Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione IV
Sentenza 3 maggio 2021, n. 1400

Presidente: Cabrini - Estensore: Francola

FATTO

Con decreto del 29 marzo 2000, pubblicato sulla G.U.R.S. Serie Speciale Concorsi n. 4 del 14 aprile 2000, l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione ha bandito un concorso per soli titoli per la copertura di 97 posti di assistente tecnico restauratore del ruolo tecnico dei beni culturali.

La ricorrente, M. Cinzia Patrizia, partecipava al concorso classificandosi al posto n. 104 della graduatoria provvisoria approvata con decreto dirigenziale n. 8375 del 16 novembre 2005.

Avverso la predetta graduatoria, la ricorrente proponeva ricorso, lamentando il mancato riconoscimento di taluni titoli di cui era in possesso e che erano stati dichiarati nella domanda di partecipazione.

L'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e dell'Identità Siciliana si costituiva in giudizio opponendosi all'accoglimento del ricorso in quanto inammissibile per carenza di interesse ed infondato nel merito.

C. Francesca, individuata come controinteressata, non si costituiva in giudizio.

All'udienza pubblica del 15 aprile 2021 celebratasi ai sensi dell'art. 25 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il Collegio tratteneva il ricorso in decisione.

DIRITTO

L'Amministrazione Regionale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in ragione della natura endoprocedimentale dell'impugnata graduatoria provvisoria.

L'eccezione è fondata.

Infatti, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale prevalente, le contestazioni dei concorrenti avverso lo svolgimento delle procedure concorsuali devono appuntarsi contro il provvedimento di approvazione definitivo della graduatoria, provvedimento costitutivo di amministrazione attiva che ha carattere conclusivo del procedimento di concorso e da cui dipende la lesione attuale e definitiva della sfera giuridica dell'interessato (T.R.G.A., Trento, Sez. I, 24 gennaio 2012, n. 22), tanto che un'eventuale precedente impugnazione della graduatoria provvisoria, in considerazione della natura endoprocedimentale degli atti antecedenti la graduatoria definitiva, diviene improcedibile (sul punto, C.G.A.R.S., Sez. giur., 4 novembre 2008, n. 876), e ciò in considerazione della circostanza che spetta all'Amministrazione la verifica degli atti concorsuali e la sua approvazione con formale provvedimento, che viene - esso - a concretizzare e ad attualizzare la lesione, potendo - in ipotesi - l'Amministrazione non approvare gli atti (sul punto, C.d.S., Sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7410).

La graduatoria provvisoria, dunque, costituisce un atto endoprocedimentale perché ancora suscettibile di rettifica e di modifica senza che l'Amministrazione debba esercitare il potere di annullamento in autotutela di cui all'art. 21-nonies l. n. 241/1990. Sul punto è stato, infatti, chiarito che la rettifica della graduatoria provvisoria di un concorso - trattandosi di atto infraprocedimentale - non comporta il definitivo consolidamento delle posizioni giuridiche dei soggetti utilmente graduati e non necessita di previa comunicazione dell'avvio del procedimento a soggetti diversi da quelli interessati alla modifica, i quali potranno comunque contestare la graduatoria definitiva o anche la rettifica se successiva, deducendo l'illegittimità del punteggio attribuito al controinteressato (C.d.S., Sez. VI, 30 giugno 2009, n. 4234; 13 giugno 2018, n. 3641).

Pertanto, l'approvazione della graduatoria di merito definitiva del concorso pubblico indetto per la copertura di posti di pubblico impiego e la successiva nomina dei vincitori non sono atti meramente esecutivi della precedente determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria di merito, ma atti dotati di una propria autonoma capacità lesiva, quanto meno per essere espressione di un nuovo, autonomo ed indipendente potere di provvedere rispetto a quello esercitato in precedenza, con conseguente onere per l'interessato di impugnarli nei termini di decadenza (C.d.S., Sez. V, 16 maggio 2011, n. 2948).

Considerato, dunque, che la ricorrente ha impugnato la graduatoria provvisoria e che, peraltro, sulla provvisorietà della stessa non potevano nutrirsi perplessità in ragione dell'espressa specificazione della possibilità di proporre opposizione entro 30 giorni (e non ricorso giurisdizionale entro 60 giorni), il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

L'esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti costituite. Nulla va dichiarato nei confronti della controinteressata non costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate tra la ricorrente e l'Amministrazione resistente.

Nulla per le spese nei confronti della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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