Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III-bis
Sentenza 14 maggio 2021, n. 5741

Presidente: Sapone - Estensore: Profili

FATTO E DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti in epigrafe hanno impugnato gli atti del concorso straordinario docenti indetto dal M.I.U.R. con d.d. n. 1546/2018, lamentando l'errata attribuzione dei punteggi con cui sono stati inseriti nelle diverse graduatorie regionali.

Con successivi motivi aggiunti solo una parte degli originari ricorrenti ha altresì gravato il decreto di rettifica della graduatoria definitiva di merito pubblicata dall'U.S.R. Lombardia in data 16 ottobre 2020.

L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 1119/2021 questa Sezione ha rilevato d'ufficio, in primo luogo, una questione di inammissibilità del ricorso principale per mancanza dei presupposti per la proposizione di un ricorso collettivo e, in subordine, un possibile profilo di improcedibilità, attesa la mancata impugnazione delle successive rettifiche relative alle graduatorie in questione.

Con memoria del 7 maggio 2021 i procuratori di parte ricorrente hanno precisato come l'interesse a ricorrere sia da ritenersi attuale solo per i ricorrenti che hanno impugnato con motivi aggiunti la rettifica della graduatoria della Regione Lombardia riferita alla scuola primaria, chiedendo che nei confronti dei rimanenti docenti sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse.

Alla camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla l. n. 176/2020, la causa è stata trattenuta in decisione per la sua definizione ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo.

Il Collegio deve anzitutto dichiarare l'improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse relativamente ai ricorrenti che non hanno presentato motivi aggiunti, tenuto conto della specifica richiesta in tal senso formulata dai procuratori costituiti e dalle dichiarazioni di rinuncia alla causa depositate agli atti.

Per quanto riguarda i rimanenti ricorrenti, come dato avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. con la richiamata ordinanza n. 1119/2021, e come evidenziato in udienza, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per mancata impugnazione delle rettifiche sopravvenute alla graduatoria di merito relativa alla Regione Lombardia.

Come da giurisprudenza consolidata di questa Sezione (cfr. ex plurimis sent. n. 3902/2021), riguardante specificamente l'ultimo concorso per dirigenti scolastici ma estendibile al caso odierno, i partecipanti ad un pubblico concorso che intendano contestare la legittimità della procedura con l'impugnazione della graduatoria di merito finale devono altresì gravare tutti i successivi provvedimenti di rettifica della stessa. A venire in rilievo, per vero, è "un atto che, inserendosi in una fattispecie a formazione progressiva, ha una propria autonoma definitività, di talché il rispettivo contenuto è destinato, di volta in volta, ad essere superato dall'atto successivo, adottato all'esito di rinnovata valutazione dell'Amministrazione (graduatoria di rettifica)" (T.A.R. Lazio, Sezione Terza-Bis, sent. n. 5024/2021).

Nel caso di specie, non solo i ricorrenti hanno impugnato con motivi aggiunti soltanto la rettifica della graduatoria avvenuta con decreto del 20 ottobre 2020, obliterando come, in precedenza, l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia avesse già emesso altri provvedimenti di correzione, ma non hanno neppure impugnato l'ultimo decreto di modifica emesso con decreto n. 2 del 4 gennaio 2021.

In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse per le diverse ragioni sopra evidenziate.

Le spese dell'odierno giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione della definizione in rito dello stesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

R. Garofoli

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