Corte di giustizia dell'Unione Europea
Grande Sezione
Sentenza 24 novembre 2020

«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza giurisdizionale - Articolo 7, punti 1 e 2 - Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi - Azione inibitoria di pratiche commerciali considerate contrarie al diritto della concorrenza - Allegazione di abuso di posizione dominante consistente in pratiche commerciali coperte da disposizioni contrattuali - Piattaforma di prenotazione alberghiera online Booking.com».

Nella causa C-59/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione dell'11 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 29 gennaio 2019, nel procedimento Wikingerhof GmbH & Co. KG contro Booking.com BV.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Wikingerhof GmbH & Co. KG, una società di diritto tedesco che gestisce un albergo nel Land dello Schleswig-Holstein (Germania), e la Booking.com BV, una società di diritto olandese con sede nei Paesi Bassi e che gestisce una piattaforma di prenotazione alberghiera, avente ad oggetto talune pratiche di quest'ultima società che la Wikingerhof ritiene costituiscano un abuso di posizione dominante.

Contesto normativo

3. I considerando 15, 16 e 34 del regolamento n. 1215/2012 enunciano quanto segue:

«(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L'esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

(...)

(34) È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all'adesione dei nuovi Stati membri a detta Convenzione], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all'interpretazione delle disposizioni d[i detta] convenzione (...) e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell'Unione europea».

4. Il capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolato «Competenza», include, in particolare, una sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», e una sezione 2, intitolata «Competenze speciali». L'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, contenuto nella suddetta sezione 1, così dispone:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

5. L'articolo 7 del regolamento n. 1215/2012, che figura nella sezione 2 del capo II di quest'ultimo, prevede quanto segue:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;

(...)

2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(...)».

6. Collocato nella sezione 7 del capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolata «Proroga di competenza», l'articolo 25, paragrafo 1, di detto regolamento enuncia:

«Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. (...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

7. Nel marzo 2009, la Wikingerhof ha stipulato con la Booking.com un contratto tipo fornito da quest'ultima, nel quale è stabilito, in particolare, quanto segue:

«Condizioni generali di contratto

L'albergo dichiara di aver ricevuto una copia della versione 0208 delle condizioni generali (...) di Booking.com. Queste ultime sono disponibili online sul sito Booking.com (...). L'albergo conferma di aver letto, compreso e accettato le condizioni. Le condizioni costituiscono parte integrante del presente contratto (...)».

8. In seguito, la Booking.com ha modificato diverse volte le sue condizioni generali, accessibili sull'Extranet di tale società, un sistema attraverso il quale è possibile aggiornare le informazioni sull'albergo e consultare i dettagli delle prenotazioni.

9. La Wikingerhof si è opposta per iscritto all'inclusione, nel contratto che la legava alla Booking.com, di una nuova versione delle condizioni generali di contratto che quest'ultima società aveva comunicato alle proprie controparti contrattuali il 25 giugno 2015. Essa riteneva di non avere avuto altra scelta se non quella di stipulare il suddetto contratto a causa della posizione di forza detenuta dalla Booking.com sul mercato dei servizi di intermediazione e dei portali di prenotazione alberghiera, ancorché talune pratiche della Booking.com siano inique e, come tali, contrarie al diritto della concorrenza.

10. Dinanzi al Landgericht Kiel (Tribunale del Land, Kiel, Germania), la Wikingerhof ha proposto un'azione inibitoria diretta ad ottenere nei confronti della Booking.com l'ingiunzione di astenersi: dall'apporre al prezzo indicato dalla Wikingerhof, senza il consenso di quest'ultima, la menzione «prezzo più vantaggioso» oppure «prezzo ridotto» sulla piattaforma di prenotazione alberghiera; dal privarla dell'accesso ai dati di contatto forniti dalle sue controparti contrattuali attraverso tale piattaforma e, infine, dal far dipendere il posizionamento dell'albergo da essa gestito, nei risultati delle ricerche effettuate, dal pagamento di una commissione superiore al 15%.

11. La Booking.com ha eccepito l'incompetenza territoriale ed internazionale del Landgericht Kiel (Tribunale del Land, Kiel) in quanto, nel contratto concluso con la Wikingerhof, è presente una clausola attributiva di competenza secondo la quale sono territorialmente competenti a conoscere delle controversie derivanti da tale contratto i giudici di Amsterdam (Paesi Bassi).

12. Il Landgericht Kiel (Tribunale del Land, Kiel) ha dichiarato di non poter statuire sull'azione della Wikingerhof per incompetenza territoriale e internazionale. Tale sentenza è stata confermata in appello con sentenza dell'Oberlandesgericht Schleswig (Tribunale superiore del Land dello Schleswig, Germania), secondo cui nel caso di specie non era stata dimostrata né la competenza del giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale, ai sensi dell'articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, né la competenza del giudice del luogo dell'evento dannoso in materia di illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell'articolo 7, punto 2, di tale regolamento.

13. La Wikingerhof ha proposto ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania).

14. Tale giudice rileva che la questione dell'eventuale incidenza della clausola attributiva di competenza invocata dalla Booking.com sulla competenza delle autorità giurisdizionali tedesche adite dalla Wikingerhof non si pone, dato che tale clausola non è stata validamente stipulata in conformità ai requisiti derivanti dall'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012.

15. Nella fattispecie, il ricorso per cassazione (Revision) è motivato dal fatto che il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che l'azione di cui era investito non rientrasse nella sua competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

16. Secondo il giudice del rinvio, che fa riferimento alla sentenza del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines (C-27/17, ECLI:EU:C:2018:533), un'azione rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, quando il suo oggetto consiste in una domanda di risarcimento danni o in una domanda inibitoria basate sul fatto che i comportamenti contestati sono qualificabili come abuso di posizione dominante. Un simile abuso di posizione dominante potrebbe risultare dal fatto di subordinare la conclusione di un contratto all'accettazione di condizioni di transazione inique.

17. Il suddetto giudice è propenso a ritenere che il procedimento principale rientri nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, in quanto la Wikingerhof ha accettato di firmare le condizioni del contratto in esame da essa reputate inique soltanto a causa della posizione dominante della Booking.com e non vi ha, dunque, liberamente acconsentito. Pertanto, il procedimento principale non solleverebbe unicamente una questione di interpretazione di tale contratto, ma altresì l'interrogativo se l'imposizione di determinate condizioni contrattuali da parte di un'impresa in posizione asseritamente dominante debba essere considerata abusiva e, quindi, contraria alle norme del diritto della concorrenza.

18. In tale contesto il Bundesgreichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 7, punto 2, del [regolamento n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che esso ammette che un'azione diretta a inibire determinate pratiche rientri nella competenza del foro del luogo dell'evento dannoso in una situazione in cui le pratiche contestate siano previste da disposizioni contrattuali, ma l'attore sostenga che tali clausole derivino da un abuso di posizione dominante da parte del convenuto».

Sulla questione pregiudiziale

19. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che esso si applica ad un'azione diretta ad inibire determinate pratiche messe in atto nell'ambito del rapporto contrattuale che vincola l'attore al convenuto e fondata su un'allegazione di abuso di posizione dominante commesso da quest'ultimo, in violazione del diritto della concorrenza.

20. In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente al considerando 34 del regolamento n. 1215/2012, quest'ultimo abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, che ha a sua volta sostituito la convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle successive convenzioni relative all'adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione. Pertanto, l'interpretazione fornita dalla Corte riguardo alle disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici vale anche per quelle del regolamento n. 1215/2012, laddove tali disposizioni possano essere qualificate come «equivalenti». Ebbene, tali sono l'articolo 5, punto 3, della suddetta convenzione e del regolamento n. 44/2001, da un lato, e l'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, dall'altro (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation, C-343/19, EU:C:2020:534, punto 22).

21. Mentre l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 stabilisce la competenza generale dei giudici dello Stato membro del convenuto, l'articolo 7, punto 1, e l'articolo 7, punto 2, del medesimo regolamento prevedono talune competenze speciali in materia contrattuale e in materia di illeciti civili dolosi o colposi, consentendo all'attore di agire in giudizio dinanzi ad autorità giurisdizionali di altri Stati membri.

22. Così, per le azioni rientranti nella prima categoria, l'articolo 7, punto 1, di detto regolamento consente all'attore di adire l'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, mentre, per le azioni rientranti nella seconda categoria, l'articolo 7, punto 2, del medesimo regolamento prevede che esse possano essere proposte dinanzi al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

23. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» di cui all'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla materia contrattuale di cui all'articolo 7, punto 1, lettera a), del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 1988, Kalfelis, 189/87, EU:C:1988:459, punto 18, e del 12 settembre 2018, Löber, C-304/17, EU:C:2018:701, punto 19), vale a dire che essa non sia fondata su un'obbligazione giuridica liberamente assunta da una parte nei confronti di un'altra (sentenza del 20 gennaio 2005, Engler, C-27/02, EU:C:2005:33, punto 51).

24. Nel caso di specie, l'attribuzione della competenza a conoscere del procedimento principale all'autorità giurisdizionale adita dalla Wikingerhof dipende proprio dalla distinzione da effettuare tra, da un lato, la materia degli illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, e, dall'altro, la materia contrattuale, ai sensi dell'articolo 7, punto 1, lettera a), di tale regolamento. Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che, qualora la domanda formulata dalla Wikingerhof rientrasse nella materia contrattuale e potesse, pertanto, essere proposta nel luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, l'autorità giurisdizionale adita non sarebbe competente a conoscerne.

25. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, le due regole di competenza speciale previste alle suddette disposizioni devono essere interpretate in modo autonomo, riferendosi al sistema e agli obiettivi del regolamento n. 1215/2012, al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 1988, Kalfelis, 189/87, EU:C:1988:459, punto 16; del 17 settembre 2002, Tacconi, C-334/00, EU:C:2002:499, punto 19, e del 18 luglio 2013, ÖFAB, C-147/12, EU:C:2013:490, punto 27). Tale precetto, che vale in particolare per la delimitazione dei rispettivi ambiti di applicazione di queste due regole, implica che le nozioni di «materia contrattuale» e di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» non possano essere interpretate come un rinvio alla qualificazione del rapporto giuridico dedotto dinanzi all'autorità giurisdizionale nazionale fornita dal diritto nazionale applicabile (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2014, Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148, punto 18).

26. Per quanto riguarda, in primo luogo, il sistema del regolamento n. 1215/2012, esso si basa sulla regola generale della competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro del domicilio del convenuto, mentre le norme sulla competenza speciale previste, in particolare, all'articolo 7 di quest'ultimo costituiscono deroghe a tale regola generale e, in quanto tali, devono essere interpretate restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 1988, Kalfelis, 189/87, EU:C:1988:459, punto 19) e si escludono reciprocamente nell'applicazione di tale regolamento.

27. Allo stesso tempo, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, detto sistema è caratterizzato dalla possibilità che esso conferisce all'attore di avvalersi di una delle norme sulla competenza speciale previste da detto regolamento.

28. Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli obiettivi del regolamento n. 1215/2012, dal considerando 16 di tale regolamento risulta che le norme sulla competenza speciale di cui l'attore può avvalersi in forza, da un lato, dell'articolo 7, punto 1, di detto regolamento e, dall'altro, dell'articolo 7, punto 2, di quest'ultimo, sono state introdotte in considerazione dell'esistenza, nelle materie oggetto di tali disposizioni, di un collegamento particolarmente stretto tra una domanda e l'autorità giurisdizionale che può essere adita in merito ad essa oppure al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Feniks, C-337/17, EU:C:2018:805, punto 36).

29. Si deve pertanto considerare che l'applicabilità o dell'articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 o dell'articolo 7, punto 2, di quest'ultimo dipende, da un lato, dalla scelta dell'attore di avvalersi o meno di una di tali norme sulla competenza speciale e, dall'altro, dall'esame, da parte dell'autorità giurisdizionale adita, delle condizioni specifiche previste da tali disposizioni.

30. A tale riguardo, qualora un attore si avvalga di una delle suddette norme, è necessario che l'autorità giurisdizionale adita verifichi se le pretese dell'attore rientrino, indipendentemente dalla loro qualificazione nel diritto nazionale, nella materia contrattuale oppure, al contrario, nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi del suddetto regolamento.

31. In particolare, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle sue conclusioni, l'autorità giurisdizionale adita deve procedere al collegamento di una domanda formulata fra parti contraenti alla materia contrattuale, ai sensi dell'articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, oppure alla materia di illeciti civili dolosi, ai sensi dell'articolo 7, punto 2, di tale regolamento, in relazione all'obbligazione - contrattuale oppure da illecito civile doloso o colposo - che costituisce la causa petendi (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2014, Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148, punto 26).

32. Così, un'azione rientra nella materia contrattuale, ai sensi dell'articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, se l'interpretazione del contratto che vincola il convenuto all'attore appare indispensabile per stabilire la liceità o, al contrario, l'illiceità del comportamento che il secondo rimprovera al primo (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2014, Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148, punto 25). Ciò si verifica, in particolare, nel caso di un'azione fondata sulle clausole di un contratto o su norme giuridiche che sono applicabili in forza di tale contratto (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a., C-47/14, EU:C:2015:574, punto 53, nonché del 15 giugno 2017, Kareda, C-249/16, EU:C:2017:472, punti da 30 a 33).

33. Per contro, quando l'attore invoca, nell'atto introduttivo del ricorso, le norme sulla responsabilità da illecito civile doloso o colposo, vale a dire la violazione di un'obbligazione imposta dalla legge, e non risulta indispensabile esaminare il contenuto del contratto concluso con il convenuto per valutare la liceità o l'illiceità del comportamento contestato a quest'ultimo, poiché tale obbligazione incombeva al convenuto indipendentemente da tale contratto, la causa petendi rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

34. Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del ricorso la Wikingerhof deduce una violazione del diritto tedesco in materia di concorrenza, il quale prevede un divieto generale di abuso di posizione dominante, indipendentemente da qualsiasi contratto o altro impegno volontario. In concreto, essa ritiene di non avere avuto altra scelta se non quella di stipulare il contratto di cui trattasi e di subire l'effetto delle successive modifiche delle condizioni generali della Booking.com a causa della posizione di forza detenuta da quest'ultima sul mercato pertinente, nonostante l'iniquità di talune pratiche della Booking.com.

35. Pertanto, la questione di diritto sottesa al procedimento principale è se la Booking.com abbia commesso un abuso di posizione dominante, ai sensi del menzionato diritto della concorrenza. Orbene, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 122 e 123 delle sue conclusioni, per accertare se le pratiche addebitate alla Booking.com abbiano carattere lecito o illecito alla luce di tale diritto non è indispensabile interpretare il contratto che vincola le parti del procedimento principale, e una tale interpretazione è necessaria, tutt'al più, per stabilire l'effettività delle suddette pratiche.

36. Si deve pertanto ritenere che, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, l'azione della Wikingerhof, essendo fondata sull'obbligo di legge di astenersi da qualsiasi abuso di posizione dominante, rientri nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

37. Questa interpretazione è conforme agli obiettivi di prossimità e di buona amministrazione della giustizia perseguiti da tale regolamento, menzionati al considerando 16 di quest'ultimo e ricordati al punto 28 della presente sentenza. Infatti, il giudice competente ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 - vale a dire, nelle circostanze di cui al procedimento principale, quello del mercato interessato dal presunto comportamento anticoncorrenziale - è il più idoneo a statuire sulla questione principale della fondatezza di tale addebito, e ciò specialmente sotto il profilo della raccolta e della valutazione degli elementi di prova pertinenti a tal riguardo (v., per analogia, sentenze del 29 luglio 2019, Tibor-Trans, C-451/18, EU:C:2019:635, punto 34, e del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation, C-343/19, EU:C:2020:534, punto 38).

38. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, alla questione sollevata occorre rispondere dichiarando che l'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso si applica a un'azione diretta a inibire determinate pratiche messe in atto nell'ambito del rapporto contrattuale che vincola l'attore al convenuto e fondata su un'allegazione di abuso di posizione dominante commesso da quest'ultimo, in violazione del diritto della concorrenza.

Sulle spese

39. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a un'azione diretta a inibire determinate pratiche messe in atto nell'ambito del rapporto contrattuale che vincola l'attore al convenuto e fondata su un'allegazione di abuso di posizione dominante commesso da quest'ultimo, in violazione del diritto della concorrenza.

L. Bolognini, E. Pelino (dirr.)

Codice della disciplina privacy

Giuffrè, 2024

P. Tonini, C. Conti

Diritto processuale penale

Giuffrè, 2024

L. Iacobellis

Schemi di diritto tributario

Neldiritto, 2024