Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III stralcio
Sentenza 8 gennaio 2021, n. 249

Presidente: Sapone - Estensore: Profili

FATTO

1. Con ricorso incardinato davanti al T.A.R. Campania, sede di Napoli, l'odierna ricorrente ha impugnato la delibera 264/12/CONS con cui è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva interna indetta dall'AGCOM con delibera 416/11/CONS per la promozione alla qualifica di funzionario di n. 6 candidati.

2. Col medesimo atto introduttivo del giudizio sono stati gravati anche gli atti presupposti elencati in epigrafe, tra cui i verbali adottati dalla Commissione esaminatrice.

3. La partecipazione al concorso in questione è stata riservata al personale di ruolo dell'AGCOM con qualifica di "operativo", in possesso di laurea in materie di interesse per l'Autorità unitamente ad un'esperienza professionale interna di almeno cinque anni. La comparazione è stata effettuata mediante la sommatoria dei punteggi derivanti dalle due prove scritte, da una prova orale e dalla valutazione dei titoli dei candidati. All'esito delle prefate prove concorsuali la ricorrente si è classificata al settimo posto con un punteggio complessivo di 70,34.

4. Con ordinanza n. 937/2013 del 21 febbraio 2013 il T.A.R. Campania ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo competente a decidere sulla controversia questo Tribunale davanti al quale l'odierno giudizio è stato ritualmente riassunto.

5. In vista dell'udienza, la parte ricorrente ed il controinteressato N. Giuseppe hanno depositato le proprie memorie difensive, in conseguenza delle quali solo la citata parte controinteressata ha replicato con atto depositato il 20 novembre 2020.

6. All'udienza straordinaria del giorno 11 dicembre 2020, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa con l'odierno ricorso la ricorrente in epigrafe, classificatasi al primo posto degli idonei non vincitori relativamente alla procedura selettiva per la promozione al livello di funzionario di personale con qualifica di operativo già effettivo all'AGCOM, contesta le modalità con cui sono stati attribuiti i punteggi relativi alla valutazione dei titoli, ritenendole illegittime ed in grado di inficiare la bontà della graduatoria di merito.

2. Il gravame si affida ad un unico ed articolato motivo con cui si lamenta la violazione degli artt. 3, 24, 97, 103 e 113 della Costituzione oltre che dei criteri di valutazione indicati nel bando di concorso, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta.

3. Per un primo aspetto, in particolare, la ricorrente ritiene che la Commissione avrebbe errato nell'attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione delle ulteriori lingue straniere conosciute rispetto a quella scelta per il colloquio (inglese), non riconoscendole alcun punteggio ad onta delle certificazioni presentate relative allo spagnolo ed al portoghese. Ciò nonostante ad entrambi i controinteressati P. e B., rispettivamente classificati al quinto ed al terzo posto, sia stato invece assegnato un punto, pur avendo dimostrando la conoscenza di una sola lingua straniera ulteriore.

4. Per un secondo aspetto, invece, la ricorrente lamenta la mancata valutazione delle sue abilitazioni professionali post lauream di insegnamento presso le scuole medie e superiori, ottenute per essere stata dichiarata vincitrice di due concorsi pubblici a cattedre indetti nel 1990 e nel 1999. Per converso, al controinteressato P. la Commissione avrebbe invece riconosciuto un punto per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonostante questa fosse risalente ad un periodo antecedente rispetto al conseguimento della laurea in economia e commercio.

5. Per un terzo aspetto, parte ricorrente contesta l'attribuzione di solo 0,5 punti per il Master Unioncamere conseguito in tema di sviluppo economico nel settore terziario avanzato, ritenendo che lo stesso avrebbe dovuto essere considerato non già "poco pertinente", bensì "pertinente", con conseguente assegnazione di ulteriori 0,5 punti.

6. Per un quarto ed ultimo aspetto, la ricorrente lamenta la mancata valutazione del periodo svolto, per un totale di tredici anni, in qualità di ricercatore autonomo presso il Centro Ricerche e Servizi di Napoli, ITER s.r.l., nonché presso l'Ente Pubblico di Ricerca Scientifica di Roma ISFOL.

7.1. In accoglimento all'eccezione sollevata dal controinteressato P., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancato superamento della c.d. prova di resistenza.

7.2. Per consolidata giurisprudenza, invero, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine al) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata. Infatti, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto (ex multis, C.G.A., 4 marzo 2019, n. 201; C.d.S., sez. V, 23 agosto 2019, n. 5837; sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n. 3099; sez. III, 5 febbraio 2014, n. 571).

7.3. Nel caso oggetto dell'odierno giudizio, con un unico motivo di gravame il ricorrente si è limitato a prospettare gli asseriti errori compiuti dalla Commissione nella valutazione dei titoli, senza fornire adeguata prova circa il suo concreto interesse ad agire in giudizio, non mettendo in evidenza l'utilità effettiva che avrebbe tratto dall'accoglimento del gravame. In altri termini, col ricorso non è stato in alcun modo dimostrato come una eventuale sentenza favorevole avrebbe consentito alla ricorrente di rientrare nel novero dei soggetti dichiarati vincitori del concorso, riuscendo così ad ottenere, in via giudiziale, il bene della vita anelato, limitandosi, come già sopra evidenziato, ad elencare una serie di attribuzioni di punti ritenute illegittime. Come evidenziato dalla giurisprudenza richiamata, il fornire la c.d. prova di resistenza deve essere considerato non già un mero adempimento formale quanto piuttosto un vero e proprio onus probandi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel caso di specie grava sulla parte ricorrente ed incide sulla sussistenza, o meno, dell'interesse ad agire in giudizio.

8.1. Anche a voler superare la questione di rito così come evidenziata, la quantomeno parziale infondatezza nel merito degli aspetti prospettati con l'unica censura sollevata con il ricorso avrebbe comunque determinato l'inammissibilità dello stesso per mancato superamento della prova di resistenza.

8.2. Come attentamente evidenziato negli scritti difensivi depositati dall'Autorità resistente, i vizi prospettati dalla parte ricorrente impingono su un'attività valutativa eminentemente discrezionale esercitata dalla Commissione che ha valutato i titoli nell'ambito della procedura concorsuale, con particolare riferimento alle contestazioni mosse alle valutazioni relative alle abilitazioni professionali post lauream, al Master e della esperienza professionale maturata esternamente all'Autorità resistente. Al riguardo, lungi dal voler affermare l'insindacabilità di tali determinazioni, al Collegio preme evidenziare come in presenza di una spiccata attività discrezionale, come nel caso di specie, le censure devono essere in grado di fornire sufficienti elementi per dimostrare l'abnormità o la violazione di norme e/o di disposizioni promananti dalla lex specialis da parte della Commissione valutatrice, cosa che non è stata effettuata con l'odierno ricorso, non rinvenendosi neppure la prospettata disparità di trattamento tra i candidati.

8.3. Da ultimo, con particolare riferimento al solo aspetto relativo alla valutazione delle lingue conosciute ulteriori rispetto a quella selezionata per lo svolgimento della prova orale, occorre precisare che le contestazioni mosse nei riguardi dei punti attribuiti ai candidati B. e P., classificati rispettivamente al terzo ed al quinto posto, non sono di alcuna utilità della ricorrente, non potendo comunque la stessa raggiungere una posizione utile in graduatoria mediante l'accoglimento di tale censura.

9. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto della prova di resistenza.

10. La peculiarità delle questioni trattate e la definizione in rito del giudizio costituiscono valide ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

A. Di Majo

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