Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Lombardia
Sentenza 1° giugno 2023, n. 101
Presidente: Canu - Estensore: Berretta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 21 settembre 2022, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. D.L. Michele, direttore dei servizi generali e amministrativi dell'Istituto comprensivo "C. Del Prete" di Cassolnovo (PV), per sentirlo condannare, con imputazione a titolo di dolo, al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in complessivi euro 328.984,17, asseritamente cagionato al Ministero dell'istruzione in conseguenza di una reiterata serie di illecite appropriazioni di denaro dell'amministrazione, compiute dal convenuto tramite la predisposizione di mandati di pagamento falsi, da cui sarebbe derivato un pregiudizio erariale diretto quale conseguenza delle sottrazioni finanziarie e un significativo danno all'immagine dell'amministrazione scolastica quale conseguenza del disdoro generato dalla risonanza amministrativa, mediatica e giudiziaria della vicenda.
L'organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno erariale a seguito delle denunce del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia in data 22 settembre 2011 e in data 5 aprile 2012 - alle quali seguivano due ulteriori esposti dell'Organizzazione sindacale CISL Scuola e Formazione di Pavia e dell'acquisizione di articoli di stampa - e dava conto di aver espletato l'attività istruttoria tramite l'analisi della documentazione trasmessa dall'istituzione scolastica danneggiata e dal Tribunale di Pavia, dove veniva attivato e definito un procedimento penale nei confronti del dipendente. L'istruttoria veniva infine definita a seguito della trasmissione, da parte della Guardia di Finanza di Vigevano (PV), della documentazione relativa alle investigazioni penali in merito alla vicenda illecita.
A sostegno della prospettazione accusatoria veniva evidenziato quanto segue.
a) In conseguenza delle gravi criticità gestionali emerse a seguito dell'ispezione amministrativa svolta presso l'Istituto comprensivo "C. del Prete" di Cassolnovo (PV) dal funzionario incaricato dott. Stanislao C. (relazione del settembre 2011), la dirigenza scolastica della Lombardia disponeva approfondimenti ispettivi, che venivano espletati dal dott. Salvatore P., all'esito dei quali (relazione del marzo 2012) veniva acclarata l'intervenuta falsificazione, da parte del D.S.G.A. D.L., di numerose ordinazioni di pagamento a valere sulle casse dell'istituto.
b) A seguito delle successive investigazioni penali, svolte della Guardia di Finanza di Vigevano (PV), emergeva definitivamente che il convenuto, approfittando del suo ruolo gestionale presso l'amministrazione scolastica, aveva indirizzato a favore proprio ovvero a favore di familiari ingenti somme di denaro tramite la predisposizione di mandati [di] pagamento per causali assolutamente fittizie. Il meccanismo illecito sarebbe consistito, in talune ipotesi, nell'annotazione contabile di pagamenti apparentemente diretti a fornitori ordinari dell'Istituto, mentre all'incasso venivano portati mandati di pagamento recanti i medesimi numeri identificativi ma con beneficiari lo stesso D.L. Michele, R. Maria (nipote del D.L.), R. Ciro (cognato del D.L.) ovvero M. Fabio (marito di R. Maria). In altri casi i mandati avrebbero indicato quali beneficiari direttamente i parenti del convenuto D.L., ma sarebbero stati sorretti da causali di pagamento false, in quanto tali soggetti non avrebbero mai avuto rapporti patrimoniali con la scuola.
c) L'ammontare complessivo delle distrazioni sarebbe ammontato a complessivi euro 109.631,39, somma risultante dai seguenti pagamenti.
Mandati con alterazione del soggetto beneficiario
1) Mandato n. 186/2009 - Beneficiario formale ditta Formezz di Achille Serra. Beneficiario effettivo Michele D.L.: euro 3.000,00.
2) Mandato n. 281/2009 - Beneficiario formale EGASOFT di Barbaglia Antonino. Beneficiario effettivo Michele D.L.: euro 3.889,00.
3) Mandato n. 315/2010 - Beneficiario formale società STAV s.p.a. Beneficiario effettivo Fabio M.: euro 3.161,80.
4) Mandato n. 103/2011 - Beneficiario formale ALDA - Ass. lomb. per la didattica in agricoltura. Beneficiario effettivo Michele D.L.: euro 4.000,00.
5) Mandato n. 118/2011 - Beneficiario formale "Personale della scuola". Beneficiario effettivo Ciro R.: euro 15.728,39.
6) Mandato n. 122/2011 - Beneficiario formale Girobus Viaggi. Beneficiario effettivo Michele D.L.: euro 10.988,00.
7) Mandato n. 51/2011 - Beneficiario formale CO.LO. coop. Consorzio Lombardo Coop. Beneficiario effettivo Ciro R.: euro 18.456,60
Totale: euro 59.223,79.
Mandati con causale di pagamento fittizia
1) Mandato n. 15/2010 - Beneficiario Maria R.; causale fittizia: Mediazione culturale - integrazione alunni stranieri "rom" classi miste. Importo euro 5.529,00.
2) Mandato n. 68/2010 - Beneficiario Sistemi Ufficio s.r.l. di Maria R.; causale fittizia: Materiale didattico scientifico. Importo euro 5.496,00.
3) Mandato n. 72/2010 - Beneficiario Fabio M.; causale fittizia: Pagamento fattura 15/2010 per materiale sanitario/igienico. Importo euro 3.240,00.
4) Mandato n. 73/2010 - Beneficiario Fabio M.; causale fittizia: Pagamento fattura 14/2010 - materiale sanitario/igienico. Importo euro 4.200,00.
5) Mandato n. 130/2010 - Beneficiario Fabio M.; causale fittizia; Servizio extra-scolastico. Importo euro 7.000,00.
6) Mandato n. 131/2010 - Beneficiario Maria R.; causale fittizia: Evento formativo E.C.M. moduli 1 e 2. Importo euro 5.529,00.
7) Mandato n. 219/2010 - Beneficiario Maria R.; causale fittizia: Corsi propedeutici per l'apprendimento della lingua inglese. Importo euro 3.500,00.
8) Mandato n. 273/2010 - Beneficiario Fabio M.; causale fittizia: Fatt. Mabecart n. 6904/2010 - materiale tecnico-specialistico. Importo euro 3.400,00.
9) Mandato n. 198/2011 - Beneficiario Michele D.L.; causale fittizia: F.S. DSGA A.S. 2010/2011. Importo euro 7.888,60.
10) Mandato n. 199/2011 - Beneficiario Michele D.L.; causale fittizia: Responsabile trattamento dati personali A.S. 2010/2011. Importo euro 2.775,00.
11) Mandato n. 200/2011 - Beneficiario Michele D.L.; causale fittizia: Incarico gestione progetti enti pubblici territoriali. Importo euro 1.850,00.
Totale: euro 50.407,60.
Totale complessivo: euro 59.223,79 + euro 50.407.60 = euro 109.631,39.
d) I fatti illeciti sarebbero stati puntualmente individuati in ragione delle indagini sia amministrative interne sia penali ed avrebbero trovato definitivo accertamento a seguito della conclusione del procedimento penale attivato nei confronti del sig. D.L. Con sentenza del Tribunale di Pavia n. 1429/2019, integralmente confermata dalla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1048/2021 e divenuta irrevocabile a seguito del pronunciamento della Corte di cassazione in data 21 gennaio 2022, il sig. D.L. veniva infatti condannato alla pena di anni quattro di reclusione per i reati di peculato, falso materiale e falso ideologico.
e) Con nota del 10 maggio 2017 l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia comunicava infine che il procedimento disciplinare attivato dall'Ufficio scolastico di Pavia nei confronti del convenuto in relazione agli illeciti accertati si era concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento.
A sostegno della prospettazione accusatoria, la Procura regionale richiamava, in primo luogo, l'art. 651 c.p.p., a mente del quale la sentenza irrevocabile di condanna penale ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno. In ogni caso evidenziava che gli accertamenti investigativi, suffragati dall'inequivocabile documentazione contabile di riferimento, avrebbero consentito di dimostrare, positivamente e senza alcun dubbio, l'intervenuta appropriazione delle somme di denaro contestate.
In secondo luogo, con specifico riferimento alla contestazione del danno all'immagine - che veniva quantificato in misura pari al doppio delle somme oggetto di sottrazione e pertanto nella somma di euro 109.631,39 x 2 = euro 219.262,78 - la Procura regionale dava conto dell'assetto normativo in tema di perseguibilità di tale tipologia di pregiudizio davanti alla Corte dei conti e con riguardo alla quantificazione dell'importo risarcitorio, parametrato al doppio delle utilità percepite dal dipendente, rappresentava che tale criterio quantificativo risulterebbe in linea con la previsione dell'art. 1, comma 1-sexies, l. n. 20/1994 (comma introdotto dall'art. 1, comma 62, l. n. 190/2012) ed in ogni caso coerente con la giurisprudenza del giudice contabile affermatasi prima della sua formalizzazione in precetto legislativo, avuto riguardo alla particolare riprovevolezza degli illeciti commessi e all'indubbia loro propalazione nei mass-media.
Dopo aver riferito di aver fatto precedere il deposito dell'atto di citazione dalla notificazione dell'invito a fornire deduzioni, a cui non seguiva lo svolgimento di attività difensiva da parte del convenuto, l'organo requirente concludeva domandando la condanna del sig. D.L. Michele al pagamento, in favore del Ministero dell'istruzione, della somma di euro 328.894,17, maggiorata di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
Con decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale del 14 ottobre 2022, il giudizio veniva chiamato per l'odierna udienza di discussione.
Il sig. D.L. non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la Procura regionale ha richiamato le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e ha insistito nella domanda risarcitoria.
Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del contraddittorio processuale, atteso che la parte convenuta non risulta costituita in giudizio.
Dall'analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale, segnatamente le relate di notificazione dell'invito a fornire deduzioni (notificato ex art. 139 c.p.c. in data 20 maggio 2022) e dell'atto di citazione (parimenti notificato ex art. 139 c.p.c. in data 20 ottobre 2022), deve ritenersi che il contraddittorio processuale sia stato validamente incardinato.
Deve conseguentemente dichiararsi la contumacia del sig. D.L. Michele ex art. 93 d.lgs. n. 174/2016.
2. In assenza di ulteriori questioni pregiudiziali può essere affrontato il merito della controversia.
La domanda risarcitoria promossa dalla Procura regionale è fondata.
Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale deve essere ritenuta ampiamente dimostrata la condotta illecita posta in essere dal convenuto ed il pregiudizio arrecato al Ministero dell'istruzione. Depongono in questo senso le inequivocabili risultanze istruttorie che hanno sorretto l'esercizio dell'azione di responsabilità.
2.1. Con riguardo al danno diretto corrispondente alle somme di denaro illecitamente distratte tramite la falsificazione dei mandati di pagamento, si osserva in primo luogo che la fattispecie risulta oggetto di un accertamento penale passato in cosa giudicata in merito all'intervenuta consumazione del reato di peculato, con conseguente applicazione dell'art. 651, comma 1, c.p.p., a mente del quale "La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".
In secondo luogo, si osserva che la documentazione allegata nel fascicolo di Procura, segnatamente la documentazione contabile allegata all'annotazione conclusiva in data 8 settembre 2012 in merito alle indagini espletate dalla Guardia di Finanza di Vigevano (PV) (allegato n. 4 del fascicolo di Procura), non lascia adito a dubbi in ordine al fatto che il convenuto abbia reiteratamente falsificato taluni mandati di pagamento allo scopo di appropriarsi delle somme di denaro ivi indicate. Depone inequivocabilmente in questo senso sia l'intervenuta indebita alterazione del beneficiario effettivo del pagamento (prima ipotesi di falsificazione), sia l'intervenuta creazione di mandati di pagamento con causale fittizia (seconda ipotesi di falsificazione), sia il dato decisivo che i beneficiari dei riversamenti finanziari erano sempre, senza alcuna ragione giustificativa, lo stesso convenuto ovvero soggetti a lui legati da rapporti familiari.
La domanda risarcitoria relativa al danno diretto subito dall'amministrazione scolastica deve essere conseguentemente accolta con l'accertamento di un danno erariale, imputabile a condotta dolosa del convenuto, pari alla somma contestata di euro 109.631,39.
2.2. Il comportamento delittuoso posto in essere dal sig. D.L., definitivamente accertato in sede penale, ha cagionato inoltre un indubbio danno all'immagine del Ministero dell'istruzione, atteso che la vicenda ha avuto ampia risonanza nell'ambito dell'amministrazione, in ambito giudiziario e nei mass-media (come da documentazione versata in atti; cfr. allegati n. 5 e n. 20 del fascicolo di Procura).
La risarcibilità del danno all'immagine costituisce un principio consolidato nella legislazione e nella giurisprudenza sia della Corte dei conti (si veda, per tutte, Corte conti, Sez. II, n. 114/1994; Sez. Lombardia, n. 31/1994; Sez. riun., n. 10/2003/QM; Sez. Lombardia, n. 433/2004; Sez. Campania, nn. 686/2009 e 1645/2012; Sez. Lombardia, n. 47/2014; Sez. Piemonte, n. 213/2015) sia della Corte di cassazione (Cass., Sez. un., nn. 5568/1997, 744/1999, 98/1998 e 20886/2006).
Il danno all'immagine - tradizionalmente inquadrato in termini di danno-evento da ascrivere alla categoria del c.d. danno esistenziale (specificamente, sul punto, Corte conti, Sez. riun., n. 10/2003/QM) - rileva ex se nell'ambito della clausola generale contenuta nell'art. 2043 c.c.
La ricostruzione della fattispecie dannosa si basa, più in particolare, proprio sul collegamento normativo dell'art. 2043 c.c. (oltre che, in ambito strettamente pubblicistico, di una delle norme-clausole generali che nel sistema della responsabilità amministrativa consentono l'attivazione della pretesa risarcitoria - art. 52 del t.u. Corte dei conti, art. 18 del t.u. n. 3/1957, etc.) con le disposizioni contenute nella Carta costituzionale che tutelano la personalità, l'immagine e il prestigio della Pubblica Amministrazione (artt. 2, 42, 53 e, soprattutto, art. 97, che eleva a rango costituzionale il valore dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e, conseguentemente, del prestigio e dell'immagine della Pubblica Amministrazione). In altri termini, il danno all'immagine è un "danno pubblico" in quanto lesione del buon andamento della P.A., la quale perde, con la condotta illecita dei soggetti ad essa vincolati da un rapporto di servizio, credibilità ed affidabilità all'interno ed all'esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere da chi opera per suo conto siano un connotato usuale dell'azione dell'amministrazione.
Il perfezionamento del danno all'immagine, nella sua configurazione di danno c.d. esistenziale, non necessita di una deminutio patrimonii e rileva, dunque, immediatamente a seguito dell'intervenuto compimento di specifiche condotte illecite, idonee a determinare concretamente il pregiudizio del bene tutelato; in altri termini, ai fini della configurabilità di tale voce di danno, è sufficiente la sussistenza di un fatto intrinsecamente dannoso, in quanto contrastante con interessi primari protetti in via diretta ed immediata dall'ordinamento giuridico.
Sul versante dell'onere della prova non è pertanto necessario dimostrare in concreto di aver sostenuto spese per il ripristino dell'immagine lesa, risultando sufficiente la dimostrazione delle condotte lesive.
La giurisprudenza contabile ha avuto invero modo di ricondurre il danno rappresentato dalla violazione della personalità pubblica dell'amministrazione, costituzionalmente connotata da efficienza ed imparzialità, nell'alveo dell'art. 2059 c.c., oggetto di una interpretazione costituzionalmente orientata, tesa a ricomprendere, nell'astratta previsione della norma, ogni danno derivante da lesione di valori inerenti alla persona, comprendendo tra essi il danno non patrimoniale (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona stessa (Corte conti, Sez. I app., nn. 231/2008 e 94/2007; Sez. Lombardia, nn. 34/2008 e 529/2008); con ciò aderendo agli orientamenti espressi in materia dalla Corte di cassazione (in termini, sentenza Sez. un. della Corte di cassazione n. 26972/2008).
Sul versante probatorio deve essere ammesso il ricorso alla prova presuntiva (la cui pari dignità rispetto agli altri strumenti di prova è chiaramente affermata), al fine di far discendere dal fatto illecito le conseguenze negative, ampiamente prevedibili e presumibili alla stregua dell'id quod plerumque accidit, in termini di offuscamento dell'immagine e del prestigio della P.A. interessata - come invero già prefigurato dalla sentenza Corte conti, Sez. riun., n. 10/QM/03 e dalla successiva conforme giurisprudenza di questa Corte. In altri termini, il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, anche se ricondotto nell'alveo dell'art. 2059 c.c., (oggetto, però, di quella interpretazione costituzionalmente orientata di cui si è detto) ed inteso quale danno-conseguenza, risulta pur sempre costituito dalla lesione all'immagine dell'ente, conseguente ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da non confondersi con le spese necessarie al ripristino, che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento (così, testualmente, Corte conti, Sez. riun., n. 1/2011/QM).
Risulta, dunque, confermato, nei suoi aspetti sostanziali, il consolidato orientamento giurisprudenziale, già inaugurato dalla più volte richiamata Corte conti, Sez. riun., n. 10/QM/03, in tema di danno all'immagine (in termini, Corte conti, Sez. riun., n. 1/2011/QM).
In questa sede, la rilevanza del danno all'immagine si fonda, a livello normativo, sull'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 (definitivamente convertito in l. n. 141/2009), a mente del quale "Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale...".
Si precisa che l'art. 7 della l. n. 97/2001 è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. g), dell'allegato III al d.lgs. n. 174/2016, a decorrere dal 7 ottobre 2016 e che il richiamo normativo previsto dall'art. 17, comma 30-ter, d.l. 78/2009 deve essere oggi riferito (giusta applicazione del comma 2 del medesimo art. 4, secondo cui "Quando disposizioni vigenti richiamano le disposizioni abrogate dal suddetto comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel codice di giustizia contabile allegato al citato d.lgs. n. 174/2016") all'art. 51, comma 7, d.lgs. n. 174/2016, a mente del quale "La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271" (cfr., sul punto, Corte conti, Sez. Lombardia, n. 23/2022; Sez. Veneto, nn. 75/2017 e 26/2019; Sez. I app., nn. 489/2021, 90/2019 e 96/2018; Sez. Lombardia, nn. 113/2017 e 201/2016; Sez. app. Sicilia, n. 200/2016; Sez. Piemonte, n. 14/2018; Sez. Friuli-V.G., n. 22/2017; Sez. Liguria, n. 204/2019).
La vicenda illecita si è collocata temporalmente nel contesto temporale 2009-2011, con la conseguenza che la quantificazione del danno erariale non può essere fondata sulla previsione dell'art. 1, comma 1-sexies, l. n. 20/1994 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 62, l. 6 novembre 2012, n. 190) - a mente del quale "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".
In linea con lo stabile orientamento giurisprudenziale affermatosi prima dell'entrata in vigore della l. n. 190/2012 (tra le tante, si vedano Corte conti, Sez. I, n. 222/A/2004; Sez. Lazio, n. 439/2003; Sez. Lombardia, n. 284/2008), il danno all'immagine subito dall'Agenzia delle entrate deve essere quantificato in via equitativa sulla base della complessiva analisi della vicenda illecita. La quantificazione deve essere in particolare fondata su una serie di indicatori ragionevoli:
a) di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, all'entità dell'eventuale arricchimento;
b) di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
c) di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica locale ed anche all'interno della stessa Amministrazione, all'eventuale clamor fori e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media, la quale diffusione non integra, dunque, la lesione del bene tutelato, indicandone semplicemente la dimensione; trattasi, in altri termini, di circostanza che non incide sull'an del danno (legato al compimento della condotta illecita, contrastante con i principi fondanti della P.A.) ma sul quantum (in termini, tra le tante, Corte conti, Sez. riun., n. 10/2003/QM del 23 aprile 2003; Sez. I, 18 giugno 2004, n. 222; Sez. Lombardia, nn. 284/2008, 528/2008 e 540/2008).
Nel caso di specie, il pregiudizio all'immagine subito dell'amministrazione scolastica è stato indubbiamente rilevante, con la conseguenza che la quantificazione operata dall'organo requirente deve essere ritenuta congrua e, come tale, meritevole di accoglimento.
Si osserva quanto segue.
1) In primo luogo deve rilevarsi che la natura del comportamento delittuoso posto in essere dal convenuto (la cui gravità è enfatizzata dal fatto che la condotta si è estrinsecata in plurimi atti delittuosi) ha denotato un evidente sprezzo dei doveri di lealtà e fedeltà che per primi informano lo status del pubblico dipendente e che, come tali, hanno una forza lesiva dell'immagine dell'amministrazione sia all'interno di essa - nei confronti in particolare di chi agisce in suo nome e nel suo interesse rispettando i principi e le norme di comportamento - sia all'esterno di essa, estrinsecandosi la lesione in una perdita di credibilità e affidabilità dell'amministrazione al cospetto dei cittadini, i quali sono indotti a ritenere che tali comportamenti siano da ascrivere ad una prassi diffusa ed usuale.
2) In secondo luogo deve essere valutata l'appartenenza del convenuto D.L. all'amministrazione scolastica - deputata ad assolvere compiti istituzionali fondamentali, a livello costituzionale, per lo sviluppo della comunità - dove rivestiva il ruolo apicale di direttore dei servizi generali ed amministrativi di un istituto comprensivo di istruzione scolastica dell'infanzia, di primo grado e di secondo grado.
3) Infine, rileva il clamore mediatico suscitato dalla vicenda, di cui risulta, in particolare, essere stato dato ampio spazio dai mezzi di comunicazione, come comprovato dai riscontri agli atti del fascicolo processuale.
La domanda risarcitoria per il danno all'immagine viene conseguentemente accolta integralmente.
2.3. In conclusione, si ravvisano in capo al sig. D.L. Michele pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato al patrimonio del Ministero dell'istruzione, definitivamente quantificato in complessivi euro 109.631,39 (danno diretto) + euro 219.262,78 (danno all'immagine) = euro 328.894,17:
1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole;
2) il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta dolosa posta in essere;
3) l'elemento soggettivo del dolo.
La somma risarcitoria dovrà formare oggetto di rivalutazione monetaria con decorrenza, per ciò che concerne il danno diretto, dalle singole date di estinzione dei mandati di pagamento falsi mentre per ciò che concerne il danno all'immagine, in via equitativa, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. La somma risarcitoria complessiva sarà quindi gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia del convenuto D.L. Michele ex art. 93 d.lgs. n. 174/2016;
- condanna il sig. D.L. Michele, per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore del Ministero dell'istruzione, della somma di euro 328.894,17.
La somma risarcitoria, rivalutata con decorrenza dalle date indicate in parte motiva, sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di euro 400,72.