Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per il Piemonte
Sentenza 1° marzo 2023, n. 30

Presidente: Pieroni - Estensore: Gili

FATTO

1. La Procura regionale, con atto di citazione depositato in data 12 settembre 2022, agisce nei confronti di M. Francesca, titolare della ricevitoria del lotto n. NO2708, sita in Via Vergante n. 64, Invorio (NO), per sentirla condannare alla rifusione del danno di euro 15.091,77, corrispondente al mancato riversamento di euro 15.091,77 dei proventi del lotto per le seguenti settimane contabili dal 9 febbraio 2022 al 15 febbraio 2022 e dal 16 febbraio 2022 al 22 febbraio 2022.

1.1. La Procura ha esposto che, a seguito dell'istruttoria, il nocumento sovra descritto è emerso dai tabulati contabili forniti da Lotto Italia s.r.l.

Conseguentemente, l'Ufficio dei monopoli, con note prot. n. 8961 del 25 febbraio 2022 e prot. n. 9967 del 7 marzo 2022, provvedeva ad intimare il pagamento di tali somme, successivamente iscrivendo a ruolo il relativo credito.

Ancora, la Procura riferisce che, dopo aver accertato che la sig.ra M. non aveva prodotto copia dei versamenti per la somma totale di euro 15.091,77 nel termine assegnato, l'Ufficio dei monopoli adottava il provvedimento di ingiunzione di pagamento, in via amministrativa, prot. n. 13947 del 4 aprile 2022, inviato con nota n. 14001 del 4 aprile 2022 presso la ricevitoria lotto, a mezzo PEC in pari data (v., raccomandata n. 78527318667-6 del 6 aprile 2022 ricevuta dall'interessata il 12 aprile 2022).

1.2. In diritto, la Procura, ricordata la giurisdizione della Corte dei conti, stante la qualifica di agente contabile del ricevitore delle giocate del lotto, richiama la disciplina sugli obblighi in capo al ricevitore, disciplina rappresentata dagli artt. 24 e 25 del d.P.R. 7 agosto 1990, n. 303, come modificato dal d.P.R. 16 settembre 1996, n. 560.

1.3. Al termine dell'attività istruttoria, la procedente Procura, ritenendo che le condotte ora descritte integrassero una fattispecie di responsabilità amministrativa, notificava regolarmente all'odierna convenuta l'invito a dedurre del 17 maggio 2022, previsto dall'art. 67 dell'all. 1 al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, codice di giustizia contabile (c.g.c.), invitandola a depositare, entro 45 giorni, le deduzioni ed i documenti da far valere in sua difesa ed a richiedere nello stesso termine l'eventuale audizione personale.

2. La convenuta signora M. Francesca, cui risulta stato ritualmente notificato l'atto di invito a dedurre, non ha depositato deduzioni difensive né ha chiesto l'audizione personale, prevista ai sensi dell'art. 67, comma 2 (c.g.c., all. 1).

Di modo che la Procura, sulla base delle motivazioni a base del notificato invito a dedurre, procedeva con la citazione in giudizio dell'odierna convenuta.

3. Tutto ciò premesso, risulta dagli atti che, in data 30 settembre 2022, la Procura regionale depositava una comunicazione, proveniente dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli - Sezione di Alessandria, con la quale si dava notizia dell'incameramento della polizza fideiussoria, rilasciata da Zurich Insurance, a ripianamento integrale del debito erariale in esame.

Nel contempo, si precisava che l'Istituto fidejubente aveva provveduto al versamento della somma di euro 15.091,77, in data 5 agosto 2022, giusta quietanza di versamento assunta a prot. n. 32196/2022, pervenuta in data 21 settembre 2022 e contabilizzata in dettaglio versamenti (come da prospetto allegato).

4. All'udienza del 15 febbraio 2023, il Pubblico ministero, dopo aver confermato l'avvenuta riscossione della polizza fideiussoria, e dichiarato che, a seguito dell'avvenuta predetta tempestiva refusione del debito erariale ad opera del fidejubente, il danno subito dall'Amministrazione deve ritenersi integralmente risarcito, richiedeva una pronuncia di cessazione della materia del contendere senza alcun addebito di spese.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va dichiarata, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., la contumacia della convenuta, la quale non risulta costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica, avvenuta con consegna a mani proprie, sia dell'atto di citazione che del decreto di fissazione dell'udienza odierna.

2. Come si evince dall'esposizione dei fatti, ricostruiti in premessa, la fattispecie, demandata all'esame del Collegio, riguarda il danno relativo all'omesso versamento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato dei proventi del gioco del lotto, per la somma complessiva di euro 15.091,77.

3. Venendo, quindi, all'esame della questione pregiudiziale, devoluta alla cognizione di questi Giudici, osserva il Collegio che, sulla base delle risultanze di causa, emerge, con certezza, l'avvenuto documentato integrale versamento, da parte dell'istituto fidejubente, peraltro, in epoca antecedente il deposito dell'atto di citazione, introduttivo dell'odierno giudizio, dell'importo complessivo di euro 15.091,77, a titolo di risarcimento del danno relativo ai fatti oggetto della pretesa risarcitoria, formulata dall'Ufficio requirente.

Ne discende che il danno patito dall'Amministrazione, per effetto delle condotte ascritte alla convenuta, deve ritenersi integralmente risarcito, a seguito del pagamento della cifra in parola, così come risulta ampiamente documentato in atti.

Tale circostanza ha determinato la corrispondente richiesta dell'Ufficio requirente, formalizzata nel corso dell'udienza odierna, di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

4. Al riguardo, va chiarito che la cessazione della materia del contendere, "istituto" non disciplinato dal codice di rito, costituisce una modalità atipica di definizione della causa che può peraltro ritenersi pienamente operante anche nell'ordinamento del processo contabile, quale diritto "vivente" di formazione giurisprudenziale: essa ricorre ogni qual volta venga meno la stessa ragione d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (cfr. Cass. n. 10478/2004; Sez. lav., n. 9332/2001; Sez. un., n. 1048/2000).

Si tratta, peraltro, di considerare gli effetti di una pronuncia di tale natura: se alla stessa si ricolleghino effetti di carattere meramente processuale ovvero la pronuncia abbia in sé caratteri tali da dare luogo ad un giudicato sostanziale.

Orbene, nel caso di specie, la pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere non può che configurarsi quale provvedimento di merito, che "definisce il giudizio" (restando premessi e accertati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, quali: il rapporto di servizio, la condotta antigiuridica, la colpa grave, il nesso di causalità, il danno), poiché, in relazione alle risultanze in atti, l'integrale refusione, da parte dell'Istituto fidejubente, dell'importo contestato dalla Procura regionale determina il venir meno dell'oggetto della controversia (rectius, del danno oggetto di contestazione e, conseguentemente, dell'interesse all'azione di responsabilità e cioè alla naturale definizione del giudizio: cfr. Cass. n. 17312/2015, punto 4.4 dei Motivi della decisione), eliminando ex se la ragione che rappresenta l'essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (ex plurimis, Sez. Piemonte, sentt. nn. 238/2022 e 76/2017; Sez. Sicilia, sent. n. 395/2017; Sez. Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 43/2022; Sez. app. Sicilia, sent. n. 94/2022; Sez. Lombardia, sent. n. 353/2021); il che, peraltro, non esclude, da parte del giudice della causa, la regolazione delle spese del giudizio sulla base del criterio della soccombenza virtuale (cfr. anche Corte conti, Sez. III app., sent. n. 104/2018), stante la valenza generale del principio victus victori, sancito dalla prima parte dell'art. 91 c.p.c., quale completamento e misura dell'effettività del diritto di azione in giudizio sancito dall'art. 24 Cost. (Corte cost., sentt. nn. 268/2020 e 77/2018).

5. In siffatta prospettiva, il Collegio, in accoglimento della tesi propugnata in sede dibattimentale dal Pubblico ministero contabile, non può che affermare l'assunto, secondo cui l'avvenuta integrale refusione del danno impone una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Pertanto, il Collegio, in funzione delle motivazioni che precedono, dichiara la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, in relazione al giudizio in epigrafe incardinato dalla Procura regionale, nei confronti della convenuta.

6. Non si dispone alcunché in relazione alle spese di lite, non solo in mancanza di specifica richiesta sul punto da parte dell'Ufficio del Pubblico ministero ma anche stante l'accertato avvenuto ristoro del pregiudizio erariale già in epoca antecedente l'introduzione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, previa declaratoria di contumacia, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio in epigrafe e la conseguente estinzione del processo, incardinato dalla Procura regionale, nei confronti della signora Francesca M.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.