Corte dei conti
Sezione d'appello per la Regione Siciliana
Sentenza 6 maggio 2024, n. 64
Presidente: Lo Presti - Estensore: Smiroldo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, respinta l'eccezione di prescrizione per il rilievo dell'occultamento doloso del danno, ha condannato in solido il signor Giorgio D., in proprio, e la società Ibla gli Archi s.r.l., in persona del medesimo D. quale legale rappresentante della società, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno erariale, della somma complessiva di euro 627.420,00, più accessori, in favore della Regione Siciliana.
Il predetto importo costituiva la misura degli aiuti all'investimento percepiti dagli odierni appellanti, previsti dal programma pubblico del POR Sicilia 2000/2006, misura 4.19, sottomisura a), in applicazione dell'art. 75 della l.r. n. 32 del 23 dicembre 2000, volti in particolare alla realizzazione di un programma di investimenti per la creazione di un ristorante con cucina tipica regionale di nuovo impianto. La sentenza di condanna ha statuito che gli odierni appellanti avevano conseguito tali contributi attraverso dichiarazioni non veritiere circa i presupposti legittimanti e, segnatamente, attraverso la simulazione di contratti di lavoro mai effettuati al solo fine di comprovare il raggiungimento - al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012 - dell'indicatore occupazionale richiesto nel bando e dichiarato nella domanda di agevolazione.
2. Con atto notificato in data 1° dicembre 2023 e depositato in data 5 dicembre 2023, il signor Giorgio D., in proprio, e la società Ibla gli Archi s.r.l., in persona del medesimo D. quale legale rappresentante della società, hanno interposto appello.
La difesa degli appellanti ha, preliminarmente, ripercorso i tratti essenziali della vicenda processuale ed ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, affidando l'accoglimento del proprio gravame ai seguenti motivi.
2.1. Col primo motivo gli appellanti hanno impugnato il capo della sentenza che, riconoscendo l'esistenza di un occultamento doloso del danno, ha respinto l'eccezione di prescrizione, eccependo il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e l'omessa motivazione e contestando l'illogicità e contraddittorietà degli snodi motivazionali.
2.2. Col secondo motivo d'appello, è stata dedotta l'assenza di condotta antigiuridica e di danno erariale e contestata l'illogicità, la contraddittorietà e comunque le carenze della motivazione della sentenza sul punto, in quanto frutto di travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
2.3. Col terzo motivo gli appellanti hanno contestato sia la sussistenza del nesso causale, sia quella della colpa grave, rilevando la piena conformità della condotta degli appellanti alla disciplina regionale applicabile al caso in esame.
2.4. Col quarto articolato motivo, la difesa ha eccepito la compensatio lucri cum damno, respinta in primo grado con motivazione che la difesa ha stigmatizzato come illogica e contraddittoria.
2.5. Col quinto motivo la difesa ha rieditato la richiesta di esercizio del potere riduttivo, lamentando l'omessa motivazione sul punto della sentenza.
2.6. Col sesto motivo la difesa ha contestato la statuizione circa le modalità di liquidazione degli accessori del credito risarcitorio accertato in sentenza.
La difesa ha quindi concluso chiedendo di accogliere l'appello, con ogni statuizione consequenziale, e per l'effetto annullare la sentenza impugnata:
- in via preliminare dichiarando l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione di responsabilità ex adverso intrapresa per la intervenuta prescrizione del danno;
- in via subordinata, nel merito accertando e dichiarando l'insussistenza della responsabilità erariale degli odierni appellanti per carenza degli elementi del danno erariale, della condotta antigiuridica, e/o del nesso causale e/o dell'elemento soggettivo;
- in via ulteriormente subordinata, accogliendo l'eccezione di avvenuta compensatio lucri cum damno e consequenzialmente azzerare l'ammontare risarcitorio, ovvero, in via ulteriormente gradata, ridurre l'ammontare risarcitorio conseguente ai fatti dimostrati nell'atto d'appello;
- in ogni caso, accertando e dichiarando che sulle somme eventualmente dovute a titolo di restituzione dei contributi percepiti non può applicarsi la maggiorazione della rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi ISTAT e che quindi gli interessi legali devono calcolarsi solo sulla somma percepita e non dovuta. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
3. In data 27 febbraio 2024 il Pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni, prendendo specifica posizione rispetto a tutti i motivi d'appello, chiedendone il rigetto e la conferma dell'impugnata sentenza.
4. All'udienza del 21 marzo 2024, data per letta la relazione, l'avv. Barone ha sinteticamente illustrato i motivi d'appello, soffermandosi in particolare sul motivo concernente la prescrizione, e confermato le richieste formulate; il pubblico ministero ha confermato, ampiamente argomentando, le conclusioni circa l'infondatezza del gravame.
Terminata la discussione, la causa è quindi passata in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo l'appellante ha impugnato il capo della sentenza che ha respinto l'eccezione di prescrizione, eccependo il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e l'omessa motivazione e contestando l'illogicità e contraddittorietà degli snodi motivazionali che hanno valutato come decettive le dichiarazioni concernenti i requisiti occupazionali formulate dagli odierni appellanti e, quindi, la loro natura di condotte integranti un occultamento doloso, con la conseguenza di far decorrere il termine d'esordio della prescrizione dal momento della segnalazione di danno erariale del 28 marzo 2018 della Guardia di Finanza.
Nel premettere che il termine d'esordio della prescrizione va individuato nel momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 5913 del 9 maggio 2000, e Sez. lav., sent. n. 12666 del 29 agosto 2003; Corte dei conti, Sez. app., n. 427 del 12 maggio 2003), la difesa ha sostenuto che nel caso di specie il danno si è verificato nel momento dell'accredito dei contributi sul conto corrente del dott. D., avvenuto con ultima disposizione del 19 giugno 2009.
Considerato, quindi, che l'invito a dedurre risale all'ottobre 2022, secondo la difesa la prescrizione risulterebbe maturata con riferimento a tutti i fatti inerenti la vicenda de qua.
Non ricorrerebbe nel caso in esame, secondo la difesa, un'ipotesi di occultamento doloso, in quanto l'amministrazione regionale sin dal 2 dicembre 2013 (o, al più, dal 24 settembre 2014) aveva tutti gli elementi e tutti i poteri per intervenire prima che maturasse la prescrizione.
In particolare, la difesa ha richiamato la nota del 2 dicembre 2013 del Mediocredito Italiano, con la quale si comunicava all'Assessorato competente che la società aveva presentato una documentazione incompleta che non aveva consentito la verifica del dato occupazionale e di tutti i dati ad essi connessi.
A tale documento la difesa ha associato la nota del 20 gennaio 2014, con la quale l'amministrazione regionale competente, dando espressamente atto dell'esito negativo degli accertamenti svolti dall'istituto di credito, relativi agli adempimenti della ditta, da accertare per l'anno a regime, trasmetteva una nota a Mediocredito Italiano e alla società Ibla gli Archi, sottolineando di essere in attesa della definizione della procedura autorizzativa di cui all'art. 1 della l.r. n. 15/2013.
Ad ulteriore riprova della conoscibilità dell'esistenza del danno, la difesa ha allegato la nota in data 12 novembre 2014, con la quale sempre la competente amministrazione regionale trasmetteva al Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza, oltre che alla banca Intesa Mediocredito s.p.a., tutta la documentazione inerente all'agevolazione concessa alla società Ibla gli Archi, al dichiarato fine di consentire valutazioni e controlli. Tali valutazioni e controlli, tuttavia, si sono tradotti nell'invito a dedurre notificato soltanto il 3 e 4 ottobre 2022, ben 8 anni dopo quello che la difesa ha considerato come l'evidente scoperta (e comunque dalla oggettiva conoscibilità) del presunto illecito.
Infine, la difesa ha richiamato anche la nota prot. n. 12622 del 7 marzo 2018, con cui la competente amministrazione regionale confermava la conoscenza, e la conoscibilità, del presunto illecito.
Al riguardo la difesa ha sottolineato come già a partire dalla nota del Mediocredito del 2 dicembre 2013, la Regione avrebbe potuto, e dovuto, promuovere gli opportuni approfondimenti del caso al fine di individuare un eventuale scostamento in diminuzione del requisito occupazionale rispetto a quello dichiarato e posto a base della graduatoria. Addirittura, sempre secondo la difesa, la Regione avrebbe avuto la possibilità, se non addirittura il dovere - ai sensi della circolare 1 del 2001 - di revocare il disposto finanziamento anche solo sulla base della nota del Mediocredito del dicembre 2013, atteso che la incompletezza dei dati non poteva costituire un impedimento alla conoscenza dei fatti (tanto più visto che a seguito della nota del 2 dicembre 2013 la Regione non ha più fatto alcun ulteriore accertamento) ma, al contrario, il presupposto della revoca del finanziamento stesso, o almeno dell'avvio da parte della Regione delle attività di verifica previste dall'art. 9.1 della circolare citata.
Ulteriore fonte di conoscenza del danno è poi rappresentata - secondo la difesa - dalla denuncia del 24 settembre 2014 presentata dal sig. F. - conosciuta dagli Assessorati competenti della Regione siciliana - con la quale si prospettava una truffa aggravata per erogazione fondi POR Sicilia 2000-2006 ai danni della Regione siciliana per un ristorante (committente Ibla Gl Archi) mai completato e mai aperto al pubblico.
Per quanto precede, ha osservato la difesa, le indagini della Guardia di Finanza non sono state necessarie per disvelare l'esistenza del danno, potendo l'amministrazione conoscere il danno in ragione del contenuto dimostrativo dei documenti sopra richiamati ed in possesso dell'amministrazione medesima. Peraltro, in sede di ulteriori, seppur tardive indagini della G.d.F., non erano emersi fatti nuovi rispetto a quelli già noti all'amministrazione regionale. Al più, la G.d.F. aveva valutato diversamente la posizione del D. ritenuta, invece, esente da criticità dall'amministrazione regionale.
Sul punto la difesa ha soggiunto che la stessa G.d.F., così come tutti gli altri soggetti coinvolti, ben avrebbero potuto e dovuto indagare prima e tempestivamente sulle presunte illiceità di cui erano venuti, a vario titolo, a conoscenza.
A corredo delle proprie argomentazioni la difesa ha richiamato anche la posizione del giudice di primo grado che ha stigmatizzato "l'eccessivo protrarsi delle indagini e prima ancora la scarsa diligenza sia dell'istituto di credito convenzionato per la genericità della segnalazione sia dei funzionari regionali dell'assessorato del turismo i quali informati dell'incompletezza della documentazione avrebbero dovuto immediatamente avviare gli approfondimenti del caso su tale campo d'indagine e chiedere l'indicazione all'istituto convenzionato e l'integrazione alla ditta istante già percettrice dell'agevolazione pubblica della documentazione mancante".
Infine, sottolineando la contraddittorietà e comunque l'infondatezza dei richiami del giudice di primo grado all'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e all'art. 9 della circolare n. 1/2001 e ribadendo l'assenza d'occultamento, attesa l'indimostrata natura fittizia dei rapporti lavorativi ed il possesso del requisito inerente l'indice occupazionale, la difesa dell'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e la riforma dell'impugnata la sentenza sul punto.
2. Nelle conclusioni versate in atti, con riferimento al primo motivo, il P.M. ha osservato come in realtà si sono avuti contezza e disvelamento dei reali dati occupazionali solo a seguito delle approfondite indagini condotte dalla G.d.F., prima delle quali non era comunque rilevabile, nell'ambito di un'ordinaria attività di verifica, il carattere fittizio delle assunzioni effettuate dal datore di lavoro. A nulla rileva, pertanto, l'argomentazione difensiva secondo cui già in data 2 dicembre 2013 o comunque dal 20 gennaio 2014 l'amministrazione regionale era in grado di disvelare l'assenza del requisito occupazionale, e quindi di conoscere il verificarsi del danno, atteso che la giurisprudenza consolidata di questa Corte dei conti in proposito afferma che l'occultamento doloso del danno impedisce l'esteriorizzazione e, quindi, la percepibilità e conoscibilità del danno stesso secondo l'ordinaria diligenza e, conseguentemente, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere.
3. Il Collegio rileva che col primo motivo d'appello l'appellante contesta l'individuazione del termine d'esordio della prescrizione operato dal giudice di primae curae, postergato in ragione della sussistenza di una condotta di doloso occultamento del danno.
Il motivo è fondato e va accolto con le precisazioni di seguito espresse in motivazione.
4. Preliminarmente si osserva che, in linea generale, le regole che attengono alla corretta individuazione del termine d'esordio della prescrizione si rinvengono dal collegamento operativo tra le norme contenute negli artt. 2935 e 2947 del c.c. e quelle dell'art. 1, comma 2, della l. n. 20 del 1994, alla stregua dell'interpretazione sistematica che di tali discipline ha fornito la giurisprudenza.
In tale prospettiva, facendo propri gli approdi interpretativi della giurisprudenza civile (Cass. n. 1442 del 1983, n. 3444 del 1989, n. 5701 del 1999, n. 21495 del 2005), secondo la quale "il danno non è una mera lesione di un diritto, ma lesione di un diritto dalla quale siano derivate conseguenze pregiudizievoli oggettivamente apprezzabili" (così, a partire da Sez. un., sentt. nn. 26972-26975 del 2008), la giurisprudenza contabile concorda oggi nell'affermare che l'exordium praescriptionis nel caso di danno all'erario va individuato nel momento in cui il danno si "esteriorizza", ossia diviene percepibile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa, ma anche riconoscibile come ingiusto (spesa non dovuta o valore perduto: v., ex plurimis, Sez. I, n. 365 del 2018 e n. 8 del 2019; Sez. II, n. 891 del 2016, n. 129 del 2017 e n. 182 del 2019; Sez. III, n. 303 del 2017 e n. 170 del 2019), completandosi in tal modo la nozione giuridica di fatto dannoso per l'Erario.
5. In tale contesto, la "percepibilità" e la "riconoscibilità" del danno, e quindi la "conoscibilità obiettiva del danno", ai fini dell'individuazione dell'exordium praescriptionis, va riscontrata alla stregua dell'accertamento del ricorrere di parametri oggettivi.
In primo luogo, l'osservanza da parte del danneggiato - e quindi tanto da parte dell'amministrazione danneggiata, quanto del pubblico ministero (in tal senso v.: Sez. app. Sicilia, n. 143 del 2022; Sez. III, n. 601, n. 915 e n. 3 del 2021) - di canoni di ordinaria diligenza (ex plurimis, v. Sez. riun., n. 2/2003/QM; Sez. I, n. 222 del 2019; Sez. II, n. 190 del 2019; Sez. III, n. 20 del 2020 e n. 114 del 2020).
In secondo luogo, rileva la considerazione del modello procedimentale che conforma l'azione amministrativa nell'ambito della quale si realizza il danno (cfr. Sez. riun., n. 2/2003/QM, che indica - di norma - nel collaudo il momento ultimo di esordio della prescrizione in materia di appalti; Sez. riun., n. 7/2000/QM, n. 5/2007/QM, n. 14/2011/QM, che individuano nel momento del pagamento effettivo l'esordio della prescrizione nel contesto di procedimenti ordinari di pagamento, in unica soluzione o frazionati), salvo il rilievo dell'occultamento doloso o l'incidenza di procedimenti strumentali o di controllo che conformano il procedimento di spesa.
6. In tale prospettiva, e per quanto rileva nel presente giudizio, il Collegio osserva che la condotta di occultamento doloso del danno, per determinare una vera e propria impossibilità di agire per far valere il diritto al risarcimento (v. art. 2935 c.c.) deve costituire una situazione del tutto non corrispondente alla realtà, idonea a superare l'ordinaria diligenza del danneggiato, espressione del principio di autoresponsabilità, in modo tale che neanche con l'impiego di normali controlli il danneggiato avrebbe potuto "conoscere" l'esistenza del danno.
7. Quanto alla natura ed alle forme di manifestazione dell'occultamento doloso del danno ex art. 1, comma 2, l. n. 20 del 1994, che rimane distinto dall'occultamento doloso ex art. 2941, n. 8, c.c., la giurisprudenza contabile ritiene che la condotta d'occultamento può assumere forme sia commissive che omissive (cfr. Sez. app. Sicilia, n. 38 del 2024), non dovendo comunque consistere necessariamente in una condotta "ulteriore" rispetto a quella causativa di danno (v. Sez. II, n. 150 del 2022; Sez. III, n. 75 del 2020; Sez. I, n. 55 del 2017) che, in ragione delle sue concrete modalità, può rappresentare essa stessa una condotta di "occultamento" (cfr. Sez. app. Sicilia, n. 38 del 2024).
L'occultamento doloso deve comunque realizzare una situazione obiettiva di inconoscibilità del danno (Sez. I, n. 300 del 2020, n. 457 del 2021; Sez. III, n. 13 del 2022, n. 217 del 2020, n. 240 del 2020; Sez. II, n. 592 del 2014, n. 1094 del 2015), rivelandosi - per tale caratteristica essenzialmente "oggettiva" - compatibile anche con le ipotesi di contestazione per colpa grave (v. Sez. III, n. 72 del 2021).
8. La "scoperta del danno" (da cui inizia a decorrere la prescrizione in caso di occultamento doloso) si concreta in una "conoscenza affidabile" degli elementi essenziali del danno e delle circostanze di fatto poste alla sua base (cfr. ex plurimis Sez. III, n. 915 del 2021 e n. 13 del 2022). Tale conoscenza - in caso di indagini penali - coincide di norma con la conclusione delle indagini ed il rinvio a giudizio o l'archiviazione (cfr. Sez. app. Sicilia, n. 44 del 2024; Sez. III, n. 166 del 2022, n. 107 del 2022, n. 86 del 2020, n. 114 del 2020), radicando una serie di presunzioni semplici, che tuttavia non escludono che la scoperta degli elementi essenziali della fattispecie dannosa, da parte dell'amministrazione o della Procura contabile, possa intervenire anche a prescindere, ed in alcuni casi prima, delle indagini penali (cfr. ad es. Sez. III app., n. 16 del 2020, n. 43 del 2020, n. 601 del 2021, riferite a danni derivanti da fatti dolosamente occultati o emersi da indagini penali dei quali la P.A. aveva avuto conoscenza aliunde).
In tale contesto, posto che l'occultamento doloso rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione è solo quello che determina una inconoscibilità obiettiva del danno da parte dell'amministrazione o del pubblico ministero (ai sensi dell'art. 2935 c.c.), è stato ritenuto che la presenza di un'indagine penale non determina automaticamente un doloso occultamento, se è dimostrato che l'amministrazione sarebbe stata comunque in grado di conoscere l'esistenza del danno con l'ordinaria diligenza (Sez. II, n. 193 del 2022), perfino nell'ipotesi in cui il P.M. penale abbia opposto il segreto istruttorio alla richiesta della Procura contabile (Sez. III, nn. 29 e 30 del 2022).
9. Alla stregua dei canoni ermeneutici appena richiamati e del materiale probatorio ampiamente vagliato nel contradittorio tra le parti, il Collegio ritiene insussistente il contestato occultamento doloso, con ogni effetto sul conseguente decorso dei termini prescrizionali.
Nella concreta fattispecie, infatti, risulta che il danno conseguente all'indebita percezione dei contributi, i suoi autori e le scelte poste alla sua base, erano tutt'altro che non conosciuti o non conoscibili con ordinaria diligenza da parte dell'amministrazione regionale: l'inaffidabilità delle dichiarazioni sull'indice di occupazione, ritenute integranti una contestuale condotta di doloso occultamento, impedendo alla banca ed alla Regione siciliana di conoscere il danno, era nota - quanto meno nei suoi elementi essenziali - ben più di cinque anni prima della notifica dell'invito a dedurre (primo atto interruttivo).
Al riguardo, il Collegio ritiene rilevanti la nota del 2 dicembre 2013 del Mediocredito Italiano; le note del 20 gennaio 2014 e del 12 novembre 2014, della Regione siciliana, dal contenuto delle quali si può desumere che la Regione fosse edotta del fatto che la banca non era stata messa in condizione di accertare i requisiti occupazionali dichiarati e che, quindi, questi dovevano considerarsi come non dimostrati dal percettore il finanziamento, che pertanto non aveva titolo all'erogazione.
Al valore probatorio in termini di significatività, persuasività e concludenza dei predetti elementi di prova documentale, si associa il contenuto informativo della denuncia del 24 settembre 2014 per truffa aggravata (procedimento per il quale risulta esser stata richiesta l'archiviazione per prescrizione al 15 ottobre 2018) nonché la nota prot. n. 12622 del 7 marzo 2018, che corroborano il valore probatorio delle evidenze documentali sopra richiamate, dalle quali complessivamente il Collegio ritiene di poter concludere che la competente amministrazione regionale era in condizione di conoscere - usando dell'ordinaria diligenza - dell'illecito e del danno conseguente.
Il complesso documentale sopra richiamato, infatti, forniva all'amministrazione regionale univoca indicazione circa la mancanza di riscontri probatori concernenti il possesso del requisito occupazionale, cui conseguiva la mancanza di titolo all'erogazione del contributo. Si tratta proprio di quegli elementi - le dichiarazioni sul possesso del requisito occupazionale - che sono stati ritenuti, ad un tempo, elemento causale del danno e condotta di occultamento doloso, ai fini della postergazione del termine d'esordio della prescrizione.
In tale prospettiva, le dichiarazioni rese dagli odierni appellanti in ordine al requisito occupazionale, pur avendo in astratto un'idoneità decettiva, si dimostrano inidonee a rappresentare un impedimento alla conoscibilità del danno, tale da superare l'ordinaria diligenza del danneggiato, proprio perché la Regione era stata edotta del fatto che il percettore non aveva messo la banca in condizione di accertare i requisiti occupazionali e che, quindi, questi non erano stati dimostrati dal percettore, e che quindi questi non aveva titolo all'erogazione.
Ed invero, il Collegio ritiene che i documenti sopra richiamati dimostrano l'oggettiva conoscibilità dell'illecito, che si sarebbe potuto "disvelare" attraverso gli ordinari controlli amministrativi sulle dichiarazioni del percettore che, in situazioni di omessa o carente documentazione giustificativa dei requisiti per l'erogazione di un contributo, come quelle delineate nel caso di specie, rappresentano la normale - e soprattutto necessaria - misura dell'ordinaria diligenza di un'amministrazione erogatrice di contributi pubblici.
Di tale avviso pare essere anche il Collegio di primo grado, che ha correttamente stigmatizzato "l'eccessivo protrarsi delle indagini e prima ancora la scarsa diligenza sia dell'istituto di credito convenzionato per la genericità della segnalazione sia dei funzionari regionali dell'assessorato del turismo i quali informati dell'incompletezza della documentazione avrebbero dovuto immediatamente avviare gli approfondimenti del caso su tale campo d'indagine e chiedere l'indicazione all'istituto convenzionato e l'integrazione alla ditta istante già percettrice dell'agevolazione pubblica della documentazione mancante", senza, tuttavia, trarne le effettive conseguenze in termini di exordium praescriptionis.
10. Per quanto precede, escluso il ricorrere di un occultamento doloso nei termini sopra precisati, l'invito a dedurre notificato soltanto il 3 e 4 ottobre 2022, unico atto interruttivo della prescrizione nel presente giudizio, si rivela tardivo (di circa 8 anni) rispetto all'esordio della prescrizione, da stabilirsi al momento di conoscibilità del danno secondo l'ordinaria diligenza da parte dell'amministrazione danneggiata e, quindi, al più nel 2014.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo d'appello, l'azione erariale deve dichiararsi prescritta, con conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado.
L'accoglimento del primo motivo d'appello consente di pronunciare l'assorbimento degli altri motivi d'appello.
11. La natura di pronuncia su questione esclusivamente preliminare, quale quella sulla prescrizione, della presente decisione consente di dichiarare la compensazione totale delle spese del giudizio in applicazione dell'art. 31, comma 3, c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie il primo motivo d'appello in epigrafe, dichiara la prescrizione dell'azione erariale, ed in riforma dell'impugnata sentenza respinge la domanda proposta in primo grado.
Spese compensate.