Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 15 giugno 2023, n. 5923
Presidente: Contessa - Estensore: Francola
FATTO
Gli appellanti domandavano l'annullamento degli atti impugnati relativi agli esiti della prova preselettiva del concorso bandito con decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 2015 del 20 dicembre 2018, organizzato su base regionale, per esami e titoli, a 2004 posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale A.T.A., lamentandone l'illegittimità per vari motivi.
Il T.A.R. per il Lazio con la sentenza n. 14688/2019 respingeva il ricorso.
Proposto rituale appello, resistevano le amministrazioni appellate.
Con sentenza parziale n. 6989/2022 il Consiglio di Stato definiva in parte il contenzioso, ritenendo infondati i primi quattro motivi di appello e disponendo degli appositi incombenti istruttori per il quinto motivo con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 176/2019 e del d.m. n. 863 del 18 dicembre 2019, per la presunta incompatibilità di due membri del Comitato tecnico scientifico. Nello specifico si tratta: a) di un dirigente amministrativo - d.g. per le risorse umane e finanziarie, dott.ssa B., la quale avrebbe svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei d.s.g.a.; b) del dott. S. il quale sarebbe componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione.
Gli appellanti lamentavano che il T.A.R. non aveva esaminato il profilo dedotto con i motivi aggiunti.
Il Consiglio di Stato, con la predetta sentenza parziale, riteneva indispensabile per la decisione del quinto motivo di appello un supplemento istruttorio, disponendo a carico dell'amministrazione appellata il deposito in giudizio di idonea documentazione in cui dare conto: 1) dei corsi di preparazione tenuti dalla dott.ssa B. e 2) della posizione ricoperta, all'interno dell'amministrazione, dal dott. S.
Con successiva ordinanza n. 10820/2022, il Consiglio di Stato reiterava la richiesta di chiarimenti, stante l'omessa ottemperanza degli incombenti istruttori disposti con la predetta sentenza parziale a carico dell'Amministrazione.
Il 12 gennaio 2023 il Ministero depositava la chiesta relazione.
Gli appellanti, quindi, insistevano nelle proprie difese con memoria conclusiva.
All'udienza pubblica del 18 aprile 2023 il Collegio, dopo avere udito l'avvocato dello Stato presente come da verbale in atti, tratteneva l'appello in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, limitando l'esame dell'appello al quinto motivo, non deciso con la precedente sentenza parziale, ritiene di doversi preliminarmente pronunciare sull'eccezione di tardività sollevata dal Ministero resistente nella relazione depositata in atti.
Secondo, infatti, il Ministero dell'istruzione, i membri del Comitato tecnico scientifico sono stati nominati il primo marzo 2019 e, pertanto, gli appellanti avrebbero dovuto dedurre l'illegittimità inficiante l'organo collegiale nominato entro i 60 giorni successivi. E poiché l'incompatibilità di taluni dei membri nominati è stata dedotta per la prima volta in primo grado con i motivi aggiunti notificati il 22 ottobre 2019, il motivo sarebbe irricevibile.
Né, peraltro, a differente conclusione si perverrebbe qualora l'interesse a ricorrere, in relazione al motivo in questione, si palesasse soltanto con il primo provvedimento lesivo della sfera giuridica degli appellanti, ossia con il provvedimento di non ammissione alla prova scritta impugnato con il ricorso introduttivo, essendo stato quest'ultimo notificato il 12 settembre 2019 senza menzione alcuna della dedotta illegittimità inficiante la nomina di taluni dei membri del Comitato tecnico scientifico.
Gli appellanti, nella memoria conclusiva depositata il 24 febbraio 2023, non replicano all'eccezione di tardività, insistendo per l'accoglimento del motivo dedotto in quanto fondato.
L'eccezione è infondata.
Il ricorso, infatti, è tempestivo, in quanto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'atto di nomina della commissione - e a fortiori il procedimento di nomina a monte -, al pari degli atti da questa posti in essere nel corso del procedimento, non produce un effetto lesivo immediato, e comunque tale da determinare l'onere della immediata impugnazione nel prescritto termine decadenziale (C.d.S., Sez. V, 4 giugno 2019, n. 3750).
Ed invero, il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice può essere impugnato dal candidato solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato (cfr. C.d.S., Sez. III, 9 luglio 2012, n. 3978): la verifica effettiva del pregiudizio sofferto dal candidato può difatti utilmente compiersi solo al momento dell'approvazione della graduatoria (cfr. C.d.S., Sez. V, 4 marzo 2011, n. 1408; C.d.S., Sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5279; C.d.S., Sez. V, 19 ottobre 1999, n. 1589).
Nel procedimento amministrativo concernente un pubblico concorso, quindi, il candidato leso da un provvedimento della commissione lo può ben impugnare unitamente all'atto di nomina dei componenti di quest'ultima, in quanto detta nomina ha natura endoprocedimentale ed è adottata in esito ad uno specifico sub-procedimento, volto a consentire che i candidati siano valutati, nell'ulteriore corso, proprio da coloro che le norme reputano più idonei e siano in possesso dei prescritti requisiti, per cui l'interesse dei candidati stessi alla rimozione dei componenti illegittimamente nominati si attualizza solo dopo l'adozione dell'atto che ha preso in esame la loro posizione e approvato la relativa graduatoria (C.d.S., Sez. V, 24 febbraio 1996, n. 232).
Sebbene, poi, siffatto orientamento giurisprudenziale implichi il rischio di una rinnovazione del procedimento amministrativo oramai conclusosi, occorre precisare che siffatto rischio è compensato dall'esonero di un inutile esercizio di attività giurisdizionale compiuta in assenza di un'effettiva lesione (cfr. C.d.S., Sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2766).
Il richiamato approdo interpretativo costituisce, del resto, applicazione di una risalente e consolidata regula iuris, secondo la quale nel processo amministrativo non sono di regola immediatamente lesivi gli atti endoprocedimentali, che non esprimono la determinazione finale della pubblica amministrazione e che possono essere contestati soltanto unitamente al provvedimento finale conseguentemente adottato, in quanto la lesione della sfera giuridica del soggetto destinatario dello stesso è normalmente imputabile all'atto che conclude il procedimento.
Siffatta regola generale non opera soltanto in caso di: atti intermedi di natura vincolata (quali pareri o proposte), quando siano idonei come tali ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva; atti interlocutori, idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante al celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo prospettato; atti soprassessori che - rinviando ad un avvenimento futuro e incerto nell'an e nel quando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato - determinano un arresto del procedimento che lo stesso privato ha attivato a sua istanza (cfr. C.d.S., Sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6609).
Orbene, l'atto di nomina della commissione di concorso (nel caso in esame) non è riconducibile a nessuna delle richiamate eccezioni.
Infatti, la nomina dei componenti della commissione costituisce un atto meramente endoprocedimentale e può essere impugnata solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato al momento dell'approvazione della graduatoria.
In ogni caso, occorre precisare che il motivo in questione è stato dedotto con i motivi aggiunti presentati all'esito dell'ostensione della documentazione richiesta con l'istanza di accesso evasa nelle more del giudizio.
Quindi, non sussiste la dedotta irricevibilità.
Occorre, dunque, pronunciarsi nel merito.
Il d.m. n. 176/2019 all'art. 2 recita: "gli articoli 12 e 13 del DM n. 863 del 18 dicembre 2018 sui requisiti e le condizioni personali ostative all'incarico di componente della commissione esaminatrice si applicano anche ai componenti del Comitato".
Dette disposizioni, allo stesso modo di quanto avveniva per il concorso indetto per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, stabiliscono che "I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle Commissioni e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:
a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso".
b) [...]
c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.".
Con riguardo alla posizione della commissaria di concorso B. dalla documentazione acquisita al giudizio emerge che la stessa aveva partecipato, in qualità di esperta, unicamente a corsi di formazione in materia di contabilità pubblica rivolti ai dirigenti scolastici già in servizio e ai direttori dei servizi generali ed amministrativi (d.s.g.a.), i quali nulla avevano a che vedere con i corsi di preparazione al concorso in oggetto.
In tal senso depongono, peraltro, le stesse locandine prodotte dalla parte appellante (doc. 5 e 6) in cui vengono pubblicizzati corsi di formazione sul nuovo regolamento di contabilità organizzate dall'A.D.I.S., ossia l'Associazione dei direttori delle istituzioni scolastiche che persegue finalità di interesse di quanti siano già dirigenti scolastici.
Trattandosi, dunque, di iniziative dirette alla formazione del personale già in servizio direttamente interessato dall'applicazione della nuova normativa di contabilità pubblica, e quindi rivolte ad una platea di soggetti del tutto diversa dai futuri partecipanti al corso-concorso di cui è causa, non sussiste la dedotta incompatibilità, mancando la prova dello svolgimento di attività di formazione incompatibili con la veste di componente della commissione esaminatrice, non risultando allegate circostanze concrete da cui inferire che la partecipazione della dott. B. abbia potuto influire sulla formazione della volontà dell'organo collegiale nel senso di favorire taluni candidati in danno di altri.
Con riguardo, poi, al dott. S., contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, non si coglie il dedotto profilo di inammissibilità, essendo un dirigente di ruolo di II fascia del Ministero dal 2010 al quale sono stati affidati, nel periodo di riferimento, vari incarichi dirigenziali e non politici.
Secondo quanto, infatti, affermato nella relazione ministeriale depositata in ottemperanza della disposta ordinanza collegiale istruttoria, il dott. S. è stato nominato dirigente amministrativo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione nel periodo ricompreso tra il primo giugno 2014 e il mese di aprile 2015; poi dal 21 aprile 2015 è stato dirigente amministrativo dell'ufficio III - Direzione generale per lo studente, l'integrazione e l'orientamento scolastico; da ultimo, ed ossia dal 16 novembre 2021, è inquadrato tra i dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'università e della ricerca.
Non sussiste, dunque, la dedotta incompatibilità con il ruolo di componente del Comitato tecnico subentrante dal 2 aprile 2019.
Il motivo è, quindi, infondato come l'intero appello che, pertanto, deve essere respinto.
La peculiarità delle questioni di diritto esaminate giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali del grado di appello compensate.