Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 6 maggio 2025, n. 3863

Presidente: Noccelli - Estensore: Di Carlo

FATTO E DIRITTO

1. L'appellante impugna, chiedendone la riforma, la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR del Lazio ha respinto il suo ricorso per l'annullamento (i) della graduatoria approvata con la delibera del CSM del 20 dicembre 2023, pubblicata in data 21 gennaio 2024, per il ruolo di Vice Procuratore Onorario (VPO) della Procura della Repubblica di Catania, nella parte in cui non menziona il suo nominativo; (ii) della delibera del CSM, sempre del 20 dicembre 2023, ove si legge «che, ai sensi dell''art. 5, del bando, non ha provveduto all'invio del file completo del modulo di domanda completo e debitamente sottoscritto, ai sensi dell''art. 3, comma 3, del medesimo bando, il quale stabilisce che "[...] Completata la fase di registrazione, il candidato [...] deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda [...]"»; (iii) dell'art. 3 del prefato bando, nella parte in cui dispone che "le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate", ove interpretato nel senso di ritenere mancante la sottoscrizione della candidata anche ove la domanda sia stata corredata dalla copia fotostatica del documento allegato, e dell'art. 12 del medesimo bando, ove interpretato nel senso di precludere il ricorso al soccorso istruttorio.

2. La ragione della mancata ammissione si è incentrata sul fatto che la candidata, all'atto di formalizzare mediante procedura on line la propria domanda di partecipazione, effettuava l'upload in procedura del proprio documento d'identità, ma non provvedeva poi a stampare, firmare e caricare il documento con la domanda di partecipazione, come invece previsto dall'art. 3, comma 3, del bando.

3. Il ricorso ha lamentato la violazione dei principi del soccorso istruttorio, del buon andamento e dell'efficacia dell'azione amministrativa, oltre alla lesione dell'affidamento incolpevole.

4. Il TAR del Lazio ha rilevato la infondatezza del ricorso nel merito, con assorbimento di ogni altra eccezione o questione.

5. L'appellante ha riproposto tutte le originarie censure, articolandole come ragioni di critica specifica avverso la sentenza impugnata, così in buona sostanza devolvendo alla odierna cognizione tutta l'originaria materia del contendere.

6. Il CSM e il Ministero della giustizia hanno resistito.

7. Alla udienza in camera di consiglio del 29 aprile 2025, il Collegio ha fatto avviso alle parti di valutare la possibilità di definire il giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., sussistendone le condizioni.

All'esito, la causa è passata in decisione.

8. L'appello è fondato e va deciso sulla base dei principi enunciati dalla Sezione con la sentenza n. 498/2025 e, in via internale, già con le ordinanze cautelari n. 2906/2024 e n. 4155/2024, provvedimenti, tutti, che vanno richiamati per il loro valore di precedente specifico e conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

In particolare, il caso deciso dalla sentenza n. 498/2025 riguardava la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio per la copertura di dodici posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Napoli Nord in Aversa, ma la situazione di fatto è del tutto analoga a quella presente: anche in questo caso, infatti, la mancata ammissione alla procedura si è incentrata sul fatto che la candidata, all'atto di formalizzare mediante procedura on line la propria domanda di partecipazione, effettuava l'upload in procedura del proprio documento d'identità, ma non provvedeva poi a stampare, firmare e caricare il documento con la domanda di partecipazione, come invece previsto dall'art. 3, comma 3, del bando.

Secondo l'appellante, anche in questo caso l'adito TAR del Lazio avrebbe errato nel ritenere infondate le censure di illegittimità rivolte verso il bando di concorso, in quanto ne avrebbe dato una lettura non conforme ai principi generali che presiedono all'esercizio dell'azione amministrativa (proporzionalità, buon andamento, efficacia, favor per la più ampia partecipazione possibile), oltre a non avere dato il giusto peso all'affidamento incolpevole originato dal fatto che il programma informatico ha visualizzato lo stato della procedura come "definita", e alla possibilità di regolarizzare le mere irregolarità procedurali attraverso il soccorso istruttorio, con conseguente necessità di riformarne la sentenza.

Le prefate censure colgono nel segno, in quanto "per consolidato orientamento giurisprudenziale l'eventuale carenza della sottoscrizione della domanda si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità al concorrente che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza e, nel caso di specie, tale condizione appare qui prima facie soddisfatta alla luce degli elementi compiutamente allegati e comprovati nel ricorso, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione; per altro verso, l'impugnata clausola del bando di concorso laddove prevede che le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate non sarebbe proporzionata se interpretata nel senso che la carenza in questione comporta l'automatica esclusione dal concorso senza mai consentire il soccorso istruttorio, esponendosi alle censure di illegittimità sollevate dall'appellante".

I suddetti principi si applicano anche al caso all'esame, atteso che (i) la candidata ha compilato il form online e ha effettuato l'upload del documento d'identità, omettendo solamente la fase della stampa, della apposizione della firma autografa, della scansione e successivo caricamento del documento; (ii) l'Amministrazione ricevente non ha mai contestato o messo altrimenti in dubbio la riferibilità alla candidata della domanda trasmessa in via telematica attraverso la procedura guidata prevista dall'apposita piattaforma, alla quale la candidata medesima ha del resto avuto accesso mediante le credenziali ricevute all'atto della registrazione, che risulta quindi regolarmente acquisita; (iii) il sistema informatico ha difatti confermato la correttezza della procedura seguita mediante visualizzazione dello stato della domanda come «definita»; (iv) non è corretto equiparare la mancata trasmissione dell'allegato alla totale assenza della domanda.

È quindi illegittima la clausola immediatamente espulsiva contenuta nel bando di gara (art. 3, comma 5), così come quella recata dall'art. 12 ("disposizioni finali"), ove interpretata nel senso di escludere a priori la regolarizzazione e la integrazione documentale, in difformità dal principio generale della sanabilità delle mere irregolarità.

L'Amministrazione, infatti, resasi conto dell'inserimento a sistema di una domanda di partecipazione non corredata dal caricamento di dati che abbisognavano di essere sottoscritti in forma autografa, non avrebbe potuto sic et simpliciter escludere la candidata sulla base di tale mera circostanza, ma avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentirle di emendare il vizio.

Infatti, solo nel caso in cui l'Amministrazione contesti la riferibilità stessa della domanda al suo autore, escludendone la paternità, potrebbe immediatamente pronunciare la esclusione.

Nel caso all'esame, invece, alla luce di quanto poc'anzi evidenziato in fatto, è risultato che la domanda sia con certezza riferibile alla candidata, avendola ella compilata con l'ausilio delle credenziali a sistema fornitele dall'Amministrazione, e che lo stato della domanda fosse "definita".

Ciò consente di ritenere illegittimo il bando, per manifesta irragionevolezza, sproporzione e violazione del principio di ampia partecipazione, sia nella parte in cui prevede che la mancata allegazione della copia della domanda telematica con firma autografa equivalga a mancata presentazione della stessa, sia nella parte in cui preclude la regolarizzazione mediante ricorso al soccorso istruttorio.

Appare evidente, infine, come le specifiche circostanze della vicenda (modalità telematica di compilazione della domanda, stato "definita" evidenziato dal sistema dopo l'invio della domanda e, da ultimo, la comunicazione informatica trasmessa dall'Amministrazione attestante il buon esito degli adempimenti compiuti), rendono anche ragione della maturazione, in capo alla ricorrente, di una condizione di legittimo, ragionevole, affidamento, in merito alla rituale e utile conclusione dell'operazione di iscrizione.

9. In definitiva, alla luce delle considerazioni appena illustrate, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado e, di conseguenza: (i) va annullata la graduatoria definitiva impugnata nella parte in cui non reca la ammissione del nominativo della ricorrente; (ii) va annullato il bando sia nella parte in cui prevede che la mancata allegazione della copia della domanda telematica con firma autografa equivalga a mancata presentazione della stessa, sia nella parte in cui preclude la regolarizzazione mediante ricorso al soccorso istruttorio.

In sede di riedizione del potere, l'Amministrazione farà applicazione dei suddetti principi conformativi e ricompilerà la graduatoria definitiva considerando come utilmente effettuata la domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente.

10. Le spese del doppio grado possono compensarsi, attesa la novità della questione esaminata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, e per l'effetto: annulla la graduatoria definitiva impugnata limitatamente alla mancata ammissione della ricorrente; annulla il bando impugnato sia nella parte in cui prevede che la mancata allegazione della copia della domanda telematica con firma autografa equivalga a mancata presentazione della stessa, sia nella parte in cui preclude la regolarizzazione mediante ricorso al soccorso istruttorio; fa salvi gli ulteriori provvedimenti, nei sensi indicati in motivazione (nello specifico, punti 8 e 9).

Compensa le spese del doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. I, sent. n. 1806/2025.