Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna
Sentenza 9 ottobre 2023, n. 78
Presidente ed Estensore: Nenna
FATTO
1. Con atto di citazione depositato in data 13 marzo 2023, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio la sig.ra D. Anna, già titolare della ricevitoria del lotto n. FE3269 sita in Ferrara, via dell'Aeroporto n. 74/76, per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 4.452,60 in favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, oltre rivalutazione monetaria dal 3 maggio 2022 (rectius 22 febbraio 2022, come corretto dal PM in udienza), interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al soddisfo e spese del presente procedimento.
Quanto sopra a titolo di presunto danno erariale conseguente al mancato riversamento degli introiti derivanti dal gioco del lotto nelle due settimane contabili dal 9 febbraio 2022 al 22 febbraio 2022.
2. Evidenziava il Requirente che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per l'Emilia-Romagna (di seguito anche "ADM" o "Agenzia") aveva segnalato con nota n. 69133_2022 del 31 agosto 2022 il mancato riversamento, da parte dell'odierna convenuta, dei proventi del gioco del lotto per un importo complessivo di euro 4.452,60, relativamente alle due settimane contabili dal 9 febbraio 2022 al 22 febbraio 2022, così suddivisi:
- settimana contabile dal 9 febbraio 2022 al 15 febbraio 2022: euro 2.123,26;
- settimana contabile dal 16 febbraio 2022 al 22 febbraio 2022: euro 2.329,34.
Pertanto, con note n. 23448 del 28 febbraio 2022 e n. 25758 dell'8 marzo 2022, notificate nelle medesime date, l'Ufficio aveva intimato alla titolare della ricevitoria FE3269, sig.ra D. Anna, il pagamento delle somme dovute.
Inoltre, l'Agenzia ha comunicato che con provvedimento n. 18631 del 23 febbraio 2022 aveva adottato il provvedimento di sospensione cautelare del terminale di gioco.
Da espressa comunicazione pervenuta il 28 novembre 2022, in riscontro a richiesta della Procura regionale del 20 ottobre precedente, l'Agenzia ha riferito di aver escusso polizza fideiussoria sottoscritta dall'interessata a favore dell'Amministrazione nella misura di euro 4.500,00, integralmente destinata al ristoro degli obblighi nascenti dall'inadempimento contrattuale, come previsto dalla circolare n. prot. 47846 del 18 maggio 2016, per cui l'ammontare del danno, allo stato, permane di euro 4.452,60.
In tale condotta omissiva, caratterizzata da dolo in termini di intenzionalità della violazione dell'obbligo di riversamento dei proventi del gioco del lotto, la Procura ha individuato gli estremi della responsabilità amministrativa per un ammontare di danno sopra indicato.
3. Pertanto, la Procura attrice, con invito a dedurre notificato il 29 dicembre 2022, contestava la responsabilità per l'addebito in esame alla sig.ra D. che non presentava proprie deduzioni scritte né chiedeva di essere sentita personalmente.
Pertanto, parte attrice provvedeva a notificare alla convenuta l'atto di citazione in data 17 marzo 2023 con consegna "a mani proprie".
4. All'udienza del 27 settembre 2023 nessuno è comparso per D. Anna, mentre il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna della stessa secondo le conclusioni formulate nell'atto di citazione.
DIRITTO
5. Preliminarmente, il Collegio dichiara, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., la contumacia della sig.ra D. Anna, stante la regolarità della notificazione in data 17 marzo 2023 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e la mancata costituzione della convenuta.
6. Nel merito, si rileva che, per orientamento pacifico della giurisprudenza della Corte dei conti, la responsabilità del gestore della ricevitoria del lotto si inquadra nella tipologia della responsabilità contabile, avendo lo stesso, sulla base di un rapporto concessorio, riscosso somme di pertinenza dello Stato che avrebbe dovuto custodire e restituire (cfr., ex multis, Sez. Lombardia, n. 413/2012 e n. 85/2014; Sez. Emilia-Romagna, n. 238/2017 e n. 35/2018; Sez. Sicilia, n. 750/2018 e n. 799/2018; Sez. Valle d'Aosta, n. 1/2021).
6.1. In particolare, viene in rilievo in questa sede l'art. 30 del d.P.R. n. 303/1990 recante il «Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85 sull'ordinamento del gioco del lotto».
Tale disposizione prevede che i raccoglitori versino al concessionario, entro il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a proprio debito, ovvero i proventi raccolti, al netto delle vincite pagate e dell'aggio, sulla base dell'estratto conto settimanale.
6.2. Nella fattispecie in esame, risulta per tabulas che D. Anna ha omesso di riversare quanto dovuto all'ADM per le due settimane contabili comprese tra il 9 febbraio ed il 22 febbraio 2022, venendo meno agli obblighi connessi alla sua posizione.
La condotta omissiva si è poi protratta nonostante i ripetuti solleciti dell'Agenzia e la sospensione cautelativa della ricevitoria n. FE3269.
La somma complessivamente dovuta dalla convenuta per i mancati versamenti dei proventi del gioco del lotto nelle due indicate settimane contabili permane per un importo complessivo di euro 4.452,60, poiché l'escussione della polizza fideiussoria nella misura di euro 4.500,00 è stata destinata integralmente al ristoro degli obblighi nascenti dall'inadempimento contrattuale, come previsto dalla circolare n. prot. 47846 del 18 maggio 2016.
7. Va ora valutato l'elemento soggettivo da imputare alla sig.ra D. Anna, che, alla luce dell'omesso versamento delle somme all'ADM in aperta violazione delle norme di legge del settore e dell'accordo contrattuale del 12 ottobre 2016, non può che identificarsi nel dolo.
La Corte osserva che D. Anna ha mantenuto un atteggiamento processuale improntato alla totale mancanza di collaborazione con la Procura regionale, non avendo inviato alcuna deduzione scritta successivamente all'invito a dedurre a lei personalmente notificato, né avendo chiesto di essere sentita sui fatti di cui è causa.
Inoltre, la contumacia nel giudizio contabile non consente a questa Corte di prendere in considerazione le eventuali giustificazioni della convenuta in ordine agli omessi versamenti delle somme introitate nella gestione della ricevitoria n. FE3269 di cui era titolare nelle settimane contabili dal 9 febbraio al 22 febbraio 2022, né altre versioni alternative che possano confutare la tesi della volontarietà della trattenuta degli importi per i quali, come detto, sussisteva un preciso obbligo di riversamento nel termine perentorio identificato nel giovedì successivo alle scadenze.
La convenuta assume, peraltro, la qualifica di agente contabile e l'omesso versamento all'Erario (e quindi, in questo caso, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei Monopoli per l'Emilia-Romagna) delle somme introitate, dedotte quelle relative all'aggio e alle vincite pagate, configura una responsabilità erariale da cui l'agente può liberarsi solamente provando il caso fortuito o la forza maggiore (art. 194 r.d. 23 maggio 1924, n. 827).
In tal senso, appare di tutta evidenza che la convenuta ha posto in essere la condotta con la coscienza dell'illiceità delle proprie azioni e con la volontà di arrecare un danno al pubblico Erario, tanto da poterla definire sostanzialmente dolosa.
8. Per le considerazioni sopra esposte, D. Anna deve, quindi, essere dichiarata responsabile del danno cagionato l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per l'Emilia-Romagna per l'importo di euro 4.452,60, come richiesto in questa sede dalla Procura contabile e, pertanto, deve essere condannata a versare alla predetta Amministrazione la menzionata somma.
Oltre all'importo predetto, la convenuta deve essere altresì chiamata a corrispondere gli interessi sulle somme riscosse, dalla data del mancato riversamento e sino al soddisfo, configurandosi il relativo debito come debito di valuta e non di valore, motivo per cui non può esser riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria.
La misura degli interessi dovuti è pari ad una volta e mezzo il tasso legale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. n. 724/1994.
9. Le spese seguono la soccombenza, e sono poste a carico della convenuta per l'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, così decide:
- preliminarmente dichiara, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., la contumacia di D. Anna in atti generalizzata;
- accoglie come da motivazione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna D. Anna al pagamento in favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ufficio dei monopoli per l'Emilia-Romagna, dell'importo di euro 4.452,60 (quattromilaquattrocentocinquantadue/60), oltre interessi nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, dalla scadenza delle singole obbligazioni alla data dell'effettivo pagamento.
Condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 121,18 (centoventuno/18).
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.