindi della propria qualifica come "soggetto terzo";

che la Camera dei deputati, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il difetto assoluto di giurisdizione, appartenendo la controversia agli organi di autodichia della medesima;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., il quale ha chiesto che sia dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, richiamando Cass., Sez. un., 8 luglio 2019, n. 18265;

che, in prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa nella quale - dopo aver contestato sia la tesi della Camera dei deputati controricorrente sia le conclusioni del pubblico ministero perché entrambe basate sul presupposto che anche al coniuge superstite di un ex parlamentare si applichino le regole dell'autodichia - ha ribadito le richieste avanzate nel proprio ricorso, sottolineando altresì la diversità della presente fattispecie rispetto a quella esaminata da Cass., Sez. un., 8 luglio 2019, n. 18265, peraltro successiva alla proposizione del presente regolamento di giurisdizione.

CONSIDERATO

che, con il presente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, la Marinucci chiede che venga dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, sul principale assunto della propria totale estraneità alla Camera dei deputati e quindi della propria qualifica come "soggetto terzo";

che, con l'unico motivo di ricorso, si denuncia violazione dell'art. 12 del Regolamento generale della Camera dei deputati, degli artt. 1 e 2, comma 2, del Regolamento della Camera per la tutela giurisdizionale non concernente i dipendenti nonché degli artt. 64-60 della Costituzione;

che la ricorrente aggiunge che la presente controversia non riguarda atti di organizzazione della Camera (come accade per gli appalti o situazioni simili) sicché non può essere attribuita alla cognizione degli organi di autodichia, in applicazione del regime derogatorio previsto per tali controversie;

che, infatti, il presente giudizio riguarda non l'organizzazione ma il patrimonio della Camera, in relazione a diritti soggettivi di tipo economico di terzi derivanti da rapporti giuridici;

che, inoltre, ad avviso della ricorrente:

a) come si desume dalla sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 1996, nella specie non può non valere la "grande regola dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti" e quindi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;

b) poiché l'autodichia è una figura speciale non è concepibile l'applicazione del regime eccezionale che essa comporta oltre il perimetro delle controversie riguardanti direttamente i parlamentari e/o i dipendenti del ramo del Parlamento interessato;

c) del resto, prima della delibera impugnata gli atti regolamentari della Camera in materia di vitalizi avevano sempre avuto per destinatari solo i parlamentari in corso di mandato e i futuri parlamentari e con riguardo ai parlamentari che avessero svolto il mandato anche in precedenti legislature, le riforme in pejus sono sempre state applicate solo pro rata temporis;

d) gli stessi regolamenti della Camera portano ad escludere l'autodichia per la presente controversia;

e) in particolare, dal combinato disposto dell'art. 12, comma 3, lett. f) e d), del Regolamento generale con l'art. 1 del Regolamento per la tutela giurisdizionale non concernente i dipendenti, si desume che le controversie relative a diritti di soggetti esterni alla Camera rientrano nell'autodichia solo se si riferiscono ad atti di organizzazione della Camera stessa (appalti di lavori, servizi, forniture oppure concorsi) mentre non vi rientrano se hanno ad oggetto un "trattamento economico" di un soggetto esterno alla Camera;

f) nell'ipotesi in cui si ritenesse che il suddetto art. 1 del Regolamento per la tutela giurisdizionale non concernente i dipendenti possa portare ad includere la presente controversia nell'ambito applicativo dell'autodichia, queste Sezioni unite dovrebbero disporne la disapplicazione perché illegittimamente (sotto plurimi profili) esso limita l'applicazione della giurisdizione ordinaria, trattandosi di un atto sub-regolamentare (amministrativo) e non legislativo;

che la ricorrente, infine, rinnova la richiesta di eventuale rimessione alla Corte costituzionale: 1) della questione di legittimità relativa al contrasto della delibera impugnata con gli artt. 3, 24, 25, primo comma, 101, primo comma, 102, 106, 108, secondo comma, 111, 113 Cost., con violazione anche degli artt. 6 e 14 CEDU principalmente per l'inidoneità della fonte (regolamento parlamentare minore) a disporre la rideterminazione della misura dei vitalizi e degli assegni di riversibilità nonché per la retroattività della decurtazione e per la non imparzialità degli organi di autodichia della Camera; 2) in subordine di un conflitto di attribuzione, in quanto i citati provvedimenti della Camera comportano una illegittima lesione dello spazio costituzionale proprio della giurisdizione ordinaria;

che, passando all'esame del presente ricorso, deve essere in primo luogo ricordato che in tre recenti decisioni - successive alla proposizione del presente ricorso - di queste Sezioni unite, in materia di riduzione dell'entità dei vitalizi degli ex parlamentari (Cass., Sez. un., n. 18265 e n. 18266 del 2019 e n. 1720 del 2020), è stato fra l'altro precisato che:

a) la giurisprudenza di queste Sezioni unite ha specificato che per autodichia si intende, comunemente, la capacità di una istituzione - ed in particolar modo degli organi costituzionali che siano già muniti di autonomia organizzativa e contabile - di decidere direttamente, con giudizio dei propri organi, ogni controversia attinente all'esercizio delle proprie funzioni senza che istituzioni giurisdizionali esterne possano esercitare sui relativi atti controlli e sindacati di sorta, applicando la disciplina normativa che gli stessi organi si sono dati nelle materie trattate (vedi, per tutte: Cass., Sez. un., 17 marzo 2010, n. 6529; Cass., Sez. un., 8 luglio 2019, n. 18265 e n. 18266);

b) come sottolineato nelle sentenze della Corte costituzionale n. 120 del 2014 e n. 262 del 2017, l'autodichia costituisce manifestazione tradizionale della sfera di autonomia riconosciuta agli organi costituzionali, a quest'ultima strettamente legata nella concreta esperienza costituzionale;

c) vi sono ipotesi di autodichia che trovano diretto fondamento nella Costituzione cui si accompagna la speculare carenza assoluta di giurisdizione dei giudici ordinari ed amministrativi (vedi Cass., Sez. un., n. 8119 del 2006; n. 9151 del 2008; n. 6529 del 2010) - come quella prevista dall'art. 66 della Carta in base al quale ciascuna Camera ha il potere di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità - mentre per altre forme di autodichia il fondamento nella Costituzione è solo indiretto, come accade per la giurisdizione domestica nelle controversie di impiego dei dipendenti del Parlamento, della quale entrambe le Camere si sono munite nell'esercizio del potere regolamentare loro attribuito dall'art. 64 Cost., primo comma, adottando per il funzionamento di tale giurisdizione interna regolamenti minori (Cass., Sez. un., n. 6529 del 2010 cit. nonché Corte cost., sentenza n. 262 del 2017 cit.);

d) gli assegni vitalizi dovuti, in dipendenza della cessazione dalla carica, a favore dei parlamentari si collegano all'indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico;

e) tale indennità, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego (Corte cost., sentenza n. 289 del 1994 e, nello stesso senso: Cass. 10 ottobre 2010, n. 20538; Cass. 20 giugno 2012, n. 10177; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3589), essendosi sottolineato che la sua attribuzione ai membri del Parlamento, a norma dell'art. 69 Cost., è finalizzata a garantire il libero svolgimento del mandato;

f) in particolare, il principio enunciato dall'art. 69 Cost. - "I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge" - che rappresenta un ribaltamento della formula adottata dallo Statuto albertino, deve essere considerato come una delle garanzie di effettività per i collegati principi della libertà di scelta dei propri rappresentati da parte degli elettori (art. 48 Cost.), dell'accesso dei cittadini alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza (art. 51 Cost.) e del libero esercizio delle funzioni del parlamentare senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.);

g) in altre parole, dal suddetto collegamento tra indennità parlamentare e assegno vitalizio si desume che così come l'assenza di emolumento disincentiverebbe l'accesso al mandato parlamentare o il suo pieno e libero svolgimento, rispetto all'esercizio di altra attività lavorativa remunerativa; allo stesso modo l'assenza di un riconoscimento economico per il periodo successivo alla cessazione del mandato parlamentare varrebbe quale disincentivo, rispetto al trattamento previdenziale ottenibile per un'attività lavorativa che fosse stata intrapresa per il medesimo lasso temporale;

h) pertanto, se il c.d. vitalizio rappresenta la proiezione economica dell'indennità parlamentare per la parentesi di vita successiva allo svolgimento del mandato - sebbene esso non trovi specifica menzione nella Costituzione, a differenza dell'indennità prevista nell'art. 69 Cost. - può dirsi che la sua corresponsione sia sorretta dalla medesima ratio di sterilizzazione degli impedimenti economici all'accesso alle cariche di rappresentanza democratica del Paese e di garanzia dell'attribuzione ai parlamentari, rappresentanti del popolo sovrano, di un trattamento economico adeguato ad assicurarne l'indipendenza, come del resto accade in tutti gli ordinamenti ispirati alla concezione democratica dello Stato;

che in questa cornice si inserisce la presente controversia che, ad avviso, della ricorrente dovrebbe essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo ella del tutto estranea alla Camera dei deputati;

che in merito a tale assunto deve, in primo luogo, essere sottolineato che:

- nelle richiamate sentenze della Corte costituzionale n. 120 del 2014 e n. 262 del 2017 sono state escluse dall'autodichia le controversie che riguardino direttamente o indirettamente "soggetti terzi";

- in particolare, è stato affermato (sentenza n. 120 del 2014) come secondo la giurisprudenza costituzionale, davanti a ciò che «[...] esuli dalla capacità classificatoria del regolamento parlamentare e non sia per intero sussumibile sotto la disciplina di questo (perché coinvolga beni personali di altri membri delle Camere o beni che comunque appartengano a terzi), deve prevalere la "grande regola" dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112 e 113 della Costituzione)» (sentenza n. 379 del 1996);

che nelle citate recenti pronunce di queste Sezioni unite al riguardo è stato affermato che:

- anche se la disciplina sostanziale dell'indennità parlamentare e dell'assegno vitalizio è rinvenibile in fonti differenti, visto che solo per l'indennità è prevista la riserva di legge (che tuttora trova riscontro nella l. 31 ottobre 1965, n. 1261), è indubbio che entrambi gli istituti rientrino nell'ambito della normativa "da qualificare come di diritto singolare" che si riferisce al Parlamento nazionale o ai suoi membri, a presidio della posizione costituzionale del tutto peculiare loro riconosciuta dagli artt. 64, primo comma, 66 e 68 Cost. (Corte cost., sentenze n. 66 del 1964 e n. 24 del 1968 nonché sentenza n. 379 del 1996);

- l'anzidetta derivazione dell'assegno vitalizio dall'indennità parlamentare esclude che rispetto alle controversie relative al diritto all'assegno vitalizio dell'ex parlamentare e alla relativa entità l'ex parlamentare possa essere considerato "soggetto terzo" solo perché la sua carica è cessata;

che, peraltro, è esatto quanto sostiene la ricorrente secondo cui: dal combinato disposto dell'art. 12, comma 3, lett. f) e d), del Regolamento generale con l'art. 1 del Regolamento per la tutela giurisdizionale non concernente i dipendenti si desume che le controversie relative a diritti di "soggetti esterni" alla Camera rientrano nell'autodichia solo se esse si riferiscono ad atti di organizzazione della Camera stessa (appalti di lavori, servizi, forniture oppure concorsi), mentre non vi rientrano se hanno ad oggetto un "trattamento economico" di un soggetto esterno alla Camera;

che, tuttavia, tali norme regolamentari vanno lette insieme con gli artt. 1 e 8 della l. n. 1261 del 1965 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento);

che da tali ultime disposizioni si desume quanto segue:

a) anzitutto, in via preliminare, i fondi per la corresponsione dell'indennità parlamentare - e quindi per gli assegni vitalizi e per i conseguenti trattamenti di riversibilità - vengono presi dall'appannaggio annuo che le Camere hanno a disposizione e la loro quantificazione spetta ai Consigli di presidenza di Camera e Senato, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 1 della l. n. 1261 del 1965 cit., secondo cui: "L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. Gli Uffici di presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate";

b) pertanto, non sono stabiliti degli importi precisi per l'indennità parlamentare (e per gli altri suindicati trattamenti che da essa derivano) ma solo dei tetti massimi;

c) l'INPS non ha alcuna competenza e alcun rapporto con i vitalizi dei parlamentari e i trattamenti di riversibilità conseguenti;

d) l'assegno di reversibilità del vitalizio ha una disciplina propria, diversa da quella dei trattamenti di reversibilità in genere;

che, come si è detto nelle recenti sentenze di queste Sezioni unite in materia, la derivazione degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari dall'indennità parlamentare comporta che le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura di tali assegni vitalizi, al pari di quelle relative all'indennità parlamentare, non possano che essere decise dagli organi dell'autodichia, la cui previsione risponde alla indicata finalità di garantire la particolare autonomia del Parlamento e quindi rientra nell'ambito della suindicata normativa di "diritto singolare", la cui applicazione consente il superamento anche del principio dell'unicità della giurisdizione, in base al quale il giudice ordinario è dotato della giurisdizione generale e i giudici speciali previsti dalla Costituzione operano in via meramente derogatoria e sulla base di previsioni legislative (principio che, invece, trova applicazione ad esempio per le controversie originate dalla rimodulazione in riduzione dell'assegno vitalizio erogato a consiglieri regionali cessati dalla carica: vedi Cass., Sez. un., 20 luglio 2016, n. 14920);

che, in base ai medesimi principi, anche per le controversie, come la presente, nelle quali si discute esclusivamente l'entità dell'assegno di riversibilità del vitalizio originariamente erogato all'ex parlamentare (poi deceduto) non può che affermarsi l'esistenza dell'autodichia, in quanto non è in contestazione un autonomo "trattamento economico" di un soggetto esterno alla Camera - cui fa riferimento la disciplina regolamentare citata dalla ricorrente - ma è in discussione la consistenza di un trattamento che deriva dall'assegno vitalizio dell'ex parlamentare e che, quindi, sia pure in seconda battuta, deriva anch'esso dall'indennità parlamentare a questi corrisposta durante il mandato;

che, quindi, al pari dell'indennità e dell'assegno vitalizio anche il trattamento di riversibilità in oggetto rientra nell'ambito del "diritto singolare" riconosciuto dalla nostra Costituzione al Parlamento nazionale e ai suoi membri, a presidio della posizione costituzionale del tutto peculiare di indipendenza e autonomia loro attribuita dagli artt. 64, primo comma, 66 e 68 Cost.;

che ciò risulta confermato anche dal fatto che la relativa disciplina è del tutto peculiare e che ne prevede la corresponsione a carico del fondo in dotazione del Parlamento stesso, fondo la cui esistenza rappresenta un ulteriore - significativo - elemento dell'anzidetto "diritto singolare";

che va ricordato che l'autodichia non esclude la legittimazione dei relativi organi a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio (Corte cost., sentenza n. 213 del 2017; in precedenza, per la qualificazione di situazioni analoghe, sentenze n. 376 del 2001 e n. 12 del 1971);

che, inoltre, deve essere ribadito che l'esistenza di una sfera di autonomia speciale garantita alle Camere in cui va inserita anche l'autodichia di cui si discute, non esclude, in linea teorica, l'utilizzabilità del regolamento preventivo di giurisdizione, nei limiti e per le finalità suoi propri (Cass., Sez. un., n. 18265 e n. 18266 del 2019 e n. 1720 del 2020);

che, infatti, ancorché la normativa di base applicata dai collegi dell'autodichia - regolamenti parlamentari "maggiori" e "minori", integrati da atti ad essi equiparati, come le delibere dell'Ufficio di presidenza (Cass., Sez. un., 16 aprile 2018, n. 9337) - sia sottratta al sindacato di legittimità costituzionale e le decisioni ivi assunte siano del pari immuni rispetto al sindacato di legittimità previsto dall'art. 111, settimo comma, Cost. (trattandosi di decisioni rese al di fuori di alcuna giurisdizione speciale, vedi Cass., Sez. un., 19 giugno 2018, n. 16153 e n. 16155), tuttavia non può ipotizzarsi la sottrazione anche alla verifica che compete per intero a queste Sezioni unite in sede di regolamento preventivo di giurisdizione;

che, invero, tale verifica riguarda il fondamento costituzionale per l'esercizio del potere decisorio degli organi di autodichia ed è finalizzata ad accertare se esiste un giudice del rapporto controverso o se quel rapporto debba ricevere una definitiva regolamentazione domestica, anche alla luce del "confine" entro il quale legittimamente possono essere previste l'autonomia normativa degli organi costituzionali e l'attribuzione della decisione di eventuali controversie agli organi di autodichia, quale delineato nella sentenza della Corte costituzionale nella sentenza n. 262 del 2017 cit. (vedi, in tal senso: Cass., Sez. un., 17 marzo 2010, n. 6529 cit.; nonché Cass., Sez. un., 29 dicembre 2014, n. 27396);

che, nella specie, tale verifica è diretta ad accertare se gli organi di autodichia (nella specie della Camera dei deputati) possano essere considerati, in relazione alle singole fattispecie evidenziate volta per volta nei ricorsi, una sede decisoria "bensì peculiare ma non estranea alle linee che la Costituzione detta per la tutela dei diritti" (vedi Cass., Sez. un., n. 6529 del 2010 cit.);

che, infatti, la finalizzazione dell'autodichia a garantire meglio la speciale autonomia che la Costituzione riconosce agli organi costituzionali comporta che sia riconosciuta l'utilizzabilità di uno strumento - peraltro non impugnatorio, quale è il regolamento preventivo di giurisdizione - idoneo a stabilire se la regolamentazione e la decisione delle controversie sui diritti attribuite agli organi di "giurisdizione domestica o interna" risultino conformi all'art. 2, primo comma, Cost. e all'art. 3 Cost. (anche, ad esempio, con riguardo al rispetto al suindicato "confine" di attribuzione), oltre che all'art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare nella sentenza 28 aprile 2009, Savino e altri contro Italia;

che, d'altra parte, la diversità di sfera applicativa rispettivamente dell'art. 41 c.p.c. e dell'art. 111, settimo comma, Cost. è del tutto fisiologica al sistema e deriva dall'essere il regolamento preventivo di giurisdizione un rimedio non impugnatorio diretto ad una pronuncia con efficacia panprocessuale, al quale non si applicano le preclusioni previste per l'altro mezzo (vedi, per tutte: Cass., Sez. un., 20 ottobre 2016, n. 21260);

che, com'è noto, il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce uno strumento preventivo (e facoltativo) diretto all'immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione, il quale, in linea teorica, è utilizzabile anche dallo stesso soggetto che ha scelto il giudice della cui giurisdizione abbia poi avuto motivo di dubitare a seguito delle contestazioni dell'altra parte, ovvero di un proprio spontaneo ripensamento (vedi, per tutte: Cass., Sez. un., 15 dicembre 1977, n. 5466);

che, infatti, per costante giurisprudenza di queste Sezioni unite - in ragione della posizione istituzionale della Suprema Corte, della forza esterna della sua pronuncia e dello specifico impatto che essa esercita sulla ragionevole durata del processo - la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione è consentita a ciascuna parte, e quindi anche all'attore nel giudizio di merito, ma non ad libitum;

che tale facoltà può essere esercitata da chi ha introdotto il giudizio di merito e scelto il giudice cui rivolgersi soltanto in presenza di dubbi ragionevoli sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito e, quindi, di un interesse concreto ed immediato ad una risoluzione della questione da parte delle Sezioni unite, in via definitiva ed immodificabile, al fine di evitare che la relativa risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, così ritardando la definizione della causa e frust[r]ando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Cass., Sez. un., 21 settembre 2006, n. 20504; Cass., Sez. un., 27 gennaio 2011, n. 1876; Cass., Sez. un., 12 luglio 2011, n. 15237; Cass., Sez. un., 16 dicembre 2013, n. 27990; Cass., Sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1918; Cass., Sez. un., 20 ottobre 2016, n. 21260; Cass., Sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32727);

che, nella specie, tali requisiti sono, in astratto, presenti;

che, peraltro, i dubbi della ricorrente in merito alla mancanza di indipendenza e imparzialità degli organi dell'autodichia non appaiono tali da smentire quanto affermato da questa Corte (Cass., Sez. un., 17 marzo 2010, n. 6529 cit.), secondo cui a partire dai decreti presidenziali n. 81 e n. 89 del 1996 la Camera dei deputati si è dotata di una struttura decisionale di autodichia che assicura il rispetto dei principi di precostituzione, imparzialità e indipendenza dei collegi previsti per la risoluzione delle controversie, in conformità con quanto previsto dagli artt. 25, 104, 107 e 108 Cost. e dall'art. 6 CEDU, come interpretato nella sentenza della Corte EDU resa nel caso Savino e altri contro Italia;

che, come sottolineato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 262 del 2017, tutto questo "ulteriormente conferma che la deroga alla giurisdizione qui in discussione, di cui costituisce riflesso la connessa limitazione del diritto al giudice, non si risolve in un'assenza di tutela", in quanto tale limitazione "risulta compensata dall'esistenza di rimedi interni affidati ad organi che, pur inseriti nell'ambito delle amministrazioni in causa, garantiscono, quanto a modalità di nomina e competenze, che la decisione delle controversie in parola sia assunta nel rispetto del principio d'imparzialità, e al tempo stesso assicurano una competenza specializzata nella decisione di controversie che presentano significativi elementi di specialità";

che, alla luce delle precedenti osservazioni, dato l'oggetto della controversia, l'attribuzione della decisione sulla presente controversia agli organi di autodichia del Parlamento - e, in particolare, al Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati - deve considerarsi pacifica, tanto più in considerazione dei recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte costituzionale (spec. sentenza n. 262 del 2017 cit.) e di questa Corte (Cass., Sez. un., n. 18265 e n. 18266 del 2019; n. 1720 del 2020, citate);

che, di conseguenza, la verifica spettante a questa Corte sulla effettività e congruità della autodichia della Camera dei deputati, condotta al fine di accertare o negare la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia introdotta dal ricorrente innanzi al Tribunale di Roma, non può che concludersi con l'affermazione per la quale su detta controversia sussiste carenza assoluta di giurisdizione;

che, pertanto, dandosi seguito alle citate pronunce di queste Sezioni unite n. 18265 e n. 18266 del 2019 e n. 1720 del 2020 - relative a fattispecie analoghe a quella qui esaminata - va affermato il seguente principio di diritto:

«le controversie relative all'entità del trattamento di reversibilità del vitalizio originariamente erogato ad un ex parlamentare defunto, spettano alla cognizione degli organi di autodichia della Camera di appartenenza dell'ex parlamentare al pari di quelle concernenti gli assegni vitalizi, in quanto il suddetto trattamento ha sempre la sua fonte nell'indennità di carica goduta dal parlamentare in relazione all'esercizio del proprio mandato. I suddetti organi svolgono un'attività obiettivamente giurisdizionale, che, per un verso, li legittima a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio, mentre, per altro verso, comporta l'ammissibilità di uno strumento di carattere non impugnatorio qual è il regolamento preventivo di giurisdizione».

che la complessità delle questioni alla base della istanza di regolamento preventivo di giurisdizione e la recente formazione su di esse del richiamato orientamento giurisprudenziale costituiscono idonee ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, dichiara il difetto assoluto di giurisdizione. Spese compensate.