Corte di cassazione
Sezione III civile
Ordinanza 16 novembre 2021, n. 34701

Presidente: Travaglino - Relatore: Cricenti

RITENUTO CHE

1. Maria A. ha citato in giudizio la società Enel Servizio Elettrico s.p.a. chiedendo il rimborso di 3249,65 euro che era stata costretta a pagare per un conguaglio nella fatturazione di consumi di energia elettrica.

La ricorrente ha sostenuto, in citazione, che quella somma era stata pretesa dall'Enel dopo anni che non veniva effettuata la lettura del contatore, ma soprattutto dopo che quest'ultimo era stato sostituito, ed evidenziava come i consumi erano anomali rispetto a quelli sia precedenti che successivi il periodo di riferimento.

2. Sia il Giudice di pace che, in secondo grado, il Tribunale hanno rigettato la domanda. Quest'ultimo in particolare ha ritenuto che gravasse sul somministrato dimostrare che la lettura del contatore era errata o falsata, e che tale prova è difettata.

3. Il ricorso è basato su due motivi. Enel Servizio Elettrico s.p.a. si è costituita con controricorso.

CONSIDERATO CHE

4. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. e contesta alla decisione impugnata di avere ritenuto erroneamente che l'onere di provare il malfunzionamento del contatore spettasse al somministrato; anzi, di avere erroneamente ripartito gli oneri probatori tra le parti, secondo uno schema asseritamente corrispondente a quello dell'inadempimento contrattuale.

Il ricorrente invece invoca una giurisprudenza di questa Corte da cui si ricava il contrario, ossia che, contestata la fattura, debba essere il somministrante a dimostrare che il contatore funzionava.

5. Il secondo motivo manifesta doglianza di un omesso esame di fatto controverso e decisivo, ma sostanzialmente si risolve anche esso nella denuncia della violazione del criterio di riparto dell'onere della prova, sotto forma di mancata considerazione della vera regola probatoria.

6. I due motivi possono dunque valutarsi insieme e sono fondati.

Essi sono in relazione con la ratio della decisione, che è per l'appunto fondata sull'onere della prova. Il giudice di appello ritiene che, essendo la somministrazione un contratto e discutendosi di inadempimento contrattuale, spetta al somministrante la prova di avere erogato energia elettrica ed al somministrato la prova del cattivo funzionamento del contatore: "si ritiene che la prova della erogazione sia legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore..." e che "a fronte del dato riportato nel contatore... l'utente non può contestare gli addebiti fatturati se non accollandosi l'onere probatorio di dimostrare il malfunzionamento dell'apparecchio" (p. 3).

Questa ratio, che asseritamente viene ritenuta corrispondente alla regola probatoria in caso di inadempimento contrattuale, è erronea.

7. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (da ultimo: Sez. 6-3, Ordinanza n. 297 del 9 gennaio 2020, Rv. 656455-01).

In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19 luglio 2018, Rv. 649731-02; Sez. 6-3, Ordinanza n. 30290 del 15 dicembre 2017, Rv. 646832-01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22 novembre 2016, Rv. 642982-01). Né ovviamente può sostenersi che la contestazione circa il difetto di funzionamento andava fatta nei confronti della società proprietaria del contatore (Enel Distribuzione s.p.a.), del tutto estranea al rapporto di somministrazione, e senza tener conto che il contatore, di chiunque sia la proprietà, è utilizzato dal somministrante per la rilevazione dei consumi.

La ratio decidendi, dunque, che ha condizionato la soluzione imposta dal Tribunale è errata e comporta cassazione della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.