Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione III
Sentenza 6 settembre 2023, n. 2062

Presidente: Bignami - Estensore: Corrado

FATTO E DIRITTO

1. La società ricorrente svolge attività di ristorazione e intrattenimento. Espone in ricorso di aver rilevato dal Consorzio Sociale CS & L, in forza di contratto di subconcessione, la gestione del ristorante "Il Maglio", ubicato nell'area del Comune di Sesto San Giovanni, in via Granelli n. 1, denominata "Carroponte", nota per essere luogo di spettacoli musicali e teatrali, specialmente durante la stagione estiva. La ricorrente ha specificato che l'accesso a tale area è garantito dalla via Granelli, che offre numerosi spazi di parcheggio gratuiti, nelle vicinanze del ristorante.

2. Tra gli oneri finanziari che sarebbero derivati alla ricorrente dalla rilevazione dell'attività di gestione, la società ha elencato in fatto: (i) il canone mensile di euro 3.155,62; (ii) gli investimenti necessari per organizzare un'attività di erogazione continua dei servizi di ristorazione, bar e caffetteria; (iii) l'assunzione di maggiore personale rispetto a quello assorbito dalla gestione precedente. Per come prospettato in ricorso, tali oneri sarebbero stati sostenuti proprio in considerazione della posizione promettente del locale "Il Maglio", all'interno dell'area Carroponte.

3. Tuttavia, l'aspettativa economica derivante dalla gestione del locale, non sarebbe stata realizzata in quanto, a far data dall'8 giugno 2017, in concomitanza con gli eventi programmati nell'area Carroponte per la stagione 2017, è stato precluso l'accesso al parcheggio di via Granelli, antistante il ristorante preso in gestione, attuando quotidianamente un divieto di accesso pedonale nell'orario tra le 18 e le 19.30. Secondo la ricorrente, tali divieti avrebbero determinato una drastica riduzione della clientela del ristorante "Il Maglio", con una contrazione dei ricavi dell'attività di ristorazione presa in gestione, nell'ordine del 25% in meno rispetto all'anno precedente nello stesso periodo e di perdite mensili pari a circa euro 20.000/25.000.

4. Dopo varie interlocuzioni informali con il Comune di Sesto San Giovanni, la ricorrente ha presentato formale domanda di accesso in data 28 luglio 2017, con riguardo agli atti relativi all'organizzazione degli eventi dell'area Carroponte. La ricorrente è così venuta a conoscenza dell'ordinanza dirigenziale n. 56 dell'8 giugno 2017, resa dal Comune su domanda della Cooperativa Eventi e Trenta, organizzatrice degli eventi dell'area Carroponte, con la quale l'Amministrazione ha ordinato a quest'ultima, per il periodo dall'8 giugno 2017 al 10 settembre 2017, la predisposizione e il mantenimento in efficienza di transenne e segnali stradali a norma del codice della strada, a disposizione della polizia locale e delle forze dell'ordine, da collocarsi in via Granelli, nel tratto compreso tra via Carducci e via Biagi; l'istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione coatta, da attivare nei giorni e orari di svolgimento degli eventi, da collocarsi almeno 48 prima dell'inizio del divieto; il posizionamento di un adeguato numero di transenne corredate di segnali in via Granelli angolo via Carducci e in via Granelli angolo via Biagi, con segnali indicanti il divieto di transito.

5. La società ricorrente è dunque insorta avverso la predetta ordinanza, deducendo la violazione delle norme costituzionali di cui agli artt. 3, 41, 42 e 97, delle norme sulla partecipazione dei privati ai procedimenti amministrativi di cui agli artt. 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della l. 241/1990, nonché il difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità e irragionevolezza, denunciando che la collocazione delle transenne e l'imposizione dei divieti di transito abbiano inciso negativamente sull'attività economica della MR.P, senza alcuna interlocuzione procedimentale, riservandosi di presentare successivo giudizio teso ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

6. In vista della trattazione del merito del ricorso, la ricorrente ha depositato memoria difensiva, insistendo nelle sue conclusioni.

7. Non risultano costituiti in giudizio il Comune di Sesto San Giovanni e la cooperativa controinteressata.

8. Alla pubblica udienza del 13 luglio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

9. Con un unico motivo di ricorso la società ricorrente ha denunciato la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, lamentando che il Comune di Sesto San Giovanni avrebbe provveduto ad adottare le modifiche alla viabilità senza inviarle alcuna comunicazione di avvio del procedimento e/o invitarla a prendere visione degli atti e a presentare memorie e documenti, ai sensi degli artt. 7 e 10 l. 241/1990. Secondo la ricostruzione della ricorrente, la sua ammissione alla partecipazione procedimentale sarebbe stata doverosa in ragione della sua chiara identificazione come soggetto inciso negativamente dall'ordinanza in esame, in qualità di unica attività commerciale dell'area Carroponte. La partecipazione procedimentale sarebbe inoltre prevista dalla normativa di settore, e in particolare dall'art. 7, comma 4, d.lgs. 285/1992 (c.d. codice della strada), che prevede la possibilità di accordare, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni, in caso di sospensione della circolazione, istituzione di divieti ecc.

Infine, la ricorrente ha evidenziato in ricorso che il suo contributo informativo avrebbe consentito di individuare misure alternative e meno invasive rispetto a quelle adottate e che, per tale ragione, non vale affermare che il provvedimento finale non avrebbe potuto avere contenuto diverso.

10. In via preliminare, il Collegio precisa che l'ordinanza dirigenziale impugnata non ha più alcuna portata lesiva, essendo ormai ampiamente decorso il suo termine di efficacia, fissato dalla stessa Amministrazione al 10 settembre 2017, dovendo ciò condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'assenza di qualsiasi effetto utile derivante da un'eventuale sentenza di accoglimento. Tuttavia, parte ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio e nella memoria depositata in vista dell'udienza, ha sempre ribadito l'intenzione di promuovere successiva domanda di risarcimento del danno, così introducendo domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto quantomeno ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., secondo cui "Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori".

Infatti, come anche chiarito dalla Adunanza plenaria n. 8/2022, una volta manifestato l'interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare se l'atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell'azione di annullamento.

11. Per quanto sopra, il Collegio procede all'esame delle doglianze per come prospettate in ricorso.

12. Ciò premesso, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

13. Come anticipato, la società ricorrente, con l'unico motivo di diritto formulato, lamenta la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, in relazione a un'ordinanza comunale di gestione della circolazione veicolare. Le doglianze non possono trovare accoglimento. Come già chiarito dalla giurisprudenza, i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare o, in generale, di gestione del traffico all'interno dei centri abitati sono provvedimenti amministrativi generali, rispetto ai quali, ai sensi dell'art. 13 della l. 241/1990, non è applicabile l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. 241/1990 (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 5 luglio 2022, n. 1596).

Ancora l'orientamento prevalente della giurisprudenza è, in questa materia, incline a ritenere che i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all'interno dei centri abitati siano espressione di scelte ampiamente discrezionali, che richiedono il contemperamento degli interessi contrapposti secondo criteri di ragionevolezza. Detto altrimenti, a fronte di provvedimenti limitativi della circolazione veicolare, non sono censurabili nel merito, da parte del giudice amministrativo, le scelte discrezionali dell'Amministrazione, purché assunte secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità e sulla base di un'adeguata istruttoria (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, [Sez.] III, 7 aprile 2021, n. 898; T.A.R. Sicilia, Catania, 30 novembre 2020, n. 3209; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 5 luglio 2022, n. 1596).

Di fronte a questi atti, il giudice amministrativo non può sindacare, salvo che essi non rispondano a criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

14. Alla luce delle coordinate ermeneutiche cui il giudice amministrativo deve attenersi nel valutare provvedimenti come quello impugnato, il Collegio osserva che l'ordinanza risulta rispettosa dei parametri di ragionevolezza e proporzionalità. È infatti pienamente coerente che un'area interessata da concerti e spettacoli serali possa essere sottoposta a limitazioni al transito veicolare e pedonale, quando ciò si renda necessario per consentire l'ordinato svolgimento degli eventi e quando le limitazioni siano funzionali alla fluidità della circolazione, specie di fronte alla previsione della partecipazione di numerose persone, come nel caso del programma estivo dell'area Carroponte.

15. Il Collegio rileva, inoltre, che rientra nella piena discrezionalità dell'Amministrazione proprietaria della strada la possibilità di adottare ordinanze motivate che dispongano limitazioni alla circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; fra tali limitazioni non possono che essere ricompresi anche quegli obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada (C.d.S., Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2599).

Sempre in punto di adeguatezza e proporzionalità, il Collegio osserva, infine, che la limitazione dei divieti imposti alle sole giornate di eventi risulta ragionevole e denota l'intento dell'Amministrazione di circoscrivere quanto più possibile le restrizioni, rendendo manifesto l'equilibrato bilanciamento svolto dal Comune dei contrapposti interessi pubblici e privati coinvolti.

16. Alla luce delle esposte argomentazioni il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, fermo l'accertamento in ordine alla legittimità dell'atto per i profili esaminati in causa.

Le spese, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Sesto San Giovanni, restano a carico della parte che le ha sostenute.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.