Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione III
Sentenza 5 agosto 2024, n. 930
Presidente: Perna - Estensore: Perilongo
FATTO E DIRITTO
1. Serena A. chiede l'annullamento degli atti del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente amministrativo a tempo pieno e indeterminato presso l'EDISU - Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte, conclusosi con l'indicazione di Marco C. a primo classificato.
La ricorrente, classificatasi seconda nella graduatoria concorsuale, articola tre motivi di impugnazione, di seguito compendiati:
«1) Violazione del bando di concorso quale lex specialis della procedura selettiva; Violazione di legge con riferimento all'art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135; Violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 7 agosto 1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di presupposti, mancata considerazione di circostanze essenziali», a mezzo del quale la ricorrente eccepisce il difetto in capo a C. dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, giacché - diversamente da quanto indicato nella domanda di partecipazione - egli non sarebbe stato in possesso della qualifica dirigenziale al momento dell'attivazione della procedura;
«2) Violazione del bando di concorso, sotto altro profilo, quale lex specialis della procedura selettiva; Violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 7 agosto 1990; Eccesso di potere per difetto di motivazione; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di presupposti, mancata considerazione di circostanze essenziali», diretto a denunciare l'opacità e l'arbitrarietà delle valutazioni operate dalla Commissione esaminatrice, la quale non avrebbe esplicitato i criteri di attribuzione del punteggio di C. relativo alla voce "Titoli accademici e professionali" ed avrebbe illegittimamente valutato in favore di quest'ultimo un diploma di specializzazione estraneo al profilo professionale oggetto di selezione;
«3) Violazione dell'art. 9 del bando di concorso quale lex specialis della procedura selettiva: Illegittimità per violazione dei criteri di valutazione previsti dalla commissione di esame; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di presupposti, mancata considerazione di circostanze essenziali; eccesso di potere per irragionevolezza; Eccesso di potere per erroneità manifesta della valutazione effettuata; Eccesso di potere per illogicità ed errata valutazione; Eccesso di potere per violazione dei parametri tecnico-scientifici cui è vincolato l'esercizio della discrezionalità da parte dell'amministrazione» teso a denunciare l'arbitrarietà della valutazione della seconda prova scritta svolta da C., cui sarebbe stato attribuito un punteggio sufficiente, pur a fronte della lacunosa trattazione dei quesiti assegnati e della scarsa pertinenza delle risposte fornite rispetto ai temi oggetto delle tracce.
2. Resistono in giudizio l'Amministrazione intimata e il controinteressato, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso. Con difese largamente sovrapponibili, essi contestano l'interpretazione del bando di concorso offerta da A., sostenendo che i requisiti professionali richiesti per l'accesso alla procedura fossero funzionali unicamente a individuare candidati aventi un'esperienza lavorativa qualificata in ambito dirigenziale. Non potrebbe dunque ritenersi ostativo alla partecipazione di C. al concorso il fatto che, al momento della domanda, egli avesse cessato la propria carica dirigenziale presso SIAE, giacché, ai fini dell'accesso alla procedura, rilevavano la sua competenza e la sua comprovata professionalità. Quanto alle doglianze relative all'attribuzione dei punteggi, essi contestano che il diploma di specializzazione vantato da C. fosse privo di attinenza al profilo professionale oggetto di selezione, e rivendicano l'ampia discrezionalità tecnica che compete all'Amministrazione pubblica in sede di valutazione dei titoli e delle prove di concorso.
3. Il Tribunale ha respinto l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente, non ravvisando manifesti elementi di fondatezza della domanda e rilevando che, in ogni caso, i provvedimenti impugnati non fossero suscettibili di cagionare un danno grave o irreparabile ad A. (ord. 26 ottobre 2023, n. 397).
4. All'udienza pubblica del 10 luglio 2024, previa discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso non è fondato per le ragioni di cui appresso.
6. Il primo motivo di impugnazione è incentrato sull'interpretazione dell'art. 2 del bando di concorso (rubricato "Requisiti generali, specifici e titoli"), che si riporta per estratto:
«Tutti i requisiti generali e specifici richiesti per il profilo professionale in oggetto, utili per l'ammissione al presente concorso sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di candidatura e devono sussistere al momento della costituzione del rapporto individuale di lavoro.
[...]
2.2. Requisiti specifici ed esperienza professionale
Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 70/2013, il candidato deve trovarsi ed essere in possesso di una delle seguenti condizioni: a) essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, munito della laurea richiesta dal presente bando, con anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea (ad esempio, con riferimento al comparto delle Funzioni Locali, categoria D); oppure b) essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, munito della laurea richiesta dal presente bando, con anzianità di servizio di almeno tre anni in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea (ad esempio, con riferimento al comparto delle Funzioni Locali, categoria D), ed essere in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; c) essere dipendente di ruolo di un'amministrazione statale, reclutato a seguito di corso‐concorso, ed avere un'anzianità di servizio di almeno quattro anni in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea (ad esempio, con riferimento al comparto delle Funzioni Locali, categoria D); d) essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, munito del diploma di laurea di cui al presente bando, ed aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; oppure e) essere munito del diploma di laurea richiesta dal bando e aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni; f) essere cittadini italiani forniti di idoneo titolo di studio universitario e aver maturato con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea [...]».
6.1. A. osserva che le norme del bando, in quanto inerenti una procedura selettiva, devono essere interpretate in modo strettamente letterale, al fine di impedire un uso improprio della discrezionalità valutativa dell'Amministrazione ed evitare disparità di trattamento tra concorrenti. Osserva altresì che, per espressa previsione, i requisiti professionali dei candidati devono essere posseduti - «pena esclusione» - sia al momento della presentazione della domanda sia a quello della costituzione del rapporto di lavoro. Osserva infine che l'art. 2.2, lett. d), del bando consente la partecipazione alla selezione a chi sia «in possesso della qualifica di dirigente» e abbia svolto le funzioni per almeno un biennio.
Ad avviso della ricorrente, detta norma deve essere interpretata nel senso di subordinare la partecipazione al concorso al sussistere di due distinte e concorrenti condizioni, ossia l'attualità della qualifica dirigenziale e l'anzianità (almeno) biennale di servizio. In altri termini, il candidato - quale appunto C. - che intenda accedere alla procedura sulla scorta dell'art. 2.2, lett. d), del bando deve essere dirigente in servizio e, ulteriormente, rivestire la qualifica da non meno di due anni.
Interpretata in questo senso, la norma impediva a C. l'accesso alla procedura selettiva. Il controinteressato infatti, pur avendo rivestito la qualifica dirigenziale per anni presso la SIAE, aveva consensualmente interrotto il rapporto lavorativo a far data dal 31 dicembre 2022. Al momento della presentazione della domanda, dunque, egli non possedeva una qualifica dirigenziale e, avendo chiesto accesso alla procedura in forza dell'art. 2.2, lett. d), del bando, doveva essere estromesso dalla procedura.
6.2. L'argomentazione attorea, così sommariamente ricostruita, non convince.
È indubbio che l'interpretazione delle clausole del bando di una procedura ad evidenza pubblica debba svolgersi per quanto possibile sul piano letterale, al fine di assicurare la massima trasparenza delle regole di gara ed evitare che l'attività ermeneutica assuma funzione integrativa. Detta interpretazione letterale è tuttavia possibile - e legittima (infra) - a condizione che le clausole del bando siano di chiara ed immediata interpretazione, e non presentino margini di opinabilità. Ove invece siano possibili più interpretazioni di una o più clausole contenute in un bando o in un disciplinare di gara, il principio del favor partecipationis impone di preferire la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti. Detto principio, che individua un autonomo e ulteriore criterio interpretativo di derivazione eurounitaria, sottende l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale tra candidati, teso all'individuazione e alla cristallizzazione dell'assetto di interessi maggiormente vantaggioso e conveniente per l'Amministrazione, anche in sede di reclutamento del personale, ed attua così il principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica di cui all'art. 97, comma 2, Cost. (cfr. da ultimo C.d.S., Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 295; cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 10 giugno 2020, n. 2285; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 12 marzo 2019, n. 3307).
6.3. Tanto premesso, in disparte il significato che si intenda attribuire alla clausola di cui all'art. 2.2, lett. d), del bando, il successivo art. 2.2, lett. e), ammette alla procedura selettiva chi abbia «ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni».
Ad avviso del Collegio, detta previsione può - quindi deve (supra § 6.2) - essere interpretata nel senso di consentire a C. l'accesso alla procedura selettiva di cui è causa.
6.3.1. Le previsioni di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 2.2 non sono mutualmente escludenti, di talché è possibile che un candidato possa integrare i requisiti di entrambe. È infatti possibile - e conforme al canone del favor partecipationis - interpretare l'art. 2.2 in funzione estensiva della dinamica partecipativa, nel senso che la lett. d) consente l'accesso alla selezione a chi sia in possesso della qualifica dirigenziale in un ente non ricompreso nell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 da "appena" un biennio [in continuità con le precedenti lett. a), b) e c), le quali tutte sembrano richiedere l'attualità del servizio], mentre la lett. e) consente l'accesso alla selezione a chi, pur sprovvisto all'attualità di funzioni dirigenziali in un ente pubblico (sia esso o meno ricompreso nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001: cfr. infra § 6.3.2), le abbia svolte per almeno un quinquennio [in linea di continuità con la successiva lett. f), che valorizza le esperienze apicali pregresse].
6.3.2. L'interpretazione in parola non è impedita dalla mancata inclusione della SIAE, quale ente pubblico economico, nel novero delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. La qualifica pubblicistica della SIAE è stata variamente discussa e ammessa dalla giurisprudenza amministrativa, ai fini procedimentali (cfr. C.d.S., Sez. VI, 3 febbraio 2020, n. 831, che ha ritenuto applicabile alla SIAE la disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi) o in ambito economico-giuridico (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 26 settembre 2019, n. 11330, che ha fatto leva sulla «nozione funzionale e cangiante di ente pubblico» per escludere la valenza pubblicistica della SIAE ma - si noti - a soli fini antitrust). Il conferimento di funzioni dirigenziali nella SIAE è d'altronde regolato dal d.lgs. n. 39/2013 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico").
Non è dunque normativamente imposta - e invero è contraria al principio del favor partecipationis - un'interpretazione dell'art. 2.2 del bando che pretenda di limitare l'accesso alla procedura selettiva nei confronti di chi abbia rivestito qualifiche dirigenziali in un ente non ricompreso nell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, consentendo di partecipare unicamente in forza della lett. d) (ossia a condizione che la sua qualifica sia attuale) non invece (o non anche) in forza della lett. e).
6.3.3. L'opzione ermeneutica in parola è d'altronde irragionevole sul piano sistematico, giacché porrebbe nel nulla anni di esperienza professionale in posizione apicale. Essa infatti impedisce l'accesso alla procedura selettiva in ragione della "sola" non attualità della carica dirigenziale, anche laddove - come nel caso di specie - il candidato l'abbia rivestita per quasi un decennio, per giunta solo nei confronti di chi abbia svolto tale funzione in un ente non ricompreso nell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Non va dimenticato che l'interesse dell'Amministrazione pubblica è alla selezione del candidato più idoneo sotto il piano professionale: ai fini del reclutamento del personale, ciò che rileva è infatti l'esperienza professionale pregressa. In questa prospettiva, non può che apparire irragionevole (in quanto contrario alla ratio del reclutamento presso l'Amministrazione pubblica) discriminare tra chi abbia svolto per più di un quinquennio funzioni dirigenziali in un ente ricompreso nell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (consentendogli l'accesso alla selezione in ogni caso) e chi abbia svolto per più di un quinquennio funzioni dirigenziali in un ente non ricompreso nell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (consentendogli l'accesso alla selezione a condizione che la qualifica sia attuale).
6.3.4. In definitiva, poiché - per incontroversa prospettazione - C. è stato titolare di funzioni dirigenziali presso la SIAE dal 1° febbraio 2014 al 31 dicembre 2022, egli poteva accedere alla procedura in forza dell'art. 2.2, lett. e), del bando di concorso.
Né in senso contrario rileva che egli, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, abbia dichiarato di possedere i requisiti di cui alla lett. d): in presenza dei requisiti previsti per l'accesso alla selezione, l'Amministrazione avrebbe dovuto sollecitare la regolarizzazione della domanda, soccorrendo agli errori formali contenuti in quest'ultima, al fine di salvaguardare il proprio interesse alla scelta del miglior candidato (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 8 marzo 2023, n. 3841).
Il primo motivo di impugnazione è dunque infondato.
7. Insuscettibile di favorevole considerazione è altresì il secondo motivo di doglianza.
La valutazione dei titoli professionali o accademici nonché delle prove, scritte e orali, sostenute dai candidati di una procedura selettiva costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica, di talché la valutazione dell'Amministrazione è insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità, contraddittorietà o abnormità (da ultimo ex permultis C.d.S., Sez. VII, 24 luglio 2023, n. 7198).
Nel caso di specie, il Collegio non ritiene che il diploma di specializzazione in "Diritto ed economia dello sport nell'Unione europea", conseguito dal controinteressato presso l'Università degli Studi di Teramo, sia privo di attinenza al profilo professionale oggetto di selezione. Resistente e controinteressato hanno efficacemente evidenziato come il corso di specializzazione in parola includesse materie di ambito giuridico, economico e fiscale, nonché di marketing e comunicazione (doc. 8 di parte controinteressata), argomenti non avulsi dal profilo professionale indicato all'art. 1 del bando («Il profilo professionale richiede competenza ed esperienza nella pianificazione, gestione, direzione e controllo di procedure complesse e delle attività connesse alla predisposizione, coordinamento ed attuazione degli strumenti di programmazione e gestione amministrativa, alla conoscenza approfondita delle norme degli enti di diritto allo studio, della disciplina di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e delle normative speciali di settore nazionale e regionale»). Quanto poi alle specifiche attribuzioni dell'Amministrazione procedente, gli atti di causa attestano che EDISU si occupi inter alia della promozione delle attività degli studenti universitari in ambito sportivo, anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale (cfr. docc. 20 e 21 di parte resistente). Alla luce di tali considerazioni, non è possibile affermare che l'inclusione del corso di specializzazione "Diritto ed economia dello sport nell'Unione europea" tra i titoli oggetto di valutazione sia manifestamente arbitraria o irragionevole.
Quanto invece all'attribuzione del punteggio, gli atti di causa rendono palese come la Commissione abbia attribuito a C. due punti per il diploma di specializzazione, in conformità ai criteri di cui all'art. 2.3 del bando, ove era prevista l'attribuzione di «2 punti - se in possesso di Diploma di specializzazione» (di tanto si dà conto anche negli atti di parte ricorrente). La determinazione della Commissione valutatrice appare dunque pienamente intelligibile e non pare connotata da profili di contraddittorietà o abnormità. Essa va perciò esente da censure in sede giudiziale.
8. Considerazioni in larga parte sovrapponibili possono essere svolte con riferimento al terzo e ultimo motivo di impugnazione.
La doglianza si risolve in una critica dell'uso della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione nel valutare la seconda prova scritta svolta da C. Essa inoltre sembra presupporre che gli elaborati dovessero essere svolti, a pena di esclusione, seguendo la scansione logica-cronologica degli argomenti indicata nella traccia.
Le soluzioni proposte dalla ricorrente non sono necessitate.
Sul piano formale, la strutturazione dello scritto "per segmenti", se pure aderente alla formulazione letterale della traccia, non era imposta dalle prescrizioni del bando (che prescrivevano la trattazione "completa" dei quesiti assegnati) né dunque era l'unica ammissibile. Sul piano contenutistico, il tema redatto da C. appare pertinente alle tematiche oggetto della traccia e dagli atti di causa non emergono, quantomeno con immediatezza, lacune significative nella trattazione dei quesiti né errori o imprecisioni di rilevanza tale da giustificare la radicale insufficienza della prova. Le mancanze lamentate dalla ricorrente sono inoltre riflesse nell'attribuzione del punteggio da parte della Commissione d'esame, la quale ha assegnato al controinteressato un punteggio (23/30) inferiore a quello attribuito ad A. (25/30), così riconoscendo la superiorità della prova svolta da quest'ultima.
Va d'altronde ribadito che la ricorrente contesta non già l'eccessività del punteggio attribuito a C., ma - più in radice - la possibilità stessa che l'elaborato fosse valutato come sufficiente. Ad avviso del Tribunale l'esame della documentazione di causa non giustifica una conclusione tanto netta. Le valutazioni operate dalla Commissione, ove anche opinabili, non risultano manifestamente incoerenti o irragionevoli, né dunque esorbitano dal perimetro della discrezionalità attribuita all'organo tecnico.
Il motivo di doglianza deve dunque essere disatteso.
9. In definitiva, nessuna delle censure mosse da A. è fondata. Il ricorso deve dunque essere definitivamente respinto.
10. La natura e la complessità delle questioni trattate, in uno con il contegno processuale complessivamente assunto dalle parti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.