Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 30 settembre 2022, n. 8416
Presidente: Franconiero - Estensore: Fantini
FATTO
1. La sig.ra P. Irene ha interposto appello nei confronti della sentenza 9 maggio 2017, n. 659 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sez. I, che, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell'interno, ha respinto il suo ricorso (trasposto dalla sede straordinaria) avverso la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 13 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di impiegato altamente qualificato, cat. B3, bandito dal Comune di Pietrasanta in data 14 settembre 2010.
Il bando di concorso, all'art. 12, contemplava lo svolgimento di una prova preselettiva, costituita da quesiti a risposta multipla, in caso di elevato numero di candidati.
L'odierna appellante è stata ammessa alla prova preselettiva con numero d'ordine n. 1954, con il verbale n. 2 della Commissione esaminatrice, nel quale venivano altresì fissate le modalità di svolgimento della prova stessa.
Non è stata ammessa alla prova scritta essendole state attribuite cinque risposte sbagliate nella preselezione svoltasi in data 12 novembre 2010, con conseguente riconoscimento di punti 23,35 e collocazione nella posizione n. 320 della graduatoria di preselezione (mentre i candidati collocati utilmente, cioè fino alla settantesima posizione, hanno conseguito 28,67 punti).
2. Con il ricorso in primo grado la sig.ra P. ha impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria in data 23 dicembre 2010, deducendo i vizi di incompetenza (nell'assunto che il diniego di ammissione alla prova scritta è stato adottato dalla sig.ra B. Anna Rita, persona addetta alla vigilanza, anziché dalla Commissione esaminatrice), di sviamento di potere, di contraddittorietà, di violazione dell'art. 97 Cost., nonché dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, contestando, tra l'altro, l'erroneità dei quesiti formulati per la prova preselettiva e la mancata conoscenza preventiva dei criteri di valutazione.
3. La sentenza, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell'interno per difetto di legittimazione passiva, ha respinto il ricorso, escludendo la configurabilità del vizio di incompetenza, in quanto la non ammissione al concorso è stata decisa dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 12 novembre 2010, ed evidenziando al contempo che nel verbale n. 2 della Commissione sono specificate le modalità e i termini di attribuzione dei punteggi (in particolare è chiarito che alla risposta errata nei quesiti preselettivi consegue la detrazione di 0,33 punti). La sentenza ha altresì affermato l'erroneità della risposta "A" data dalla ricorrente al quesito n. 27, precisando come comunque il risultato finale non sarebbe mutato anche a considerarla corretta, con conseguente carenza di interesse a questa censura.
4. Con il ricorso in appello la sig.ra P. ha sostanzialmente reiterato, alla stregua di motivi di critica della sentenza, le censure di primo grado, deducendo in particolare l'incompetenza del soggetto, addetto alla vigilanza, che ha adottato il diniego di ammissione alla prova scritta, ed al contempo il vizio di motivazione e la violazione del principio di collegialità, nonché l'irragionevolezza dei valori individuati nella griglia di valutazione.
5. Si è costituito in resistenza il Comune di Pietrasanta chiedendo la reiezione del ricorso in appello, in ragione del mancato superamento della prova di resistenza e dunque della carenza di interesse al ricorso da parte dell'appellante.
6. All'udienza pubblica del 20 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si prescinde dai profili di inammissibilità per genericità dei motivi di appello, essendo il ricorso infondato nel merito.
2. Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ravvisato il vizio di incompetenza rispetto al soggetto che ha adottato il diniego di ammissione alla prova scritta. In particolare, lamenta l'illegittimità del predetto diniego alla sua richiesta di essere ammessa con riserva perché comunicato, in data 13 novembre 2010, alle ore 10,36, dalla signora B. Anna Rita, soggetto addetto alla vigilanza.
Il motivo è infondato.
Risulta invero evidente dalla documentazione versata in atti che il provvedimento di non ammissione alla prova scritta è stato emanato dalla Commissione esaminatrice (cfr. verbale n. 4), durante la seduta del 12 novembre 2010, nel rispetto delle modalità e dei termini di attribuzione dei punteggi espressi nel verbale n. 2, per cui a ogni risposta errata nei quesiti preselettivi conseguiva la detrazione di 0,33 punti. Le e-mail intercorse tra l'appellante e la signora B., persona addetta alla vigilanza, non presentano alcuna natura decisoria, in quanto si sono limitate a rispondere alle richieste avanzate dalla ricorrente, riferendo quanto deciso dalla Commissione esaminatrice, organo competente.
3. Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado che ha escluso la sussistenza del vizio di eccesso di potere e la irragionevolezza dei valori individuati nella griglia di valutazione enucleata nel secondo verbale, nonché la contraddittorietà nella formulazione dei quesiti in relazione alle materie d'esame.
Il motivo è infondato.
Deve evidenziarsi infatti che le modalità di attribuzione dei punteggi alle risposte erano state espresse in modo chiaro dalla Commissione e non appaiono generiche né dubbie. In particolare, nel verbale n. 2 del 3 novembre 2010 della Commissione, a tale riguardo, è chiaramente indicato che la risposta errata comporta la decurtazione di punti 0,33. Ciò esclude anche una, peraltro non bene specificata, erronea attribuzione dei punteggi.
Quanto, infine, alla contestazione del contenuto del quesito sub 27 per asserita non pertinenza alle prove d'esame, nonché della risposta ritenuta corretta, occorre considerare che, a tutto concedere, il motivo è infondato anche per mancato superamento della prova di resistenza.
Giova ricordare che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che grava sul ricorrente l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, dimostrando che, qualora le operazioni si fossero svolte correttamente, lo stesso si sarebbe collocato in posizione utile (ex multis, C.d.S., VI, 21 marzo 2019, n. 1882).
Tale onere non è stato assolto dall'appellante, e comunque si evince la carenza di un interesse attuale e concreto, non riuscendo l'appellante a superare la prova di resistenza. Come rilevato dal primo giudice, infatti, l'eventuale maggiore punteggio derivante dall'accoglimento della censura non avrebbe comunque consentito alla ricorrente di accedere alla successiva fase concorsuale, in quanto l'attribuzione di un punto per il quesito n. 27 non le permetteva di raggiungere il punteggio minimo di accesso pari a 28,67.
4. In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l'appello va respinto in ragione dell'infondatezza dei motivi dedotti.
Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del Comune di Pietrasanta, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro tremila (3.000,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.