Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per il Piemonte
Sentenza 20 gennaio 2023, n. 8

Presidente: Pinotti - Estensore: Gili

FATTO

Dagli atti risulta che in data 12 novembre 2009 l'impresa "Ste L'imbianchino di P. Stefano" presentava domanda di finanziamento agevolato a valere sulla l.r. 9 maggio 1997, n. 21, art. 15, Artigianato, per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche, programmi applicativi, opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazione in genere e spese di progettazione.

In data 20 maggio 2010 Finpiemonte s.p.a., recepito il parere favorevole del Comitato tecnico, concedeva all'impresa beneficiaria un finanziamento pari ad euro 50.161,48, dei quali euro 35.113,04, quale quota regionale, per l'esecuzione dell'intervento da realizzare entro 12 mesi dall'erogazione del prestito.

In data 20 luglio 2010 Finpiemonte s.p.a. procedeva all'erogazione in favore dell'impresa beneficiaria dell'importo di euro 35.113,04.

Il 20 luglio 2011 scadeva il termine per la conclusione dell'investimento finanziato.

In data 19 agosto 2011 scadevano i termini per la presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute, come stabilito dal bando di riferimento, "Programma Regionale degli Interventi" (estratto della d.G.r. n. 74-14790 del 14 febbraio 2005 come modificata e integrata dalla d.G.r. n. 39-6667 del 3 agosto 2007) - all'art. 8 "Procedure", ai sensi del quale "L'impresa artigiana, terminato l'investimento, dovrà trasmettere al Gruppo Tecnico di valutazione, c/o Finpiemonte s.p.a. - Galleria San Federico 54 - 10121 Torino, nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema allegato al modulo di domanda".

Verificata la mancata presentazione nei termini della rendicontazione finale di spesa, Finpiemonte, ex art. 8 ed art. 10, lett. c), del citato bando, con nota del 12 luglio 2017, procedeva all'avvio del procedimento di revoca del finanziamento agevolato, procedimento conclusosi con la revoca definitiva, giusta provvedimento di Finpiemonte del 29 settembre 2017, ove, oltre alla revoca totale del finanziamento accordato, si intimava, altresì, la restituzione della somma complessiva di euro 16.194,23, rappresentante il credito residuo vantato nei confronti della ditta in oggetto, a titolo di capitale ed interessi maturati.

L'imprenditore individuale non ha presentato controdeduzioni nell'ambito del predetto procedimento amministrativo di revoca e non consta che il provvedimento finale di revoca sia stato gravato in sede giurisdizionale.

Con nota del 28 luglio 2020 Finpiemonte ha comunicato alla Procura regionale che l'importo del credito, nei confronti dell'impresa epigrafata, era pari, all'attualità, ad euro 16.194,23, importo confermato nell'atto di costituzione in mora del 5 agosto 2020, con il quale Finpiemonte intimava nuovamente all'impresa individuale debitrice di provvedere al pagamento di tale somma, salvi i maggiori danni ed interessi.

Da ultimo, con nota ATR-ae/21-80803 del 24 novembre 2021, Finpiemonte ha trasmesso un aggiornamento delle situazioni debitorie confermando per l'impresa individuale "Ste L'imbianchino di P. Stefano", nell'Allegato 1, a pag. 23, un debito residuo di euro 14.784,49 per capitale ed euro 1.409,74 per oneri.

In base alle risultanze dell'istruttoria, emerge che la suddetta impresa individuale non ha mai presentato la rendicontazione finale delle spese, rendicontazione attraverso la quale avrebbe dovuto documentare che il contributo è stato fruito per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando e per le quali il contributo era stato erogato.

Ritenendo che le condotte descritte integrassero una fattispecie di responsabilità amministrativa, la Procura ha emesso invito a dedurre nei confronti dell'odierno convenuto, assegnando il termine di 45 giorni dalla data della notifica dell'atto per depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti, nonché chiedere di essere sentito personalmente.

L'interessato non ha trasmesso deduzioni e non si è avvalso della facoltà di essere sentito personalmente.

Alla luce di tali circostanze, la Procura ha citato l'odierno convenuto per il danno erariale costituito dal contributo percepito a titolo di finanziamento pubblico da parte del convenuto in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale in epigrafe, pari a 16.194,23 euro, a titolo di capitale ed interessi maturati, ritenendo sussistere tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile.

Nella pubblica udienza il Pubblico ministero ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e, nel contempo, confermato le conclusioni già rassegnate per iscritto.

Nessuno presente per il convenuto.

Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto, il quale non risulta costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza.

2. La domanda attrice merita accoglimento.

Gli accertamenti in atti, come riportati in narrativa, confermano lo svolgimento dei fatti così come descritti in citazione e richiamati in narrativa.

Risultano accertati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.

In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., ex plurimis, Cass., ord. n. 4511/2006; Cass., Sez. un., ord. n. 5019/2010; Corte conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 1316/2000).

Quanto alla configurabilità del rapporto di servizio che unisce il soggetto privato, che ha percepito il finanziamento pubblico in oggetto, all'ente concedente, in termini di vera e propria relazione funzionale, la Sezione richiama la consolidata giurisprudenza in materia di sviamento di contributi pubblici dal fine legale tipico posto alla base dell'erogazione, secondo cui il rapporto di servizio sussiste ogni qualvolta un soggetto, pubblico o privato, sia vincolato alla gestione di pubblico denaro secondo un programma imposto dalla Pubblica Amministrazione.

L'instaurazione del rapporto di servizio è, infatti, correlata non solo alla riferibilità all'impresa, quale soggetto beneficiario del contributo, degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche all'attività della persona fisica che, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'Amministrazione.

Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, poi, in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, come recepita anche nelle pronunce di questa magistratura contabile (cfr. Corte conti, Sez. II app., n. 203/2019 e n. 518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale dal quale emerge, da un lato, l'accertato mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, che ha reso inutile l'erogazione pubblica, dall'altro, un livello minimo di dolo o quantomeno di colpa grave, che non corrisponde alla mera deviazione dal modello tipico di condotta previsto.

Il 19 agosto 2011, come già precisato in narrativa, scadevano i termini per la presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute, come stabilito dal bando di riferimento, "Programma Regionale degli Interventi".

Infatti, al punto 8, "Procedure", viene previsto che "l'impresa artigiana, terminato l'investimento, dovrà trasmettere al Gruppo Tecnico di valutazione c/o Finpiemonte s.p.a. ..., nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, il rendiconto delle spese sostenute".

Risulta acclarato che l'impresa beneficiaria non ha presentato la rendicontazione finale delle spese né nei termini previsti né successivamente.

Ciò assume rilievo posto che il punto 10 ("Revoca Totale del Finanziamento") del bando prevede che il finanziamento è revocato totalmente qualora: "c) l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo [...]. In tali casi, l'impresa dovrà provvedere all'estinzione del debito residuo, versando il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso legale vigente alla data dell'erogazione".

Conseguentemente, la mancata presentazione della rendicontazione finale costituisce causa di revoca totale dell'agevolazione concessa.

Finpiemonte s.p.a. ha, quindi, dato avvio al procedimento di revoca del finanziamento, poi concluso con l'atto finale di revoca, provvedimento del 29 settembre 2017, con il quale è stato, altresì, intimata all'impresa individuale la restituzione della somma complessiva pari a euro 16.194,23, a titolo di capitale ed interessi maturati.

Del resto, ed in condivisione della tesi proposta dalla Procura, lo "sviamento" delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi nell'indebita fruizione (e nella successiva mancata restituzione), atteso che l'impresa individuale è stata, pacificamente, destinataria del finanziamento in esame, poi revocato da Finpiemonte per le condivisibili ragioni espresse nel relativo provvedimento (e prodromico atto di avvio del procedimento).

Nessun dubbio residua, quindi, in punto di legittimazione passiva in sede erariale dell'odierno convenuto, imprenditore individuale, che ha dato l'input al procedimento amministrativo relativo al finanziamento in esame, rendendosi garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso.

Da quanto sopra esposto, risulta accertato che l'impresa non ha mai presentato la rendicontazione delle spese, attraverso la quale si sarebbe potuta accertare la realizzazione e il rispetto degli obiettivi fissati nel bando, determinando, così, un danno all'erario costituito dall'importo non restituito, pari, stando all'ultima comunicazione di Finpiemonte s.p.a. depositata in atti, ad euro 16.194,23 (euro 14.784,49 a titolo di capitale ed euro 1.409,74, a titolo di oneri di agevolazione).

Appare pacifico, infatti, come la condotta tenuta dal convenuto rappresenti un'irregolarità alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di erogazione di fondi (comunitari) per il finanziamento di iniziative imprenditoriali.

Al riguardo, conformemente a quanto ricordato dalla Procura nell'atto introduttivo del giudizio, la Sezione osserva che la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, in tema di fondi comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che "il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, ... risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi" e che "il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente" (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening, C-383/06).

E, ancora, "costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita" (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre, C-465/10).

Altrettanto evidente è il nesso di causalità tra la condotta del legale rappresentante dell'impresa, che ha presentato la domanda di contributo ed ha ottenuto lo stesso senza rispettare le disposizioni previste dal bando (mancata rendicontazione nei termini), e il danno erariale conseguente alla mancata integrale restituzione del contributo percepito.

Quanto all'elemento soggettivo, si condivide la prospettazione, offerta nell'atto introduttivo del giudizio, ove si valuta il comportamento tenuto dal convenuto, se non doloso, quantomeno affetto da colpa grave, avendo lo stesso chiesto ed ottenuto contributi per lo svolgimento di un'attività, per poi non rispettare i precetti che lo stesso si era obbligato ad ossequiare.

In conclusione, risulta accertata l'antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, compatibile, a giudizio di questo Collegio, con una connotazione, quanto meno gravemente colposa della stessa, caratterizzata dalla consapevole inosservanza delle regole proprie dei finanziamenti percepiti.

Pertanto, non può che accogliersi la domanda di condanna del convenuto nell'importo, quantificato in euro 16.194,23, oltre interessi ed accessori di legge, decorrenti dal dì del dovuto.

L'importo di danno è da ritenersi attuale, ferma restando la necessità di tenere conto dell'eventuale parziale refusione in sede di esecuzione.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, condanna il signor P. Stefano al pagamento, in favore della Regione Piemonte e di Finpiemonte s.p.a., di complessivi euro 16.194,23 (sedicimilacentonovantaquattro/23), comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dai singoli pagamenti dei contributi percepiti al saldo.

Condanna, altresì, P. Stefano al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Erario, spese liquidate in euro 382,21 (trecentottantadue/21).

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.