Corte di giustizia dell'Unione Europea
Seconda Sezione
Sentenza 28 novembre 2024
«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenze speciali - Domanda in materia contrattuale - Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino - Contratto di prestazione di servizi - Software sviluppato in uno Stato membro e adattato alle esigenze di un cliente residente in un altro Stato membro - Luogo di adempimento».
Nella causa C-526/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 13 luglio 2023, pervenuta in cancelleria il 17 agosto 2023, nel procedimento VariusSystems digital solutions GmbH contro GR, proprietaria dell'impresa B & G.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la VariusSystems digital solutions GmbH (in prosieguo: la «VariusSystems»), con sede in Austria, e GR, proprietario dell'impresa B & G, con sede in Germania, in merito a una domanda di pagamento di onorari per lo sviluppo e l'utilizzo di un software presentata dalla VariusSystems.
Contesto normativo
3. I considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012 sono così formulati:
«(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (...)
(16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L'esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. (...)».
4. L'articolo 4 di tale regolamento, al suo paragrafo 1, recita:
«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».
5. L'articolo 7 di detto regolamento così prevede:
«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
(1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);
(...)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
6. La VariusSystems ha sviluppato per GR un software che consente di analizzare i test COVID-19. La VariusSystems e GR hanno stipulato oralmente un contratto avente ad oggetto lo sviluppo e l'utilizzo di tale software ai fini del suo impiego in Germania. La VariusSystems avrebbe dovuto essere retribuita per ciascun test effettuato con successo. Le parti non hanno convenuto né un luogo di esecuzione specifico né un giudice competente in caso di controversia.
7. Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che le parti dibattono sulla questione se detto software rispetti tutti i requisiti di legge applicabili.
8. La VariusSystems ha presentato una domanda diretta al pagamento di un importo pari a EUR 101 587,68 fondando la competenza internazionale dei giudici austriaci sul fatto che la prestazione di servizi di cui trattasi avrebbe avuto luogo in Austria. A suo avviso, sebbene il software in questione sia stato continuamente adattato per essere impiegato in Germania, tutti i lavori sarebbero stati realizzati a Vienna (Austria).
9. GR ha contestato la competenza internazionale dei giudici austriaci facendo valere che, nel caso di specie, il servizio fornito consisteva esclusivamente nell'impiego di tale software in Germania, nel rispetto dei requisiti previsti dal diritto tedesco in materia.
10. Il giudice adito in primo grado ha declinato la propria competenza internazionale rilevando che il luogo di esecuzione del contratto di cui trattasi si trovava presso la sede dell'impresa di GR.
11. Il giudice d'appello ha confermato tale decisione ritenendo, in sostanza, che i servizi che non sono forniti in un luogo fisso si considerano prestati nel luogo in cui il beneficiario di tali servizi vi ha accesso. Di conseguenza, nel caso di specie, tale luogo di esecuzione si troverebbe in Germania.
12. Investito di un ricorso per Revision avverso tale decisione del giudice d'appello, il giudice del rinvio si chiede se, ai fini della determinazione del luogo di esecuzione in caso di servizi a distanza, il luogo determinante sia quello in cui il prestatore del servizio di cui trattasi, vale a dire, nel caso di specie, la VariusSystems, ha svolto il lavoro di creazione, oppure quello in cui tale servizio è stato fornito e in cui il beneficiario di quest'ultimo, ossia, nel caso di specie, GR, vi ha avuto accesso.
13. Di conseguenza, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che, per le azioni in materia contrattuale, il luogo di esecuzione relativo allo sviluppo e al normale funzionamento di un software messo a punto sulla base delle esigenze individuali di un consumatore residente nello Stato membro A (nella specie: la Germania) si trova nel luogo
a) in cui viene realizzata la creazione intellettuale alla base del software (la "programmazione") da parte dell'impresa avente sede nello Stato membro B (nella specie: l'Austria), oppure
b) in cui il software è messo a disposizione del consumatore, vale a dire in cui questi vi accede e lo utilizza».
Sulla questione pregiudiziale
14. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che il «luogo di esecuzione» di un contratto avente ad oggetto lo sviluppo e l'utilizzo assistito di un software destinato a rispondere alle esigenze di un cliente stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita la società che ha creato, progettato e programmato tale software è il luogo in cui è stato effettuato il lavoro di creazione, progettazione e programmazione di detto software oppure nel senso che tale luogo di esecuzione è quello in cui tale cliente accede al suddetto software, vale a dire lo consulta e lo utilizza.
15. Al riguardo, si deve ricordare che il regolamento n. 1215/2012 mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentano un alto grado di prevedibilità e persegue quindi un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell'Unione europea, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (sentenza del 14 settembre 2023, EXTÉRIA, C-393/22, EU:C:2023:675, punto 26 e giurisprudenza ivi citata)
16. La norma sulla competenza speciale in materia contrattuale, prevista all'articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, risponde ad un obiettivo di prossimità ed è fondata sull'esistenza di uno stretto collegamento tra il contratto di cui trattasi e il giudice chiamato a conoscerne (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2023, EXTÉRIA, C-393/22, EU:C:2023:675, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
17. Nel caso di specie, come constatato dal giudice del rinvio, il contratto di cui trattasi ha per oggetto la fornitura di servizi ai sensi dell'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, in quanto verte su un insieme di attività, vale a dire la progettazione, la programmazione, la manutenzione e l'adattamento continuo di un software personalizzato.
18. Per quanto riguarda il luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto siffatto, tale articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino definisce, in modo autonomo, il criterio di collegamento rispetto a tale contratto come il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base a detto contratto, al fine di rafforzare gli obiettivi di unificazione e di prevedibilità delle regole di competenza giurisdizionale e, pertanto, di certezza del diritto. Tale criterio di collegamento autonomo è destinato ad applicarsi a tutte le domande fondate su uno stesso contratto di prestazione di servizi (sentenza del 14 settembre 2023, EXTÉRIA, C-393/22, EU:C:2023:675, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
19. Il giudice competente, in forza di detto articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, a conoscere delle domande fondate su un contratto di prestazione di servizi è quello dello Stato membro in cui si trova il luogo della prestazione principale dei servizi, quale risulta dalle disposizioni di tale contratto nonché, in mancanza di tali disposizioni, dall'esecuzione effettiva di detto contratto (v., in tal senso, sentenza dell'8 marzo 2018, Saey Home Garden, C-64/17, EU:C:2018:173, punto 45).
20. In caso di più obbligazioni contrattuali, occorre determinare l'obbligazione caratteristica del contratto in questione (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2017, Kareda, C-249/16, EU:C:2017:472, punto 40).
21. Per quanto riguarda un contratto di fornitura di un software, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, occorre constatare, al pari di quanto esposto dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, che la concezione e la programmazione di un software non costituiscono l'obbligazione caratteristica di un siffatto contratto, dal momento che il servizio oggetto di quest'ultimo non è effettivamente fornito al cliente interessato finché tale software non è operativo. Infatti, è solo a partire da tale momento, nel quale il suddetto software può essere utilizzato e al quale la sua qualità può essere controllata, che tale servizio sarà effettivamente fornito.
22. Dato che l'obbligazione caratteristica di un contratto di fornitura online di un software come quello di cui al procedimento principale consiste nel mettere quest'ultimo a disposizione del cliente interessato, il luogo di esecuzione di tale contratto deve essere considerato quello in cui tale cliente accede a tale software, vale a dire quello in cui lo consulta e lo utilizza.
23. Quando detto software è destinato ad essere impiegato in luoghi diversi, occorre precisare che tale luogo si trova presso il domicilio di detto cliente e, nel caso di una società, presso la sede di quest'ultima, purché detto luogo sia certo e identificabile, sia per l'attore sia per il convenuto, e che, di conseguenza, esso sia idoneo a facilitare l'amministrazione della prova e l'organizzazione del processo (v., per analogia, sentenza del 19 aprile 2012, Wintersteiger, C-523/10, EU:C:2012:220, punto 37).
24. Tale conclusione vale a prescindere dalla questione se, come sostiene GR, le specifiche alle quali la VariusSystems ha dovuto conformarsi fossero quelle previste dalla normativa dello Stato membro del domicilio del cliente, vale a dire la Repubblica federale di Germania. Se è vero che un siffatto collegamento materiale con tale Stato membro risponde agli obiettivi di prevedibilità e di prossimità previsti, rispettivamente, ai considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012, ciò non toglie che le parti del procedimento principale sono in disaccordo quanto alla portata di tali specifiche, il cui chiarimento rientra nell'esame nel merito da parte del giudice competente. Orbene, la determinazione del luogo di esecuzione di un contratto di prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, di tale regolamento, non può dipendere da criteri propri a tale esame nel merito (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, Obala i lučice, C-307/19, EU:C:2021:236, punto 90).
25. Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che il «luogo di esecuzione» di un contratto avente ad oggetto lo sviluppo e l'utilizzo assistito di un software destinato a rispondere alle esigenze di un cliente stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita la società che ha creato, progettato e programmato tale software è il luogo in cui tale cliente accede al suddetto software, vale a dire lo consulta e lo utilizza.
Sulle spese
26. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che il «luogo di esecuzione» di un contratto avente ad oggetto lo sviluppo e l'utilizzo assistito di un software destinato a rispondere alle esigenze di un cliente stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita la società che ha creato, progettato e programmato tale software è il luogo in cui tale cliente accede al suddetto software, vale a dire lo consulta e lo utilizza.