Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III-quater
Sentenza 2 febbraio 2022, n. 1230
Presidente: Savoia - Estensore: Vitanza
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche Disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione presso il P.O.U. G.B. Grassi C.P.O. dell'Azienda U.S.L. Roma 3.
Lo stesso, superate le prove scritte e quelle pratiche, veniva ammesso alla prova orale fissata per il giorno 27 gennaio 2021.
Il ricorrente, in data 23 gennaio 2021, accusava un malore che richiedeva il conseguente ricovero al Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I per una significativa patologia.
Pertanto, il predetto, in relazione a tale impedimento, chiedeva, a mezzo pec del 24 gennaio 2021, all'A.S.L. Roma n. 3, di poter partecipare ad una sessione speciale futura per sostenere la prevista prova orale.
L'istanza non veniva accolta ed il candidato veniva considerato rinunciatario.
La Commissione concludeva i lavori pubblicando, in data 2 febbraio 2021, la graduatoria definitiva del concorso.
Avverso tale determinazione, in uno con il mancato accoglimento del differimento della prova orale, ha reagito il ricorrente con ricorso giurisdizionale.
Alla camera di consiglio del giorno 20 aprile 2021, il Collegio, rilevato che il ricorso era stato partecipato ad un solo controinteressato, ha ordinato la integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, nei confronti di tutti i candidati risultati idonei e vincitori del concorso di cui in epigrafe sui siti web istituzionali della Regione Lazio e della A.S.L. Roma 3.
La parte ricorrente depositava agli atti di causa l'avvenuta pubblicazione della integrazione del contraddittorio nei termini indicati nella ordinanza n. 8221/2021.
In data 17 dicembre 2021 la parte resistente ha depositato agli atti di causa la delibera [omissis] del Direttore generale datata 5 marzo 2021, che ha approvato la graduatoria finale ed ha nominato i vincitori.
Il ricorso è fondato.
Per giurisprudenza pacifica il candidato alla prova orale che comunichi tempestivamente il proprio stato di salute obiettivamente ostativo a sostenere l'esame deve essere ammesso a una sessione suppletiva, non derivando l'assenza da causa a lui imputabile - non possono, peraltro, essere ricondotte alla indicata giurisprudenza le recenti vicende ricordate dal ricorrente in memoria afferenti al vincolo legislativo impeditivo ai sensi del rispetto della normativa Covid.
Per tali ragioni, il ricorso in esame deve essere accolto e annullata la disposta esclusione, con ogni effetto nei confronti della approvata graduatoria; le spese del giudizio possono compensarsi in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti in epigrafe, ordinando all'amministrazione di indire sessione orale suppletiva nei confronti del ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.