Corte di giustizia dell'Unione Europea
Nona Sezione
Sentenza 12 dicembre 2024
«Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni fra imprese - Contratto di locazione commerciale - Articolo 2, punto 8 - Nozione di "importo dovuto" - Rifatturazione degli oneri locativi e dei costi connessi alla locazione».
Nella causa C-725/23 [Tusnia] (*), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach (Tribunale circondariale di Katowice-Est in Katowice, Polonia), con decisione del 9 ottobre 2023, pervenuta in cancelleria il 27 novembre 2023, nel procedimento M. sp. z o.o. I.S.K.A. contro R.W.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la M. sp. z o.o. I.S.K.A. (in prosieguo: la «M.») e R.W. in merito al recupero, da parte della M., di crediti derivanti da fatture relative a costi connessi all'occupazione di un bene immobile ad uso commerciale che sono stati sostenuti dalla M., ma che erano stati contrattualmente posti a carico di R.W.
Contesto normativo
3. I considerando 3, 8, 9 e 19 della direttiva 2011/7 così recitano:
«(3) Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi prestati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile.
(...)
(8) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere limitato ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale. (...)
(9) La presente direttiva dovrebbe disciplinare tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che siano effettuate tra imprese pubbliche o private ovvero tra imprese e amministrazioni pubbliche (...).
(...)
(19) Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. Il risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere determinato fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l'autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore».
4. L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva dispone quanto segue:
«1. Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle [piccole e medie imprese].
2. La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale».
5. L'articolo 2 di detta direttiva è così formulato:
«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) "transazioni commerciali": transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;
(...)
8) "importo dovuto": la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;
(...)».
6. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva:
«Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e
b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore».
7. L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 (...) il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di [EUR] 40».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
8. Il 3 luglio 2019 le parti nel procedimento principale hanno concluso un contratto di locazione a tempo indeterminato di un locale professionale situato in Polonia. Ai sensi di tale contratto, R.W. era tenuto a versare alla M.:
- il canone di locazione maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto;
- gli oneri connessi alle prestazioni dei servizi di pubblica utilità (riscaldamento, gas, elettricità, ecc.) nonché gli altri oneri sostenuti dal locatore in relazione alla fornitura di tali servizi, e
- un importo mensile forfettario corrispondente alla partecipazione agli oneri, alle spese e ai costi connessi al bene immobile, in particolare gli oneri comuni dell'immobile e le imposte comunali.
9. Il 13 settembre 2019 le parti hanno stipulato un accordo aggiuntivo al contratto, estendendo il suo oggetto a un secondo locale professionale.
10. Con lettera del 28 maggio 2020, la M. ha notificato a R.W. la risoluzione del contratto di locazione con effetto immediato.
11. Dinanzi al Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (Tribunale circondariale di Katowice-Est in Katowice, Polonia), giudice del rinvio, la M. chiede a R.W. il pagamento di ventisei fatture insolute, di cui otto riguardanti il canone di locazione, undici riguardanti i servizi di pubblica utilità e sette riguardanti l'importo forfettario dovuto per la partecipazione del locatario a tutti gli oneri, le spese e i costi connessi al bene immobile, nonché un importo forfettario di EUR 40 per ciascuna fattura non pagata alla scadenza prevista.
12. Il giudice del rinvio sottolinea che dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7, letto alla luce del considerando 8 della stessa, risulta che l'ambito di applicazione di tale direttiva è limitato ai pagamenti effettuati «a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», ma che la nozione stessa di «corrispettivo» non è definita in detta direttiva.
13. Tuttavia, secondo tale giudice, se si dovesse ritenere che l'ambito di applicazione della direttiva 2011/7 si estenda unicamente ai pagamenti effettuati «a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», se ne dovrebbe dedurre che la nozione di «importo dovuto», ai sensi dell'articolo 2, punto 8, di quest'ultima, riguarderebbe unicamente l'importo destinato a remunerare la prestazione propria del creditore, vale a dire la fornitura di una merce o la prestazione di un servizio, e non includerebbe i pagamenti effettuati per altri fini, quali i rimborsi di spese o di altri costi sostenuti dal creditore nell'esecuzione del contratto, qualora tali elementi siano separati in forza di detto contratto.
14. Il giudice del rinvio rileva tuttavia che da una siffatta interpretazione risulterebbe che, quando il contratto pone a carico del debitore il rimborso, a favore del creditore, di tali spese o costi, il ritardo di pagamento, che induce il creditore a dover sopportare, almeno temporaneamente, detti costi in luogo del debitore, può avere effetti negativi sulla situazione finanziaria di tale creditore, il che sarebbe contrario all'obiettivo della direttiva 2011/7, vale a dire lottare contro questo tipo di situazioni, le quali compromettono la competitività e la redditività delle imprese nel mercato interno.
15. In tale contesto, il Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (Tribunale circondariale di Katowice-Est in Katowice) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'articolo 2, punto 8, della [direttiva 2011/7] debba essere interpretato nel senso che esso comprende, oltre alla somma principale per la prestazione caratteristica di un dato rapporto contrattuale che comporta la fornitura di merci o la prestazione di servizi, anche il rimborso delle spese sorte in relazione all'esecuzione del contratto, che il debitore si era impegnato contrattualmente a pagare».
Sulla questione pregiudiziale
16. In limine, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7, questa si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una «transazione commerciale» e che quest'ultima nozione è definita all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7 come una «transazion[e] tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comporta(...) la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo». Tale ultima disposizione va letta alla luce dei considerando 8 e 9 della succitata direttiva, dai quali emerge che la stessa si estende a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per transazioni commerciali, ivi comprese quelle tra imprese private, e ad esclusione delle transazioni effettuate con i consumatori e di altri pagamenti (sentenza del 13 gennaio 2022, New Media Development & Hotel Services, C-327/20, EU:C:2022:23, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
17. La Corte ha già dichiarato che l'articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che un contratto la cui prestazione principale consista nella cessione, a titolo oneroso, di un bene immobile in godimento temporaneo, quale un contratto di locazione di un locale professionale, configura una transazione commerciale che comporta una prestazione di servizi, ai sensi di tale disposizione, purché detta transazione sia effettuata tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni [sentenza del 9 luglio 2020, RL (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento), C-199/19, EU:C:2020:548, punto 41].
18. Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la M. e R.W. sono imprese e che esse hanno agito nell'ambito della loro attività professionale. Pertanto, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, il contratto di locazione di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una transazione commerciale ai sensi della direttiva 2011/7 e, pertanto, i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per tale transazione rientrano nell'ambito di applicazione di detta direttiva.
19. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/7 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «importo dovuto» ivi prevista comprende, oltre all'importo che il debitore è tenuto a versare come corrispettivo della prestazione principale fornitagli dal creditore in esecuzione del contratto tra loro stipulato, le somme che il debitore, in forza di tale contratto, si è impegnato a rimborsare al creditore a titolo dei costi sostenuti da quest'ultimo e connessi all'esecuzione di detto contratto.
20. Per delimitare la portata di una disposizione di diritto dell'Unione occorre tener conto, allo stesso tempo, del suo tenore letterale, del suo contesto e delle sue finalità (sentenza del 29 settembre 2015, Gmina Wrocław, C-276/14, EU:C:2015:635, punto 25, e giurisprudenza ivi citata).
21. L'articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/7 definisce la nozione di «importo dovuto» come «la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento».
22. Orbene, per quanto riguarda l'interpretazione letterale di tale disposizione, occorre constatare che i termini utilizzati dal legislatore dell'Unione conferiscono alla nozione di «importo dovuto» una portata ampia.
23. Infatti, da un lato, il ricorso, da parte di tale legislatore, all'espressione «comprese» indica che esso ha così inteso redigere un elenco non esaustivo di diversi elementi che possono rientrare nella nozione di «importo dovuto». Dall'altro lato, il fatto che siano inclusi in tale elenco, in particolare, «le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili» tende a dimostrare che il legislatore dell'Unione ha voluto prendere in considerazione anche importi distinti dalla somma principale versata come corrispettivo della prestazione caratteristica del rapporto contrattuale, ma che sono tuttavia connessi a quest'ultimo e che il debitore si è impegnato a rimborsare.
24. Dall'interpretazione letterale della nozione di «importo dovuto» di cui all'articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/7 risulta quindi che la stessa non può limitarsi all'importo versato come corrispettivo della prestazione principale nel rapporto contrattuale.
25. Tale interpretazione è avvalorata dal contesto in cui detta disposizione si inserisce nonché dall'obiettivo della direttiva 2011/7.
26. Per quanto riguarda, da un lato, tale contesto, l'articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva dispone che essa si applica a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, senza distinguere tra quelli destinati rispettivamente a remunerare la prestazione principale del contratto e quelli destinati ad altri fini, quali i pagamenti destinati al rimborso dei costi sostenuti dal creditore nell'ambito dell'esecuzione del contratto.
27. Dall'altro lato, per quanto riguarda la finalità della direttiva 2011/7, occorre ricordare che, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, tale direttiva mira a lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle piccole e medie imprese.
28. Dal considerando 3 di detta direttiva risulta che il legislatore dell'Unione ha tenuto conto del fatto che siffatti ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità di tali imprese, complicano la loro gestione finanziaria e compromettono anche la competitività e la redditività di dette imprese, quando devono ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di tali ritardi (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, EU:C:2022:806, punto 35).
29. Dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, letto alla luce del suo considerando 3, risulta quindi che essa mira non solo a disincentivare i ritardi di pagamento, evitando che essi siano finanziariamente interessanti per il debitore, a causa del ridotto livello o dell'assenza di interessi fatturati in una situazione del genere, ma anche a proteggere efficacemente il creditore da tali ritardi, garantendogli il più completo risarcimento possibile delle spese di recupero da lui sostenute. A tale proposito, il considerando 19 di detta direttiva enuncia che tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento e che il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero [sentenze del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, EU:C:2022:806, punto 36 e giurisprudenza ivi citata; del 1º dicembre 2022, DOMUS-Software, C-370/21, EU:C:2022:947, punto 27, e del 1º dicembre 2022, X (Forniture di prodotti medici), C-419/21, EU:C:2022:948, punto 36].
30. In tale prospettiva, interpretare la nozione di «importo dovuto» di cui all'articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/7 nel senso che essa riguardi unicamente l'importo destinato a remunerare la prestazione principale del contratto equivarrebbe a limitare indebitamente l'ambito di applicazione di tale direttiva e ad esporre il creditore alle conseguenze pregiudizievoli dei ritardi di pagamento relativi agli altri importi posti a carico del debitore in forza del medesimo contratto. Una tale interpretazione contrasterebbe con l'obiettivo di scoraggiare i debitori dall'effettuare pagamenti tardivi, come risulta dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, letto alla luce del suo considerando 19.
31. Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «importo dovuto» ivi contenuta comprende, oltre all'importo che il debitore è tenuto a versare come corrispettivo della prestazione principale fornitagli dal creditore in esecuzione del contratto tra loro stipulato, le somme che, in forza di tale contratto, il debitore si è impegnato a rimborsare al creditore a titolo di costi sostenuti da quest'ultimo e connessi all'esecuzione di detto contratto.
Sulle spese
32. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Nona Sezione) dichiara:
L'articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «importo dovuto» ivi contenuta comprende, oltre all'importo che il debitore è tenuto a versare come corrispettivo della prestazione principale fornitagli dal creditore in esecuzione del contratto tra loro stipulato, le somme che, in forza di tale contratto, il debitore si è impegnato a rimborsare al creditore a titolo di costi sostenuti da quest'ultimo e connessi all'esecuzione di detto contratto.
Note
(*) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.