Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 30 novembre 2021, n. 37542

Presidente: Doronzo - Relatore: Patti

RILEVATO CHE

1. con sentenza 5 novembre 2019, la Corte d'appello di Palermo rigettava l'appello di Riscossione Sicilia s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la prescrizione, in particolare e per quanto ancora d'interesse, dei crediti Inps e Inail nei confronti del Comune di Casteldaccia oggetto delle cartelle n. 296 2006 0132761140 e n. 296 2007 0168908203;

2. essa riteneva che non fosse provato il ricevimento dal Comune di intimazioni di pagamento a fini interruttivi, né il riferimento degli avvisi di ricevimento delle raccomandate recapitate al medesimo Comune il 3 agosto 2011 e il 16 febbraio 2012 ai suddetti crediti;

3. infine, la Corte escludeva l'efficacia probatoria degli estratti informatici denominati "interrogazione documenti", in quanto stampe di dati di archivio interni all'amministrazione appellante;

4. con atto notificato il 7 luglio 2020 Riscossione Sicilia s.p.a. ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., cui il Comune di Casteldaccia resisteva con controricorso; Inps e Inail, ritualmente intimati, non svolgevano difese;

CONSIDERATO CHE

1. la ricorrente deduce nullità della sentenza e del procedimento per motivazione ultra petita, contraddittoria, erronea e in violazione degli artt. 112, 116, 132 c.p.c. e degli artt. 25 d.P.R. 602/1973 e 43 d.lgs. 82/2005, per avere la Corte territoriale ritenuto, senza alcuna deduzione delle parti e in difformità dalle risultanze processuali, l'inidoneità interruttiva della prescrizione dei suindicati avvisi di ricevimento delle raccomandate, per mancanza di alcun riferimento alle cartelle n. 296 2006 0132761140 e n. 296 2007 0168908203 ed escluso il valore probatorio delle risultanze dell'estratto informatico "registrazione documenti", in quanto stampe di atti interni non utilizzabili allo scopo (unico motivo);

2. esso è fondato;

3. giova premettere la natura di eccezione in senso lato della deduzione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, ben rilevabile anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo (Cass. 13 giugno 2007, n. 13783; Cass. 14 luglio 2010, n. 16542; Cass. 5 agosto 2013, n. 18602; Cass. 13 aprile 2018, n. 9226; Cass. 7 giugno 2018, n. 14755): ciò che esclude la dedotta nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato;

4. tanto premesso, occorre tuttavia affermare il valore probatorio pieno, ai sensi dell'art. 2712 c.c., dei fatti rappresentati nelle riproduzioni informatiche, quali gli avvisi di ricevimento delle raccomandate in questione (oggetto di conservazione negli archivi informatici della ricorrente, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 82/2005, a norma del cui primo comma: "i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71"), siccome non oggetto di un disconoscimento chiaro, né circostanziato ed esplicito, così da risultare idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici (Cass. 2015, n. 3122; Cass. 2 settembre 2016, n. 17526);

5. nel caso di specie, a fronte del suddetto valore probatorio, è mancato ogni accertamento da parte della Corte territoriale circa l'esistenza di un'idonea contestazione da parte del Comune di Casteldaccia (a fronte di una generica difesa, come da sua conclusionale trascritta, in specifico riferimento alle cartelle in questione, ai p.ti g), h), in termini di "assenza della notifica di altri atti interruttivi", a pg. 8 e 9 del ricorso) in ordine ai suddetti avvisi di ricevimento, in collegamento con le cartelle, sulla base delle trascrizioni fotografiche (a pgg. da 11 a 15 del ricorso);

6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.