Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione IV
Sentenza 24 marzo 2023, n. 1841
Presidente: Severini - Estensore: Raiola
FATTO E DIRITTO
Ritenuto, preliminarmente, che ricorrano i presupposti per l'adozione della pronuncia nelle forme dell'art. 60 c.p.a. (integrità del contraddittorio, completezza dell'istruttoria, questione di pronta soluzione, previo avviso alle parti sulla possibile decisione con sentenza in forma semplificata).
Rilevato che:
- il ricorrente lamenta di essere stato leso dalle modalità con le quali è stato svolto lo scorrimento (in particolare, il secondo e il terzo scorrimento) della graduatoria della procedura concorsuale in esame, rispetto alla possibilità di scelta della sede di lavoro;
- nel costituirsi in giudizio l'Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la incompetenza territoriale del T.A.R. adito, in favore della competenza del T.A.R. del Lazio - Roma, e l'infondatezza nel merito del ricorso.
Considerato che le controversie in materia di scorrimento delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'assunzione nel pubblico impiego - ivi comprese le controversie che investono specificamente le modalità con le quali lo scorrimento è condotto - sono costantemente ricondotte dalla giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa alla cognizione del giudice ordinario, facendosi valere con esse il c.d. "diritto all'assunzione" (Cass., Sez. un., 15 febbraio 2022, n. 4870; C.d.S., Sez. II, 27 gennaio 2021, n. 824).
Ritenuto, pertanto, che:
- vada dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la presente controversia alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, innanzi alla quale il processo potrà essere riassunto nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.;
- le spese di giudizio possano esse compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia all'autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale il presente giudizio dovrà essere riassunto nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.;
b) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.