Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Sardegna
Sentenza 7 gennaio 2026, n. 4
Presidente: Cabras - Estensore: Brandolini
FATTO
1. Con atto di citazione depositato l'11 dicembre 2024, preceduto dall'invito a presentare controdeduzioni come prescritto dal codice di rito, la locale Procura ha citato in giudizio innanzi a questa Sezione C. Maria Lucia, all'epoca dei fatti amministratrice di sostegno del sig. S. Antonino, già condannata per peculato continuato oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'incapacità in perpetuo di contrattare con la Pubblica Amministrazione, con sentenza passata in giudicato, per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, della somma di euro 100.000,00 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, quale danno all'immagine a questo arrecato.
1.1. Precisa la Procura che dall'attività d'indagine, partita da un articolo di stampa del 10 agosto 2019 ed espletata anche a mezzo della Guardia di finanza, è emerso che:
- la convenuta era stata nominata amministratrice di sostegno di S. Antonino, rivestendo tale incarico dal 10 febbraio 2015 fino al 7 novembre 2018 quando il Giudice tutelare del Tribunale di Cagliari le aveva revocato l'incarico a seguito delle lamentele formulate dall'assistito nominando un nuovo amministratore;
- in data 13 febbraio 2019 il Giudice tutelare aveva trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari una relazione, predisposta dal nuovo amministratore di sostegno, nominato in sostituzione della convenuta, in cui venivano evidenziate, oltre alle cattive condizioni di vita e di salute in cui era stato rinvenuto l'assistito all'avvio del nuovo incarico, anche atti di disposizione sul patrimonio dello stesso realizzati dall'amministratrice in assenza di autorizzazione o, comunque, oltre il limite consentito;
- dal procedimento penale è, poi, emerso che l'amministratrice, odierna convenuta, tra il mese di febbraio 2015 e il 3 dicembre 2018, si sarebbe indebitamente appropriata dell'importo di euro 210.386,35 appartenente al suo assistito, di cui:
- euro 143.220,35 depositati sul conto corrente a questi intestato, derivante da diversi premi assicurativi riscossi;
- euro 65.000,00, quale corrispettivo della vendita in data 4 agosto 2017 di un terreno di proprietà dell'assistito, versato dagli acquirenti a mezzo di un assegno circolare intestato alla convenuta, intervenuta all'atto in qualità di amministratrice di sostegno, che lo ha riscosso ma mai riversato, come invece avrebbe dovuto;
- euro 2.166,00, pari al rateo della pensione e della tredicesima relativa al mese di dicembre 2018, depositati sul libretto postale dell'assistito e prelevati dall'amministratrice senza alcun giustificato motivo, essendo anche già cessata dal suo incarico;
- l'amministratrice non ha mai predisposto la rendicontazione annuale, impedendo la verifica della documentazione e la giustificazione delle effettive spese sostenute che la stessa, nel corso dei vari gradi del giudizio penale, ha sempre sostenuto di avere effettuato esclusivamente nell'interesse del suo assistito;
- all'atto dell'insediamento del nuovo amministratore di sostegno sia sul libretto postale che sul conto corrente bancario intestati all'assistito vi erano solo pochi spiccioli (rispettivamente: euro 5,00 ed euro 22,00) così come a circa un anno dalla riscossione di euro 132.906,65 quali premi assicurativi, il saldo di conto corrente ammontava solo ad euro 54,00 e dopo la riscossione dell'ulteriore premio assicurativo di euro 10.314,00, il saldo del conto ammontava a soli euro 435,10.
1.2. Ritenuto, quindi, che in specie ricorressero i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità per il danno all'immagine arrecato dall'amministratrice di sostegno all'Amministrazione della giustizia, in data 4 settembre 2024 la Procura le ha ritualmente notificato l'invito a dedurre ex art. 67 del c.g.c.
L'invitata non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva né ha chiesto di essere sentita in audizione.
La Procura, quindi, ha formalizzato l'atto di citazione in giudizio per il contestato danno all'immagine, evidenziando che:
- la convenuta ha agito nell'ambito di un rapporto di servizio ed è stata destinataria di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile in data 4 maggio 2023 per il reato di peculato continuato;
- che sussiste il dolo come pacificamente acclarato in sede penale;
- che dalle condotte poste in essere è derivato un grave danno all'immagine dell'Amministrazione della giustizia posto che la vicenda ha avuto una notevole risonanza sulla stampa locale e che la stessa si è connotata da un elevato disvalore sociale.
La Procura, quindi, tenuto conto della mancata rendicontazione delle spese effettuate, della notevole dissipazione del patrimonio dell'assistito, dell'entità ingente delle somma di cui la convenuta si sarebbe appropriata, dettagliatamente ricostruita in atto di citazione, ha precisato di aver quantificato in via equitativa il danno all'immagine utilizzando, oltre al criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies, della l. n. 20/1994 (in base al quale l'entità del menzionato danno si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita), pienamente operativo nella fattispecie in esame, anche gli ulteriori seguenti elementi: rilievo sociale della vicenda, elevato clamor fori, gravità oggettiva delle condotte illecite poste in essere, intensità del dolo, occultamento doloso dei fatti stante la mancata rendicontazione, arco temporale in cui si sono verificate le condotte illecite (circa 4 anni) la cui cessazione è avvenuta solo a seguito della revoca dell'incarico da parte del Giudice tutelare.
1.3. La convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza, effettuata nelle mani proprie della convenuta il 23 dicembre 2024.
1.4. All'odierna udienza l'organo requirente ha richiamato integralmente l'atto di citazione e confermato la richiesta di condanna nei termini ivi contenuti.
Al termine della discussione la causa è stata riservata per la decisione.
DIRITTO
2. In via preliminare la Sezione evidenzia che l'amministratore di sostegno - figura introdotta nel nostro ordinamento con la l. 9 gennaio 2004, n. 6 con la finalità "di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" (art. 1) - assume, nello svolgimento del proprio ufficio, la qualifica di pubblico ufficiale in quanto la sua attività è regolata da norme di diritto pubblico, tra le quali anche quelle relative all'obbligo di rendere annualmente il rendiconto di gestione, e svolge un ruolo volto ad agevolare l'esercizio della funzione giudiziaria.
In quanto tale l'amministratore di sostegno assume la veste di ausiliario del Giudice tutelare che lo ha nominato e, laddove si appropri di somme di denaro appartenenti al soggetto beneficiario della misura di protezione di cui ha la disponibilità in ragione del proprio ufficio, commette il delitto di peculato (cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. VI, sentt. n. 50754/2014, n. 41004/2015, n. 29617/2016, n. 39982/2018, n. 31378/2022).
In ragione della qualifica e delle funzioni appena ricordate, la Magistratura contabile ha affermato che sussiste il rapporto di servizio tra l'amministratore di sostegno e il Ministero della giustizia, di talché lo stesso è soggetto, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti di legge, alla giurisdizione del Giudice contabile (cfr.: Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, sent. n. 26/2014; Sez. giur. Toscana, sent. n. 199/2019; Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 140/2019; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 125/2024).
Di qui il regolare incardinamento del presente giudizio.
2.1. Sempre in via preliminare, la Sezione, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione con annesso decreto di fissazione dell'odierna udienza e la mancata costituzione in giudizio della convenuta C. Maria Lucia, ne dichiara la contumacia ai sensi del combinato disposto degli artt. 171, comma 3, e 291, comma 1, del c.p.c. (ex multis, Corte dei conti, questa Sezione, sentt. n. 127 e n. 70 del 2024; Sez. giur. Lazio, sent. n. 408 del 2013; Sez. giur. Veneto, sentt. n. 200 del 2013 e n. 427 del 2010; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 126 del 2013), e dell'art. 93 del codice della giustizia contabile, in relazione a quanto previsto dall'art. 46, comma 24, della l. n. 69 del 2009.
Tale declaratoria, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (sentt. n. 526/1973, 6065/1985, 8873/1991), ha natura di mero accertamento della situazione processuale, senza incidere sulla posizione del contumace come parte del processo, qualità che è acquisita dalla convenuta a seguito della rituale notifica dell'atto di citazione.
2.2. Nel merito, il Collegio è chiamato, nel presente giudizio, a valutare la sussistenza dei profili di responsabilità amministrativa afferenti alla condotta posta in essere dalla convenuta, dal 10 febbraio 2015 fino al 7 novembre 2018, nella spiegata qualità di amministratrice di sostegno di soggetto fragile, affetto da gravi patologie, causativa di nocumento all'Amministrazione della giustizia, sotto il profilo di danno alla lesione dell'immagine pubblica, quantificato in euro 100.000,00 (centomila/00), conseguente, secondo la prospettazione attorea, alle plurime condotte illecite perpetrate a danni dell'assistito e per le quali la convenuta è già stata condannata per peculato continuato oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'incapacità in perpetuo di contrattare con la Pubblica Amministrazione, con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 321/2021 del 18 marzo 2021, confermata in sede di appello con sentenza n. 1149/2022 depositata il 10 marzo 2023, divenuta irrevocabile in data 4 maggio 2023.
La domanda risarcitoria, per le motivazioni di cui appresso, è fondata e merita accoglimento nella sua interezza.
2.2.1. Come ricordato anche di recente da questa Sezione (sent. n. 7 del 2025), l'azionabilità innanzi al Giudice contabile del danno "all'immagine" della Pubblica Amministrazione rappresenta l'approdo di un ultradecennale orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti, confortato dalle decisioni della Corte di cassazione (ex pluribus: Corte dei conti, Sez. riun., n. 10/QM/2003, n. 1/QM/2011; Sez. III app., n. 143/2009; Cass., Sez. un., n. 5668/1997, n. 3600/2003, n. 26972 e n. 26975 dell'11 novembre 2008) che ha trovato la sua disciplina, dapprima, nella regolamentazione legislativa dettata dall'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 (convertito con modificazioni nella l. 3 agosto 2009, n. 102, modificato con il d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito con modificazioni dalla l. 3 ottobre 2009, n. 141) e, quindi, nel d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile) all'art. 51, commi 6 e 7, in combinato disposto con l'art. 4, comma 1, lett. h), dell'all. n. 3 (Norme transitorie e abrogazioni), che ne hanno delimitato l'ambito di perseguibilità, rispetto ai confini delineati dall'arresto giurisprudenziale, ed i presupposti di azionabilità.
Va anche ricordato che, nella vigenza del codice di giustizia contabile, importanti chiarimenti interpretativi sui presupposti normativi per il corretto esercizio dell'azione di risarcimento del danno all'immagine sono stati forniti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr.: sent. n. 191/2019; ordd. n. 167/2019, n. 198/2019 e n. 123/2023).
Inoltre, la figura del danno all'immagine con riferimento all'ente pubblico è stata consacrata in modo espresso anche in altre disposizioni normative specifiche quali: l'art. 7, comma 2, lett. e), della l. n. 15 del 2009, l'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009, l'art. 1, comma 12, della l. n. 190 del 2012, l'art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013 e, da ultimo, il comma 3-quater dell'art. 55-quater del suddetto d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 116 del 2016.
Come anche chiarito dalla giurisprudenza contabile (cfr., ex plurimis: Sez. III centr. app., sent. n. 66/2017), condivisa da questa Sezione (cfr.: Sez. Sardegna, sentt. n. 184/2022, n. 172/2024, n. 70/2024, n. 127/2024), la grave compromissione dell'immagine della pubblica amministrazione derivante da illeciti penali dei soggetti in essa comunque incardinati è un effetto diretto ed immediato dell'accertamento dell'abuso della funzione pubblica, causa del deterioramento del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l'istituzione stessa, e di conseguenza può essere iniziata solo allorché il fatto assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa.
Laddove si verifichi tale circostanza, lo schema applicabile rimane quello della responsabilità erariale avanti alla Corte dei conti, notoriamente connotato da piena autonomia rispetto ai giudizi penale e civile.
La giurisprudenza ha anche chiarito che il danno all'immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l'Amministrazione pubblica sostiene delle spese, sul rilievo che siffatto tipo di pregiudizio si configura e si concreta anche nel caso in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino e gli appartenenti all'ente pubblico si attendono dall'apparato, viene spezzata dall'illecito comportamento dei suoi agenti (ex multis, Corte dei conti: Sez. riun., sent. n. 1/QM/2011; Sez. I giur. centr., sentt. n. 251 del 2006, n. 209 del 2008, n. 193 del 2011 e n. 18 del 2012; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 681 del 2006; Sez. giur. Veneto, sent. n. 927 del 2006; Sez. giur. Lazio, sent. n. 373 del 2007; Sez. giur. Sardegna, sentt. n. 365 del 2021, n. 70 e n. 147 del 2024).
2.2.2. Valutata la fattispecie all'esame alla luce di tali necessarie premesse ermeneutiche, e considerato che la convenuta non si è costituita in giudizio e non ha confutato la correttezza della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Procura erariale, le argomentazioni dedotte dalla Procura regionale, in uno con la documentazione versata in atti, sono da ritenersi fondate.
Queste, infatti, rispecchiano pienamente i noti criteri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte dei conti, e costruiscono la pretesa attorea sulla condotta assolutamente censurabile della convenuta, peraltro accertata anche in sede penale, che ha agito con dolo per motivazioni egoistiche e personali, venendo meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali, come del resto ben evidente:
1) dalla cronologia dei fatti, quali rappresentati in parte narrativa;
2) dalle relazioni dell'amministratore di sostegno subentrato alla convenuta (a cui l'incarico era stato revocato dal Giudice tutelare) dalle quali emergono sia le cattive condizioni di vita (casa senza riscaldamento, senza scaldabagno, con i vetri di alcune finestre rotti, privo di vestiti adeguati alla stagione invernale) e di salute in cui versava l'assistito all'atto del subentro, che gli atti di disposizione sul patrimonio di questi, effettuati dalla convenuta in assenza di autorizzazione o, comunque, oltre il limite consentito;
3) dalla mancata rendicontazione annuale, mai predisposta dalla convenuta, che di fatto ha impedito la ricostruzione documentale e fattiva delle spese effettuate, anche in termini di finalità delle stesse.
Condizioni tutte acclarate anche in sede penale e ben stigmatizzate nella richiamata sentenza di condanna di primo grado che, come già evidenziato, è stata confermata in appello ed è divenuta irrevocabile.
Ulteriori elementi di valutazione emergono dal comportamento processuale della convenuta che non ha ravvisato l'esigenza di costituirsi in giudizio per contrastare la pretesa attorea così come non ha ritenuto di far pervenire alcuna documentazione a difesa.
Sul punto si richiama la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di legittimità (ex multis, Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7074 del 2006) ricordata da questa Sezione anche di recente (sentt. n. 127 del 2024, n. 115/2025), che in plurime occasioni ha affermato il principio secondo cui "l'articolo 167, comma 1, del Codice di Procedura Civile, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, costruisce la non contestazione non già come una scelta neutra ed indifferente, bensì come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Collegio giudicante. (...) la mancata contestazione, pertanto, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo che disciplina il rito, rappresenta, in positivo e di per sé, senza la necessità di ulteriori dimostrazioni, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché lo stesso si configura come non controverso (ex multis, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze nn. 106 del 2011, 156 del 2012 e 66 del 2018, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 365 del 2021)".
Nel caso all'esame, tra l'altro, l'odierna convenuta, oltre ad essere stata revocata dal Giudice tutelare del Tribunale di Cagliari a seguito delle lamentele formulate dall'assistito, con conseguente nomina di altro amministratore, è stata condannata per peculato continuato oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'incapacità in perpetuo di contrattare con la Pubblica Amministrazione (richiamate sentenze n. 321/2021 del Tribunale di Cagliari e n. 1149/2022 della Corte di appello di Cagliari, Prima Sezione Penale).
Depone, altresì, a favore della ricostruzione operata dall'organo requirente anche il restante materiale probatorio raccolto sia nell'ambito del menzionato giudizio penale, oggetto di un autonomo e nuovo esame dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria azionata in questa sede, sia nell'ambito degli approfondimenti istruttori delegati alla Guardia di finanza, Nucleo di Polizia economico-finanziaria Cagliari - Gruppo tutela spesa pubblica, che dimostra, in termini inequivoci e incontestati, non solo la condotta illecita, reiterata e coordinata, posta in essere dalla convenuta, ma anche l'omessa o insufficiente rendicontazione che, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza, ha una specifica rilevanza indiziaria nel reato di appropriazione indebita, in particolar modo quando, come nel caso di specie, non sia fornita una puntuale giustificazione delle spese neppure in sede processuale (cfr. Cass., Sez. VI, 15 novembre 2019, n. 11001; Cass., Sez. VI, 4 marzo 2020, n. 12087). L'odierna convenuta non ha mai presentato alcun rendiconto e non ha fornito una puntuale giustificazione del proprio operato né in sede penale né tanto meno nel corso del presente giudizio, in cui neanche si è costituita.
Pertanto, la sussistenza del dolo si manifesta in modo evidente in funzione della gravità del reato acclarato in sede penale. Inoltre, non vi è dubbio che dalle condotte in esame sia derivato un grave danno all'immagine dell'Amministrazione della giustizia. Infatti, la vicenda ha avuto una notevole risonanza sulla stampa locale e la vicenda si è caratterizzata per indubbia gravità, con condotte caratterizzate da un elevato disvalore sociale in quanto realizzate ai danni di un soggetto particolarmente fragile, poste in essere dalla persona investita del munus publicum finalizzato alla protezione e tutela dell'assistito, con conseguente perdita di credibilità e lesione dell'affidamento che i cittadini ripongono sul buon andamento, la correttezza e l'imparzialità che devono contraddistinguere sempre e comunque l'operato della Pubblica Amministrazione.
Acclarata, quindi, la piena responsabilità della convenuta in ordine ai fatti penalmente rilevanti commessi, il Collegio osserva che, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza contabile, il danno all'immagine della P.A sussiste a prescindere dal livello di diffusione, più o meno elevato, tramite i mass media delle informazioni relative al fatto illecito, trattandosi di aspetto suscettibile di incidere al più sulla misura del danno e non sulla sua intrinseca sussistenza (cfr. Sez. app. Sicilia, n. 112 del 4 novembre 2019).
L'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, che configura il danno all'immagine quale danno-conseguenza, fa discendere dal comportamento illecito - nel caso all'esame pienamente dimostrato - le conseguenze negative, ampiamente prevedibili e presumibili alla stregua dell'id quod plerumque accidit, in termini di offuscamento dell'immagine e del prestigio della P.A. interessata (cfr. Sez. II centr., sent. n. 647 del 2017). Alla stregua di tale criterio, la sussistenza e la consistenza del danno all'immagine vanno valutate con l'utilizzo di diversi indicatori, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, al clamor fori, e, infine, al ruolo rivestito dal soggetto nell'ambito della Pubblica Amministrazione, senza che abbiano rilievo alcuno le spese eventualmente effettuate per il ripristino dell'immagine lesa.
2.2.3. Per quanto concerne la quantificazione del danno all'immagine, va evidenziato che nel caso all'esame, in cui la condotta della convenuta, perpetrata avvalendosi della propria qualità di pubblico ufficiale e abusando dello stato di fragilità dell'assistito, ha avuto l'effetto di ledere gravemente il prestigio, l'onorabilità e l'affidabilità della Pubblica Amministrazione, va effettuata in via equitativa, considerando oltre al criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies, della l. n. 20/1994 (in base al quale l'entità del danno all'immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita), pienamente operativo per i fatti verificatisi successivamente all'entrata in vigore della l. n. 190/2012, anche gli ulteriori seguenti richiamati "indicatori di lesività", in conformità ai criteri elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia (Sez. riun., sent. n. 10/QM/2003), tenuto altresì conto che, anche in sede penale, non è stata raggiunta la prova dell'esatta quantificazione delle somme sottratte dal momento che la convenuta non ha predisposto alcun rendiconto annuale, né prodotto alcuna documentazione attestante i pagamenti eseguiti nell'interesse dell'assistito e, di conseguenza, non è stato possibile ricostruire le spese effettive sostenute per le necessità di questi.
La Sezione, quindi, valuta congruo liquidare il nocumento all'immagine causato dall'odierno convenuto nella misura di euro 100.000,00 (centomila), in conformità alla richiesta della Procura. Detto importo è comprensivo della rivalutazione monetaria trattandosi di valutazione esperita in via equitativa.
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma per cui è pronunciata condanna, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.
Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con d.lgs. n. 174 del 2016, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezioni reiette, condanna C. Maria Lucia al pagamento in favore del pubblico erario e segnatamente del Ministero della giustizia della somma di euro 100.000,00 (centomila,00), comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, come precisato in motivazione.
Le spese di giudizio, [che] seguono la soccombenza del convenuto, devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato e si quantificano in euro 214,27 (duecentoquattordici/27).
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.