Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III
Sentenza 16 gennaio 2025, n. 712

Presidente: Stanizzi - Estensore: Savi

Considerato che:

- le organizzazioni ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza indicata in epigrafe con ricorso affidato a un unico motivo, rubricato "Violazione dell'art. 40 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della Legge 146/90 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. 1, 2, 8, 12, 13, 14, 15, 16. Violazione e falsa applicazione di tutti gli accordi in materia di sciopero nel servizio del trasporto Eccesso di potere manifestatosi nei vizi sintomatici della carenza dei presupposti, del travisamento dei fatti, dell'illogicità e della contraddittorietà. Carenza di motivazione e violazione degli artt. 3 e seguenti della legge 241 del 1990". In sostanza, esse assumono che il potere di iniziativa autonoma dell'autorità di governo in materia di precettazione, per limitare il più possibile l'ingerenza "politica" sul diritto di sciopero, sia previsto solo nei casi in cui, oltre al fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente, ci sia la necessità ed urgenza di provvedere. Si tratterebbe, quindi, di un potere conferito solo per i casi di straordinaria eccezionalità che la Commissione di garanzia non ha potuto valutare e per i quali sussiste pertanto una condizione di urgenza e necessità di provvedere, circostanze che non sussisterebbero nel caso di specie;

- con decreto presidenziale 12 dicembre 2024, n. 5700, il Presidente della III sezione ha accolto l'istanza cautelare ante causam, rilevando che la «Commissione non ha formulato al Ministero alcuna segnalazione o proposta con riferimento allo sciopero in questione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990, che stabilisce che il potere di precettazione possa essere esercitato "su segnalazione della Commissione di garanzia" nelle situazioni in cui possa derivare dallo sciopero un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati - segnalazione nella specie assente - "ovvero, nei casi di necessità e urgenza" di propria iniziativa dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato, al ricorrere dei presupposti di legge di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati conseguente all'esercizio dello sciopero» e che «non emergono, dalla gravata ordinanza, quelle ragioni che, in assenza della segnalazione della predetta Commissione, possano sorreggere la disposta precettazione»;

- il Ministero si è difeso eccependo in primo luogo l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per carenza d'interesse, in quanto l'ordinanza di precettazione oggi gravata ha riguardato esclusivamente lo sciopero tenutosi in data 13 dicembre 2024 ed avrebbe quindi completamente esaurito i propri effetti. Nel merito, ha rilevato che il potere ministeriale opererebbe su un piano distinto rispetto alle prerogative riconosciute in capo alla Commissione e l'Autorità precettante, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 8 della l. n. 146/1990 sarebbe svincolata dal fatto che le regole fissate negli accordi (o stabilite dalla Commissione - come nella fattispecie in esame) siano o meno osservate. Non potrebbe, in ogni caso, escludersi una divergenza tra i due Organi (Commissione e Autorità precettante) sull'opportunità di precettare, sicché l'Autorità politica potrebbe, alla luce degli elementi emersi durante il procedimento, giungere a conclusioni diverse da quelle della Commissione, in merito all'esistenza del pericolo di pregiudizio;

- alla camera di consiglio del 13 gennaio 2025 il Collegio ha dato avviso alle parti della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 60 c.p.a. per la definizione del giudizio all'esito della trattazione cautelare.

Ritenuto che debba essere rigettata l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso per carenza d'interesse, in quanto l'intervenuto esaurimento degli effetti del provvedimento impugnato, peraltro sospeso, non incide sull'interesse delle parti ricorrenti all'accertamento della sua illegittimità, né al suo annullamento in funzione del consolidamento dell'effetto sospensivo conseguito con decreto ave[n]te effetti intrinsecamente interinali.

Considerato che il provvedimento impugnato ha giustificato la misura adottata sulla base di motivazioni che si appuntano, in sostanza, sulla portata dell'astensione del lavoro, quale dagli atti desumibile sin dalla sua proclamazione, avvenuta con largo anticipo.

Avuto riguardo alla giurisprudenza della Sezione (cfr. sentenza 28 marzo 2024, n. 6084), secondo cui «il tenore dell'art. 8, comma 1, della l. n. 146/1990 è chiaro nel prevedere che, al ricorrere dei presupposti di legge (pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati conseguente all'esercizio dello sciopero), il potere di precettazione possa essere esercitato "su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza" di propria iniziativa, dal MIT. Ora, l'interpretazione logico-letterale di tale previsione nonché quella funzionale, volta a configurare il potere di precettazione quale potere extra ordinem e residuale, inducono a ritenere che, in assenza della previa segnalazione della Commissione, l'ordinanza di precettazione debba recare in modo espresso e specifico l'enucleazione dei presupposti di necessità e urgenza legittimanti l'impulso officioso ministeriale. Tali presupposti risultano distinti e non possono essere confusi con quelli sostanziali che legittimano il potere di ordinanza (id est il pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati)».

Ritenuto che l'interpretazione della richiamata disposizione proposta dalla difesa erariale, laddove fa leva sulla presunta autonomia dei procedimenti in capo alla Commissione di garanzia e al Ministero, sia manifestamente infondata.

Considerato, infatti, che secondo l'art. 8 citato il potere di precettazione è esercitabile dall'Autorità politica "Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, [...] su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa".

Ritenuto che dalla lettura della disposizione sia pacifico, come pure affermato nella sentenza n. 6084/2024, che, oltre al nucleo comune del "fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati", l'iniziativa autonoma dell'Autorità politica non possa prescindere dalla ricorrenza degli ulteriori presupposti di "necessità e urgenza".

Ritenuto che tale ulteriore presupposto non possa essere assorbito dal primo, né possa assumere quale contenuto una diversa valutazione, rispetto a quella condotta dalla Commissione di garanzia, del pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, in quanto altrimenti si perderebbe del tutto il significato della disposizione, che palesemente richiede il requisito della necessità e urgenza di provvedere, in alternativa alla segnalazione della Commissione di garanzia, per l'esercizio di un potere che già si fonda sul presupposto di un pericolo di pregiudizio grave e imminente a diritti fondamentali.

Ritenuto, pertanto, che vada confermato l'avviso della Sezione secondo cui l'Autorità politica "recupera un proprio spazio di intervento se e nella misura in cui riesca ad individuare quei profili di necessità e urgenza di provvedere, necessariamente diversi e sopravvenuti rispetto al quadro già scrutinato dalla Commissione stessa, tali da legittimare la relativa ordinanza quale strumento extra ordinem per la protezione tempestiva e indilazionabile dei diritti degli utenti" (sent. n. 6084 cit.).

Ritenuto che dalla lettura del provvedimento impugnato, come pure dalle difese dell'Amministrazione, non emergano i suddetti profili, risultando piuttosto evidente che il Ministero abbia inteso procedere di propria iniziativa sulla base di una valutazione semplicemente diversa da quella della Commissione di garanzia.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato.

Ritenuto che le spese di lite debbano essere poste a carico del Ministero, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al pagamento delle spese di lite in favore delle organizzazioni ricorrenti, quantificate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, per ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.