Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 22 novembre 2021, n. 7815

Presidente: Sabatino - Estensore: Marzano

FATTO E DIRITTO

1. Il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Corrado L. ha impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio il decreto del Direttore centrale delle risorse umane del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, pubblicato il 16 ottobre 2020, di approvazione della graduatoria definitiva del concorso interno, per titoli, per la copertura di 614 posti di vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2018, nella parte in cui non lo annovera tra i vincitori.

Egli, infatti, ha partecipato al suddetto concorso ed è risultato escluso dall'elenco dei vincitori sia nella prima graduatoria, dell'8 giugno 2020, sia in quella del 16 ottobre 2020, rettificata dopo il riesame dei titoli di alcuni candidati.

In primo grado ha impugnato la graduatoria definitiva del concorso, approvata in data 16 ottobre 2020, deducendo la violazione del bando di concorso e dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, oltre che l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento: nello specifico ha ce[n]surato la mancata valutazione, da parte della commissione, di alcuni titoli, indicati nella domanda di partecipazione al concorso solo come titoli culturali, anziché anche come titoli di formazione professionale.

I titoli erano relativi al corso di addestramento in lingua inglese e al corso di informatica di base, entrambi frequentati nel 2004 e organizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Egli ha sostenuto di aver inserito tali titoli, per un errore formale, al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso, nelle sole caselle riferite alla conoscenza della lingua straniera e alla conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, mentre gli stessi titoli, ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, sarebbero stati valutabili anche sotto il profilo della formazione professionale, in quanto rilasciati all'esito di corsi di formazione organizzati dalla pubblica amministrazione.

Ad avviso del sig. L. la commissione avrebbe dovuto correggere l'errore materiale commesso dal candidato nella compilazione della domanda, in applicazione dei principi di imparzialità, razionalità e buon andamento, oltre che del canone di buona fede, anche tenuto conto che l'art. 6 l. 241/1990 prevede l'obbligo del soccorso istruttorio, per regolarizzare o integrare la documentazione carente. Ha sostenuto pertanto, in primo grado, che, se la commissione avesse correttamente valutato i titoli, attribuendo 0,1 punti per il corso di informatica e 1 punto per il corso di inglese, il punteggio finale sarebbe stato pari a 30,462, anziché a 29,362, quindi egli sarebbe stato collocato utilmente in graduatoria con diritto a frequentare il corso, iniziato il 23 novembre 2020. Per rafforzare la sua tesi difensiva il ricorrente ha posto in evidenza il fatto che i suddetti titoli erano stati valutati in un precedente concorso tra i corsi di formazione.

Il T.A.R. del Lazio, dopo aver respinto l'istanza cautelare, ha respinto anche il ricorso con sentenza n. 7048 del 14 giugno 2021, sostanzialmente facendo applicazione del principio di autoresponsabilità.

Avverso tale pronuncia il sig. L. ha interposto appello formulando istanza cautelare.

La Sezione, con ordinanza n. 3876 del 14 luglio 2021, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha ritenuto le esigenze cautelari dell'appellante tutelabili mediante la fissazione del merito all'udienza pubblica del 16 novembre 2021. Non soddisfatto di tale decisione, in data 16 luglio 2021 l'appellante ha formulato istanza di revoca o di modifica della suddetta pronuncia cautelare; istanza dichiarata inammissibile con decreto cautelare n. 4048 del 21 luglio 2021.

All'esito di tale pronuncia, con dichiarazione depositata il 5 agosto 2021, l'appellante ha rinunciato all'istanza cautelare la cui nuova trattazione collegiale era fissata per la camera di consiglio del 31 agosto 2021.

L'amministrazione appellata si è costituita nel presente grado di giudizio, in data 3 novembre 2021, con atto formale senza svolgere difese.

In vista della trattazione del merito l'appellante ha depositato memoria conclusiva, con la quale ha ribadito le proprie istanze e difese instando per la riforma integrale della sentenza impugnata.

All'udienza pubblica del 16 novembre 2021, sentito il difensore dell'appellante, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il sig. L. riferisce che, in data 13 giugno 2020, ha presentato all'amministrazione, al pari di altri candidati, un'istanza di riesame nella quale segnalava l'errore formale commesso nella domanda e chiedeva che gli fosse attribuito un idoneo punteggio anche per tali titoli, tuttavia la commissione, appositamente riunitasi per riesaminare i titoli dei partecipanti, pur riformulando la graduatoria, poi approvata con il nuovo decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane pubblicato in data 16 ottobre 2020, non ha modificato il suo punteggio, sicché egli è rimasto definitivamente escluso dall'elenco dei vincitori.

Dopo aver preso visione del verbale della commissione del 1° luglio 2020, dal quale apprendeva che la sua istanza era stata respinta, il sig. L. ne censurava la motivazione osservando che i titoli in questione erano pacificamente posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione in data 19 gennaio 2019, essendo stati conseguiti entrambi nell'anno 2004; ribadiva che i medesimi titoli erano stati da lui indicati nella domanda anche se, per mero errore, soltanto nella sezione "titoli di cultura" e faceva comunque presente che gli stessi risultavano regolarmente annotati nello stato matricolare. Sosteneva, pertanto, che la commissione, avendo a disposizione tali titoli, avrebbe dovuto valutarli non soltanto quali titoli di cultura, ma anche sotto il profilo della formazione professionale.

Il T.A.R., tuttavia, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso affermando che, in materia di concorsi, la correzione, da parte della commissione, dell'eventuale errore compiuto dal concorrente, nell'indicazione di alcuni titoli, confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della domanda.

Quindi ha ritenuto che, nel caso di specie, i due titoli allegati dal concorrente legittimamente sono stati valutati esclusivamente tra i titoli di cultura. La valutazione espressa dalla commissione, secondo la decisione impugnata, risulta conforme, oltre che alla domanda presentata dal candidato, anche alla scheda dei titoli validata dall'ente di servizio, laddove i titoli controversi, relativi alla conoscenza certificata di lingue straniere e alla conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, erano inseriti solo tra i titoli di cultura, facendosi riferimento a specifici enti certificatori per ciascuno di essi.

Il T.A.R. ha ritenuto irrilevante il fatto che la commissione avesse la astratta disponibilità dei titoli, per essere gli stessi relativi a corsi di formazione organizzati dalla stessa pubblica amministrazione, in quanto la suddetta disponibilità non determina per l'amministrazione l'obbligo di valutarli in senso difforme dalla domanda di partecipazione e dalla scheda ad essa allegata.

3. L'appellante ritiene errata tale decisione e censura la graduatoria impugnata, al pari di quanto già argomentato in primo grado, per violazione dell'art. 6 l. 241/1990, per violazione degli artt. 3, 97 Cost., dell'art. 5 del bando, per eccesso di potere per travisamento dei fatti; per illogicità ed ingiustizia manifeste; per omessa e, comunque, erronea istruttoria; per sviamento.

L'appellante, in sostanza, ripropone le argomentazioni sviluppate in primo grado.

Sostiene, in sintesi: che il principio generale di autoresponsabilità del concorrente non debba portare necessariamente alla conclusione cui è pervenuto il primo Giudice; che egli aveva indicato nella domanda tutti i titoli, salvo commettere l'errore formale di non indicarli quali titoli anche alla voce "formazione professionale"; che la commissione aveva la piena disponibilità degli stessi in quanto annotati nello stato matricolare e che, quindi, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio; che, contrariamente a quanto statuito dal primo Giudice, tale rettifica non sarebbe stata incoerente con la volontà espressa dal candidato; che, invece, il non aver rettificato tale errore contrasterebbe con il principio del buon andamento a cui anche le commissioni di concorso debbono ispirare la loro azione; che, nella fattispecie, non doveva essere effettuata alcuna integrazione né alcuna complicata ricerca, considerato che i titoli in questione erano nella piena disponibilità della commissione giudicatrice; che, peraltro, la duplice rilevanza di detti titoli risulterebbe confermata dalla valutazione positiva ricevuta per entrambe tali voci (cultura e formazione professionale) nell'analogo concorso a cui l'appellante partecipò nell'anno 2017.

A sostegno della erroneità della sentenza impugnata l'appellante richiama alcuni precedenti (una ordinanza cautelare ed una sentenza) della Sez. I-quater del T.A.R. Lazio e afferma che, nella fattispecie in esame, il T.A.R. avrebbe inopinatamente contraddetto il suo stesso orientamento.

4. L'appello è infondato.

L'appellante, nel richiamare i precedenti della Sez. I-quater del T.A.R. Lazio, uno dei quali è la sentenza n. 3448 del 2020, omette di riferire e di considerare che la suddetta pronuncia è stata integralmente riformata da questo Consiglio, con la sentenza della Sez. V, n. 8020 del 15 dicembre 2020.

Nella suddetta pronuncia, relativa ad una fattispecie in cui la candidata non aveva indicato alcuni titoli, di cui lamentava la mancata valutazione, nella "scheda titoli" allegata alla domanda di partecipazione, la Sez. V osserva che «la questione di diritto posta all'attenzione del Collegio è se l'amministrazione abbia o meno interpretato formalisticamente l'art. 4 e l'art. 6 del bando di concorso, in violazione del principio del soccorso istruttorio previsto dagli artt. 6 e 18 della l. n. 241 del 1990, atteso che i suddetti titoli risultavano esistenti, nel periodo utile ai fini della partecipazione al concorso, dal "foglio matricolare" in possesso dell'Amministrazione».

A tale quesito la pronuncia in rassegna, sulla base di giurisprudenza consolidata, ha dato risposta negativa osservando che in fattispecie analoghe (C.d.S., Sez. II, 5 agosto 2019, n. 5536; Sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 1042), si è già affermato che, se si riconoscesse la doverosità del soccorso istruttorio, si determinerebbe la violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.

In particolare, si è messo in risalto che "l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e, in difetto di una puntuale indicazione dell'interessata, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione".

La pronuncia in rassegna evidenzia che l'affermazione di questi principi si coordina con l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questo Consiglio, secondo il quale il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati (salvo ciò che attenga alla propria identità).

Si è anche osservato che l'affermazione di questi principi è coerente con la portata generale che si riconosce al principio del soccorso istruttorio anche nell'ambito delle procedure concorsuali - quale doveroso ordinario modus procedendi dell'amministrazione volto a superare formalismi in nome del principio del favor partecipationis, quale applicazione di quello del giusto procedimento - individuando nel contempo dei rigorosi limiti per evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (cfr. C.d.S., Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9).

Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.

Il Collegio condivide e fa proprie le riportate considerazioni le quali, peraltro in gran parte richiamate anche nella sentenza impugnata, si attagliano anche al caso di specie, in cui non è contestato che l'appellante abbia omesso di indicare i titoli in questione anche nella sezione relativa alla formazione professionale del candidato.

Conclusivamente, per quanto precede, l'appello deve essere respinto.

5. Quanto alle spese del presente grado di giudizio se ne può disporre la compensazione stante la costituzione solo formale dell'amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando la sentenza appellata.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

L. Carbone, F. Caringella, G. Rovelli

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