Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione I
Sentenza 1° dicembre 2021, n. 3329

Presidente: Ferlisi - Estensore: Pignataro

Premesso che con la sentenza parziale n. 870 del 16 marzo 2021 - alla quale si rinvia per sinteticità relativamente alla narrazione in fatto - è stato accolto il ricorso introduttivo in epigrafe e, per l'effetto, annullati gli atti ivi impugnati.

Considerato che parte ricorrente:

- con motivi aggiunti notificati il 2 aprile 2020 e depositati il 17 aprile 2020, ha impugnato, al fine dell'annullamento, la nota n. 3659 del 4 febbraio 2020, con la quale l'Assessorato resistente ha negato il contributo poiché è stato assegnato dalla Commissione di valutazione il punteggio di 60/100, inferiore a quello minimo di 70/100 previsto nell'avviso; ne deduce l'illegittimità per motivi di:

"I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 128, comma 8-bis, l.r. n. 11/2010. Violazione e falsa applicazione del d.a. 6 novembre 2018, n. 121/gab. Violazione del principio del collegio perfetto".

La Commissione di valutazione nominata ai sensi dell'art. 1, comma 8-bis, della l.r. 21 agosto 2013, n. 16, in quanto chiamata a compiere una valutazione tecnico-discrezionale, ha natura di collegio perfetto: ciononostante, nella seduta del giorno 11 giugno 2020, appositamente convocata per dare esecuzione all'ordinanza cautelare n. 512/2019, non ha agito nel suo plenum, a causa dell'assenza verbalizzata di quattro dei dodici componenti; in ogni caso, la predetta Commissione risultava composta da un numero pari di componenti in violazione del principio secondo il quale il loro numero deve essere dispari a tutela del principio maggioritario;

"II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 128 l.r. n. 11/2010. Violazione e falsa applicazione dell'avviso pubblicato sulla G.u.r.s. n. 44 del 12 ottobre 2018. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca".

Nella materia de qua, i parametri di valutazione dei progetti non sono elaborati dalle Commissioni di volta in volta nominate, ma sono fissati direttamente negli avvisi pubblicati ai sensi dell'art. 128 della l.r. n. 11/2010 e sono identici a quelli già previsti nei precedenti avvisi relativi agli anni 2013, 2014 e 2015 e 2017, in base ai quali era stato raggiunto il punteggio utile all'erogazione, tenendo in considerazione la circostanza che anche l'attività svolta dall'A.N.M.I.C. negli anni predetti è rimasta identica così come la documentazione presentata per l'erogazione del contributo ex art. 128 della l.r. n. 11/2010;

"III. Illegittimità per illegittimità derivata per gli stessi motivi già sviluppati con il ricorso introduttivo".

Considerato che in relazione al ricorso per motivi aggiunti, da decidersi, parte ricorrente è stata onerata dell'integrazione del contraddittorio; sono stati altresì ordinati documentati chiarimenti, mediante la redazione di apposita relazione, all'Amministrazione resistente.

Considerato che parte ricorrente ha integrato il contraddittorio e depositato nei termini fissati la relativa prova documentale.

Considerato che l'Amministrazione resistente ha depositato il 30 marzo 2021 i documentati chiarimenti richiesti.

Considerato che:

- nessun ente potenzialmente controinteressato si è costituito in giudizio;

- entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in vista della trattazione nel merito, insistendo nelle difese articolate;

- all'udienza pubblica di trattazione nel merito del 7 ottobre 2021, il ricorso per motivi aggiunti è stato posto in decisione.

Ritenuto che il primo motivo aggiunto è, in parte, fondato.

È noto che nei procedimenti di natura concorsuale, quali i procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici o di concorso pubblico, la Commissione giudicatrice è organo collegiale perfetto, dovendo operare a pena di illegittimità alla presenza del plenum dei componenti, fatta eccezione per la sola attività meramente preparatoria e istruttoria (ex plurimis C.d.S., Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 26 giugno 2015, n. 885).

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale, anche nei procedimenti, parimenti concorsuali, di concessione di contributi pubblici caratterizzati dalla formazione di una graduatoria tra i richiedenti e dalla limitatezza delle risorse disponibili, la commissione giudicatrice chiamata a valutare le domande costituisce un organo collegiale perfetto (ex multis C.d.S., Sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2500).

Sotto tale profilo pertanto la doglianza è fondata.

Infondato, invece, è l'ulteriore profilo dedotto della violazione del principio secondo il quale il numero dei componenti deve essere dispari a tutela del principio maggioritario, atteso che nel verbale di insediamento n. 1 del 7 novembre 2018, la commissione ha stabilito che in caso di parità il voto del presidente avrebbe avuto valore doppio.

Il secondo motivo è fondato, alla luce dei chiarimenti resi dall'Amministrazione, secondo cui i criteri di valutazione indicati negli avvisi degli anni 2013, 2014, 2015 e 2017, ai sensi dell'art. 128 della l.r. n. 11/2010 e ss.mm.ii., sono pressoché uguali a quelli contenuti nel D.S.G. n. 557 del 9 ottobre 2018 e che il progetto presentato dall'Associazione ricorrente, ai fini della partecipazione all'avviso pubblico indetto per l'annualità 2018, risulta identico a quello presentato nei citati anni precedenti.

Se a ciò si aggiunge che, nella materia de qua, i parametri di valutazione dei progetti non sono elaborati dalle Commissioni di volta in volta nominate, ma sono fissati direttamente negli avvisi pubblicati ai sensi dell'art. 128 della l.r. n. 11/2010, il divario tra il punteggio impugnato di 60/100 e quello già attribuito per il triennio 2013-2015, pari n. 71, e per il 2017, pari n. 71,6, appare ictu oculi irragionevole.

Ne consegue che il punteggio attribuibile all'Associazione ricorrente avrebbe dovuto essere ricompreso tra n. 71 e n. 71,6 punti.

Ritenuto che alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto, con l'effetto dell'annullamento in parte qua della graduatoria e dei verbali della Commissione impugnati con i motivi aggiunti.

Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.