Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Liguria
Sentenza 15 dicembre 2023, n. 110

Presidente: Rosati - Estensore: Del Pozzo

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 17 aprile 2023, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio i dottori R. Riccardo e D.G. Giulio Gaetano, i quali si erano avvicendati nell'ufficio di giudice istruttore, ed il geom. Mauro S., che era stato nominato c.t.u., in relazione ad un caso di accertata irragionevole durata del processo, ai sensi degli artt. 2 e ss. della l. 24 marzo 2001, n. 89, ritenendo i medesimi responsabili, a titolo di colpa grave, del danno inferto al Ministero della giustizia, destinatario di un'ingiunzione di pagamento in favore degli istanti a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale da eccessiva durata processuale.

Riferisce, in particolare, il requirente che, con decreto n. 155 del 19 luglio 2014, la Corte d'appello di Torino ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione ai sensi della citata l. n. 89/2001, della somma di euro 22.000 ciascuno, oltre interessi e spese del procedimento, a favore dei signori W.M.G. e W.C.G.M.

Limitatamente al primo grado di giudizio, dal predetto decreto emergerebbe, secondo l'attore, un'anomala durata del processo, definito con sentenza del Tribunale di Genova n. 4175 del 14 novembre 2003, a causa del comportamento "del giudice durante il procedimento" oltre che delle parti e dei "... lunghi rinvii tra un'udienza e l'altra".

In conseguenza del decreto di condanna, prosegue il Procuratore regionale, risulta essere stata liquidata la somma di euro 23.239,41 per capitale e spese, a favore di W.M.G., e identico importo, per i medesimi titoli, a favore di W.C.G.M., in forza di ordinativi di pagamento n. 245/51 e 246/51 del 27 ottobre 2017.

Ravvisando nei fatti sopra esposti un'ipotesi di responsabilità amministrativa, a titolo di colpa grave, nei confronti dei dottori R. Riccardo e D.G. Giulio Gaetano nonché del geom. S. Mauro, il P.M. ha pertanto emesso nei loro confronti l'invito a fornire deduzioni, contestando un importo complessivo di euro 17.300,00.

Esaminate le deduzioni difensive formulate dai dottori R. e D.G., l'attore ritiene comunque sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità per danno erariale nonché i relativi elementi probatori in capo ad entrambi i deducenti nonché al geom. S. che nulla ha dedotto.

Secondo la Procura, dall'esito delle risultanze istruttorie e dagli atti giudiziari acquisiti la responsabilità dei convenuti emergerebbe in modo chiaro: in particolare, il dott. R., magistrato assegnatario del giudizio dal 1985 al 1996, e il dott. D.G., investito dell'ufficio nell'anno 2000, avrebbero gestito il giudizio di primo grado, ciascuno per la frazione oggetto di trattazione, con palese ed inescusabile ritardo, alla cui formazione avrebbe contribuito il geom. S., depositando la propria consulenza con notevoli differimenti rispetto ai termini previsti. A tal riguardo, il requirente sottolinea che un'ampia porzione del giudizio di primo grado presupposto, la cui durata supera i 18 anni, così determinandosi un ritardo di oltre 13 anni, è connotata da "numerosissimi" rinvii delle udienze che sarebbero immotivati e pressoché privi di attività processuale, spesso con tempi che sarebbero "dilatati ed illogici".

2. I convenuti R. e D.G. si sono costituiti con comparse rispettivamente del 18 settembre 2023 e del 26 ottobre 2023, con cui, in via principale, hanno formulato richiesta di rito abbreviato, ex art. 130 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, per la definizione alternativa del giudizio mediante pagamento della somma di euro 5.000,00 (pari al 45% circa del danno contestato), il primo, e di euro 625,00 (pari al 50% del danno contestato), il secondo.

3. Nell'udienza in camera di consiglio del 16 novembre 2023, il Collegio ha accolto le istanze di definizione del giudizio con il rito abbreviato di R. e D.G. e determinato, negli importi suindicati, le somme dovute in favore del Ministero della giustizia. Al contempo ha fissato al 18 aprile 2024 l'udienza in camera di consiglio per l'accertamento in ordine agli avvenuti regolari e tempestivi versamenti, in unica soluzione, degli importi determinati, ai fini della definizione ovvero della prosecuzione del giudizio in caso di omesso pagamento. Al momento, dunque, la loro posizione processuale viene stralciata e si discute solamente il merito del giudizio nei confronti di S. Mauro.

4. Per il geom. S., l'attore riferisce che questi, nominato consulente tecnico d'ufficio e prestato giuramento il 3 dicembre 1987, con concessione di un termine di 90 giorni per il deposito della relazione tecnica, avente decorrenza dal 15 dicembre 1987, data di inizio delle operazioni peritali, e scadenza al 15 marzo 1988, ha depositato la propria consulenza solamente il 7 aprile 1989, dopo aver richiesto una serie di proroghe che sarebbero palesemente ingiustificate per essere state motivate con asserite trattative tra le parti. Unica richiesta di rinvio che, secondo il requirente, sarebbe giustificata è l'ultima di 30 giorni dovuta ad un lutto familiare di una parte coinvolta nel giudizio. In ragione di ciò, si sarebbe determinato un ulteriore slittamento dei tempi di durata del processo, considerato il differimento di 13 mesi nel deposito della relazione rispetto al termine originariamente concesso. Conseguentemente, lamenta l'attore, rispetto al termine originario il processo ha avuto uno slittamento di quasi 14 mesi (dal 7 aprile 1988 - prima udienza successiva alla scadenza per il deposito della consulenza - al 25 maggio 1989). Al geom. S. sarebbe, dunque, contestabile un ritardo per colpa grave dell'ordine quantomeno di 12 mesi, il quale sarebbe fonte di danno, in conseguenza dell'indennizzo e delle spese pagate, nella misura di euro 2.500,00.

5. Il convenuto S. non si è costituito.

6. All'udienza pubblica odierna, il rappresentante del Pubblico ministero, stante l'avvenuta rituale notificazione dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione, ha chiesto che, in via preliminare, sia dichiarata la contumacia del convenuto. Nel merito si è riportato al contenuto dell'atto introduttivo e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il giudizio mira a vagliare la fondatezza della pretesa attorea concernente un'ipotesi di responsabilità amministrativa connessa all'indennizzo pagato dal Ministero della giustizia, ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), in un caso di accertata eccessiva durata del processo.

2. Preliminarmente, ex art. 93 c.g.c., deve essere dichiarata la contumacia del convenuto S., non costituitosi nel presente giudizio e non comparso all'udienza pubblica, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza da parte della Procura regionale, eseguita nel domicilio digitale come comprovato dalla ricevuta di avvenuta consegna.

3. Nel merito, l'art. 5, comma 4, della legge in commento dispone che il decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo venga comunicato al procuratore contabile, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità. L'uso dell'avverbio "eventualmente" nella normativa in parola palesa che la responsabilità amministrativa non è il portato automatico e necessario dell'equa riparazione della violazione del termine ragionevole del processo e, cioè, del suo ritardo, essendo invece rimesso all'autonoma valutazione del giudice contabile l'accertamento della sussistenza dei relativi elementi costitutivi.

Come è stato efficacemente osservato, "mentre la legge n. 89 del 2001 pone un obbligo risarcitorio a carico dello Stato connesso tendenzialmente all'oggettiva violazione del principio di ragionevole durata del processo, nel giudizio di rivalsa dinanzi alla Corte dei conti rileva il dolo o la colpa grave dell'autore del ritardo, dovendosi fare applicazione delle regole sostanziali e processuali che disciplinano la responsabilità amministrativa. (...) In altri termini, in ragione dell'autonomia del processo contabile rispetto al procedimento giudiziario che ha dato luogo all'equa riparazione, la Corte dei conti è chiamata a valutare senza automatismi il comportamento dei soggetti innanzi ad essa convenuti e l'imputabilità ai medesimi del danno erariale derivante dall'equa riparazione (Cass., Sez. un., n. 2370/2023).

Alla luce di quanto rilevato, nel caso per cui è giudizio, il Collegio ritiene insussistenti i presupposti per l'affermazione della responsabilità amministrativa del geom. S.

Per giungere a tale conclusione basti solo rilevare l'impossibilità di ascrivere al convenuto una condotta gravemente colposa, dal momento che le istanze di proroga del termine per il deposito della consulenza tecnica, sulle quali l'attore ha basato il costrutto accusatorio, sono state accolte dal giudice istruttore.

Peraltro, le stesse, lungi dall'essere palesemente ingiustificate, come vorrebbe l'attore, sono invece congruamente motivate e trovano riscontro in n. 7 verbali delle operazioni compiute - in contraddittorio con i periti di parte e, in un caso, alla presenza anche delle stesse parti e dei loro difensori - dal 23 dicembre 1987 (allorché ebbero effettivo inizio le operazioni peritali, essendo le parti indisponibili nella data originariamente fissata) al 10 febbraio 1989.

La domanda del P.M. non può, pertanto, trovare accoglimento.

Non può essere pronunciata condanna alle spese processuali in favore del convenuto, essendo questi rimasto contumace.

Come ha in più occasioni chiarito la Corte di cassazione (da ultimo Cass., ord. 12897/2019) "Difatti, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del convenuto S. e rigetta la domanda proposta dalla Procura regionale nei suoi confronti.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.