Corte di giustizia dell'Unione Europea
Settima Sezione
Sentenza 24 novembre 2022

«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Convenzione di Lugano II - Clausola attributiva di competenza - Requisiti di forma - Clausola contenuta nelle condizioni generali - Condizioni generali che possono essere consultate e stampate a partire da un collegamento ipertestuale indicato in un contratto stipulato per iscritto - Consenso delle parti».

Nella causa C-358/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio), con decisione del 20 maggio 2021, pervenuta in cancelleria il 9 giugno 2021, nel procedimento Tilman SA contro Unilever Supply Chain Company AG.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 (GU 2009, L 147, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Lugano II»).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Tilman SA, la cui sede sociale si trova in Belgio, e la Unilever Supply Chain Company AG (in prosieguo: la «Unilever»), la cui sede sociale si trova in Svizzera, in merito al mancato pagamento, da parte della Unilever, di somme fatturate dalla Tilman.

Contesto normativo

La Convenzione di Lugano II

3. La Convenzione di Lugano II è stata firmata dalla Comunità europea, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica d'Islanda, dal Regno di Norvegia e dalla Confederazione svizzera.

4. Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 3:

«Ai fini della presente convenzione, con "Stato vincolato dalla presente convenzione" si intende lo Stato che è parte contraente della presente convenzione, ovvero uno Stato membro della Comunità europea. L'espressione può altresì indicare la Comunità europea».

5. L'articolo 23 di tale convenzione, rubricato «Proroga di competenza», così dispone ai suoi paragrafi 1 e 2:

«1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato vincolato dalla presente convenzione a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a quel giudice o ai giudici di quello Stato. Detta competenza è esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a) per iscritto o oralmente con conferma scritta; o

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuta e regolarmente rispettata dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza».

6. Ai sensi dell'articolo 64, paragrafi 1 e 2, della medesima convenzione:

«1. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione da parte degli Stati membri della Comunità europea del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio[, del 22 dicembre 2000,] concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [(GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»)], e successive modifiche, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, [(GU 1972, L 299, pag. 32)] firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, e del protocollo relativo all'interpretazione di detta convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, modificati dalle convenzioni di adesione a detta convenzione e a detto protocollo da parte degli Stati aderenti alle Comunità europee, [(in prosieguo: la "convenzione di Bruxelles")] nonché dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005.

2. Tuttavia, la presente convenzione si applica comunque:

a) in materia di competenza giurisdizionale, qualora il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato in cui si applica la presente convenzione ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, ovvero qualora gli articoli 22 o 23 della presente convenzione attribuiscano la competenza ai giudici di quello Stato;

(...)».

7. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 2 relativo all'interpretazione uniforme della convenzione [di Lugano II] e al comitato permanente:

«Nell'applicare e interpretare le disposizioni della presente convenzione, i giudici tengono debitamente conto dei principi definiti dalle pertinenti decisioni dei giudici degli Stati vincolati dalla convenzione e della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione a dette disposizioni o a disposizioni analoghe della convenzione di Lugano del 1988 o degli atti normativi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della presente convenzione».

Il regolamento Bruxelles I

8. L'articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento Bruxelles I così dispone:

«1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza».

Regolamento Bruxelles I bis

9. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»), ha abrogato il regolamento Bruxelles I.

10. L'articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis, intitolato «Proroga di competenza», contenuto nel capo II di tale regolamento, a sua volta intitolato «Competenza», così recita:

«1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L'accordo attributivo di competenza deve essere:

a) concluso per iscritto o provato per iscritto;

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.

2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo di competenza

(...)».

L'accordo di recesso

11. L'articolo 2 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7), firmato a Bruxelles e a Londra il 24 gennaio 2020 ed entrato in vigore il 1º febbraio 2020 (in prosieguo: l'«accordo di recesso»), così dispone:

«Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

a) "diritto dell'Unione":

(...)

iv) gli accordi internazionali di cui l'Unione è parte e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri a nome dell'Unione;

(...)».

12. L'articolo 67 di tale accordo, intitolato «Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e relativa cooperazione tra autorità centrali», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione e ai procedimenti o alle cause connesse ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento ([Bruxelles I bis] (...), si applicano gli atti o le disposizioni seguenti:

a) le disposizioni del regolamento [Bruxelles I bis] riguardanti la competenza giurisdizionale;

(...)».

13. Ai sensi dell'articolo 126 di detto accordo, intitolato «Periodo di transizione»:

«È previsto un periodo di transizione o esecuzione che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020».

14. L'articolo 127 del medesimo accordo, intitolato «Ambito di applicazione della transizione», così recita:

«1. Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione.

(...)

6. Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, durante il periodo di transizione i riferimenti agli Stati membri nel diritto dell'Unione applicabile a norma del paragrafo 1, anche attuato e applicato dagli Stati membri, si intendono fatti anche al Regno Unito.

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

15. Il 22 novembre 2010 la Tilman e la Unilever stipulavano un primo contratto in forza del quale la prima si impegnava ad imballare e confezionare, per conto della seconda, scatole per bustine di tè per un prezzo determinato.

16. Con un secondo contratto, stipulato il 6 gennaio 2011, il prezzo convenuto veniva modificato. Tale contratto precisava che, in mancanza di altre clausole, esso era disciplinato dalle condizioni generali di acquisto di prodotti della Unilever. Tali condizioni generali, che potevano essere consultate e scaricate su un sito Internet mediante un collegamento ipertestuale contenuto in detto contratto, prevedevano che ciascuna parte contraente «si sottopon[esse] irrevocabilmente alla giurisdizione esclusiva dei tribunali inglesi per la risoluzione di qualsiasi controversia che potesse derivare direttamente o indirettamente dal contratto».

17. A seguito di una modifica avvenuta nelle modalità di fatturazione, tra le parti insorgeva un disaccordo in merito alla maggiorazione del prezzo fatturato e la Unilever pagava solo parzialmente le fatture emesse dalla Tilman.

18. La Tilman citava in giudizio la Unilever dinanzi ai giudici belgi per ottenere il pagamento delle somme rimaste insolute. La Unilever faceva quindi valere che, in applicazione delle condizioni generali del contratto di cui trattasi nel procedimento principale, solo i giudici inglesi erano competenti a trattare la controversia.

19. Con sentenza del 12 agosto 2015, il giudice belga di primo grado si dichiarava competente a trattare la controversia, pur statuendo che il contratto era disciplinato dal diritto inglese, secondo il quale doveva essere interpretato.

20. La Tilman interponeva appello avverso tale sentenza, sostenendo che il contratto doveva essere disciplinato dal diritto belga, secondo il quale doveva essere anche interpretato. La Unilever proponeva appello incidentale affermando che la competenza spettava non già ai giudici belgi, bensì ai giudici inglesi.

21. Con sentenza del 12 febbraio 2020, la cour d'appel de Liège (Corte d'appello di Liegi, Belgio) accoglieva l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla Unilever dichiarando che, conformemente alla clausola attributiva di competenza giurisdizionale contenuta nelle condizioni generali del contratto di cui trattasi nel procedimento principale, i giudici belgi non erano competenti a trattare la controversia sorta dall'esecuzione di detto contratto.

22. La Tilman proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) lamentando una violazione dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della Convenzione di Lugano II. Secondo la Tilman, infatti, la cour d'appel de Liège (Corte d'appello di Liegi) avrebbe erroneamente equiparato la situazione di cui al procedimento principale a quella in cui il contratto è stipulato via Internet, ma l'acquirente deve spuntare una casella che indica che egli ha accettato le condizioni generali del venditore.

23. Il giudice del rinvio si chiede se, nel procedimento principale, siano soddisfatte le condizioni per la prova dell'effettività del consenso della Tilman sulla clausola attributiva di competenza giurisdizionale, dato che tale clausola era enunciata nelle condizioni generali di acquisto di prodotti della Unilever, e non già nel contratto di cui trattasi nel procedimento principale, e che tali condizioni non erano direttamente allegate al suddetto contratto.

24. Da un lato, tale giudice ricorda che, nella sentenza del 12 febbraio 2020, la cour d'appel de Liège (Corte d'appello di Liegi) ha dichiarato che sembrano soddisfatte le condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte, segnatamente nelle sentenze del 14 dicembre 1976, Estasis Saloti di Colzani (24/76, EU:C:1976:177), e del 21 maggio 2015, El Majdoub (C-322/14, EU:C:2015:334).

25. Infatti, per quanto riguarda la condizione secondo cui il contratto deve fare espressamente riferimento alle condizioni generali, il contratto trasmesso dalla Unilever alla Tilman per la firma ed effettivamente sottoscritto da quest'ultima il 6 gennaio 2011 prevedrebbe espressamente che esso è disciplinato dalle condizioni generali di acquisto di prodotti della Unilever in mancanza di altre clausole contenute in quest'ultimo o in altre convenzioni stipulate tra le parti. Per quanto riguarda la condizione secondo cui il rinvio alle condizioni generali «deve poter essere notato» da una persona normalmente diligente, detto contratto menzionerebbe un collegamento ipertestuale di un sito Internet che consente di accedere alle condizioni generali della Unilever. Quanto alla condizione secondo cui le condizioni generali devono poter essere «registrate su un supporto durevole», la Tilman avrebbe avuto la possibilità, accedendo al sito Internet nel quale figuravano le condizioni generali della Unilever, di scaricarle e di stamparle.

26. Tuttavia, dall'altro lato, la Tilman non sarebbe stata invitata a spuntare una casella indicante che essa accettava le condizioni generali della Unilever, cosicché ci si dovrebbe domandare se le disposizioni dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della Convenzione di Lugano II siano state rispettate.

27. Ciò premesso, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se quanto disposto all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, della Convenzione [di Lugano II] sia soddisfatto nel caso in cui una clausola attributiva di competenza sia contenuta nelle condizioni generali alle quali rinvia un contratto concluso per iscritto mediante l'indicazione del link ipertestuale a un sito Internet il cui accesso consente di conoscere le suddette condizioni generali, di scaricarle e di stamparle, senza che la parte alla quale tale clausola è opposta sia stata invitata ad accettare suddette condizioni generali selezionando una casella sul sito Internet di cui trattasi».

Sulla questione pregiudiziale

28. In via preliminare, occorre rilevare che, conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di recesso, le disposizioni del regolamento Bruxelles I bis riguardanti la competenza giurisdizionale si applicano, nel Regno Unito nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione di cui all'articolo 126 di tale accordo.

29. Inoltre, ai sensi dell'articolo 127 del medesimo accordo, il diritto dell'Unione, compresi gli accordi internazionali tra i quali figura la convenzione di Lugano II, si applica al Regno Unito durante tale periodo di transizione.

30. Per quanto riguarda le clausole attributive di competenza giurisdizionale, si deve ricordare che esse rappresentano, di per sé stesse, espressione di una facoltà di scelta del giudice competente, i cui effetti si verificano solo nel momento in cui viene proposta una domanda giudiziale, dando inizio all'azione (sentenza del 13 novembre 1979, Sanicentral, 25/79, EU:C:1979:255, punto 6). Questa è quindi la data che occorre prendere in considerazione per valutare la portata di una siffatta clausola relativamente alla norma giuridica applicabile.

31. Orbene, nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che l'azione giudiziaria di cui trattasi nel procedimento principale è stata proposta prima del 31 dicembre 2020, data di scadenza del periodo di transizione previsto all'articolo 126 dell'accordo di recesso, cosicché l'interpretazione della Convenzione di Lugano II rimane necessaria per dirimere la controversia di cui al procedimento principale.

32. Quanto al merito, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II debba essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza giurisdizionale sia validamente stipulata quando essa è contenuta in condizioni generali alle quali il contratto concluso per iscritto rinvia mediante la menzione del collegamento ipertestuale di un sito Internet l'accesso al quale consente di conoscere dette condizioni generali, di scaricarle e di stamparle, senza che la parte alla quale tale clausola è opposta sia stata invitata ad accettare dette condizioni generali spuntando una casella sul citato sito Internet.

33. Al fine di rispondere a tale questione occorre ricordare che, come risulta dall'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 2 sull'interpretazione della Convenzione di Lugano II, nell'applicare e interpretare tale convenzione si deve tenere debitamente conto dei princìpi definiti dalla Corte in relazione a dette disposizioni o a disposizioni analoghe contenute in altri atti normativi, tra i quali si annoverano la Convenzione di Bruxelles e il regolamento Bruxelles I.

34. Pertanto, e poiché l'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della Convenzione di Lugano II è identico all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento Bruxelles I, e dato che l'articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento era a sua volta redatto in termini pressoché identici all'articolo 17, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della Convenzione di Lugano II occorre tener conto dell'interpretazione fornita dalla Corte delle corrispondenti disposizioni della Convenzione di Bruxelles e del regolamento Bruxelles I (v., per analogia, sentenze del 7 febbraio 2013, Refcomp, C-543/10, EU:C:2013:62, punti 18 e 19, nonché del 21 maggio 2015, El Majdoub, C-322/14, EU:C:2015:334, punti 27 e 28). Parimenti, nei limiti in cui l'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento Bruxelles I bis ha sostituito, in termini pressoché identici, l'articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento Bruxelles I, occorre prendere altresì in considerazione la giurisprudenza della Corte per quanto riguarda la prima di tali disposizioni.

35. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato da detta convenzione, possono convenire di attribuire la competenza esclusiva a un giudice di uno Stato parimenti vincolato da tale convenzione a trattare le controversie nate da un determinato rapporto giuridico. Per essere valida, tale attribuzione di competenza deve essere conclusa, in particolare, come risulta dalla lettera a) di tale disposizione, «per iscritto o oralmente con conferma scritta».

36. Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 23 del regolamento Bruxelles I, la Corte ha statuito che, poiché esse escludono sia la competenza determinata dal principio generale del foro del convenuto, sancita all'articolo 2 di detto regolamento, sia le competenze speciali di cui agli articoli da 5 a 7 dello stesso, vanno interpretate restrittivamente per quanto concerne le condizioni ivi fissate (v., in questo senso, sentenza del 2 maggio 2015, El Majdoub, C-322/14, EU:C:2015:334, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

37. Orbene, l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I indica chiaramente che il suo ambito di applicazione è circoscritto ai casi in cui le parti «abbiano attribuito la competenza» ad un giudice. È tale incontro delle manifestazioni di volontà delle parti che giustifica il primato accordato, in nome del principio dell'autonomia della volontà, alla scelta di un giudice diverso da quello che sarebbe stato eventualmente competente ai sensi di detto regolamento (v., in tal senso, sentenze del 21 maggio 2015, El Majdoub, C-322/14, EU:C:2015:334, punto 39 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 20 aprile 2016, Profit Investment SIM, C-366/13, EU:C:2016:282, punto 24).

38. Subordinando la validità di una tale clausola attributiva di competenza giurisdizionale all'esistenza di un «accordo» tra le parti, l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I obbliga il giudice adito a verificare se la clausola che gli attribuisce la competenza giurisdizionale abbia effettivamente costituito oggetto del consenso delle parti, consenso che deve manifestarsi in maniera chiara e precisa (v., per analogia, sentenze del 14 dicembre 1976, Estasis Saloti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177, punto 7; del 7 febbraio 2013, Refcomp, C-543/10, EU:C:2013:62, punto 27, e del 20 aprile 2016, Profit Investment SIM, C-366/13, EU:C:2016:282, punto 27).

39. In effetti, i requisiti di forma stabiliti dall'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I hanno lo scopo di garantire che il consenso delle parti è effettivamente provato (v., per analogia, per quanto riguarda la convenzione di Bruxelles, sentenza del 14 dicembre 1976, Estasis Saloti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177, punto 7) laddove l'effettività di tale consenso rappresenta uno degli scopi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenze del 7 febbraio 2013, Refcomp, C-543/10, EU:C:2013:62, punto 28 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 20 aprile 2016, Profit Investment SIM, C-366/13, EU:C:2016:282, punto 27).

40. In proposito, la Corte ha statuito, per quanto riguarda la Convenzione di Bruxelles, che una clausola attributiva di competenza giurisdizionale figurante fra le condizioni generali di vendita predisposte da una delle parti rispetta, in linea di principio, il requisito della forma scritta stabilito dall'articolo 17, primo comma, di tale convenzione, nel caso in cui dette condizioni generali siano stampate a tergo del contratto e quest'ultimo contenga un richiamo espresso a siffatte condizioni generali, o ancora nel caso in cui, nel testo del loro contratto, le parti facciano riferimento ad una proposta la quale, a sua volta, si richiama espressamente alle condizioni generali, laddove tale riferimento espresso sia atto ad essere notato da una parte che usi la normale diligenza e ove sia provato che le condizioni generali contenenti la clausola attributiva della competenza sono state effettivamente comunicate alla controparte (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 1976, Estasis Saloti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177, punti 10 e 12).

41. La Corte ha tuttavia precisato che il requisito della forma scritta di cui all'articolo 17, primo comma, della Convenzione di Bruxelles non viene soddisfatto nel caso di riferimenti indiretti o impliciti ad un precedente carteggio, dato che nessuna certezza viene in tal caso fornita che la clausola attributiva di competenza abbia effettivamente costituito oggetto del contratto propriamente detto (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 1976, Estasis Saloti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177, punto 12).

42. Parimenti, la Corte ha dichiarato che una clausola attributiva di competenza giurisdizionale non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis, il cui testo è analogo a quello dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione di Lugano II, qualora il contratto sia stato concluso oralmente, senza successiva conferma per iscritto, e le condizioni generali che contengono tale clausola attributiva siano state menzionate unicamente nelle fatture emesse da una delle parti (v., in tal senso, sentenza dell'8 marzo 2018, Saey Home & Garden, C-64/17, EU:C:2018:173, punti 28 e 29).

43. Orbene, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I, che costituisce una nuova disposizione rispetto all'articolo 17 della Convenzione di Bruxelles, aggiunta per tener conto dello sviluppo delle nuove tecniche di comunicazione, la validità di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale può dipendere, in particolare, dalla possibilità di registrarla durevolmente (sentenza del 2 maggio 2015, El Majdoub, C-322/14, EU:C:2015:334, punto 32).

44. Da un'interpretazione letterale di tale disposizione emerge che quest'ultima impone che sia prevista la «possibilità» di registrare durevolmente la convenzione attributiva della competenza giurisdizionale, a prescindere dalla circostanza che il testo delle condizioni generali sia stato effettivamente registrato durevolmente dal compratore prima o dopo che egli abbia spuntato la casella che indica l'accettazione delle suddette condizioni (sentenza del 21 maggio 2015, El Majdoub, C-322/14, EU:C:2015:334, punto 33).

45. In effetti, la finalità di tale disposizione è di equiparare determinate forme di comunicazione elettronica alla forma per iscritto, nell'ottica di semplificare la conclusione dei contratti con mezzi elettronici, poiché la comunicazione delle informazioni in questione si realizza anche quando tali informazioni sono accessibili attraverso uno schermo. Affinché la comunicazione elettronica possa offrire le stesse garanzie, in particolare in materia di prova, è sufficiente che sia «possibile» salvare e stampare le informazioni prima della conclusione del contratto (sentenza del 21 maggio 2015, El Majdoub, C-322/14, EU:C:2015:334, punto 36).

46. Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la clausola attributiva di competenza giurisdizionale di cui trattasi nel procedimento principale è stipulata nelle condizioni generali della Unilever alle quali si rinvia espressamente nel contratto scritto concluso tra le parti.

47. Per quanto riguarda una situazione in cui, come nel caso di specie, le condizioni generali in cui figura la clausola attributiva di competenza giurisdizionale non sono direttamente allegate al contratto, si deve dichiarare che, tenuto conto della giurisprudenza citata ai punti da 37 a 45 della presente sentenza, una clausola del genere è lecita qualora, nel testo stesso del contratto firmato da entrambe le parti, sia fatto un riferimento espresso a tali condizioni generali contenenti detta clausola.

48. Ciò è valido, tuttavia, soltanto nel caso di un riferimento espresso, verificabile dalla parte che faccia uso della normale diligenza e qualora risulti provato che le condizioni generali contenenti la clausola attributiva di competenza giurisdizionale siano state effettivamente comunicate all'altro contraente (v. sentenza del 7 luglio 2016, Hőszig, C-222/15, EU:C:2016:525, punto 40).

49. Nel caso di specie, sembra pacifico che il testo del contratto di cui al procedimento principale contenga un siffatto riferimento espresso, che può essere verificato dalla ricorrente nel procedimento principale, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare.

50. Occorre pertanto verificare se le condizioni generali siano state effettivamente comunicate a tale parte contraente.

51. Poiché, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I, come interpretato dalla Corte, già si realizza una comunicazione delle informazioni di cui trattasi se tali informazioni sono accessibili mediante uno schermo, il riferimento, nel contratto scritto, a condizioni generali mediante l'indicazione del collegamento ipertestuale di un sito Internet l'accesso al quale consenta, in linea di principio, di conoscere tali condizioni generali, sempreché tale collegamento ipertestuale funzioni e possa essere attivato da una parte che fa uso della normale diligenza, equivale a maggior ragione ad una prova di tali informazioni.

52. In una fattispecie del genere, la circostanza che sulla pagina del sito Internet in questione non esista alcuna casella che possa essere spuntata al fine di esprimere l'accettazione di tali condizioni generali o che la pagina contenente tali condizioni non si apra automaticamente al momento dell'accesso a detto sito Internet non è in grado di rimettere in discussione tale conclusione (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, El Majdoub, C-322/14, EU:C:2015:334, punto 39), dal momento che l'accesso alle suddette condizioni generali è possibile prima della firma del contratto e che l'accettazione di tali condizioni avviene mediante firma della parte contraente interessata.

53. Inoltre, poiché la mera possibilità di salvare e stampare le condizioni generali prima della conclusione del contratto è sufficiente per soddisfare i requisiti di forma, poco importa sapere se le informazioni trasmesse siano state «fornite» dall'impresa interessata o «ricevute» dal contraente.

54. In effetti, i requisiti di forma stabiliti dall'articolo 23, paragrafo I, del regolamento Bruxelles I rispondono all'intento di non porre ostacoli agli usi commerciali neutralizzando al contempo gli effetti delle clausole che rischiano di passare inosservate nei contratti, come le clausole che figurano sugli stampati che servono per la corrispondenza o per le fatture e che non siano state accettate dalla parte cui sono opposte (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 1981, Elefanten Schuh, 150/80, EU:C:1981:148, punto 24, e del 7 luglio 2016, Hőszig, C-222/15, EU:C:2016:525, punto 36).

55. Orbene, nel caso di specie, il procedimento principale riguarda rapporti contrattuali continuativi tra imprese commerciali, sicché le esigenze di tutela del consumatore acquirente non possono entrare in gioco.

56. In ogni caso, e anche se il giudice del rinvio non ha interrogato la Corte sull'eventuale esistenza di un uso del commercio internazionale noto alle parti, occorre aggiungere che, al di fuori delle due opzioni che l'articolo 23, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II prevede alla lettera a), vale a dire la conclusione per iscritto od oralmente con conferma scritta, lo stesso articolo 23, paragrafo 1, aggiunge, alle lettere b) e c), che una clausola attributiva di competenza giurisdizionale può altresì essere conclusa, rispettivamente, in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro o, nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato (v., per analogia, sentenza dell'8 marzo 2018, Saey Home & Garden, C-64/17, EU:C:2018:173, punto 31).

57. Infatti, in un caso del genere, la stipulazione di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale è ritenuta valida quando è fatta in una forma ammessa in tale settore che le parti conoscono o dovrebbero conoscere. Sebbene questa attenuazione non significhi che non deve necessariamente esistere un accordo di volontà tra le parti, dato che la reale esistenza del consenso degli interessati resta sempre uno degli scopi perseguiti da questa disposizione, l'accordo di volontà delle parti sulla clausola di competenza giurisdizionale si presume comunque dimostrato quando sussistono al riguardo usi commerciali nel settore considerato del commercio internazionale, usi che le medesime parti conoscono o si presume conoscano (v., in tal senso, sentenze del 20 febbraio 1997, MSG, C-106/95, EU:C:1997:70, punti 16, 17 e 19, e del 20 aprile 2016, Profit Investment SIM, C-366/13, EU:C:2016:282, punti 39 e 40).

58. Nel caso di specie, spetterà, se del caso, al giudice del rinvio verificare se una clausola attributiva di competenza giurisdizionale sia stata stipulata tra le parti del procedimento principale in una delle forme di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) e c), della Convenzione di Lugano II.

59. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della Convenzione di Lugano II deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza giurisdizionale è stipulata validamente quando è contenuta nelle condizioni generali alle quali un contratto concluso per iscritto rinvia mediante l'indicazione del collegamento ipertestuale a un sito Internet il cui accesso consente, prima della firma di tale contratto, di conoscere le suddette condizioni generali, di scaricarle e di stamparle, senza che la parte alla quale tale clausola è opposta sia stata formalmente invitata ad accettare tali condizioni generali spuntando una casella sul sito Internet di cui trattasi.

Sulle spese

60. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza giurisdizionale è stipulata validamente quando è contenuta nelle condizioni generali alle quali un contratto concluso per iscritto rinvia mediante l'indicazione del collegamento ipertestuale a un sito Internet l'accesso al quale consente, prima della firma di tale contratto, di conoscere le suddette condizioni generali, di scaricarle e di stamparle, senza che la parte alla quale tale clausola è opposta sia stata formalmente invitata ad accettare tali condizioni generali spuntando una casella sul sito Internet di cui trattasi.

F. Caringella

Codice amministrativo

Dike Giuridica, 2024

M.N. Bugetti

Amministrazione di sostegno

Zanichelli, 2024

G. Fiandaca, E. Musco

Diritto penale

Zanichelli, 2024