Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo
Sentenza 8 ottobre 2024, n. 111
Presidente: Tridico - Estensore: Lo Giudice
FATTO
1. Con atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione il 4 dicembre 2023, la Procura regionale ha convenuto in giudizio l'ing. Mario C., in qualità di responsabile del Servizio tecnico del Comune di Pescosansonesco, il sig. Luigi D.M., in qualità di responsabile del Servizio amministrativo e il geom. Lorenzo S., in qualità di responsabile del Servizio tecnico dei Comuni individuati, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per una pluralità di fattispecie dannose relative all'erogazione di incentivi ai sensi dell'art. 113 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da ciascuna diminuzione patrimoniale sofferta dalle amministrazioni danneggiate, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, nonché alle spese di giudizio in favore dello Stato.
2. L'azione traeva origine dalla segnalazione di danno erariale del 10 maggio 2022, trasmessa alla Procura regionale dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Popoli (di seguito G.d.F.), relativa all'illegittima erogazione degli incentivi tecnici previsti dall'art. 113 d.lgs. n. 50/2016, emersa in seguito ad una indagine svolta nell'ambito di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, che aveva condotto alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del geom. S.
La segnalazione indicava una serie di interventi, riportati nell'atto di citazione, rispetto ai quali i sig.ri C., D.M. e S. avevano liquidato l'incentivo tecnico previsto dal citato art. 113 d.lgs. n. 50/2016 a favore di loro stessi o di terzi, in violazione delle condizioni di legge o con irregolarità nella quantificazione delle somme spettanti, con conseguente danno per le casse comunali.
All'esito dell'attività istruttoria, ritenendo sussistente il danno erariale, la Procura emetteva invito a dedurre nei confronti degli odierni convenuti. Tutti gli invitati presentavano deduzioni difensive e l'ing. C. formulava richiesta di audizione. Sulla base di quanto dedotto dagli invitati, la Procura acquisiva ulteriori elementi conoscitivi.
3. Non ritenendo superate le contestazioni, salvo che per alcune limitate ipotesi, la Procura adottava l'atto di citazione in epigrafe richiamato, formulando una pluralità di contestazioni.
3.1. In primo luogo, chiedeva la condanna dell'ing. Mario C. al pagamento di euro 9.655,96, in favore del Comune di Pescosansonesco, a titolo di dolo o in subordine di colpa grave, per aver liquidato incentivi tecnici ai sensi dell'art. 113 d.lgs. n. 50/2016 rispetto a lavori per i quali vi era stato l'affidamento diretto in seguito a dichiarazione di somma urgenza.
Tale erogazione costituiva danno erariale in quanto, sulla base della lettera della norma e della consolidata giurisprudenza contabile, gli incentivi in esame non spettavano in presenza di affidamento diretto. Il danno era pari all'importo lordo erogato dall'ente a tale titolo, a prescindere dall'importo erogato a vantaggio del soggetto che aveva liquidato il compenso.
3.2. In secondo luogo, la Procura chiedeva la condanna, a titolo di dolo e in subordine di colpa grave, del sig. Luigi D.M. al pagamento di euro 20.509,08 a favore del Comune di Pescosansonesco e del geom. Lorenzo S. al pagamento di euro 20.815,13, di cui 19.072,98 a favore del Comune di Pescosansonesco e 1.742,15 a favore del Comune di Picciano, nella qualità di responsabili dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione dei compensi e incentivi di cui al citato art. 113 d.lgs. n. 50/2016 specificamente individuati nella citazione, per il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti cui la legge subordina la corresponsione degli emolumenti stessi. Detti compensi, infatti, risultavano assegnati per alcuni interventi in assenza di procedure comparative, o in misura eccedente rispetto alle percentuali fissate dall'art. 113, commi 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016, o omettendo di indicare le funzioni svolte o di compiere le verifiche propedeutiche alla liquidazione del compenso, o in relazione ad attività non comprese tra quelle incentivabili ai sensi del citato art. 113, o per importi non previsti nel quadro economico, o in relazione all'emissione di mandati di pagamento in assenza di un titolo di legittimazione.
La Procura ribadiva che detti incentivi non spettavano in presenza di affidamento diretto. Evidenziava che l'obbligo di dettagliare l'attività svolta dai destinatari dell'incentivo e di verificarne l'effettivo svolgimento derivava dall'art. 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, richiamando anche il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori e forniture" del Comune di Pescosansonesco. A tali fonti si aggiungeva il "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche" dell'ANCI del 12 maggio 2018. Inoltre, la Procura specificava che il danno era riferito all'importo lordo erogato dall'ente e prescindeva dall'importo erogato a vantaggio del soggetto che aveva liquidato il compenso.
3.3. In terzo luogo, la Procura chiedeva la condanna del sig. S. al pagamento di euro 68.144,41 (di cui 11.834,19 al Comune di Sant'Eufemia a Maiella; 22.314,98 al Comune di Picciano; 11.991,72 al Comune di Collecorvino; 22.003,52 al Comune di Pescosansonesco), in quanto negli anni 2020 e 2021 aveva percepito incentivi tecnici in misura superiore al limite del 50 per cento del trattamento annuo lordo, posto dall'art. 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016.
Specificamente, per l'anno 2020, a fronte di un trattamento economico complessivo lordo di euro 49.719,84 aveva percepito incentivi tecnici per euro 54.732,52, con conseguente indebita percezione di euro 29.872,60 (pari alla differenza tra 54.732,52 e la metà del predetto trattamento annuo, pari a 24.859,92). Per l'anno 2021, a fronte di un trattamento economico complessivo lordo di euro 53.097,91, aveva ricevuto incentivi per euro 67.158,42 con conseguente indebita percezione di euro 40.609,47 (pari alla differenza tra 67.158,42 e la metà del predetto trattamento annuo, pari a 26.548,96).
Dal totale di euro 70.482,07 per le due annualità, doveva essere detratta la somma di euro 2.337,76, recuperata dal Comune di Picciano a seguito dell'apertura di altro procedimento poi archiviato, così determinando il danno di euro 68.144,31.
Il danno era riferito alla condotta del geom. S. come autore delle determine di liquidazione, come responsabile degli Uffici tecnici dei Comuni coinvolti e della gestione degli affidamenti e dei corrispondenti incentivi tecnici, consapevole del fatto che l'importo ricevuto a titolo di incentivo fosse superiore al predetto limite legale.
La Procura precisava che il trattamento economico complessivo annuo lordo era stato determinato utilizzando il criterio della competenza, sul presupposto della coincidenza tra quanto erogato nell'anno e l'importo per il quale era maturato il diritto alla percezione per lo stesso anno. Per il calcolo degli incentivi tecnici liquidati negli anni 2020 e 2021 era stato utilizzato il metodo di cassa, sommando gli incentivi destinati al S. al lordo delle trattenute e ritenute a carico dell'ente (c.d. "super lordo", comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione), posto che l'art. 113, nel porre il limite del 50 per cento rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo, fa riferimento agli "incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni".
3.4. La Procura chiedeva altresì la condanna a titolo di dolo al risarcimento del danno da disservizio, quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c. in euro 3.000,00, riferito solidalmente a tutti i convenuti, per la compromissione del regolare svolgimento dell'attività degli Uffici interessati. In via subordinata, in caso di riconoscimento della responsabilità a titolo di colpa grave, chiedeva la condanna al pagamento di euro 2.000,00 a carico del geom. S. e di euro 500,00 ciascuno a carico dell'ing. C. e del sig. D.M.
4. Con memoria del 7 giugno 2024 si costituiva in giudizio l'ing. Mario C. chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata o, in via subordinata, la riduzione del quantum risarcitorio.
Affermava l'infondatezza degli addebiti relativi all'aver disposto la liquidazione dell'incentivo tecnico di cui all'art. 113 d.lgs. n. 50/2016 per lavori affidati senza gara, ritenendolo spettante, avendo svolto come RUP le attività programmatorie e progettuali previste dal codice e avendo assunto la responsabilità del procedimento. Al riguardo richiamava la ratio della norma, volta a incentivare i dipendenti pubblici dotati di competenza tecnica a svolgere le mansioni relative alla fase preparatoria, istruttoria ed esecutiva delle procedure di affidamento di contratti pubblici che l'Amministrazione avrebbe altrimenti dovuto commissionare a figure tecniche esterne. Sottolineava l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche, necessarie in qualunque procedura ad evidenza pubblica, anche in assenza dell'espletamento di una gara. Affermava la possibilità di un'interpretazione estensiva della locuzione usata dal legislatore, intendendo il riferimento al prezzo a base di gara quale il valore dei lavori oggetto del contratto di appalto. Evidenziava che la norma non era di chiara interpretazione, tanto che la Corte dei conti era stata destinataria di numerose richieste di pareri sull'argomento. Sosteneva la rilevanza della successiva evoluzione normativa, visto che la nuova disciplina recata dall'art. 45 d.lgs. n. 36/2023 si riferisce alle "procedure di affidamento", accogliendo una dizione generica, in modo da consentire l'estensione del suo ambito di applicazione anche agli affidamenti di concessioni e a quelli diretti, aderendo a un criterio sostanziale di interpretazione dei presupposti per il riconoscimento dell'incentivo.
Escludeva la sussistenza dell'elemento soggettivo, stante il suo ragionevole convincimento di essere legittimato a liquidare l'incentivo, considerando anche che l'orientamento giurisprudenziale citato dalla Procura era riferibile ad alcune Sezioni regionali della Corte dei conti ed era coevo agli anni delle determine.
Affermava in via subordinata l'errata quantificazione del danno erariale. Solo una parte della somma contestata era stata erogata a suo favore, mentre per il resto era stata erogata ad altri soggetti, non citati in giudizio. Dal quantum contestato doveva dunque essere detratta la somma lorda di euro 4.546,99. Diversamente, la Procura avrebbe dovuto citare anche tali soggetti per risponderne in via esclusiva o in solido con il convenuto.
Quanto, infine, al danno da disservizio, l'imputazione a carico dell'ing. C. nella misura di euro 500,00 appariva incongrua nel suo ammontare, considerata la sproporzione del riparto rispetto agli addebiti formulati nei confronti degli altri convenuti.
5. Con memoria dell'11 giugno 2024 si costituiva in giudizio il sig. Luigi D.M., chiedendo di respingere la richiesta di condanna per difetto di colpa grave e, in via subordinata, di ridurre il quantum della responsabilità.
Faceva presente che era dipendente con la qualifica di istruttore amministrativo del Comune di Roccamorice, applicato presso il Comune di Pescosansonesco a tempo determinato e parziale per 18 ore settimanali dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre 2022 per sopperire alla carenza di personale dell'area amministrativa, con attribuzione dei compiti dei Servizi anagrafe e stato civile, Area amministrativa ed economico-finanziaria.
Le pratiche in questione erano di competenza dell'Area tecnica e rispetto ad esse si era limitato all'esecuzione dei mandati di pagamento e di quanto disposto dal geom. S., con un ruolo meramente ancillare rispetto ad esso, non essendo in possesso delle competenze di tale Area. La circostanza del conflitto di interesse contabile che aveva reso necessario il suo intervento corrispondeva a una situazione oggettiva, posto che il destinatario degli incentivi non poteva liquidare le somme a sé stesso. A tale situazione poteva rimediarsi solo demandando a lui il provvedimento di natura finanziaria, che tuttavia scaturiva da un iter amministrativo estraneo alle sue attività e, quindi, non era sindacabile. Non aveva mai preso parte alle istruttorie sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento degli incentivi tecnici operata dal S.
A dispetto del formale nomen iuris (determinazioni di liquidazione) adoperato negli atti amministrativi reputati irregolari, la reale essenza degli stessi era di atti non di liquidazione, bensì di ordinazione di pagamento, in conformità alle liquidazioni già effettuate dal responsabile dell'Area tecnica nelle determinazioni che la G.d.F. aveva individuato come antecedenti agli atti da lui firmati. Quale emittente di atti di ordinazione, dunque, non aveva l'onere di verificare i presupposti legali degli atti liquidativi, avendo già provveduto a tale incombente il responsabile dell'Area tecnica, quale naturale attributario del compito liquidativo.
6. Con memoria dell'11 giugno 2024 si costituiva in giudizio il geom. Lorenzo S. chiedendo il rigetto della domanda o, in via subordinata, la rideterminazione del quantum risarcitorio.
Con riferimento alle contestazioni relative all'indebita erogazione dell'incentivo previsto dall'art. 113 d.lgs. n. 50/2016, ne affermava l'infondatezza, esaminando i singoli addebiti. In via preliminare, evidenziava che la prova e la quantificazione del danno erariale devono essere fornite dalla Procura procedente, con la conseguenza che un'eventuale erroneità nelle modalità di calcolo delle somme richieste in restituzione, non superata in sede dibattimentale, comporterebbe il rigetto integrale delle domande per difetto della prova.
Rispetto agli interventi per i quali vi era stato l'affidamento dei lavori senza gara, sosteneva la spettanza dell'incentivo stesso. Aveva interpretato in maniera estensiva l'inciso "posti a base di gara" presente nell'art. 113 d.lgs. n. 50/2016, ritenendo comprese in tale dicitura tutte le procedure di affidamento, considerato che, a prescindere dalle procedure di aggiudicazione, le funzioni tecniche erano di fatto le medesime ed erano state effettivamente svolte. Tale interpretazione era stata condivisa dal Consiglio di Stato nel parere n. 1357/2021, secondo il quale l'omesso espletamento della procedura di gara non comporterebbe la decadenza per intero dal diritto all'incentivo da parte del dipendente pubblico ma darebbe luogo a una mera decurtazione proporzionata alla quota di incentivo dovuta per l'espletamento delle attività propedeutiche alla gara. Il Legislatore, in sede di riforma del codice degli appalti, all'art. 45 d.lgs. n. 36/2023, aveva sostituito l'inciso "posti a base di gara", con il più esplicito "posto a base delle procedure di affidamento". In via subordinata, proponeva la decurtazione della sola parte del compenso relativa alla fase di gara non espletata.
Con riferimento alla carente indicazione delle funzioni svolte quale circostanza ostativa al riconoscimento dell'incentivo ai destinatari, per la mancata presentazione delle schede richiamate nel regolamento ANCI menzionato dalla Procura, rilevava che tale regolamento non era fonte del diritto e, pertanto, non poteva disciplinare una procedura amministrativa comunale. Inoltre, i regolamenti approvati dai Comuni interessati non imponevano la presentazione di tali schede. La ratio della disposizione del regolamento ANCI era di mettere il dirigente competente alla liquidazione e il RUP in condizione di ripartire l'incentivo tra le figure tecniche, sulla base dell'attività svolta. Negli affidamenti in contestazione tale esigenza non sussisteva, in quanto le attività erano svolte al massimo da due soggetti, di cui uno ricopriva la funzione di RUP, il quale era a conoscenza delle attività svolte da lui stesso e dal suo eventuale collaboratore. In base all'art. 113 citato, il riconoscimento degli incentivi era condizionato al "previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti", ma non erano disciplinate le modalità con cui il funzionario doveva espletare tali accertamenti, che potevano essere eseguiti verificando la documentazione relativa all'esecuzione delle opere.
Con riferimento al mancato rispetto del limite del 50 per cento posto dall'art. 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 (percentuale massima di incentivi erogabili rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo) per le annualità 2020 e 2021, i conteggi effettuati dalla G.d.F. erano erronei, sia concettualmente che matematicamente. Il limite del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo doveva essere calcolato tenendo conto del principio di competenza e non di quello di cassa, computando cioè gli importi per i quali maturava, nell'anno considerato, il diritto alla percezione, senza che rilevasse il momento del pagamento. Con lo stesso criterio si doveva operare per la determinazione del limite massimo dell'importo riconoscibile al personale dipendente a norma dell'art. 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, dunque facendo riferimento all'anno di svolgimento delle funzioni tecniche e a prescindere dal momento dell'effettivo pagamento. Al riguardo richiamava la deliberazione della Sezione di controllo per l'Abruzzo n. 280/2021. Nel caso di specie, erano stati conteggiati nel calcolo annuale del 2020 anche incentivi maturati nel triennio 2012/2014 (epoca di inizio e fine lavori, peraltro quando non era ancora in vigore il d.lgs. n. 50/2016) e solo liquidati nel 2020.
Il calcolo effettuato dalla G.d.F. degli incentivi percepiti era erroneo anche da un punto di vista matematico, in quanto la somma contestata era superiore agli incentivi realmente corrisposti al geom. S., come emergeva dal confronto tra tali conteggi e le certificazioni uniche, le attestazioni e i prospetti riepilogativi rilasciati dagli enti. Ai fini del calcolo degli incentivi corrisposti doveva essere preso come riferimento il lordo e non il "super-lordo" richiamato dalla Procura. Elaborando i conteggi secondo tali principi, sulla base della documentazione allegata alla memoria di costituzione, l'eccedenza dell'incentivo percepito dal geom. S. risulterebbe pari a euro 23.465,35. Mancando la prova certa del superamento del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo a titolo di incentivi per le annualità 2020 e 2021, le somme contestate dovevano essere scomputate dal calcolo del danno erariale o, in subordine, doveva essere ridotta la somma oggetto di restituzione.
Escludeva la sussistenza del danno da disservizio, stante l'infondatezza delle altre contestazioni.
In via istruttoria, chiedeva di disporre il suo interrogatorio non formale e di ammettere una CTU finalizzata a quantificare l'esatto ammontare delle somme da lui percepite nonché il vantaggio economico avuto dagli enti interessati in conseguenza delle sue condotte, mediante comparazione tra quanto pagato e i costi che l'ente avrebbe sostenuto se si fosse rivolto al libero mercato affidando gli incarichi tecnici a professionisti esterni.
7. Alla pubblica udienza del 2 luglio 2024 sono comparsi, come da verbale, il P.M. dott.ssa Iacovelli e gli avv. Spagnuolo, De Iulis e Della Rocca per i convenuti.
Il P.M. ha ribadito le argomentazioni esposte nell'atto di citazione, replicando alle eccezioni sollevate. Si è opposto alle richieste formulate in via istruttoria.
L'avv. Della Rocca ha confermato le tesi difensive, evidenziando l'impossibilità di fare riferimento al momento della liquidazione dei compensi erogati al convenuto S. per il calcolo del superamento del limite del 50 della retribuzione.
L'avv. De Iulis ha ribadito la peculiarità della posizione del convenuto D.M. e l'assenza di colpa grave nella relativa condotta.
L'avv. Spagnuolo ha sostenuto la legittimità dell'operato del convenuto C., in considerazione dell'interpretazione delle condizioni normative in base alle quali ritenere spettante l'incentivo.
Esaurita così la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La Sezione è chiamata a pronunciare in merito a una pluralità di fattispecie dannose, contestate a diverso titolo ai convenuti dalla Procura regionale, in relazione alla liquidazione di incentivi tecnici previsti dall'art. 113 d.lgs. n. 50/2016, in assenza dei relativi presupposti.
2. La richiesta di condanna nei confronti dell'ing. Mario C. al pagamento di euro 9.655,96, in favore del Comune di Pescosansonesco per aver liquidato, in qualità di responsabile del Settore tecnico del medesimo Comune, incentivi tecnici ai sensi dell'art. 113 d.lgs. n. 50/2016 rispetto a lavori oggetto di affidamento diretto in seguito a dichiarazione di somma urgenza (in particolare, relativi a lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza di strade comunali a seguito dell'emergenza maltempo del gennaio 2017, contrassegnati con le lett. a e b nell'atto di citazione e liquidati con determinazioni n. 46 e n. 47 del 15 luglio 2018) è fondata e deve essere accolta.
Occorre preliminarmente richiamare la disciplina applicabile alla fattispecie in esame, alla luce degli orientamenti interpretativi della giurisprudenza contabile.
Ai sensi dell'art. 113, comma 2, primo periodo, d.lgs. n. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche), vigente all'epoca dei fatti, "a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti".
La Sezione delle autonomie e le Sezioni regionali di controllo in sede consultiva della Corte dei conti sono intervenute con una pluralità di pronunce volte a definire la portata applicativa della disposizione, individuando, tra l'altro, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, quali procedure di affidamento consentano di realizzare il presupposto per l'erogazione dell'incentivo. In particolare, è stato evidenziato che il richiamo contenuto nella norma alla determinazione del fondo in misura pari a una percentuale degli importi posti a base di gara consente di configurare come indefettibile il previo esperimento di una gara ai fini del riconoscimento degli incentivi. In mancanza della gara, infatti, la norma non prevede l'accantonamento delle risorse nel fondo e, conseguentemente, è da escludere la relativa distribuzione (in tal senso, tra le altre, cfr. Sez. autonomie, delib. n. 2/2019/QMIG; Sez. contr. Lombardia, delib. nn. 185/2017 e 190/2017; Toscana, delib. n. 19/2018; Veneto, delib. nn. 455/2018, 72/2019 e 121/2020; Liguria, delib. n. 136/2018; Lazio, delib. n. 47/2018; Emilia-Romagna, delib. n. 33/2020; Puglia, delib. n. 103/2021). Si aggiunga che, poiché la norma in esame pone una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio, in conformità ai principi di cui all'art. 14 disp. prel. c.c., non può essere oggetto di interpretazione estensiva né analogica, con conseguente impossibilità di riconoscere l'incentivo stesso al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti.
Dunque, poiché il previo esperimento di una gara costituisce il presupposto essenziale e indefettibile per il riconoscimento degli incentivi in questione, il riconoscimento di tali incentivi in caso di affidamento diretto costituisce una spesa indebita per l'Amministrazione, e consente di configurare la sussistenza del conseguente danno erariale (cfr. Sez. I app., sent. n. 600/2022; Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 49/2023).
Il Collegio ritiene condivisibile l'esposta linea interpretativa, evidenziando nel contempo l'assenza di un diverso consolidato orientamento, che consenta di superare tale indirizzo.
Né valide argomentazioni a sostegno della tesi difensiva, secondo la quale gli incentivi spetterebbero anche in caso di affidamento diretto, possono essere tratte dalla successiva evoluzione della disciplina legislativa (in particolare, l'art. 45 d.lgs. n. 36/2023, richiamato dalla difesa) non essendo tale disciplina sopravvenuta applicabile alla fattispecie in esame, in quanto priva di efficacia retroattiva.
È opportuno sottolineare che nessuna contestazione è stata mossa dalla Procura in merito allo svolgimento di attività tecniche in relazione agli affidamenti in esame, venendo in rilievo esclusivamente la non spettanza dell'incentivo in assenza dell'espletamento di gara per gli affidamenti stessi.
L'ammontare del danno è pari a euro 9.655,96, quindi alla perdita patrimoniale subita dall'ente, quale somma indebitamente liquidata a titolo di incentivi tecnici con le determine relative ai lavori sopra richiamati (cfr. determine n. 46/2018 per euro 6.508,82 e n. 47/2018 per euro 3.147,40 e mandato di pagamento n. 134 del 16 aprile 2019 per l'importo di euro 7.298,53, al netto delle ritenute e trattenute a carico dell'amministrazione). Su tale somma è altresì dovuta la rivalutazione monetaria dal momento di ciascun pagamento, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza fino all'effettivo pagamento.
Vale precisare che ai fini della configurabilità della responsabilità in esame e della determinazione del relativo quantum occorre avere riguardo alla perdita subita dall'Amministrazione danneggiata, restando irrilevante che la somma sia stata erogata a favore dello stesso convenuto o a favore di altro soggetto. Il presente giudizio, infatti, non riguarda il profilo meramente restitutorio rispetto a somme indebitamente ricevute, facendo esclusivo riferimento al danno subito dall'Amministrazione ai fini del relativo risarcimento.
È altresì irrilevante quale importo netto sia stato percepito dai destinatari della liquidazione, essendo il danno commisurato all'indebita spesa sostenuta dall'Amministrazione (cfr. al riguardo Sez. riun., sent. n. 24/2020/QM, secondo la quale "è all'onere complessivamente sopportato dall'Amministrazione che occorre avere riguardo per individuare l'effetto pregiudizievole generato dalla condotta censurata. L'esborso, con ogni evidenza, comprende anche gli importi dovuti per ottemperare agli obblighi tributari e contributivi: questi ultimi concorrono, al pari delle altre causali, a gravare sul bilancio come componente negativa").
Devono essere altresì respinte le eccezioni difensive volte a configurare la responsabilità anche nei confronti dei soggetti che hanno adottato i successivi atti di pagamento. Gli atti esecutivi di quanto disposto dal convenuto nelle fasi di determinazione e liquidazione dell'incentivo, infatti, non implicano un nuovo accertamento della sussistenza dei presupposti di erogabilità degli incentivi.
Sussiste altresì l'elemento soggettivo della responsabilità sotto il profilo del dolo, quanto meno quale dolo eventuale, avendo il convenuto consapevolmente applicato la disciplina oltre il dettato normativo, dando seguito ad un'interpretazione estensiva in contrasto con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, precedenti rispetto alla condotta contestata. Né la circostanza che sulla disciplina stessa fossero state formulate plurime richieste di parere dalle amministrazioni interessate può costituire una esimente per il convenuto, ritenendo la norma stessa di non chiara e univoca interpretazione: in presenza di dubbi interpretativi, infatti, la condotta esigibile avrebbe imposto di operare un doveroso approfondimento.
3. La richiesta di condanna nei confronti del sig. Luigi D.M. per euro 20.509,08 a danno del Comune di Pescosansonesco e del geom. Lorenzo S. per euro 20.815,13, di cui 19.072,98 a danno del Comune di Pescosansonesco e 1.742,15 a danno del Comune di Picciano, per il mancato rispetto dei presupposti cui la legge subordina la liquidazione e corresponsione degli emolumenti per incentivi tecnici, deve essere parzialmente accolta, sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
3.1. Occorre procedere separatamente all'esame delle diverse categorie di contestazioni, al fine di definire la fondatezza o meno di ciascuna di esse.
3.1.1. In primo luogo, emerge l'attribuzione di incentivi tecnici con riferimento ai lavori affidati senza l'espletamento delle procedure di gara, indicati nell'atto di citazione con le lett. c), e), f), h), i), r) e s).
Per le motivazioni già esposte (cfr. precedente punto n. 2 della presente sentenza, da intendersi qui richiamate), ritiene il Collegio che le contestazioni della Procura regionale in esame siano fondate, non potendo essere riconosciuto come spettante l'incentivo in caso di affidamento diretto. Ne consegue la sussistenza del danno erariale imputabile al soggetto che ha determinato la liquidazione delle somme non spettanti.
Non possono accogliersi le eccezioni prospettate dalla difesa in via subordinata, di decurtazione della sola parte del compenso relativa alla fase di gara non espletata, non essendo rinvenibile alcun fondamento normativo ad una simile interpretazione e stante il già richiamato principio di stretta interpretazione della disciplina eccezionale recante la previsione degli incentivi in esame.
Alla luce di quanto sopra, sono dunque fondate le contestazioni relative alla liquidazione degli incentivi di seguito indicati, in quanto erogati in presenza di affidamento diretto dei lavori e senza lo svolgimento di procedura comparativa, con sussistenza del danno pari alla somma indebitamente liquidata da ciascuno dei convenuti a titolo di incentivi tecnici:
- lett. c) dell'atto di citazione, riguardante lavori di somma urgenza per l'eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità nel centro abitato di Pescosansonesco Vecchio, per i quali il geom. S., con determinazione 14/L del 26 marzo 2019, ha liquidato incentivi tecnici per complessivi euro 1.640,55 (ripartiti tra sé medesimo in misura pari al 70 per cento quale RUP e altri dipendenti), con conseguente danno per tale importo, nei confronti del Comune di Pescosansonesco e riferibile alla condotta del geom. S.;
- lett. e) dell'atto di citazione, riguardante interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per i quali il sig. D.M., sulla base del prospetto di liquidazione predisposto dal geom. S., con determina n. N9/D del 18 febbraio 2021 ha liquidato a favore del geom. S. l'incentivo per euro 795,53, con conseguente danno per tale importo, nei confronti del Comune di Pescosansonesco e riferibile alla condotta del sig. D.M.;
- lett. f) dell'atto di citazione, riguardante interventi di messa in sicurezza della rete stradale, per i quali il sig. D.M., sulla base del prospetto di liquidazione predisposto dal geom. S., con determina n. 7 del 18 febbraio 2021 ha approvato e liquidato l'incentivo a favore del geom. S. per euro 698,00, con conseguente danno per tale importo, nei confronti del Comune di Pescosansonesco e riferibile alla condotta del sig. D.M.;
- lett. h) dell'atto di citazione, riguardante l'abbattimento di barriere architettoniche e la messa in sicurezza della scuola dell'infanzia, per il quale il sig. D.M., sulla base dei prospetti di liquidazione predisposti dal geom. S., con determina n. 25 del 18 febbraio 2021 ha approvato e liquidato l'incentivo a favore del geom. S. per euro 1.600,00, con conseguente danno per tale importo, nei confronti del Comune di Pescosansonesco e riferibile alla condotta del sig. D.M.;
- lett. r) dell'atto di citazione, riguardante la messa in sicurezza di edifici privati ubicati in via Vittorio Emanuele III del Comune di Picciano, per il quale il geom. S. con determinazione n. 2 del 25 marzo 2021 ha liquidato a favore di sé stesso, per l'attività di RUP, l'importo di euro 1.042,15, con conseguente danno nei confronti del Comune di Picciano e riferibile alla condotta del geom. S.;
- lett. s) dell'atto di citazione, riguardante l'efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Picciano, per il quale il geom. S. con determinazione n. 40 del 14 dicembre 2019 ha liquidato a favore di sé stesso, per l'attività di RUP, l'importo di euro 700,00, con conseguente danno per tale importo, nei confronti del Comune di Picciano e riferibile alla condotta del geom. S.
Rispetto alla contestazione di cui alla lett. i), riguardante gli incentivi relativi al "risanamento idrogeologico del nucleo abitato in località Paradiso di Pescosansonesco" (progetto definitivo-esecutivo dei lavori approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 29 agosto 2020) la Procura rileva che con determinazione n. 31 del 22 febbraio 2021, senza che risultasse l'avvenuto ricorso alla gara pubblica, il geom. S. aveva predisposto i prospetti di liquidazione degli incentivi tecnici nella misura di euro 8.298,40, di cui 5.808,88 a favore di sé stesso e 2.489,52 a favore del D.M. quale collaboratore finanziario e amministrativo. Con determinazione n. 16 del 13 marzo 2021 il D.M., quale responsabile del Servizio amministrativo, approvava e liquidava l'incentivo tecnico a favore del S. per euro 5.808,88.
Sostiene invece il geom. S. che la gara vi era stata, con conseguente spettanza dell'incentivo, producendo la determinazione a contrattare n. 108 del 4 settembre 2020 (che richiama nelle sue premesse la d.g.c. n. 28 anziché n. 29 del 29 agosto 2020 e determina "di fare ricorso, per la scelta del contraente, alla procedura negoziata prevista all'art. 36, comma 2, lettera b del Codice dei contratti"), l'"elenco ditte procedura negoziata" (allegando un file che riguarda altro piano investimenti, ha un diverso oggetto e non indica tra le ditte quella risultata aggiudicataria), la lettera di invito alla procedura negoziata (producendo il file della lettera, privo di firma, data e protocollo e senza alcuna prova dell'invio delle PEC alle ditte), il verbale di gara (allegando un file privo di firme e protocollo) e il contratto di appalto del 29 settembre 2020 (prodotto senza firme né protocollo).
Al riguardo il Collegio rileva che la documentazione prodotta a supporto dell'asserito svolgimento della gara, in considerazione delle incongruenze rilevate e dell'assenza degli estremi degli atti stessi (data, numero e protocollo), non è idonea a fornire valida prova di quanto affermato. Dunque, non ritenendosi provato quanto eccepito dal convenuto, deve riconoscersi la sussistenza del danno contestato dalla Procura, nei confronti del Comune di Pescosansonesco, pari a euro 2.489,52 riferibile alla condotta del S. ed euro 5.808,88 riferibile alla condotta del D.M.
3.1.2. Un ulteriore profilo di danno erariale rilevato dalla Procura riguarda la non corretta determinazione degli importi elargiti a titolo di incentivo tecnico, in quanto liquidati in misura eccedente rispetto ai limiti fissati dall'art. 113 d.lgs. n. 50/2016, in relazione agli interventi indicati nell'atto di citazione con le lett. d), g.1), j) e k), con conseguente configurabilità del danno erariale per la parte eccedente rispetto a quanto effettivamente spettante.
In primo luogo, deve essere esaminata la contestazione di cui alla lett. d) dell'atto di citazione, relativa all'intervento di miglioramento sismico di un edificio comunale del Comune di Pescosansonesco (Piano di interventi antisismici su edifici pubblici con funzioni strategiche ai fini della protezione civile, annualità 2014/2015, d.g.r. n. 683 del 24 novembre 2017).
La Procura rileva che con deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 5 novembre 2019 era stata approvata una variazione del quadro economico che prevedeva quale "fondo art. 113 del d.lgs. 50/2016", la somma di euro 6.141,31. Con determinazione n. 30 del 22 febbraio 2021, il geom. S. approvava i prospetti di liquidazione dell'incentivo di cui al citato art. 113 nella misura di euro 6.141,31, non decurtando dallo stesso la quota del 20 per cento destinata all'ammodernamento tecnologico dell'ente, e ripartendo la somma tra sé stesso (per euro 4.298,92) e D.M. (per euro 1.842,39). Con la stessa determinazione il geom. S. liquidava l'incentivo a favore del D.M. nella misura di euro 1.842,39. Con determinazione n. 17/D del 16 marzo 2021 il D.M. liquidava l'incentivo a favore del S. per l'importo di euro 4.298,92. La somma elargita in eccedenza rispetto al dovuto, pari alla predetta quota del 20 per cento, era dunque pari a euro 1.228,25, di cui euro 859,78 per la liquidazione effettuata dal D.M., ed euro 368,47 per la liquidazione effettuata dal S.
Secondo quanto sostenuto dal geom. S., invece, durante lo svolgimento dei lavori, ancora in corso di esecuzione, era stato necessario reperire ulteriori risorse che avevano incrementato il quadro tecnico economico, portando la quota di incentivo tecnico a complessivi euro 8.471,31 (dato dalla somma di euro 4.539,57 da progetto principale; 1.601,74 da incremento GSE; 2.330,00 da incremento finanziamento). Secondo il calcolo aggiornato, l'incentivo accantonabile, pari all'80 per cento di euro 8.471,31, era pari a euro 6.777,05. Dunque, essendo stato liquidato l'incentivo per euro 6.141,31, sarebbe ancora da liquidare la somma di euro 635,74. A tal fine, allega la nota della Regione prot. n. 95886/24 del 5 marzo 2024 che, facendo riferimento alla nota del Comune prot. n. 332 del 13 febbraio 2024 di richiesta di un contributo aggiuntivo, comunica di aver provveduto ad assegnare e impegnare le somme aggiuntive con determina del 23 febbraio 2024. Allega altresì due file, privi di firma, data e protocollo, recanti il quadro economico dell'intervento iniziale e quello aggiornato con l'incremento finanziario. Non sono né allegati né richiamati atti di approvazione da parte dei competenti organi del Comune di tale quadro economico aggiornato.
Al riguardo il Collegio osserva che quanto asserito dalla difesa del convenuto non appare idoneo a far ritenere legittima la liquidazione operata. Sulla base di quanto affermato e della documentazione prodotta, emerge che a fronte di liquidazioni effettuate nel 2021, la richiesta del Comune alla Regione di disporre un incremento finanziario è stata formulata solo nel febbraio 2024 e riscontrata dalla Regione nel marzo 2024, rispetto a lavori che risultano ancora in corso. Pur se, in ragione dell'incremento finanziario riconosciuto dalla Regione, potranno essere eventualmente valutate e riconosciute somme aggiuntive anche a titolo di incentivi tecnici, allo stato attuale non è stata fornita alcuna prova della sussistenza di idonei provvedimenti di approvazione del nuovo quadro economico, né della maturazione del diritto agli incentivi stessi, restando dunque confermato che la liquidazione del 2021 è stata effettuata in eccedenza rispetto alle somme effettivamente spettanti. Per tale contestazione, dunque, deve essere affermata la sussistenza attuale del danno cagionato al Comune di Pescosansonesco per euro 859,78 da parte del sig. D.M. e per euro 368,47 da parte del geom. S.
La Procura contesta l'irregolare liquidazione di incentivi anche con riferimento alla realizzazione delle opere infrastrutturali urgenti di accesso e valorizzazione del Santuario Santo Nunzio Sulprizio del Comune di Pescosansonesco (l.r. n. 1/2019, concessione contributo straordinario di euro 1.000.000,00), indicata nell'atto di citazione alla lett. g.1). Il quadro economico, approvato con delibera della Giunta comunale n. 26 del 28 maggio 2019, prevedeva un incentivo tecnico ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016 pari a euro 12.000,00. Con determinazioni n. 100 del 4 agosto 2020 e n. 33 del 23 febbraio 2021 il responsabile del Servizio tecnico, geom. S., predisponeva i prospetti degli incentivi tecnici e liquidava rispettivamente l'acconto e il saldo a favore del D.M. pari, ciascuno, a euro 1.875,00 (per un totale di euro 3.750,00), dando atto che la quota di acconto e di saldo come incentivo a proprio favore quale RUP, ciascuno per l'importo di euro 4.375,00 (per un totale di euro 8.750,00), sarebbe stata liquidata dal responsabile del Servizio amministrativo D.M. Quest'ultimo approvava e liquidava l'incentivo a favore del S. con determinazione n. 12/D del 2 marzo 2021. Dunque, era stato liquidato a titolo di incentivi tecnici l'importo di euro 12.500,00. Tuttavia, poiché l'incentivo approvato con deliberazione della Giunta n. 26/2019 era pari a euro 12.000,00 e l'importo liquidabile a euro 9.600.00, risultava indebitamente corrisposta la somma di euro 2.900,00, di cui euro 2.030,00 destinati al S. e riferibili alla liquidazione effettuata dal D.M. ed euro 870,00 destinati al D.M. e riferibili alla liquidazione effettuata dal S.
Il S. eccepisce che, in corso d'opera, era stato adeguato il QTE pre-gara con determinazione dirigenziale n. 96-L/2020 del 1° agosto 2020, successivamente assestato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 20 del 21 maggio 2024, con conseguente correttezza delle liquidazioni effettuate.
Pur rilevando che la citata deliberazione di Giunta comunale è intervenuta solo a considerevole distanza di tempo dall'effettuazione della contestata liquidazione, peraltro successivamente all'instaurazione del presente giudizio, e pur evidenziando che nelle sue premesse evidenzia la necessità di "prendere atto della spesa complessiva effettivamente sostenuta analizzando le singole voci del quadro tecnico economico", ritiene il Collegio che nella fattispecie possa ritenersi sanata la contestata irregolarità della liquidazione, dovendosi attribuire rilevanza alla circostanza che la determina dirigenziale che ha rideterminato il quadro economico è intervenuta fin dall'agosto 2020, dando atto delle relative motivazioni, e che seppure tardivamente è intervenuta l'approvazione della Giunta comunale. Conseguentemente, la richiesta di condanna per la contestazione in esame deve essere respinta.
La non corretta determinazione dell'incentivo è altresì oggetto della contestazione di cui alla lett. j) dell'atto di citazione, riguardante l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza della scuola materna in via Cavour del Comune di Pescosansonesco. La Procura rileva che con deliberazione n. 50 del 14 novembre 2018 era stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento con rimodulazione del quadro economico e riduzione dell'incentivo tecnico nella somma di euro 4.120,50. Con determinazione n. 109 del 14 settembre 2020, il geom. S. liquidava a proprio favore l'incentivo tecnico per euro 3.708,45. Con mandato di pagamento n. 428 del 20 ottobre 2020 il responsabile del Servizio amministrativo D.M., facendo riferimento alla predetta determina n. 109/2020, disponeva il pagamento di euro 2.803,06 di cui 2.250,93 destinati al S. e 563,84 destinati al D.M. stesso. Con successivo mandato n. 510 dell'11 dicembre 2020 il D.M. disponeva anche il pagamento a favore di altro soggetto dell'incentivo tecnico pari a euro 311,45. Tuttavia, poiché nella citata determina n. 109/2020 nulla era previsto a favore del D.M. e dell'altro soggetto, le erogazioni di euro 563,84 e 311,45, per un totale di euro 875,29 erano prive di giustificazione.
Ritiene il Collegio che la prospettazione attorea sul punto sia condivisibile, in quanto nella fattispecie risulta disposto il pagamento di somme in assenza di idonea giustificazione, mancando una precedente disposizione per le somme di euro 563,84 (a favore del D.M.) e di euro 311,45 (a favore dell'altro soggetto). La somma complessiva, pari a euro 875,29, costituisce dunque danno erariale riferibile al sig. D.M. nei confronti del Comune di Pescosansonesco.
Un'ulteriore fattispecie da esaminare è la contestazione di cui alla lett. k) dell'atto di citazione, riguardante l'emergenza maltempo 2017 e la messa in sicurezza del muro di contenimento nel centro storico adiacente al santuario del Comune di Pescosansonesco. La Procura rileva che con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 2 luglio 2019 veniva approvato il progetto definitivo con il quadro economico che prevedeva euro 8.200,00 quale quota per gli incentivi ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016. Il responsabile dell'Area tecnica, geom. S., con determinazione n. 9 del 28 gennaio 2020 liquidava l'incentivo tecnico a favore di sé stesso (euro 4.920,00) e di altri soggetti (rispettivamente per euro 2.460,00 ed euro 820,00) non decurtando la quota del 20 per cento destinata all'ammodernamento tecnologico dell'ente, così sottraendo la somma di complessivi euro 1.640,00 alla destinazione impressa dal citato art. 113. A seguito di richiesta di chiarimenti della Procura, il Comune di Pescosansonesco con nota prot. n. 2691 del 7 dicembre 2022 trasmetteva una relazione in merito agli incentivi indicati, confermando i dati forniti dalla G.d.F.
In proposito il geom. S. evidenzia che non era stata considerata una perizia di variante, approvata con determinazione n. 133-B del 30 ottobre 2020 dello stesso S. quale responsabile del Servizio tecnico, che aveva modificato il QTE originario. Afferma altresì che vi era stato un erroneo calcolo dell'incentivo. Dal calcolo rielaborato l'incentivo da quadro economico sarebbe stato pari a euro 8.696,60 e l'incentivo spettante a euro 6.957,28. Poiché l'incentivo liquidato era pari a euro 8.200,00, la differenza in eccesso sarebbe di euro 1.242,72 anziché 1.640,00.
Ritiene il Collegio che la documentazione prodotta dal convenuto non sia idonea a superare la contestazione formulata. Infatti, non risulta né citata né allegata alcuna deliberazione di Giunta comunale volta a modificare il quadro economico originario, approvato con la citata deliberazione della Giunta comunale n. 27/2019. La stessa determinazione n. 133-B, adottata dal convenuto il 30 ottobre 2020, citata dalla difesa per affermare la modifica del quadro economico, è successiva alla liquidazione operata con determinazione del gennaio dello stesso anno, e non risultano in essa individuate le specifiche ragioni che giustificherebbero l'aumento delle somme destinate a tali incentivi. Dunque, allo stato, sussiste il danno nei confronti del Comune di Pescosansonesco, derivante dall'indebita liquidazione da parte del geom. S. di incentivi tecnici per un ammontare maggiore di quanto spettante, pari a euro 1.640,00.
3.1.3. Rispetto ai già citati lavori effettuati presso il Santuario Santo Nunzio Sulprizio, la Procura evidenzia ulteriori ipotesi di responsabilità indicate alle lett. g.2) e g.3) dell'atto di citazione, per l'illecita erogazione degli incentivi.
In particolare, per quanto concerne la contestazione di cui alla lett. g.2), con determinazione n. 39 del 13 marzo 2020 il responsabile dell'Area tecnica geom. S. aveva predisposto il prospetto di liquidazione relativo ad uno studio di fattibilità, dal medesimo realizzato quale tecnico dipendente della stessa Amministrazione, determinando l'importo del compenso in euro 5.305,60 (ivi inclusi gli oneri riflessi). Con tale determinazione dava atto che la liquidazione sarebbe avvenuta con successivo provvedimento da assumersi a cura del responsabile del Settore finanziario. Con determinazione n. 35/D del 14 maggio 2020 il responsabile del Servizio amministrativo D.M. liquidava in favore del S. l'importo di euro 5.305,60 per lo studio di fattibilità.
La Procura evidenzia che il compenso è stato erogato per lo svolgimento di un'attività non compresa tra quelle incentivabili ai sensi del citato art. 113 e preclusa dall'art. 24 d.lgs. n. 50/2016, che consente al dipendente pubblico di redigere progetti di fattibilità esclusivamente nell'ambito delle mansioni di competenza del profilo di appartenenza. Come evidenziato dalla G.d.F. nella relazione del 10 maggio 2022, le somme accantonate nel quadro economico sotto la voce "studio di fattibilità stime e valutazioni" (dal quale risultava a tale scopo la somma di euro 4.000) erano accantonate per eventuali affidamenti a professionisti esterni al Comune. Il S. ne aveva chiesto la liquidazione presentando il prospetto relativo al fondo incentivante di cui al citato art. 113, recante anche le somme destinate agli oneri riflessi, delle quali, peraltro, non vi era traccia nel quadro economico.
Il Collegio ritiene condivisibile la prospettazione attorea. Sulla base di quanto previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 50/2016, all'epoca vigente, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, sono espletate, in primo luogo, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, in quanto rientranti nelle mansioni proprie degli uffici stessi. Lo svolgimento di tali specifici compiti non consente la liquidazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 d.lgs. n. 50/2016, in quanto si tratta di attività non rientranti nelle funzioni tassativamente indicate dalla norma stessa (arg. ex Sez. contr. Piemonte, delib. n. 44/2014; Sez. contr. Umbria, delib. n. 26/2021). D'altro canto, nel quadro economico dell'intervento erano previsti gli incentivi tecnici ai sensi del citato art. 113, i quali erano stati oggetto di liquidazione anche a favore del medesimo geom. S. (cfr. la già esaminata contestazione di cui alla lett. g.1 dell'atto di citazione). Ne discende che le somme indebitamente liquidate a tale titolo da parte del D.M., pari a euro 5.305,60, costituiscono ulteriore danno cagionato nei confronti del Comune di Pescosansonesco.
In relazione allo stesso intervento, con la contestazione di cui alla lett. g.3), la Procura rileva l'illecita erogazione ad un soggetto esterno di importi non previsti nel quadro economico. In particolare, la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 10 marzo 2020 e la deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 17 luglio 2020 avevano approvato il quadro economico destinando la somma di euro 1.800,00 all'attività di supporto al RUP. Tuttavia, con le determinazioni n. 39 del 13 marzo 2020 e n. 152 dell'11 dicembre 2020 il geom. S. aveva liquidato al soggetto esterno per le attività di supporto al RUP, rispettivamente a titolo di acconto e di saldo, le somme di euro 3.000,00 e 2.000,00, per complessivi euro 5.000,00, con un importo eccedente di euro 3.200,00 rispetto a quanto previsto dal quadro economico.
Prescindendo da ogni valutazione in merito all'eventuale accennata omessa verifica della disponibilità di personale interno in grado di assumere le funzioni di supporto al RUP prima di provvedere all'affidamento dell'incarico esterno e alla procedura a tal fine seguita dall'ente, devono in proposito richiamarsi le argomentazioni già prospettate dal convenuto S. con riferimento alla contestazione di cui alla lett. g.1) dell'atto di citazione in merito alla modifica del quadro economico e le correlate valutazioni operate da questo Collegio. Anche in tal caso, dunque, la contestazione deve essere respinta, potendosi ritenere che le affermate modifiche del quadro economico siano dotate di adeguato supporto probatorio.
3.1.4. Sotto un diverso profilo, la Procura contesta la carenza di indicazioni in merito alle funzioni assegnate e svolte nonché la mancata verifica dell'apporto fornito dai destinatari dell'incentivo rispetto a tutti gli interventi in esame, affermandone il carattere ostativo al riconoscimento dell'incentivo rispetto agli interventi dettagliati ai punti l), m), n), o) dell'atto di citazione.
Con riferimento a tali contestazioni, la Procura evidenzia che gli incentivi sono stati erogati facendo un generico richiamo a non circostanziate attività svolte con riguardo a supposti arretrati, senza dare conto dell'attività effettivamente espletata per gli interventi in questione né dell'accertamento dei presupposti di erogabilità, come previsto dall'art. 4 del regolamento per gli incentivi tecnici del Comune di Pescosansonesco (deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 29 novembre 2016).
Per le contestazioni di cui alle lett. l), m) e n) dell'atto di citazione, si fa tra l'altro riferimento alla determinazione del Comune di Pescosansonesco n. 12-L del 18 dicembre 2018, recante "liquidazione vecchie quote RUP per - L.R. n. 13/2004; - Consolidamento e risanamento idrogeologico (400mila); - emergenza meteo febbraio e marzo 2015" (riferita alle contestazioni di cui alle lett. l, m, n dell'atto di citazione), in base alla quale "considerato che il Comune di Pescosansonesco, nell'organizzazione della propria dotazione organica, si è avvalso della figura del geom. S. quale responsabile del servizio tecnico", "dato atto che lo stesso responsabile ha ricoperto gli incarichi di RUP per tutte le opere eseguite nell'espletamento del proprio mandato" e "considerato che alla scadenza del proprio servizio sono rimasti sospesi i pagamenti in proprio favore delle seguenti quote RUP: - euro 3.000,00 lordi per Eventi Meteo Avversi di febbraio marzo 2015; - euro 3.660,00 lordi per consolidamento (pratica euro 400mila); - euro 2.033,66 lordi per lavori di cui alla L.R. n. 13 del 17.03.2004", richiamato il d.lgs. n. 50/2016, si determina di liquidare le predette somme, "giusti prospetti di ripartizione del fondo allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale".
Con riguardo alla contestazione di cui alla lett. o) dell'atto di citazione (relativa all'intervento di "Consolidamento e risanamento idrogeologico - Finanziamento euro 480.000,00. Comune di Pescosansonesco") la Procura richiama la determinazione n. 10 del 28 gennaio 2020, con la quale il geom. S. predisponeva il prospetto di liquidazione a favore di sé stesso per l'importo lordo di euro 2.536,00, con un riferimento a pregresse attività di RUP, senza dare conto né dell'attività svolta per l'intervento né dell'accertamento dei presupposti di erogabilità. L'incentivo era corrisposto con mandato di pagamento del D.M. n. 195 del 19 maggio 2020.
Il geom. S. conferma la spettanza degli incentivi con riferimento agli interventi di cui alle lett. l), m), n) dell'atto di citazione, a lui contestati, trattandosi di attività svolte e di incentivi maturati a cavallo degli anni 2014 e 2015, quando il d.lgs. n. 50/2016, oggetto di contestazione per il mancato rispetto dell'art. 113, non era ancora entrato in vigore, essendo all'epoca vigente il d.lgs. n. 163/2006, il cui art. 92 disciplinava le attività incentivabili a favore dell'ufficio tecnico comunale, con conseguente infondatezza della contestazione mossa.
Pur constatando l'assenza di una chiara e specifica motivazione dei provvedimenti di liquidazione, con particolare riferimento allo svolgimento dell'attività di RUP e al fondamento degli incentivi stessi, deve altresì considerarsi la genericità della contestazione della Procura, alla cui stregua non appare possibile affermare l'illegittimità della liquidazione. La richiesta di condanna in relazione a tali contestazioni deve essere quindi respinta.
3.1.5. Da ultimo, la Procura contesta l'omessa verifica di tutte le condizioni propedeutiche alla liquidazione del compenso incentivante, tra cui l'effettivo svolgimento delle specifiche attività assegnate ai dipendenti da parte dei soggetti che avevano proceduto alla liquidazione sulla scorta di mere note di liquidazione presentate dal RUP, senza alcun controllo circa la sussistenza delle condizioni per procedere alla liquidazione, essendo presente la sola denominazione della figura professionale attribuita al nominativo (RUP o collaboratore). In proposito richiama, tra l'altro, l'obbligo di verificare l'effettivo svolgimento di tale attività derivante dall'art. 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 nella parte in cui subordina la corresponsione dell'incentivo al previo accertamento delle specifiche attività assegnate ed effettivamente svolte dai predetti dipendenti.
La contestazione formulata non appare idonea a far configurare l'illegittimità delle liquidazioni effettuate, in assenza di ulteriori e specifici vizi rilevati rispetto alla spettanza degli incentivi. D'altro canto, nessuna eccezione è stata sollevata dalla Procura in merito all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei correlati interventi.
3.2. Sussiste altresì l'elemento soggettivo del dolo nei confronti di entrambi i convenuti per la contestazione in esame, dovendosi a tal fine dare rilievo ad una pluralità di circostanze dalle quali desumere la piena consapevolezza e volontà della condotta e delle sue conseguenze, concretizzatesi in un indebito arricchimento, in massima parte a vantaggio dei convenuti stessi.
Oltre a richiamarsi quanto già evidenziato in merito all'elemento soggettivo al precedente punto n. 2, con riguardo alla contestazione in esame deve tenersi conto della reiterata e palese violazione della disciplina sotto una pluralità di profili, come sopra esaminati. Rispetto a tale violazione non può ravvisarsi alcuna incertezza applicativa o interpretativa, dovendosi anzi sottolineare che i ruoli e le professionalità dei convenuti imponevano la piena conoscenza della materia e, dunque, la corretta liquidazione degli incentivi in questione. Rileva altresì la significativa attribuzione, anche vicendevole, di incentivi non spettanti.
L'asserita carenza di competenze specifiche sulla materia, dedotta dal D.M. quale giustificazione del proprio operato, fino a configurarsi quale mero esecutore delle decisioni da altri assunte e quale mero ordinatore di spesa, non può costituire una valida causa di esclusione della responsabilità. L'aver assunto il ruolo di responsabile di un Servizio presso un ente comunale implica la necessità di essere in possesso delle competenze necessarie per svolgere quel ruolo e assumere le conseguenti decisioni. Ciò risulta ancora più evidente nel contesto in esame nel quale, come evidenziato dallo stesso convenuto D.M., vi era un conflitto di interessi in capo al S., ben noto al D.M., che richiedeva il suo intervento per l'adozione di tali atti.
3.3. Alla luce delle sopra esposte motivazioni, poiché dalle esaminate condotte del sig. D.M. e del geom. S. è derivato un danno per i Comuni interessati per la liquidazione di incentivi non spettanti, e stante la caratterizzazione soggettiva della fattispecie, i medesimi devono essere condannati al risarcimento del danno da ciascuno cagionato, come di seguito riepilogato.
Il sig. D.M. è dunque condannato al pagamento di euro 15.943,08 a favore del Comune di Pescosansonesco (lett. d, e, f, g.2, h, i, j dell'atto di citazione).
Il geom. S. è condannato al pagamento di complessivi euro 7.880,69, di cui euro 6.138,54 a favore del Comune di Pescosansonesco (lett. c, d, i, k dell'atto di citazione) ed euro 1.742,15 a favore del Comune di Picciano (lett. r, s dell'atto di citazione).
Su dette somme è dovuta la rivalutazione monetaria da ciascun pagamento fino al deposito della presente sentenza, oltre interessi legali dal deposito fino all'effettivo soddisfo.
4. Deve essere da ultimo esaminata la richiesta di condanna del geom. Lorenzo S., quale autore delle determine di liquidazione e quale responsabile degli Uffici tecnici dei Comuni coinvolti e della gestione degli affidamenti e dei corrispondenti incentivi tecnici, per aver percepito negli anni 2020 e 2021 incentivi tecnici in misura superiore al limite del 50 per cento del trattamento complessivo annuo, posto dall'art. 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, per un ammontare di euro 68.144,41, di cui 11.834,19 nei confronti del Comune di S. Eufemia a Maiella; 22.314,98 del Comune di Picciano; 11.991,72 del Comune di Collecorvino; 22.003,52 del Comune di Pescosansonesco.
La Procura contesta che nell'anno 2020, a fronte di un trattamento economico complessivo annuo lordo di euro 49.719,84, al geom. S. erano stati corrisposti incentivi tecnici per complessivi euro 54.732,52, con conseguente indebita corresponsione di incentivi per euro 29.872,60 (pari alla differenza tra il totale corrisposto per incentivi, 54.732,52 e la metà del trattamento economico annuo lordo, 24.859,92). Nell'anno 2021, a fronte di un trattamento economico complessivo annuo lordo di euro 53.097,91, aveva ricevuto incentivi per euro 67.158,42 con conseguente indebita corresponsione di incentivi per euro 40.609,47 (pari alla differenza tra il totale corrisposto per incentivi, 67.158,42 e la metà del trattamento economico annuo lordo, 26.548,96). Dal totale di euro 70.482,07 (pari alla somma di 29.872,60 e 40.609,47), doveva essere detratta la somma di euro 2.337,76, recuperata dal Comune di Picciano a seguito dell'apertura di altro procedimento poi archiviato, così determinando il danno di euro 68.144,31.
Deve anzitutto richiamarsi l'art. 113, comma 3, penultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016, all'epoca vigente, secondo il quale "gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo". Con tale disposizione il legislatore aveva posto un tetto massimo, pari al 50 per cento del trattamento economico annuo lordo, alla somma che poteva essere corrisposta in ciascun anno al dipendente a titolo di incentivi tecnici.
Il "trattamento economico complessivo annuo lordo" percepito dal dipendente, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, è costituito dal trattamento fondamentale e da quello accessorio di natura fissa e variabile. Esso comprende l'importo degli emolumenti per i quali, nell'anno considerato, matura il diritto alla percezione, "non rilevando la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa) e dovendo essere esclusa la quota derivante da altri incentivi per la progettazione" (Sez. contr. Abruzzo, delib. n. 280/2021/PAR; nello stesso senso, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 98/2016/PAR). Detto importo, dunque, come sostenuto dalla Procura nell'atto di citazione, deve essere determinato secondo il criterio della competenza.
Con riferimento all'ammontare degli "incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente", emergono due diversi orientamenti. Secondo la Procura, occorre utilizzare un criterio di cassa e quindi considerare gli incentivi per i quali nel corso dell'anno avviene il pagamento, stante l'interpretazione letterale della norma che fa riferimento agli incentivi "corrisposti" al dipendente. Secondo il convenuto, invece, tale ammontare deve essere determinato tenendo conto del principio di competenza, in quanto l'incentivo è legato all'attività svolta in ciascun anno e dunque il parametro di riferimento deve essere costituito da tale attività, a prescindere dal momento in cui l'incentivo viene effettivamente erogato.
In proposito il Collegio ritiene di dover aderire alla prospettazione attorea, facendo così applicazione del criterio di cassa per l'individuazione dell'importo corrisposto a titolo di incentivi nell'anno. Infatti, sulla base della mera interpretazione letterale della norma all'epoca vigente, trattandosi di una disposizione chiaramente formulata, appare necessario fare riferimento al momento della corresponsione dell'incentivo e quindi del suo pagamento, senza attribuire rilevanza al momento in cui è stata svolta la connessa attività (cfr. Sez. Toscana, delib. n. 490/2015/PAR).
Appare opportuno precisare che la somma corrisposta al dipendente, alla quale commisurare il raggiungimento del tetto previsto, deve tenere conto dell'importo lordo liquidato a titolo di incentivi, comprensivo di oneri, ritenute e contributi a carico dell'Amministrazione. Infatti, "il pagamento di tributi o altri oneri contributivi rappresenta l'adempimento di un'obbligazione che nasce ed esaurisce i suoi effetti nell'ambito del rapporto che, nonostante la temporanea partecipazione dell'ente danneggiato per gli adempimenti accessori e strumentali, vede come unici soggetti coinvolti l'Amministrazione fiscale/previdenziale, da un lato, ed il soggetto passivo dall'altro" (Sez. riun., delib. n. 24/2020/QM). Lo stesso disposto di cui all'art. 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, inoltre, nel definire l'ammontare delle risorse da considerare per determinare il fondo, afferma che "gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione". Si aggiunga che la ratio della limitazione in esame è comunque riconducibile alla generale esigenza di contenimento della spesa pubblica, così trovando ulteriore giustificazione il riferimento alla spesa complessivamente sostenuta dall'Amministrazione. Devono pertanto respingersi le eccezioni difensive volte a far riferimento agli importi netti accreditati al dipendente, come risultanti dalle certificazioni uniche rilasciate al dipendente, o a decurtare gli ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione in relazione all'incentivo erogato.
Ne consegue la sussistenza del danno per l'erogazione di incentivi eccedenti il limite previsto dal citato art. 113, comma 3, nella misura correttamente indicata dalla Procura regionale nell'atto di citazione.
La condotta, causalmente idonea a cagionare il danno in esame, è imputabile al geom. S. a titolo di dolo. Oltre a richiamare quanto già affermato sulla sussistenza dell'elemento soggettivo per le contestazioni esaminate nei punti precedenti, deve sottolinearsi la palese violazione della chiara disciplina vigente, tale da determinare un indebito arricchimento a proprio vantaggio e di importi significativi da parte del geom. S., realizzando un ingiustificabile e perdurante sforamento del limite massimo dell'ammontare degli incentivi ammessi, il cui carattere indebito non poteva non essere ben noto al convenuto.
Ciò considerato, la richiesta di condanna deve essere accolta.
Dunque, in conformità alla richiesta attorea, il geom. S. deve essere condannato al pagamento della somma di euro 68.144,41, di cui 11.834,19 nei confronti del Comune di S. Eufemia a Maiella; 22.314,98 del Comune di Picciano; 11.991,72 del Comune di Collecorvino; 22.003,52 del Comune di Pescosansonesco.
Su dette somme, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria fissandone la decorrenza alla data del 31 dicembre di ciascun anno di riferimento e fino al momento del deposito della presente sentenza, sono altresì dovuti gli interessi legali, dal deposito fino all'effettivo soddisfo.
Deve tuttavia tenersi conto della circostanza che la presente sentenza (cfr. quanto disposto al precedente punto n. 3) ha riconosciuto la natura indebita di alcune delle somme che formano oggetto del totale corrisposto al S. negli anni di riferimento a titolo di incentivi tecnici, disponendo la condanna al risarcimento del relativo danno in parte nei confronti del geom. S. stesso e in parte nei confronti del sig. D.M. Dunque, nella fase esecutiva della presente sentenza, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, laddove risultassero già recuperate a tale titolo, le suddette somme dovranno essere decurtate dal totale oggetto della contestazione in esame.
Appare opportuno evidenziare altresì che, sempre in fase esecutiva, al fine di verificare la persistente attualità del danno, dovrà tenersi conto di eventuali azioni restitutorie attivate dalle Amministrazioni interessate a fronte dell'indebita erogazione di corrispettivi, delle quali tuttavia non risulta allo stato alcuna notizia.
5. La richiesta di condanna nei confronti di tutti i convenuti per il danno da disservizio per la compromissione del regolare svolgimento dell'attività degli uffici deve essere respinta.
Secondo la consolidata giurisprudenza contabile, tale danno si riferisce al pregiudizio ulteriore, rispetto a quello patrimoniale, recato dalla condotta illecita del dipendente al corretto funzionamento dell'apparato pubblico e non può considerarsi sussistente quale mera conseguenza dell'accertamento di una condotta idonea a cagionare un danno all'Amministrazione.
Nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che non sia stata adeguatamente provata la sussistenza di uno specifico pregiudizio, concreto e attuale, come tale idoneo a configurare tale tipologia di danno.
6. Devono infine essere respinte le richieste istruttorie formulate dal convenuto S., aventi ad oggetto il suo interrogatorio non formale o l'espletamento di una CTU finalizzata a quantificare l'esatto ammontare delle somme percepite, trattandosi di acquisizioni istruttorie superflue, tenuto conto della documentazione prodotta agli atti del presente giudizio e delle conclusioni esposte nella presente sentenza.
Né può essere accolta la richiesta di una CTU per verificare il vantaggio economico avuto dagli enti interessati in conseguenza delle condotte del convenuto, trattandosi di accertamento del tutto inconferente ai fini del presente giudizio, riguardando attività dal medesimo svolte in funzione del proprio ruolo all'interno dell'Amministrazione e in adempimento degli obblighi connessi alla prestazione lavorativa dovuta.
7. Le spese del giudizio, da versare allo Stato, seguono la soccombenza e sono liquidate con separata nota a cura della Segreteria, in applicazione estensiva dell'art. 31, comma 5, c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione definitiva, condanna:
- l'ing. Mario C. al pagamento di euro 9.655,96 (novemilaseicentocinquantacinque/96), a favore del Comune di Pescosansonesco, oltre rivalutazione monetaria dal momento di ciascun pagamento e interessi legali dal deposito della sentenza fino all'effettivo pagamento;
- il sig. Luigi D.M. al pagamento di euro 15.943,08 (quindicimilanovecentoquarantatre/08), a favore del Comune di Pescosansonesco, oltre rivalutazione monetaria dal momento di ciascun pagamento e interessi legali dal deposito della sentenza fino all'effettivo pagamento;
- il geom. Lorenzo S. al pagamento di euro 7.880,69 (settemilaottocentottanta/69), di cui euro 6.138,54 (seimilacentotrentotto/54) a favore del Comune di Pescosansonesco ed euro 1.742,15 (millesettecentoquarantadue/15) a favore del Comune di Picciano, oltre rivalutazione monetaria dal momento di ciascun pagamento e interessi legali dal deposito della sentenza fino all'effettivo pagamento, nonché al pagamento di ulteriori euro 68.144,41, di cui euro 11.834,19 nei confronti del Comune di S. Eufemia a Maiella; euro 22.314,98 del Comune di Picciano; euro 11.991,72 del Comune di Collecorvino; euro 22.003,52 del Comune di Pescosansonesco, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione e interessi legali dal deposito della sentenza fino all'effettivo pagamento.
Le spese del giudizio da versare allo Stato, liquidate con separata nota a cura della Segreteria, gravano sui convenuti soccombenti.