Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Liguria
Sentenza 19 gennaio 2026, n. 3
Presidente: Floreani - Estensore: Grasso
FATTO
Con citazione depositata il 3 giugno 2025 la Procura regionale ha convenuto in giudizio C. Enrico per sentirlo condannare al risarcimento del danno, in favore del Ministero della giustizia, pari ad euro 818.897,96, ovvero diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione dal giudicato penale e successivi accessori.
Risulta dalla citazione che acquisiti gli atti delle indagini preliminari, la richiesta di rinvio a giudizio del 13 novembre 2019 e il decreto del G.U.P. del 31 gennaio 2020 di fissazione dell'udienza, la Procura ha ricostruito i fatti rilevanti nei termini che seguono: C. Enrico, avvocato, in qualità di curatore fallimentare della società Ceretti & C s.n.c., avendo per motivo di tale ufficio la disponibilità delle somme di denaro depositate sul c.c. intestato al predetto fallimento, il 31 marzo 2017 si appropriava dell'importo di euro 9.448,98, che utilizzava per il pagamento di proprie imposte personali, e il 4 aprile 2017 si impossessava dell'ulteriore somma di euro 400.000,00, mediante quattro assegni circolari di 100.000 euro ciascuno, aventi egli stesso come beneficiario; con sentenza assunta ai sensi degli art. 599-bis (rinuncia su motivi di appello) e 605 c.p.p., la Corte di appello di Genova, in data 12 marzo 2024-15 marzo 2024, n. 566, irrevocabile dal 27 aprile 2024, ha condannato il convenuto per peculato; i fatti hanno avuto diffusione ripetuta da parte di diversi organi di informazione, sia online che cartacei; è stato emesso in data 20 febbraio 2025 l'invito a fornire deduzioni, con contestuale istanza di sequestro conservativo, concesso con decreto presidenziale in data 24 febbraio 2025, ritualmente notificati a C. Enrico il 13 marzo 2025; in esito all'udienza camerale è stata emessa l'ordinanza n. 9/2025 del 9 aprile 2025, con cui è stata confermata la misura cautelare conservativa, sino alla concorrenza della somma di euro 818.897,96, su conti correnti e sui beni rinvenuti nelle cassette di sicurezza, per un valore complessivo stimato in euro 22.131,15; svolta attività difensiva da parte dell'invitato a dedurre, la Procura, argomentando sulle deduzioni dispiegate dall'odierno citato e ritenendole irrilevanti (inclusa la circostanza di avere restituito le somme/assegni oggetto di appropriazione al fine di ottenere una condanna più mite) ha confermato la contestazione a titolo di danno all'immagine del Ministero della giustizia, per conto del quale il convenuto agiva nell'esercizio del munus di curatore fallimentare; in ordine alla quantificazione del pregiudizio, la Procura, trattandosi di fatti accaduti nel corso dell'anno 2017, ha ritenuto applicabile l'art. 1, comma 62, della l. 6 novembre 2012, n. 190, e dunque il criterio c.d. del duplum, richiamando, sotto il profilo soggettivo, il ruolo rivestito dal convenuto, sotto quello oggettivo, il genere di comportamenti serbati ed il rilievo penalistico dei fatti, e, circa il profilo sociale, l'allarme e la riprovevolezza suscitati nell'ambito della comunità.
Con memoria depositata il 5 novembre 2025 si è costituito il convenuto, che: deduce come la sentenza di condanna di prime cure sia stata parzialmente riformata dal giudice di appello che ha ritenuto gli estremi per la concessione, oltre che delle circostanze attenuanti c.d. "generiche", di cui all'art. 62-bis c.p., anche dell'attenuante della "particolare tenuità", prevista per il delitto di peculato dall'art. 323-bis c.p., e quella, di cui all'art. 62, n. 6, c.p., per aver provveduto, prima del giudizio, alle restituzioni e per essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato. Egli avrebbe infatti fatto rientrare le somme nella disponibilità della P.A. in una contestuale immediatezza e comunque ben due anni prima che partissero le segnalazioni dell'UIF e le conseguenti indagini penali. Precisamente: l'importo di euro 400.000,00 è stato riversato dal convenuto nel conto intestato alla procedura fallimentare addirittura il giorno dopo la sua uscita; l'importo di euro 9.448,98 decorsi appena tre mesi; deduce che la tenuità del fatto risulterebbe anche dagli articoli di stampa versati in giudizio dall'attore pubblico, pienamente utilizzabili anche a favore del convenuto, da cui risulterebbe che la pubblicazione non è andata oltre la diffusione della notizia in ambito locale e per un solo giorno, con il resoconto dell'avvenuta restituzione delle somme apprese. Invoca quindi il principio giurisprudenziale della elisione del danno attraverso il "... fattivo atteggiamento di ravvedimento del colpevole, concretizzatosi nella volontaria restituzione..." (Sez. Emilia-Romagna, n. 3142/2002); deduce che la disposizione normativa posta dalla Procura a fondamento della quantificazione del danno prevede espressamente la possibilità per l'incolpato di offrire la prova di un danno diverso e minore, secondo quelli che sono i parametri tradizionalmente adottati in materia; deduce che il dolo del delitto di peculato è un dolo generico, laddove nel caso di specie il dolo rasenterebbe la assoluta superficialità ed ingenuità e di questo avrebbe tenuto conto il giudice penale nel comminare la pena di anni uno e mesi otto, con concessione della sospensione condizionale e della non menzione. Conclude per la condanna, previo esercizio del potere equitativo, nel minimo di giustizia.
Alla pubblica udienza odierna il Pubblico ministero e la parte privata hanno ribadito le rispettive posizioni e concluso come da verbale. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La domanda relativa al danno all'immagine è fondata nei termini che seguono.
1.1. Il risarcimento del danno all'immagine della P.A. è stato inizialmente riconosciuto in giurisprudenza in base alla clausola generale sulla responsabilità amministrativa, alla cui stregua l'agente è tenuto a risarcire i danni cagionati all'amministrazione con dolo o colpa grave e derivanti dalla violazione degli obblighi di servizio (art. 83 r.d. n. 2440/1923; art. 18 d.P.R. n. 3/1957; art. 1 l. n. 20/1994). In questo contesto, la relativa domanda risarcitoria da parte del P.M. poteva essere proposta senza che venisse preventivamente accertata in sede penale l'illiceità del fatto generatore la responsabilità. Con l'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella l. n. 102/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del d.l. n. 103/2009, convertito, con modificazioni, nella l. n. 141/2009, il legislatore è intervenuto per delimitare l'area della rilevanza giuscontabile del danno all'immagine. Tale disposizione stabiliva che «Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97». Quest'ultima disposizione legislativa, a sua volta, prevedeva che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei pubblici dipendenti per i delitti contro la pubblica amministrazione (previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale) venisse comunicata al competente procuratore regionale per il successivo avvio dell'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale. Per effetto di siffatto intervento legislativo, nella giurisprudenza della Corte si è consolidato il principio per cui la risarcibilità del danno all'immagine era limitata alle ipotesi di condanna definitiva del pubblico dipendente per reati propri contro la P.A. (Sez. riun., n. 8/2015/QM). Su questo assetto normativo ha inciso, in un primo momento, la c.d. legge anticorruzione e, successivamente, il codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. n. 174 del 2016. A norma dell'art. 1, comma 62, della l. n. 190 del 2012, nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. Il codice di giustizia contabile ha abrogato il primo periodo del primo comma dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 ed ha lasciato invariato il secondo periodo, relativo all'azione per il risarcimento del danno all'immagine, esperibile nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della l. n. 97 del 2001. Anche quest'ultima disposizione, tuttavia, è stata abrogata dall'art. 4, comma 1, lett. g), dell'allegato 3 (Norme transitorie e abrogazioni) al codice di giustizia contabile, e sostituita dall'art. 51, comma 7, dell'allegato 1 allo stesso codice, a norma del quale la sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale. Nella stessa prospettiva l'art. 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (d.lgs. n. 271/1989) a norma del quale il P.M. ordinario, quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia dell'imputazione. Come rilevato anche dal giudice delle leggi, è allora da ritenere che il catalogo dei reati che costituiscono il presupposto sostanziale della proponibilità dell'azione di responsabilità per danno all'immagine ha subito una rilevante modificazione, con la sostituzione dei reati propri commessi dai pubblici funzionari, di cui agli articoli da 314 a 335 c.p., con «i delitti commessi ai danni» delle pubbliche amministrazioni (Corte cost., n. 123/2023). All'interno di questa cornice normativa, nella giurisprudenza della Corte si registrano differenti opzioni ricostruttive circa i presupposti sostanziali e processuali della responsabilità per danno all'immagine. In ordine al titolo del reato, le posizioni giurisprudenziali oscillano tra due poli opposti, ora richiedendosi la condanna definitiva per un reato contro la pubblica amministrazione, ora ritenendo sufficiente anche quella per un reato comune, purché in danno della stessa amministrazione. Tale questione, comunque, nel caso di specie non ha particolare rilievo, atteso che vengono in evidenza reati di peculato che tipicamente, per un verso, sono contro la pubblica amministrazione e, per un altro verso, si risolvono in danno della stessa amministrazione (ex multis, Cass. pen., VI, 39546/2024).
1.2. La Procura ha azionato il danno de quo in quanto patito dal Ministero della giustizia, con il quale il convenuto, in virtù dell'ufficio di curatore fallimentare ricoperto, sarebbe stato in rapporto di servizio.
La Sezione si è già pronunciata circa l'esistenza di siffatto rapporto rispetto a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e tuttavia investiti di una pubblica funzione, regolamentata da norme funzionali al perseguimento di interessi pubblici strumentali all'esercizio dell'attività giudiziaria (Sez. Liguria, n. 15/2024). Nella stessa prospettiva si è posta la giurisprudenza di questa Corte con specifico riferimento al curatore fallimentare (Sez. Umbria, n. 32/2023; Sez. Lombardia, n. 24/2012).
Per il danno all'immagine sofferto dall'amministrazione pubblica, la risarcibilità costituisce un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza sia di questa Corte (Sez. riun., n. 10/2003/QM) che della Corte di cassazione (Sez. un., n. 5568/1997; n. 744/1999) univoche nel ravvisare tale fattispecie nel grave nocumento arrecato al prestigio, all'immagine ed alla personalità pubblica della P.A., in conseguenza e quale effetto della condotta delittuosa serbata dai propri agenti. Le condotte delittuose sono di per sé idonee, in particolar modo ove percepite all'esterno, a pregiudicare l'immagine, il prestigio e la personalità dell'Amministrazione, senza necessità, affinché tale pregiudizio si realizzi, che siano sostenute e dimostrate "le spese necessarie al ripristino", le quali, eventualmente, costituiscono solo "uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento" (Sez. riun., n. 1/2011/QM). Quest'ultima viene basata su un'analisi in concreto delle singole fattispecie di comportamento illecito e si fonda su una serie di indicatori ragionevoli, di natura oggettiva - inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla reiterazione dello stesso - di natura soggettiva - legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della pubblica amministrazione - di natura sociale - legati alla negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica ed anche all'interno della stessa amministrazione, al clamor fori e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media (di recente Sez. Liguria, n. 73/2023).
1.3. Per la quantificazione del danno la Procura ha ritenuto di fare appello al criterio c.d. del duplum di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 190/2012, valorizzando, sotto il profilo soggettivo, il ruolo rivestito dal convenuto, sotto quello oggettivo, il genere di comportamenti serbati ed il rilievo penalistico dei fatti, e, circa il profilo sociale, l'allarme e la riprovevolezza suscitati nell'ambito della comunità. In base a questi criteri, il petitum della domanda, collegato all'entità dei valori oggetto di appropriazione, è stato determinato in euro 818.897,96. La difesa, nel concludere per la condanna, ha comunque contestato la quantificazione attorea, soffermandosi sulla ritenuta "tenuità" della vicenda, anche sulla scorta del riconoscimento da parte del giudice penale di attenuanti strutturate su tale presupposto. Nella stessa prospettiva, ha messo in rilievo l'avvenuta restituzione delle somme apprese e la limitata rilevanza mediatica dei fatti in questione, con la pubblicazione a mezzo stampa solo in ambito locale e per un solo giorno, peraltro con il resoconto dell'avvenuta restituzione dei valori di cui il convenuto si era impossessato.
Ai fini della decisione di merito, il Collegio osserva che è incontroverso il giudicato di condanna del convenuto per reati di peculato. Parimenti pacifici sono il clamor fori della vicenda per cui è giudizio e l'avvenuta restituzione da parte del convenuto delle somme apprese. In ordine al quantum del risarcimento, l'art. 1, comma 1-sexies, inserito dall'art. 1, comma 62, della l. n. 190/2012, stabilisce che «l'entità del danno all'immagine... si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente». Si tratta della codificazione normativa di un criterio già utilizzato nella giurisprudenza della Corte, suscettibile di essere superato, sia in difetto che in eccesso, nel contesto di una valutazione concreta scevra da sterili ed inerziali automatismi (cfr. Sez. Piemonte, n. 272/2019; Sez. Lazio, n. 325/2017; Sez. Veneto, n. 101/2017). Ebbene, nel caso di specie occorre considerare i concreti e specifici elementi caratterizzanti, come risultanti dagli atti. Invero, il convenuto ha restituito le somme di pertinenza del fallimento di cui si era impossessato. Quanto alla somma di euro quattrocento mila, derivante da quattro assegni da 100 mila euro ciascuno, la sua restituzione è avvenuta il giorno successivo al prelevamento; mentre l'importo di euro 9.448,98, effettivamente utilizzato dal convenuto per finalità egoistiche, è stato riversato a favore della procedura dopo pochi mesi dall'incasso. Pertanto, ritiene il Collegio equo fissare il quantum del pregiudizio reputazionale arrecato alla P.A. ancorandolo alle utilità effettivamente acquisite, seppur provvisoriamente, al patrimonio del citato. Sulla scorta di questo dato, il danno de quo viene determinato equitativamente in euro 25.000,00, somma già rivalutata.
2. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, accerta la responsabilità amministrativa di C. Enrico e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento del danno all'immagine, in favore del Ministero della giustizia, per euro 25.000,00 (venticinquemila/00), somma già rivalutata.
Dichiara la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, nei limiti della condanna.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate con nota a margine della presente sentenza.
Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.