Corte dei conti
Sezione I centrale d'appello
Sentenza 13 gennaio 2023, n. 9

Presidente: Chiappiniello - Estensore: Grasso

FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, ha condannato i Sig.ri Coratti Mirko, Gramazio Luca, Ozzimo Daniele, Pedetti Pierpaolo, Tredicine Giordano, Tassone Andrea, Figurelli Franco, Odevaine Luca, Scozzafava Angelo, Salvatori Emanuela, Turella Claudio e Fiscon Giovanni per il danno da disservizio asseritamente cagionato al Comune di Roma Capitale, conseguente alle condotte illecite poste in essere nell'ambito delle vicende relative al presunto asservimento di interi settori dell'amministrazione comunale romana ad interessi privati emerse per effetto della relazione dei lavori della Commissione di accesso su Roma Capitale istituita dal Prefetto Gabrielli e dell'indagine penale denominata "Mondo di Mezzo".

In particolare la sentenza impugnata dopo aver rigettato alcune eccezioni preliminari formulate dalla difese dei convenuti, odierni appellanti, - che meglio si esporranno in seguito - e le due ipotesi di danno formulate dalla Procura regionale - danno da concorrenza e danno da disservizio c.d. "puro" - ha ritenuto, invece, sussistente la voce di danno, pari ad euro 1.864.398,61, corrispondente al maggior costo affrontato dall'apparato burocratico comunale per il ripristino dell'efficienza perduta, in quanto diretta conseguenza dell'aumento della mole di lavoro previsto per i singoli uffici per poter evadere le istanze prodotte dalle autorità giudiziarie o da altri organi di inchiesta, alle quali si è fatto fronte con il riconoscimento al personale impiegato di ore di straordinario che hanno determinato un aumento del costo del personale.

La Sezione ha, quindi, inquadrato tale danno da disservizio quale derivante da "esercizio illecito e penalmente rilevante di pubbliche funzioni, connotato dalla commissione da parte del funzionario pubblico di fatti di reato contro la pubblica amministrazione".

Dopo aver accolto la prospettazione della Procura regionale che ha individuato l'esistenza di una c.d. "compagine politica" e di una "compagine amministrativa" quali compartecipi agli illeciti in questione, previa dichiarazione di contumacia dei Sig.ri Ozzimo Daniele, Odevaine Luca e Figurelli Franco, ha ritenuto di condannare i componenti della prima (Coratti Mirko, Gramazio Luca, Ozzimo Daniele, Pedetti Pierpaolo, Tredicine Giordano, Tassone Andrea) al danno, in solido fra loro, pari all'intera quota contestata, mentre quelli della compagine amministrativa (Figurelli Franco, Odevaine Luca, Scozzafava Angelo, Salvatori Emanuela, Turella Claudio e Fiscon Giovanni), sempre in solido fra loro, sino alla concorrenza di euro 932.199,30.

Ha, invece, dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti dei Sig.ri Carlo Pucci e Franco Panzironi.

Nel corso del processo di primo grado, la Procura regionale ha proceduto a depositare atto di citazione integrativo, a seguito dell'ordinanza del giudice laziale n. 90 del 28 maggio 2018, che ha ritenuto necessario procedersi ad una integrazione della domanda, condividendo sul punto le osservazioni e le perplessità formulate dalle difese in ordine alla impostazione metodologica seguita dalla Procura nella formulazione della domanda, chiedendo che venisse fornita una più puntuale specificazione e articolazione degli elementi costitutivi della stessa, utili ai fini del decidere, anche alla luce dell'intervenuta, medio tempore, decisione di primo grado.

La Procura ha, quindi, depositato l'atto integrativo il cui contenuto, contestato in varie forme dalle difese, ha, poi, condotto al convincimento del giudice di prime cure.

2. Hanno proposto appello avverso la sentenza in questione gli epigrafati soggetti.

2.1. Il Sig. Scozzafava ha:

- in primo luogo, censurato la sentenza per non aver affrontato le censure di nullità formulate avverso l'atto di citazione integrativo che si sarebbe limitato a ripercorrere, senza fornire alcun ulteriore chiarimento come richiesto, invece, dall'ordinanza collegiale, le formulazioni dell'atto di citazione originario; ha, quindi, riformulato il motivo di nullità del libello accusatorio per violazione dell'art. 86 c.g.c.;

- contestato la ricostruzione della sentenza di prime cure in ordine alla sussistenza di un doloso occultamento del danno idoneo a far decorrere la prescrizione dalla data della sua scoperta e non dalla supposta commissione dei fatti censurati che, nel caso di specie, risalirebbero al 2011 e, quindi, ha reiterato l'eccezione di prescrizione confutata in primo grado.

Nel merito ha censurato la decisione assunta, ritenendo insussistente il danno ipotizzato dal giudice di prime cure in quanto, sotto il profilo oggettivo, sarebbe fondato su mere presunzioni prive di valenza giuridica, non fondate sull'esercizio illecito e penalmente rilevante di pubbliche funzioni, come evidenziato invece in sentenza, bensì sul mero aumento di costi sostenuti dagli uffici amministrativi per coadiuvare le indagini degli organi inquirenti e quantificato in via equitativa senza alcuna valutazione concreta delle ore di straordinario effettuato dai dipendenti; sotto il profilo soggettivo, invece, ha evidenziato di essere stato assolto dalle accuse formulate nel corso del procedimento penale, da ultimo con decisione della Corte d'appello di Roma, a seguito del rinvio operato dalla Suprema Corte.

Ha concluso, quindi, per l'accoglimento del gravame.

In via istruttoria ha chiesto un approfondimento ovvero perizia tecnica ai fini dell'acquisizione e valutazione dei documenti comprovanti le ore di straordinario dei dipendenti del Comune di Roma e la loro effettiva riconducibilità all'impegno intrapreso per evadere le richieste degli organi inquirenti.

2.2. Il Sig. Gramazio Luca ha impugnato la pronuncia di prime cure, ritenendola erronea, in primo luogo, in ordine alla statuizione sulla giurisdizione.

Al riguardo ha, infatti, ripercorso l'iter seguito dal primo giudice, contestando la riconducibilità nell'alveo della giurisdizione contabile di comportamenti rientranti nella sfera politica che non avrebbero mai trovato ingerenza nelle attività gestorie dell'ente e in competenze proprie di organi burocratici.

In altri termini, le scelte effettuate, di natura esclusivamente politica, non avrebbero cagionato alcun danno all'amministrazione e, comunque, rientrerebbero a pieno titolo fra le attività per le quali sussisterebbe la c.d. esimente politica di cui all'art. 1 della l. 20/1994 e, comunque, sarebbero insindacabili in quanto frutto di scelte altamente discrezionali.

Con ulteriori motivi ha sostanzialmente riproposto le censure formulate dallo Scozzafava, in ordine al profilo di nullità dell'atto di citazione, alla prescrizione ed all'insussistenza del danno da disservizio sotto il profilo oggettivo.

2.3. Il Sig. Tredicine Giovanni ha:

- quale primo motivo di appello riproposto il difetto di giurisdizione in relazione al ruolo politico ricoperto, in assenza di alcuna prova della sostenuta sua ingerenza in competenze degli uffici amministrativi ed in assenza di alcun atto di amministrazione attiva posto in essere; né il perseguimento di fini personali in luogo di quelli istituzionali risulterebbe in alcun modo allegato o provato;

- anch'egli censurato la pronuncia che non ha tenuto in considerazione le eccezioni di inammissibilità e nullità della citazione e l'asserita violazione dell'ordinanza n. 90/2018, nonché in ordine all'avvenuto rigetto dell'eccezione di prescrizione per gli stessi motivi indicati dai precedenti appellanti;

- riproposto, quale specifico motivo di appello, l'eccezione secondo la quale la copia dell'atto di citazione notificata sarebbe difforme da quella originale, redatta su supporto cartaceo, sostenendo che l'attestazione di conformità dell'atto dovrebbe essere effettuata dal suo redattore e non dal personale di segreteria in quanto, in tal modo, non sarebbe garantita la riferibilità soggettiva dell'atto stesso; nello specifico è stata censurata la motivazione del giudice di prime cure che farebbe leva su una formulazione dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005 non più vigente al momento dei fatti;

- nel merito, contestato l'assenza del danno a lui imputabile, evidenziando che non necessariamente il presunto asservimento della funzione pubblica abbia condotto all'adozione di atti forieri di danno erariale, in assenza di dimostrazione dei danni subiti e delle attività illegittime poste in essere; mancherebbe, quindi, la prova del nesso di causalità fra le condotte censurate ed il danno contestato; ha specificato, inoltre, che l'unica problematica ove è possibile concentrare l'attenzione sulla sua condotta avrebbe ad oggetto le deliberazioni del Consiglio comunale approvative dei debiti fuori bilancio dalle quali, tuttavia, non emergerebbe alcuna condotta illecita o lesiva dell'interesse pubblico, ritenendo che il giudice di prime cure abbia adottato due differenti criteri per valutare le sue condotte giungendo, quindi, a conclusioni opposte in relazione al danno da concorrenza ed a quello da disservizio c.d. "puro";

- censurato, infine, la sentenza che, pur ritenendo sussistente il vincolo solidale, ha imputato alla c.d. "compagine politica" una quota maggiore rispetto alla compagine amministrativa, nonché la statuizione solidale sulle spese.

2.4. Il Sig. Fiscon Giovanni ha riproposto, mediante specifico motivo di appello, l'eccezione di difetto di giurisdizione in ragione del ruolo ricoperto, al momento dei fatti contestati, all'interno dell'AMA s.p.a., società interamente partecipata da Roma Capitale, citando una recente pronuncia della Sezione laziale che ne ha escluso la natura di società in house, in ragione dello Statuto vigente all'epoca dei fatti.

Ha sottolineato, al riguardo, che solo dal maggio 2013 avrebbe ricoperto il ruolo di direttore generale dell'AMA s.p.a.

Con ulteriore motivo ha, poi, invocato la violazione del principio del ne bis in idem e del diritto dell'Unione nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto sia Roma Capitale che AMA s.p.a. si sono costituiti parte civile nel processo penale. Al riguardo, dopo aver argomentato in ordine all'inammissibilità dell'azione contabile ha chiesto sollevarsi, ex art. 267 TFUE, questione pregiudiziale nei termini di cui a pag. 20 dell'atto d'appello che qui si intende espressamente richiamato.

Ha sostenuto, poi, con ulteriore motivo, l'erroneità dell'ordinanza a verbale del 7 novembre 2019 con la quale la Sezione territoriale laziale ha disposto la notifica dell'atto di citazione integrativo nei suoi confronti, notifica non avvenuta nei termini asseritamente perentori indicati nella precedente ordinanza n. 90/2018, violando, in sostanza, l'art. 86, comma 7, c.g.c.

Con specifico motivo ha formulato la medesima eccezione degli altri appellanti in ordine alla non rilevata nullità dell'atto di citazione integrativo che, fra l'altro, non avrebbe tenuto conto che, sin dalla sentenza penale di prime cure, è stato assolto, giusta pronuncia n. 11730/2017 relativamente al capo d'accusa n. 11; la medesima pronuncia ha rimesso gli atti al pubblico ministero per il capo d'accusa n. 14.

In tale contesto alcuna considerazione avrebbe avuto il giudice laziale della sua assoluzione avvenuta in sede penale che farebbe venire meno il nesso di causalità con il danno contestato che, invece, terrebbe conto delle condanne subite in sede penale dai convenuti come indicato anche a pag. 53 della sentenza.

Ha poi formulato diverse considerazioni relative all'assenza di danno in ragione delle difficoltà emerse di quantificare le ore di straordinario effettuate, contestando l'appiattimento della Sezione sulla quantificazione resa dalla Procura che terrebbe conto di dati oggettivamente non riferibili alle ore di straordinario e all'assenza di costi inerenti le attività della commissione di indagine prefettizia, sfociata nella redazione della c.d. "Relazione Gabrielli".

2.5. Il Sig. Coratti Mirko ha in primo luogo censurato la sentenza per non aver affrontato le eccezioni di nullità formulate avverso l'atto di citazione integrativo che si sarebbe limitato a ripercorrere, senza fornire alcun ulteriore chiarimento come richiesto, invece, dall'ordinanza collegiale, le formulazioni dell'atto di citazione originario, senza dare alcuna contezza, nel caso della sua posizione, della circostanza che solo dal 3 luglio 2013 ha assunto il ruolo politico imputatogli e che solo dal febbraio 2014 il giudicato penale lo aveva ritenuto asservito al Buzzi, aggiungendo, inoltre, di essere stato assolto dagli addebiti relativi al presunto condizionamento dei singoli affidamenti dei servizi.

Tutto ciò, invece, a fronte dell'impianto accusatorio della Procura regionale che ha evidenziato "l'alterazione sistematica delle regolari procedure comportanti un danno alla concorrenza e da disservizio relative a tutte le gare ed affidamenti dal 2011 al 2014". Ha ribadito, poi, le censure di nullità della citazione ex art. 86, comma 7, c.g.c. anche alla luce dell'ordinanza 40/2018 della Sezione che, non impugnata, avrebbe valenza di giudicato interno.

Il Coratti ha, poi, nuovamente eccepito il difetto di giurisdizione, rigettato in primo grado, in quanto, per il periodo precedente al 3 luglio 2013, non avrebbe rivestito alcun ruolo politico mentre, per quello successivo, avrebbe svolto il ruolo di Presidente dell'Assemblea capitolina, di natura puramente politica, e nei confronti del quale, quindi, dovrebbe applicarsi la c.d. scriminante politica.

Ha censurato la circostanza per la quale la suesposta eccezione è stata confutata facendo riferimento ad un "comportamento collettivo ed indistinto dell'intera compagine politica", evitando, in tal modo, di procedere all'esame della condotta individualmente tenuta dal Coratti; anche il presunto asservimento al Buzzi, se non incidente sulle gare che si assumono alterate, non potrebbe costituire, di per sé, fonte di responsabilità amministrativa.

Ha, ancora, censurato la decisione del giudice di scendere nel merito della domanda risarcitoria pur in presenza di una sostanziale identità della tesi accusatoria della Procura fra atto di citazione ed atto di citazione integrativo e, sotto altro profilo, ha evidenziato che il giudice di prime cure, dopo aver escluso ogni automatismo fra le condotte contestate ed il danno da disservizio e dopo aver rimarcato, a pag. 47, l'assenza di elementi idonei ad individuare il rapporto di causalità contestato, ha invece proceduto alla statuizione di condanna con riferimento al danno da disservizio da maggior costo, che altro non sarebbe se non una articolazione dell'unica voce di danno da disservizio, contraddicendo, secondo la tesi dell'appellante, quanto precedentemente affermato.

Ha contestato il vizio di extrapetizione in quanto il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in considerazione che la Procura regionale, a pag. 40 del proprio atto di citazione, ha inquadrato il danno nelle spese effettuate dall'amministrazione per compensare il maggior costo del personale in termini di ore di straordinario necessitato dall'aggravio di lavoro, mentre, invece, la sentenza di condanna avrebbe individuato il danno in dipendenza dell'esercizio illecito e penalmente rilevante di pubbliche funzioni.

Anche con riferimento alla quantificazione del danno l'appellante ha contestato la circostanza per la quale, sebbene i maggiori costi dovessero dimostrarsi per via documentale, la Sezione regionale ha quantificato il danno ricorrendo ad una valutazione equitativa, non richiesta dalla Procura regionale. Si è poi soffermato sull'esatta quantificazione del danno che non troverebbe giustificazione nelle note dei vari municipi che hanno supportato la quantificazione predetta alla base della relazione della Guardia di finanza, evidenziando, in particolare, che in tali note non vi sarebbe traccia delle somme spese a titolo di maggior costo di lavoro straordinario effettuato dai dipendenti del Comune di Roma.

Tale quantificazione recepita pedissequamente dal giudice di prime cure presenterebbe, secondo l'appellante, alcune discrasie sia in ordine all'abnorme entità delle ore di straordinario conteggiate (vedasi nota del X Municipio), sia in relazione all'assenza degli elementi costitutivi di tale voce di danno. Ha, inoltre, evidenziato il riferimento ad un numero di procedimento penale (n. 30546/2010) non riconducibile a quello oggetto del procedimento relativo al giudizio de quo.

2.6. Considerazioni identiche a quelle del Sig. Coratti, alle quali integralmente si rimanda, sono state formulate dall'appellante Pedetti Pierpaolo.

2.7. Il Sig. Turella Claudio ha interposto appello deducendo anch'egli la nullità della sentenza per violazione dell'ordinanza n. 90/2018 atteso che l'atto di citazione integrativo non avrebbe sanato la nullità rilevata con la cennata ordinanza, incorrendo, il primo giudice, anche nel vizio di omessa pronuncia per non aver esaminato le doglianze formulate in tal senso dai convenuti/appellanti.

Nel merito ha insistito sulla inesistenza del danno da disservizio, in assenza della prova fornita dalla Procura regionale che non avrebbe allegato nulla in ordine alle ore di straordinario retribuite ovvero all'effettivo maggior costo sopportato dall'amministrazione; ha, quindi, contestato il ricorso alla forma equitativa adoperata dal primo giudice; sotto il profilo soggettivo ha evidenziato la mancata indicazione degli apporti causali al danno, contestando la condanna in solido.

2.8. Il Tassone Andrea ha appellato la sentenza sia sotto il profilo dell'assenza del danno da disservizio (quantomeno della prova), sia sotto il profilo dell'assenza di condotta dell'appellante che abbia cagionato il paventato danno, essendo la condotta contestata e riconosciuta in sede penale consistita nella mera comunicazione di informazioni e notizie sulla procedura di selezione della gara di pulitura delle spiagge, senza alcun coinvolgimento concreto nella sua alterazione.

Ha, inoltre, contestato la sussistenza del danno da disservizio richiamando giurisprudenza contabile che ha escluso che le spese di indagine possano rientrare in tale fattispecie.

Nella quantificazione del danno, poi, non sarebbero stati presi in considerazione i vantaggi conseguiti dall'amministrazione per effetto delle attività amministrative (appalto per la pulitura delle spiagge) poste in essere.

3. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte opponendosi ai motivi di appello formulati.

3.1. In particolare, con riferimento al dedotto difetto di giurisdizione nei confronti dei soggetti appartenenti alla compagine politica ha richiamato le motivazioni del giudice di prime cure per escludere la c.d. "esimente politica", nel caso di ingerenza nei meccanismi procedimentali o attività amministrative per scopi illeciti, come nel caso di specie.

Con riferimento al sostenuto difetto di giurisdizione sollevato dal sig. Fiscon, ha richiamato una recente pronuncia del giudice d'appello contabile che ha riformato la decisione invocata dall'appellante nei propri motivi di appello.

3.2. In relazione, poi, alla paventata inesistenza dell'atto di citazione per violazione dell'art. 6 c.g.c. ha richiamato la disposizione secondo la quale "Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite dall'art. 71".

3.3. In relazione alla dedotta inammissibilità della citazione integrativa per supposta violazione dell'ordinanza collegiale n. 90/2018, ha evidenziato che nell'atto predetto si darebbe contezza della situazione complessivamente evincibile dalle sentenze penali di condanna e sarebbero state esposte le ragioni per cui il danno dovrebbe essere valutato nell'ottica di un sistema corruttivo da considerare nella sua complessità.

Né alcun giudicato avrebbe potuto formarsi sull'ordinanza n. 90/2018 in quanto non avente natura decisoria.

Ha ribadito, poi, che nell'atto integrativo sono evincibili e dettagliatamente descritte tutte le condotte causative del contestato danno agli odierni appellanti ed ha confutato i dubbi di contraddittorietà della sentenza derivanti dal parziale accoglimento della citazione con riferimento al solo danno da disservizio per maggiori costi.

3.4. Con riferimento, poi, alla dedotta nullità dell'ordinanza a verbale del 7 novembre 2019, ha evidenziato che la citazione integrativa è stata regolarmente depositata nel rispetto del termine fissato dall'ordinanza n. 90/2018 e pienamente legittima, quindi, è stata la richiesta di rinnovo della notifica dell'atto di citazione integrativo, dettata dalla necessità di integrare il contraddittorio.

3.5. Con riferimento alla sostenuta prescrizione dell'azione ha ribadito la sussistenza dell'occultamento doloso del danno e la conseguente decorrenza dal momento in cui la Procura regionale ha ricevuto la Relazione della Commissione d'accesso su Roma Capitale istituita dal Prefetto Gabrielli, in data 17 settembre 2015.

3.6. Ha, poi, confutato la supposta violazione del ne bis in idem e del diritto dell'Unione sollevata dal Sig. Fiscon, richiamando, al riguardo, la piena autonomia e indipendenza delle azioni risarcitorie formulate in diverse sedi che potrebbe rilevare, eventualmente, ai soli fini esecutivi.

3.7. Nel merito ha sostenuto la raggiunta prova in ordine sia all'an, sia al quantum del danno da disservizio riconosciuto dalla Sezione laziale e dal calcolo effettuato dalla Guardia di finanza, recepito dal requirente e dal giudice di prime cure, effettuato sulla base del lavoro straordinario dei dipendenti di tutta l'amministrazione comunale per il ripristino dell'efficienza perduta, così come indicato a pag. 40/41 dell'atto di citazione, richiamando, poi, a confutazione dell'eccezione di ultrapetizione formulata dal Pedetti e dal Coratti, quanto addotto nell'atto di citazione dalla Procura procedente che ha individuato tale voce di danno da disservizio in un costo patrimoniale aggiuntivo, effettuato non in via equitativa, come sostenuto da alcuni appellanti, ma sulla base di un calcolo delle ore di straordinario effettuate dai dipendenti.

Sul punto, ha, quindi, affermato che il giudice di prime cure, sebbene non fosse preclusa una valutazione equitativa del danno, è addivenuto ad una valutazione dello stesso sulla scorta di una prova certa in ordine al suo ammontare.

Ha sostenuto l'irrilevanza delle intervenute assoluzioni in sede penale per alcuni degli appellanti, in quanto i fatti contestati hanno comunque cagionato un disservizio.

Ha, infine, richiamato la piena consapevolezza di tutti i compartecipanti delle condotte illecite poste in essere a fondamento della formulazione della condanna in solido escludendo, infine, qualsivoglia ipotesi di compensatio lucri cum damno.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi, con alcune precisazioni formulate dal rappresentante della Procura generale in ordine ai criteri di quantificazione del danno, come da verbale d'udienza.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente in rito deve disporsi la riunione, ex art. 184 c.g.c., degli appelli.

2. Sotto altro profilo devono essere puntualmente definite le questioni pregiudiziali di rito e di merito sottoposte al vaglio della Sezione.

2.1.1. In primo luogo il Collegio ritiene di rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dagli appellanti Coratti, Pedetti, Gramazio e Tredicine.

Al riguardo, tutti gli appellanti, con diversi iter motivazionali, hanno invocato il ruolo politico rivestito, l'efficacia della c.d. "scriminante politica", l'insindacabilità delle scelte discrezionali, nonché l'assenza di atti amministrativi illegittimi implicanti poteri gestori, che abbiano potuto concorrere nella causazione del danno erariale.

Al riguardo si evidenzia che, in relazione al riconosciuto danno, le condotte poste in essere dagli odierni appellanti sono chiaramente riconducibili nell'alveo dell'espletamento delle funzioni pubbliche rivestite e, in quanto tali, chiaramente sindacabili da questo Giudice nel momento in cui le stesse si pongano al di fuori dei più elementari canoni di legittimità e qualora tale funzione venga utilizzata e sfruttata per conseguire fini illeciti.

Non rileva, al riguardo, né la c.d. "scriminante politica", ipotizzabile solo qualora gli amministratori approvino atti in buona fede - cosa non sussistente nel caso di specie - né l'assenza di atti amministrativi illegittimi cagionanti il danno erariale contestato atteso che, come è ovvio, la responsabilità amministrativa non è riconducibile solo all'adozione di atti illeciti, bensì anche alla commissione di fatti commessi con dolo o colpa grave (vedasi art. 1 l. 20/1994) ed è chiaramente comprensiva di tutte le ipotesi poste in essere nell'esercizio delle funzioni esercitate.

Dagli atti penali riversati in giudizio, appare chiaro che le condotte contestate alla c.d. "compagine politica" sono rilevanti sotto il profilo costitutivo della responsabilità erariale in quanto posti in essere nell'ambito delle posizioni pubbliche rivestite. Analogamente, quindi, non rileva la invocata veste di legittimità formale posta alla base delle deliberazioni di riconoscimento debito fuori bilancio adottate ovvero delle pure intervenute assoluzioni parziali in merito all'espletamento di alcune gare giacché ciò che, invece, assume rilevanza, sono le accertate condotte che hanno portato i cennati soggetti ad asservire le loro funzioni pubbliche agli interessi dei soggetti riconducibili al gruppo criminale facente capo al Buzzi.

Sul punto la Sezione ha correttamente concentrato la propria attenzione sulla natura delle funzioni pubbliche esercitate dai convenuti in relazione alle condotte contestate ed ai fatti - integranti, fra l'altro, fattispecie di reati propri contro la pubblica amministrazione - ai fini dell'affermazione della giurisdizione, negata, invece, con riferimento ad altro soggetto (Panzironi), proprio in ragione dell'assenza di funzioni pubbliche espletate al momento dei fatti.

Non rileva, al riguardo, l'eccezione formulata dal Coratti in ordine al periodo di assunzione della carica, atteso che le attività illecite contestate ed accertate afferiscono anche al periodo in cui lo stesso ha rivestito l'importante carica consiliare.

2.1.2. Anche l'eccezione di carenza di giurisdizione formulata dal Fiascon deve essere rigettata. Al riguardo appare sufficiente richiamare la recente pronuncia del giudice contabile di secondo grado che ha sostenuto la natura in house dell'AMA s.p.a. sin dal 2005, e la conseguente sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti dei suoi amministratori (cfr. Corte dei conti, Sez. II giurisdiz. centr., 28 ottobre 2021, n. 373).

La sottoposizione alla disciplina giuscontabile della posizione del Fiascon giustifica anche la valutazione circa la sussistenza del c.d. danno obliquo cagionato ad amministrazione diversa da quella di appartenenza (nel caso di specie Comune di Roma Capitale).

2.2. Va analogamente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione integrativo formulata dalla totalità degli appellanti e l'asserita violazione dell'ordinanza n. 90/2018. Va preliminarmente premesso che, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni appellanti, l'ordinanza in questione non ha natura decisoria e, conseguentemente, non può essere oggetto di autonoma impugnazione (cfr. nei termini qui indicati vedasi Sez. I giurisdiz. centr. app., 4 aprile 2022, n. 151).

Nel caso di specie, poi, a seguito del provvedimento in questione la Procura regionale ha proceduto a chiarire, con riferimento alle singole posizioni contestate, le condotte causative di danno erariale, anche alla luce delle intervenute pronunce in sede penale, delimitando gli ambiti entro i quali potesse individuarsi l'apporto causale dei singoli convenuti (odierni appellanti) ai danni contestati. Il giudice di prime cure, nel rimarcare che la Procura regionale, nel proprio atto di citazione integrativo, avesse sostanzialmente confermato la validità dell'impianto accusatorio originario, non ha, tuttavia, rinvenuto, con riferimento alle prime due poste di danno, elementi sufficienti ad individuare il nesso causale fra le condotte contestate ed il danno lamentato.

Ma tale prospettazione, con le integrazioni poi effettuate nell'atto di citazione integrativo, può definirsi carente sotto il profilo probatorio ovvero, come ha sancito il primo giudice, non corretto sotto il profillo metodologico in quanto non dimostrativo del nesso di causalità necessario, ma non certo privo dei requisiti richiesti dall'art. 86, comma 2, lett. c) ed e).

Va precisato, ad ogni buon conto, che il profilo della specificità e determinatezza del libello introduttivo deve essere tenuto ben distinto dal profilo dell'attinenza e completezza del corredo probatorio allegato a sostegno dello stesso nel senso che, appunto, l'assenza del secondo profilo non può ritenersi idoneo ad inficiare di nullità l'atto introduttivo.

Con riferimento, poi, all'unica posta di danno oggetto del presente gravame, appaiono chiari sia il petitum che la causa petendi, così come chiaro appare il percorso logico-argomentativo fornito, sul punto, dalla Procura regionale per dimostrare il disservizio cagionato agli uffici comunali, direttamente conseguente alla globalità delle rilevanti condotte illecite poste in essere.

2.3. Parimenti da disattendere appare la lamentata violazione del termine per la notifica dell'atto di citazione integrativo da parte del Fiscon.

Invero a prescindere dall'avvenuto deposito della domanda integrativa nei termini prescritti dal giudice laziale nell'ordinanza 90/2018 - interpretazione che, nella struttura del processo contabile, appare ragionevole sostenere anche alla luce del generico dettato normativo - nel caso di specie, in presenza di inscindibilità della causa, essendo i convenuti citati nello stesso processo e per il medesimo titolo, risulta comunque validamente effettuata la notifica ad almeno uno di essi, pertanto idonea a instaurare regolarmente il contraddittorio nei confronti delle parti, dovendo al più procedersi ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti non destinatari della notifica.

Invero, sotto altro profilo, l'art. 86, comma 7, c.g.c., nel differenziare le ipotesi a seconda dell'avvenuta costituzione del convenuto, prevedendo nel primo caso il rinnovo della citazione, nel secondo caso l'integrazione della domanda, sembrerebbe orientato ad escludere in radice, nel secondo caso, una decadenza sottesa alla mancata notifica della domanda integrativa, essendo già pienamente incardinato il contraddittorio nel giudizio integrato.

Pertanto, nel caso di specie, una volta ottemperato all'obbligo di integrazione mediante deposito, la mancata notifica rileverebbe ai soli fini del mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 88, comma 3, c.g.c. con la conseguente necessità di rifissare - come è stato fatto dal giudice di prime cure - una nuova udienza nel rispetto dei predetti termini.

2.4. Non ha pregio, poi, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in ragione di una sua presunta non conformità all'originale formato in via analogica, in ragione di quanto espressamente previsto dall'art. 6, comma 2, c.g.c. e dall'art. 22, comma 2, d.lgs. 85/2022. Non si comprendono, invero, i motivi per i quali la conformità all'originale dell'atto avrebbe potuto essere effettuata esclusivamente dai suoi redattori.

2.5. Parimenti da rigettare, inoltre, è il motivo avente ad oggetto l'eccezione di prescrizione formulata dagli appellanti.

A prescindere, infatti, dalla data di commissione dei fatti, appare evidente che i contorni ben definiti dei gravi illeciti posti in essere e del generale quadro di asservimento della funzione pubblica agli interessi privati sono emersi, nella loro interezza, solo a seguito delle ampie indagini penali poste in essere.

E ciò emerge ancor di più in quanto gli illeciti sono stati realizzati non mediante un semplice atto ovvero una semplice operazione, ma mediante articolati e cristallizzati rapporti intrecciati, idonei a delineare, nel loro complesso, il quadro definitivo poi emerso a seguito delle indagini.

Nel caso di specie, poi, la contestazione formulata, individuata quale danno conseguenza delle condotte poste in essere, ha ad oggetto un danno prodottosi a seguito delle indagini espletate e delle attività poste in essere dagli uffici comunali per supportare tali attività e, pertanto, non può ricondursi in alcun modo al momento di commissione dei fatti contestati.

2.6. Non merita accoglimento neanche la paventata violazione del ne bis in idem prospettata dalla difesa del Fiscon.

Invero, la legittimazione concorrente del requirente contabile e dell'amministrazione creditrice ad agire davanti a distinte giurisdizioni per la tutela del credito, sub specie di possibile danno erariale o civile, è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza (amplius et ex plurimis, Cass., Sez. un., nn. 28183/2020 e 14792/2016), rilevando l'eventuale duplicazione delle azioni in diversi sedi ai soli fini esecutivi. Sul punto si condividono le argomentazioni espresse dal requirente nella propria comparsa di costituzione in appello, cui breviter si rimanda, ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. (vedasi, segnatamente, pag. 19), in quanto convincentemente esposte e non idoneamente confutate dall'appellante principale, né con una successiva memoria (non pervenuta), né in sede di discussione orale in udienza.

Da ciò deriva anche il rigetto della richiesta sospensione pregiudiziale per violazione del Trattato UE.

3. Esaurita la disamina delle questioni preliminari, il Collegio può esaminare il merito della questione.

Le doglianze dei convenuti, in sintesi, hanno riguardato la effettiva sussistenza del danno da disservizio, come prospettato dalla Procura regionale e riconosciuto dal giudice di prime cure, in relazione alle condotte poste in essere, evidenziando, sotto diversi profili, l'assenza di fattispecie penalmente rilevanti in ordine a singoli atti di affidamento gare ovvero atti gestori che abbiano potuto creare disfunzioni nel sistema, ritenendosi, pertanto, non realizzato il danno da esercizio illecito di pubbliche funzioni individuato.

La tesi sostenuta dagli appellanti, tuttavia, parte da un equivoco di fondo, inteso ad individuare il danno emergente connesso al disservizio cagionato all'amministrazione esclusivamente nell'eventuale pregiudizio connesso alla mancata resa del servizio da rendere, ovvero alle energie lavorative distratte per il conseguimento del fine illecito.

In realtà, come ha più volte statuito la giurisprudenza contabile "... Giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte ricostruisce il danno da disservizio come figura di sintesi di una serie di condotte colpevolmente disfunzionali che incidono sulla qualità del servizio, oltre che sulla sua materiale esecuzione. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha individuato una serie di figure sintomatiche tipiche di danno da disservizio, come: il danno da mancata resa del servizio; il danno da disservizio in senso stretto, che si verifica quando il servizio non è conforme alle sue qualità essenziali (Sez. II, n. 43 del 2020, n. 293 del 2019 e n. 247 del 2016; Sez. III, 159 del 2020); il disservizio da riduzione d'efficienza (Sez. I, sent. n. 523 del 2012 e 532 del 2008); il danno per ulteriori costi sostenuti per il recupero e ripristino della legalità, del servizio o della funzione, per esempio legati allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari volti all'accertamento dell'illecito erariale (Sez. II, n. 8 del 2017)" (Corte dei conti, Sez. III giurisdiz. centr., 30 dicembre 2020, n. 239).

Trattasi, quindi, di una fattispecie pretoria di danno, idonea a ricomprendere una serie di danni conseguenza, che si pongono, tuttavia, in stretta correlazione con le condotte illecite poste in essere, tenendo in debita considerazione che, nel caso di condotte dolose, il debitore risponde anche dei danni non immediatamente prevedibili.

Pertanto, essendo indubbio il presupposto di partenza legato all'esercizio illecito di pubbliche funzioni posto in essere dagli odierni appellanti - con l'eccezione dello Scozzafava per i motivi che saranno esposti - appare ragionevole porre a carico d[e]i predetti, in ragione dell'unicità del quadro delineato e delle indagini effettuate per poter giungere alla repressione dei comportamenti illeciti ed al ripristino della legalità violata, i danni relativi ai maggiori costi patrimoniali sopportati per effetto di tali condotte.

In tale ottica, quindi, appare corretto il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice che ha inquadrato il danno in oggetto quale diretta conseguenza dell'esercizio illecito e penalmente rilevante di pubbliche funzioni atteso che, per effetto dei cennati comportamenti, l'amministrazione ha dovuto sopportare un costo in termini di utilizzo di risorse per collaborare con gli uffici inquirenti anche al fine di ripristinare la legalità violata.

Tale danno, fra l'altro, non può che ricadere in via solidale, in ragione del quadro unitario delle vicende illecite, su tutti i protagonisti che, a prescindere dall'entità delle pene irrogate e dall'entità degli illeciti loro ascritti, hanno preso parte al sodalizio criminale. Pertanto alcun rilievo possono avere le richiamate assoluzioni parziali invocate da alcuni appellanti, in relazione ai contestati episodi di frammentazione ovvero turbativa di gare d'appalto, atteso che ciò che rileva, nel complesso, è il quadro illecito emerso, sfociato, poi, anche nelle pronunce definitive della Corte di cassazione, che hanno comunque cristallizzato le diverse condotte penalmente rilevanti ampiamente emerse nel corso delle indagini che hanno cristallizzato una evidente devianza dell'interesse pubblico per effetto delle vicende complessivamente valutate.

3.1. Sulla scorta di quanto emerso, quindi, ben può assurgere a fattispecie di danno la richiesta risarcitoria formulata dal requirente. La giurisprudenza contabile ha, infatti, escluso la possibilità di computare nel danno da disservizio le c.d. "spese di indagine", solo qualora le stesse riguardino attività effettuata nell'ambito dell'ordinario svolgimento delle attività d'ufficio, quali quelle poste in essere da organi di polizia giudiziaria (cfr. Sez. III, giurisdiz. app., 30 dicembre 2020, n. 239). Tuttavia, nel caso di specie la richiesta ha ad oggetto i maggiori costi del personale, sostenuti dall'amministrazione comunale per poter evadere le richieste dell'autorità giudiziaria e per la complessiva riorganizzazione della macchina amministrativa.

Tale attività, contrariamente a quella svolta dalle autorità istituzionalmente a ciò preposte, non può rientrare fra quelle ordinariamente effettuate dagli uffici comunali. Pertanto appare corretto ritenere che il dispendio di risorse comunali destinato a soddisfare le richieste investigative sia riferibile ad attività straordinaria degli uffici coinvolti, idoneo, pertanto, a configurare un maggior costo ingiusto e risarcibile per le casse capitoline.

3.2. Il danno in questione, pertanto, non può che essere posto a carico di coloro che, dal compendio degli atti di causa, risultano aver contribuito, mediante i comportamenti posti in essere, alla complessiva degenerazione della macchina amministrativa comunale, in un momento storico in cui, quindi, è stato ampiamente dimostrato dalle indagini penali e corroborato dalle sentenze definitive pronunciate in quella sede, diversi settori della pubblica amministrazione romana, grazie anche al coinvolgimento degli odierni appellanti, hanno visto la propria azione non improntata al rispetto dei canoni di legalità e buona amministrazione verso i quali deve, invece, necessariamente tendere.

Dal quadro probatorio emerso, quindi, gli appellanti non possono ritenersi esenti dalla responsabilità qui contestata, apparendo indubbio il loro apporto causale alla distorsione complessiva della macchina amministrativa capitolina, mediante le condotte emerse ed individuate sia nel libello introduttivo che fra gli atti versati in giudizio, fra cui le diverse statuizioni penali, ormai cosa giudicata che hanno dato contezza dei comportamenti tenuti.

Unica eccezione riguarda la posizione del Sig. Scozzafava Angelo che, come evidenziato dalla difesa, è stato assolto con formula piena da tutte le fattispecie di reato contestategli, ed è stata in radice esclusa anche l'ipotesi associativa. Significative, inoltre, al riguardo appaiono le motivazioni addotte dalla Suprema Corte che hanno chiarito, in relazione alle contestazioni formulate nei suoi confronti, l'assenza di alcuna violazione del segreto istruttorio, nonché alcuna strumentalità nella sua nomina a membro della commissione di gara rispetto alla presunta turbativa d'asta che, nel caso che investe lo Scozzafava, non è risultata in alcun modo dimostrata.

In altri termini, sebbene vi siano diverse intercettazioni riguardanti lo Scozzafava, il giudice penale ha accertato con sentenze definitive passate in giudicato che i suoi comportamenti non hanno contribuito alla realizzazione dei gravissimi illeciti individuati.

Diversa è, invece, la posizione del Fiscon, sul quale il collegio ritiene di soffermarsi in quanto la difesa ha ampiamente insistito, rimarcando più volte l'avvenuta sua assoluzione in primo grado.

In realtà, come evidenziato anche nel corso dell'udienza, la sentenza di primo grado ha assolto il Fiscon da una imputazione, restituendo gli atti al pubblico ministero per una ulteriore contestazione (quella di cui al capo 14 del primo decreto) in quanto i fatti risultavano configurabili ex art. 319 c.p.

Il legale del Fiscon in udienza ha chiarito che il nuovo procedimento è ancora nella fase dibattimentale di primo grado.

Dall'esame degli atti di causa, tuttavia, non è possibile escludere la responsabilità del Fiscon ed il suo concreto apporto causale nel sistema criminoso emerso dalle indagini in questione.

Ciò appare chiaro sia dalla sentenza d'appello che dalla sentenza della Suprema Corte che, sebbene riguardante altri soggetti, si spinge ad affermare il pieno coinvolgimento del Fiscon nelle vicende in questione.

Va, infatti, evidenziato che per diverse fattispecie di reato che hanno visto come concorrente il Fiscon, lo stesso non è stato giudicato contestualmente agli altri coimputati (vedasi i capi da 11 a 16 delle imputazioni).

Tuttavia i fatti sono stati ampiamente valutati sia dal giudice d'appello (da pag. 89 e seguenti), sia dalla Suprema Corte di cassazione (pag. 149-152) ed è stato evidenziato chiaramente che il Fiscon abbia messo la sua funzione a disposizione del Buzzi per compiere atti illeciti, per i quali, appunto, sia il Buzzi che gli altri compartecipi ai reati sono stati condannati in via definitiva (vedasi i riferimenti ai capi 14-15-16 del decreto di G.I. contenuti nella pronuncia definitiva della Suprema Corte).

Non rileva, quindi, nel caso di specie l'avvenuta assoluzione relativa al solo capo 12 della vicenda, atteso che, come sostenuto anche dal requirente, dal complesso degli atti, pur in assenza di un giudicato formale nei suoi confronti, appare sufficientemente provato, sebbene incidentalmente, il suo coinvolgimento nelle vicende in questione.

3.3. Con riferimento al quantum il Collegio ritiene di accogliere, nei termini che seguono, le doglianze formulate dagli appellanti.

La Procura regionale laziale, infatti, ha quantificato il danno in questione non in via equitativa, bensì mediante un dettagliato esame dei costi sostenuti dai vari uffici capitolini, circoscrivendo espressamente il predetto danno «in relazione alle maggiori spese affrontate per il ripristino dell'efficienza perduta e come conseguenza diretta delle inchieste, indagini e verifiche (in sede penale, contabile ed amministrativa) comunque scaturite dalla vicenda denominata "Mafia Capitale"», ritenendo che il pregiudizio subito fosse certo ed attuale e «conseguente al considerevole aumento della mole di lavoro rispetto al normale carico previsto per i singoli uffici coinvolti, sia per poter evadere le istanze prodotte dalle autorità giudiziarie procedenti o da altri organi di inchiesta, sia per la complessiva riorganizzazione e/o attività inventariale; aggravio di lavoro cui si è fatto fronte con il riconoscimento al personale impiegato di ore di straordinario che hanno determinato, per la pubblica amministrazione, un aumento considerevole di costi del personale pari, secondo quanto comunicato dai competenti uffici di Roma Capitale, ad euro 1.864.398,61» (pag. 40 atto di citazione).

Pertanto, la Sezione regionale laziale è giunta alla statuizione di condanna non in base ad una valutazione equitativa bensì in presenza di un dato probatorio ritenuto attendibile, come attentamente evidenziato nelle proprie conclusioni dalla Procura generale (pag. 21).

L'improprio dato lessicale adoperato dal giudice di primo grado, ed enfatizzato dagli appellanti, non appare idoneo ad escludere, tuttavia, la sussistenza del danno, in presenza di elementi logici, certi e probanti, idonei a ritenere sufficientemente provata la fattispecie dannosa.

Tuttavia, l'esame dettagliato della relazione conclusiva della Guardia di finanza e delle note presentate dall'ente capitolino a supporto della richiesta formulata dalla Procura regionale induce il Collegio a ritenere fondate, come già accennato, gran parte delle doglianze proposte dagli appellanti.

La stessa Procura generale in udienza, preso atto dei motivi in questione, ha dato ragionevolmente atto delle problematiche e degli equivoci ai quali può aver prestato il fianco la relazione della Guardia di finanza posta a supporto della richiesta risarcitoria, arrivando a chiedere al collegio di valutare la formulazione di un'ulteriore richiesta istruttoria ovvero di procedere, in quanto non preclusa, ad una diversa valutazione equitativa del danno.

Il Collegio, ritiene, tuttavia, che alla luce del petitum formulato dalla Procura regionale - limitato alle sole ore di straordinario riconosciute al personale impiegato ed all'aumento del costo di personale conseguente agli eventi sopra indicati - ed alla luce dei dati prodotti in giudizio, non vi sia spazio né per un'ulteriore richiesta istruttoria, né, a fronte dei dati probatori e posti a base della richiesta, forniti dal Comune di Roma Capitale, per una condanna in via equitativa.

Invero, dalle note inviate dai vari dipartimenti e municipi capitolini emerge che le uniche ore di lavoro straordinario effettuate, strettamente correlate alle attività in questione, risultano quelle documentate dal dipartimento delle politiche sociali e pari a complessivi euro 84.008,50.

Con riferimento agli altri elementi appaiono pienamente fondate le contestazioni formulate dalla difesa sia in relazione all'estrema genericità del dato riportato che con riferimento all'impossibilità, alla luce della richiesta risarcitoria formulata, di computare nell'alveo del danno risarcibile l'attività svolta nel corso delle ore di lavoro ordinario.

Del tutto ingiustificato, ad esempio, risulta il dato dei costi riferibili al X Municipio ammontanti a ben 1.298.156,96, vale a dire al 70% del danno complessivamente imputato effettuato, fra l'altro, come rilevato dalle difese di alcuni appellanti, senza alcun riferimento specifico ai costi dettagliatamente sostenuti, ma riferiti a tutta la macrostruttura della struttura comunale, elemento non confutato dalla Procura generale.

Invero appare ictu oculi illogico ritenere che la struttura in questione - che, secondo quanto dedotto dalla difesa del Coratti e del Pedetti e non smentito dal requirente, ha avuto attenzionato un solo appalto "inquinato" - abbia da sola sostenuto, quale danno da disservizio, un costo pari al 70% dell'intero costo sostenuto da tutti gli altri uffici di Roma.

Analogamente deve darsi atto che, come evincibile nella relazione riassuntiva del dipartimento risorse umane, gli unici costi sostenuti a titolo di lavoro straordinario sono quelli sopra indicati, mentre, in tutti gli altri casi, le ore computate quale danno sono quelle effettuate a titolo ordinario inidonee, in linea di principio, a determinare il paventato aumento del costo del personale ipotizzato dalla Procura regionale nella sua richiesta.

Non rileva, poi, l'eccezione avente ad oggetto la diversità del procedimento per il quale sarebbero stati conteggiati i costi in questione sebbene il Collegio intenda chiarire che appare evidente il riferimento al procedimento penale da cui è sorta, poi, l'intera indagine (R.G. 30546/2010), indicato nella primigenia ordinanza di custodia cautelare.

Deve, infine, riconoscersi equale solidarietà fra tutti gli odierni appellanti non potendo trovare spazio, in virtù del paritario contributo causale fornito da tutti i protagonisti della vicenda al generale quadro di illiceità emerso, la diversificazione operata in prime cure fra compagine politica e compagine amministrativa.

4. Alla luce di quanto sopra esposto, gli appelli vanno accolti nei termini di cui in motivazione.

Vanno riconosciuti allo Scozzafava gli onorari e diritti sostenuti per la difesa del presente grado di giudizio, nell'importo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese, i.v.a. e c.p.a.

Per gli altri appellanti spese del presente grado di giudizio compensate, per reciproca soccombenza parziale, e nulla per quelle di difesa, stante la conferma della responsabilità dei prevenuti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Centrale d'Appello definitivamente pronunciando sui giudizi iscritti al n. 58939 del ruolo generale, previa riunione degli stessi:

- accoglie l'appello di Scozzafava Angelo e, per l'effetto, lo assolve da ogni addebito;

- accoglie parzialmente gli appelli di Coratti Mirko, Pedetti Pierpaolo, Gramazio Luca, Tredicine Giordano, Fiscon Giovanni, Turella Claudio e Tassone Andrea e, per l'effetto, ridetermina in euro 84.008,50 l'importo della condanna, in solido fra loro, a favore del Comune di Roma Capitale, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza come statuita in primo grado ed interessi legali dalla sentenza di condanna di primo grado.

Liquida in favore del Sig. Scozzafava Angelo le spese di difesa nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese, i.v.a. e c.p.a. a carico del Comune di Roma Capitale.

Compensa le spese del presente grado di giudizio nei confronti di tutti gli altri appellanti, nulla per quelle di difesa.

F. Caringella

Codice amministrativo

Dike Giuridica, 2024

P. Valensise e al. (curr.)

Il codice della crisi

Giappichelli, 2024

L. Carbone, F. Caringella, G. Rovelli

Manuale dei contratti pubblici

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