Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Pescara
Sentenza 8 maggio 2023, n. 167

Presidente: Passoni - Estensore: Ianigro

PREMESSO

che con il presente ricorso C. Zopito, quale soggetto partecipante e collocatosi terzo in graduatoria a seguito dell'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Penne per 1 posto part-time al 55% di collaboratore professionale profilo conduttore macchine operatrici complesse, instava per l'annullamento della graduatoria impugnata e del bando presupposto, per l'accertamento del diritto ad essere dichiarato vincitore della selezione pubblica oggetto di gravame, e per la condanna del Comune al risarcimento dei danni per mancato guadagno con decorrenza dal 24 novembre 2020;

che a sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità del metodo di calcolo del punteggio attribuito che doveva avvenire secondo il combinato disposto degli artt. 8, comma 4, e 7, comma 3, del d.P.R. 487/1994 per cui il punteggio finale doveva essere calcolato sulla base della somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio;

che il controinteressato primo graduato R. Fabio, costituitosi, eccepiva l'inammissibilità del ricorso poiché non notificato al secondo graduato, e comunque la sua infondatezza nel merito dal momento che il punteggio era stato calcolato ai sensi dell'art. 21 del regolamento comunale di cui alla delibera G.c. n. 12/2020 per cui nei concorsi pubblici per titoli ed esami la votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato alle prove d'esame con quello per titoli;

che, costituitosi il Comune di Penne, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del regolamento comunale, e nel merito l'infondatezza del ricorso stante l'inapplicabilità dell'art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 487 cit. invocato dal ricorrente in quanto riferito ai soli concorsi per esami e non anche a quelli per titoli ed esami come quello per cui è giudizio.

RILEVATO

che, con ordinanza cautelare n. 62 del 15 febbraio 2021, veniva respinta l'istanza cautelare per difetto di fumus;

che con istanza di prelievo depositata il 2 maggio 2022 il Comune di Penne instava per la definizione del ricorso avendo assegnato al controinteressato vincitore il posto oggetto del concorso ed al fine di potersi avvalere dello scorrimento della graduatoria;

che alla pubblica udienza di discussione del 14 aprile 2023 il ricorso veniva discusso ed introitato per la decisione.

RITENUTO

che può prescindersi dalla disamina delle eccezioni in rito stante l'infondatezza nel merito del ricorso;

che ai sensi dell'art. 12 del bando la votazione complessiva dei candidati andava calcolata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli (secondo i criteri di cui all'art. 8 che demandava a sua volta al regolamento comunale approvato con delibera di Giunta n. 12/2010) al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, ove il punteggio massimo per i titoli era fissato in 10, il punteggio minimo per ciascuna prova scritta, pratica ed orale era fissato in un minimo di 21 ed un massimo di 30, con la precisazione che l'ammissione a ciascuna prova richiedeva il conseguimento del punteggio minimo di 21;

che, analogamente, secondo l'art. 9 del bando, la graduatoria andava formata secondo l'ordine decrescente del punteggio totale espresso in centesimi determinato "sommando il voto riportato nella valutazione dei titoli (max 10 punti) con il voto complessivo riportato nelle prove d'esame (max 90 punti)";

che, all'evidenza, in alcun modo la lex specialis legittimava l'interpretazione del bando fornita in ricorso secondo cui il punteggio andava calcolato attraverso la somma della "media" dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio orale;

che difatti la norma del bando era chiara nel prevedere l'espressione del punteggio in centesimi, e che il punteggio massimo era dato dalla somma aritmetica pari a 90 del voto di 30 riportato in ciascuna delle tre prove "scritta", "pratica" ed "orale" e della massima valutazione di 10 attribuibile per i titoli;

che diversamente il criterio di computo della media tra il voto della prova scritta e quello della prova pratica invocato dal ricorrente non consentirebbe l'espressione del voto finale in centesimi come desumibile peraltro dai calcoli riportati in ricorso;

che nemmeno può profilarsi la prospettata illegittimità del bando gravato in parte qua per violazione dell'art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994, relativo ai concorsi per soli esami, nella parte in cui richiama il comma 4 dell'art. 8 d.P.R. cit., relativo ai concorsi per titoli ed esami, a tenore del quale, il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, della media del punteggio realizzato nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e del punteggio attribuito alla prova orale;

che sul punto anche tenuto conto dell'orientamento prevalso in giurisprudenza secondo cui il criterio della media previsto dall'art. 7, comma 3, d.P.R. cit. previsto per i concorsi per soli esami è applicabile, quale regola di carattere generale, anche ai concorsi per titoli ed esami (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 8 luglio 2015, n. 9159), va rilevato che la detta regola non può essere definita come un "principio che precluda di per sé l'introduzione di una regola diversa" dal momento che l'art. 70, comma 13, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che: "in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i princìpi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti" (cfr. in caso analogo C.d.S., Sez. VI, 13 marzo 2013, n. 1520);

che nella specie le parti intimate hanno dedotto che il bando risponde all'ordinamento proprio dell'amministrazione intimata in quanto emanato in conformità alla disciplina regolamentare adottata dal Comune con delibera G.c. n. 12/2020 non oggetto di contestazione in parte qua;

che tra i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001, cui devono uniformarsi le procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni, alla lett. b) è indicata l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, tra i quali non è richiamato il metodo di calcolo dei punteggi di cui all'art. 7, comma 4, del d.P.R. n. 487 cit.;

che comunque non può ritenersi arbitraria o discriminatoria, né contraria al disposto normativo invocato dal ricorrente, o alla norma di principio di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 cit., la volontà dell'amministrazione intimata, resa palese sin dall'emanazione del bando, di attribuire nella fattispecie alla prova pratica lo stesso peso ponderale previsto per la prova scritta (in luogo della media tra prova scritta e prova pratica), tenuto conto della natura tecnica e operativa del posto messo a concorso, e della difformità ontologica tra le due prove, scritta e pratica, volte a verificare attitudini e capacità diverse;

che pertanto alla luce di quanto sopra il ricorso va respinto siccome infondato e, vista la natura delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

L. Carbone, F. Caringella, G. Rovelli

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