Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per il Lazio
Sentenza 17 gennaio 2022, n. 18
Presidente: Ciaramella - Estensore: Di Stazio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Previa emissione di rituale invito a dedurre, con atto di citazione del 26 aprile 2021 la Procura regionale ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione l'arch. Giampaolo M. per sentirlo condannare al risarcimento del danno asseritamente causato, per colpa grave, al Comune di Bellegra per l'importo complessivo di euro 790.558,10, oltre ad interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.
La responsabilità amministrativo contabile del convenuto viene correlata ad una serie di presunti inadempimenti ai doveri d'ufficio nell'esercizio, all'epoca dei fatti di causa, delle funzioni di progettista, RUP e direttore dei lavori relativi alla realizzazione di due impianti fotovoltaici sulla copertura della scuola elementare e della scuola media del comune di Bellegra.
La Procura ipotizza a carico del convenuto quattro tipologie di danno:
- tipologia 1: danno derivante dall'aver pagato l'impresa esecutrice dei lavori, la Rovaris Impianti s.r.l., con modalità non conforme ai dettami normativi: nella specie, pagamenti non proporzionali alla percentuale dei lavori realizzati, come descritto e documentato dall'ing. [omissis], incaricato dall'ente. Tale voce di danno viene quantificata in euro 184.734,06, pari alla differenza tra l'importo liquidato alla [omissis] al netto dell'IVA (euro 525.346,42) e la somma rappresentata dalla stima dei lavori effettivamente realizzati (quantificati in euro 339.612,36); stima effettuata con riferimento alla potenza di picco dei moduli fotovoltaici installati (che risultano di numero inferiore a quelli previsti in progetto);
- tipologia 2: danno derivante dalla perdita del contributo in conto capitale di euro 289.524,04, assegnato al Comune di Bellegra dalla Regione Lazio per la realizzazione dei predetti impianti fotovoltaici e successivamente revocato per accertate gravi irregolarità e lacune relative ad aspetti tecnici, amministrativi e procedurali sia in fase di aggiudicazione che di esecuzione dell'opera;
- tipologia 3: danno derivante dalla perdita degli incentivi del conto energia a causa della mancata entrata in funzione degli impianti in quanto non eseguiti a regola d'arte. Danno quantificato in euro 293.680,00, pari ad euro 14.684,00 per ciascun anno per una durata stimabile di venti anni;
- tipologia 4: danno derivante dalla mancata produzione di energia elettrica a mezzo dei predetti impianti ed una corrispondente mancata riduzione per il Comune del costo della bolletta energetica, stimata in euro 22.620,00 per 20 anni, pari alla durata degli impianti medesimi.
2. Con memoria depositata il 28 settembre 2021 si è costituito in giudizio il convenuto Gianpaolo M., difeso dall'Avv. Vincenzo Albertone, che eccepisce, preliminarmente:
i) l'inammissibilità della citazione, per violazione del disposto di cui all'art. 67, comma 2, c.g.c., non essendo stata effettuata l'audizione richiesta dal M. nella fase preprocessuale nel termine prorogato dalla Procura;
ii) la prescrizione dell'azione per decorso del termine quinquennale, decorrente, secondo la prospettazione difensiva, dal momento in cui si è verificato l'esborso di denaro, e cioè dalla liquidazione dei SAL, avvenuti dal luglio 2009 fino al 2 dicembre 2010. Il predetto termine sarebbe spirato nell'anno 2015, mentre la notifica all'Arch. M. dell'invito a controdedurre è stata effettuata con p.e.c. del 9 novembre 2020. Si adduce che, anche volendo far decorrere il dies a quo della prescrizione dal 17 luglio 2013, data dell'esposto del Sindaco di Bellegra alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, il termine sarebbe ampiamente decorso nel 2018 mentre l'invito a dedurre, notificato all'Arch. M. in data 9 novembre 2020, sarebbe tardivo.
2.1. Nel merito, si eccepisce l'assenza, in capo al convenuto, degli elementi costitutivi della responsabilità per danno erariale, adducendo: a) l'inutilizzabilità della perizia dell'ing. [omissis] in quanto espletata in assenza di contraddittorio e senza la presenza di testimoni; b) errori di calcolo nella quantificazione della prima tipologia di danno, a causa del calcolo a misura anziché a corpo come previsto nel contratto d'appalto; c) mancato svolgimento, da parte del responsabile di settore, dell'incarico di RUP, di direttore dei lavori, di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a seguito della sospensione dell'arch. M. dalle funzioni e della successiva scadenza dell'incarico dirigenziale, il che avrebbe impedito la conclusione dei lavori che erano in fase di ultimazione e la perdita del contributo a fondo perduto concesso da Sviluppo Lazio s.p.a., perdita dovuta anche alla rinuncia al contributo effettuata dal Sindaco di Bellegra; d) la sospensione dei lavori di costruzione degli impianti fotovoltaici in attesa del completamento dei prioritari lavori di adeguamento antisismico della scuola media.
La difesa conclude chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 67, comma 2, c.g.c.; di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata. Nel merito, di rigettare la domanda risarcitoria per infondatezza. In subordine, di fare applicazione del potere riduttivo dell'addebito.
3. All'udienza odierna pubblica, il PM contesta quanto dedotto da controparte circa l'avvenuta prescrizione dell'azione adducendo che ricorre, nel caso di specie, il doloso occultamento del danno. Dichiara inoltre che, qualora il Collegio dovesse ritenere non superata l'eccezione di inammissibilità della citazione, la Procura formula una rinuncia agli atti. In subordine, invoca l'applicazione dell'art. 31, comma 4, del c.g.c., ai fini della regolazione delle spese di lite.
3.1. L'avv. Albertone, difensore del convenuto M., ribadisce l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 67, comma 2, del c.g.c. Il difensore non condivide l'interpretazione della norma fatta dalla Procura, assumendo che, secondo la giurisprudenza, per formulare la richiesta del presunto responsabile di essere sentito personalmente non è prevista una formula sacramentale ma è sufficiente che la richiesta sia chiara e che sia contenuta in un atto che pervenga agli uffici della Procura.
Quanta all'eccezione di prescrizione, il difensore ribadisce che nella comparsa di costituzione si evidenzia che il Sindaco del Comune di Bellegra era già a conoscenza delle presunte irregolarità nella costruzione dei parchi fotovoltaici e che per tali fatti aveva presentato querela ai carabinieri di Bellegra il 17 luglio del 2013, riferendo di aver già rappresentato quelle stesse vicende in una relazione indirizzata al revisore dei conti e trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Secondo il difensore, il dies a quo della prescrizione decorre dalla data dei pagamenti risalenti al 2011. Da ciò consegue che il termine prescrizionale si è maturato in un momento antecedente al 9 novembre 2020, data in cui è stato notificato all'arch. M. l'invito a dedurre.
Quanto all'elemento soggettivo, la difesa denuncia che la tesi accusatoria della Procura si basa sul recepimento del tutto acritico dei contenuti della perizia dell'ing. [omissis], incaricato dal Comune. La difesa sottolinea inoltre di aver dato prova dell'avvenuta rinuncia, da parte del Sindaco, ai contributi ed agli incentivi per la costruzione dell'impianto fotovoltaico. La difesa conclude insistendo nelle eccezioni di inammissibilità dell'atto di citazione e di prescrizione dell'azione. Nel merito, chiede l'assoluzione del suo assistito in quanto non responsabile.
Terminata la discussione, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'art. 101, comma 2, c.g.c. prevede che il Collegio, prima di esaminare il merito della causa, deve decidere le questioni pregiudiziali e/o preliminari proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio.
5. Il convenuto M. ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 67, comma 2, c.g.c., per il mancato svolgimento dell'audizione richiesta nella fase preprocessuale.
Emerge dagli atti di causa che, dopo aver ricevuto, in data 9 novembre 2020, la notifica dell'invito a fornire deduzioni, l'arch. M. chiedeva una proroga di 60 giorni per il deposito delle deduzioni difensive, proroga che la Procura concedeva, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario (8 gennaio 2021). Emerge, altresì, che nel giorno di scadenza del termine così prorogato (9 marzo 2021), il M. trasmetteva alla Procura regionale, con posta elettronica certificata, le sue controdeduzioni allegando documentazione (allegato 4 della Difesa). Con la medesima p.e.c. del 9 marzo 2021, spedita all'indirizzo di posta elettronica certificata della Procura regionale (lazio.procura@corteconticert.it), il M. formulava istanza di audizione ai sensi dell'art. 67, comma 2, c.g.c., nei seguenti termini: "In riferimento al fascicolo in oggetto, si rimettono in allegato le proprie deduzioni. Nel contempo lo scrivente fa richiesta alla S.V. di audizione previa convocazione. [...] f.to arch. Gianpaolo M.".
Ebbene, nonostante sia stata presentata formale istanza nel rispetto dei termini di legge, la Procura regionale non ha mai convocato l'intimato M., odierno convenuto, per sottoporlo all'audizione richiesta.
5.1. L'art. 67, comma 2, del c.g.c. sanziona con l'inammissibilità dell'atto di citazione l'omessa audizione personale del presunto responsabile che ne abbia fatto rituale richiesta.
Con specifico riguardo alla disposizione in parola, la giurisprudenza contabile ha affermato che "il diritto facoltativo dell'invitato di esporre verbalmente le proprie ragioni in relazione agli addebiti contestati con l'invito, non è previsto dalla legge come alternativo, ma congiunto a quello di presentare memorie scritte. Pertanto, l'invitato può depositare soltanto deduzioni scritte, ovvero esporre soltanto le proprie ragioni oralmente nella richiesta audizione, ovvero esercitare entrambi gli strumenti difensivi previsti dalla legge, sicché memorie ed audizione personale appaiono strumenti del tutto fungibili ed esercitabili contemporaneamente. Considerata la piena equiparazione e fungibilità dei due strumenti difensivi (che sono anche strumenti finalizzati alla completezza [dell']istruttoria ed all'economia processuale...), la mancata acquisizione delle deduzioni dell'invitato, sia scritte che orali, non può che comportare la stessa conseguenza, che è l'inammissibilità della citazione prevista dall'art. 67, comma 2, del c.g.c." (ex plurimis, Sez. Marche, n. 140/2018; Sez. Abruzzo, n. 108/2014; Sez. Sicilia, n. 2010/2012 e n. 828/2020; Sez. Lazio, n. 231/2019).
Il Collegio intende aderire al suddetto indirizzo interpretativo che si ritiene pienamente conforme alla ratio e al dettato normativo.
Conseguentemente, in accoglimento dell'eccezione della difesa, dev'essere dichiarato inammissibile l'atto introduttivo del presente giudizio restando con ciò assorbita ogni altra questione in rito e nel merito.
6. L'esito del giudizio non consente il rimborso delle spese legali, atteso che l'art. 31 c.g.c. ne ammette il rimborso nei soli casi di esclusione nel merito della responsabilità amministrativa.
Nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ogni contraria istanza ed eccezione reiette:
dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 67, comma 2, c.g.c., l'atto di citazione nel giudizio iscritto al nr. 78849 del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale nei confronti del sig. M. Gianpaolo. Compensa le spese di difesa. Nulla per le spese di giudizio.