Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quarta Sezione
Sentenza 12 febbraio 2026
Presidente e Relatore: Jarukaitis
«Rinvio pregiudiziale - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttiva 2009/103/CE - Articolo 12, paragrafo 1 - Obbligo di copertura da parte di un'assicurazione della responsabilità civile per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall'uso del veicolo - Portata - Incidente stradale che coinvolge un unico veicolo - Danni subiti dal conducente del veicolo a causa dell'intervento di un passeggero nella guida di tale veicolo».
Nella causa C‑490/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 5 luglio 2024, pervenuta in cancelleria il 12 luglio 2024, nel procedimento Stichting Koskea, in qualità di amministratore di ED, contro Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV, che agisce con la denominazione commerciale Reaal Schadeverzekering NV.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Stichting Koskea, una fondazione che agisce in qualità di amministratore di ED, e la Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV (in prosieguo: la «Nationale Nederlanden»), che agisce con la denominazione commerciale Reaal Schadeverzekering NV, in merito alla portata della copertura che deve essere fornita dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
3. I considerando 21 e 23 della direttiva 2009/103 così recitano:
«(21) È necessario accordare ai membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altro responsabile una protezione analoga a quella degli altri terzi vittime, almeno per quanto riguarda i danni alle persone.
(...)
(23) L'inclusione dei passeggeri del veicolo nella copertura assicurativa costituisce un risultato importante della normativa attuale. Esso verrebbe posto a repentaglio se la legislazione nazionale o qualsiasi clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione escludesse dalla copertura assicurativa i passeggeri che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol o di altre sostanze eccitanti al momento dell'incidente. (...) La copertura di questi passeggeri nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli fa salva la loro responsabilità secondo la legislazione nazionale applicabile, nonché il livello del risarcimento per danni in un incidente specifico».
4. L'articolo 1, punto 1, della direttiva medesima, definisce la nozione di «veicolo» come «qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati».
5. L'articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Obbligo d'assicurazione dei veicoli», così dispone:
«Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione.
I danni coperti e le modalità dell'assicurazione sono determinati nell'ambito delle misure di cui al primo comma.
(...)
L'assicurazione di cui al primo comma copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone».
6. L'articolo 5 della medesima direttiva offre agli Stati membri, a determinate condizioni, la facoltà di derogare alle disposizioni dell'articolo 3 della stessa per quanto riguarda talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.
7. L'articolo 12 della direttiva 2009/103, intitolato «Categorie specifiche di vittime», così dispone:
«1. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, l'assicurazione di cui all'articolo 3 copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall'uso del veicolo.
2. I membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall'assicurazione di cui all'articolo 3 non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone.
3. L'assicurazione di cui all'articolo 3 copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto al risarcimento del danno conformemente alla legislazione civile nazionale.
Il presente articolo lascia impregiudicata sia la responsabilità civile sia l'importo dei danni».
8. Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva stessa, intitolato «Clausole d'esclusione»:
«1. Ciascuno Stato membro prende tutte le misure appropriate affinché ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 sia reputata senza effetto, per quanto riguarda il ricorso dei terzi vittime di un sinistro, qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all'articolo 3 che escluda dall'assicurazione l'utilizzo o la guida di autoveicoli da parte:
a) di persone non aventi l'autorizzazione esplicita o implicita;
b) di persone non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare l'autoveicolo in questione;
c) di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione.
Tuttavia, la clausola di cui al primo comma, lettera a), può essere opposta alle persone che di loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno se l'assicuratore può provare che esse erano a conoscenza del fatto che il veicolo era rubato.
(...)
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l'azione di tale passeggero».
9. Come risulta dal suo articolo 29, la direttiva 2009/103 ha abrogato e sostituito la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 1972, L 103, pag. 1), la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1990, L 129, pag. 33), la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU 2000, L 181, pag. 65), nonché la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 2005, L 149, pag. 14), quali modificate dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, di tale direttiva 2009/103.
Diritto dei Paesi Bassi
10. L'articolo 4, paragrafo 1, della Wet betreffende verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (legge relativa all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di autoveicoli), del 30 maggio 1963 (Stb. 1963, n.o 228), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «WAM»), è del seguente tenore:
«L'assicurazione non deve necessariamente coprire il risarcimento dei danni subiti dal conducente dell'autoveicolo che ha causato l'incidente».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11. Alla fine del 2016, ED è stato vittima di un incidente stradale mentre era al volante di un furgoncino, appartenente ad un'associazione calcistica, in cui avevano preso posto un ex allenatore di tale associazione e due membri di quest'ultima. Mentre il furgoncino circolava a una velocità di circa 70 km/h, l'ex allenatore, che era seduto sul sedile posteriore destro, ha improvvisamente tirato il freno a mano del veicolo. Il furgoncino ha sbandato e ha urtato diversi pilastri. Sono stati proiettati fuori dal veicolo ED e il membro dell'associazione calcistica che aveva preso posto sul sedile anteriore. Quest'ultimo è deceduto a seguito delle lesioni riportate. ED ha riportato ferite gravi e soffre, in modo permanente, delle sequele delle gravi lesioni subite in tale incidente. L'ex allenatore e l'altro membro dell'associazione calcistica hanno riportato ferite lievi.
12. L'associazione calcistica proprietaria del furgoncino aveva sottoscritto un'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli presso la Reaal Schadeverzekering, la quale si è poi fusa con la Nationale Nederlanden. Tale associazione calcistica aveva inoltre sottoscritto un'assicurazione per i danni ai passeggeri e al conducente presso la Nationale Nederlanden (in prosieguo: l'«assicurazione danni»).
13. Per i danni da lui patiti a seguito di tale incidente, ED, rappresentato dalla Stichting Koskea, che ne amministra i beni e ne difende gli interessi, ha chiesto alla Nationale Nederlanden una copertura a titolo della summenzionata assicurazione danni. Nel gennaio 2020, l'avvocato di tale compagnia ha informato ED che non era coperto da un'assicurazione danni, poiché dal verbale di polizia relativo alle circostanze dell'incidente emergeva che, prima di mettersi alla guida del furgoncino, egli aveva assunto alcol e ne era sotto gli effetti. L'avvocato ha anche precisato che non era neppure coperto dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile prevista dalla WAM, in quanto quest'ultima non copre i danni subiti dal conducente.
14. La Stichting Koskea, agendo in nome e per conto di ED, ha proposto un ricorso dinanzi al rechtbank Noord-Nederland (Tribunale dei Paesi Bassi settentrionali, Paesi Bassi), chiedendo che fosse dichiarato che la Nationale Nederlanden, in forza della WAM, è tenuta a risarcire il danno presente e futuro dell'interessato. A sostegno di tale ricorso, detta fondazione ha fatto valere, in particolare, che l'esclusione della copertura, da parte dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, dei danni subiti dal conducente del veicolo, prevista all'articolo 4, paragrafo 1, della WAM, non si applicava nel caso di specie, dato che, sebbene ED fosse al volante del veicolo al momento dell'incidente, non si poteva più considerare che egli ne fosse il conducente, ai sensi di tale disposizione, in quanto, tirando il freno a mano, l'ex allenatore si era comportato come conducente.
15. Con sentenza del 22 ottobre 2020, detto organo giurisdizionale ha accolto tale ricorso. In sostanza, esso ha ritenuto che, dal momento in cui l'ex allenatore ha tirato il freno a mano, ED non fosse più in grado di guidare effettivamente il furgoncino e, di conseguenza, non potesse più essere considerato il suo conducente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della WAM.
16. La Nationale Nederlanden ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Corte d'appello di Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi). Con sentenza del 13 dicembre 2022, tale giudice ha annullato detta sentenza con la motivazione, in sostanza, che ED non aveva perso la sua qualità di conducente per effetto dell'azionamento del freno a mano da parte dell'ex allenatore. A tal riguardo, esso ha rilevato che egli era rimasto la persona che si era messa al volante sul sedile del conducente, che aveva messo in moto il veicolo, che ne aveva determinato la velocità e che aveva scelto la direzione del tragitto. Pertanto, secondo tale giudice, egli azionava i comandi del veicolo e il fatto che l'ex allenatore abbia tirato improvvisamente il freno a mano e quindi effettuato un'azione di guida non modificava tale circostanza.
17. La Stichting Koskea ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), che è il giudice del rinvio. Dinanzi a quest'ultimo, essa sostiene che ED non poteva più essere considerato conducente del furgoncino dopo che l'ex allenatore aveva tirato il freno a mano, azione che l'aveva privato della possibilità di guidare effettivamente tale veicolo.
18. Il giudice del rinvio espone che, con l'articolo 4, paragrafo 1, della WAM, il legislatore dei Paesi Bassi ha recepito l'articolo 1, primo comma, della direttiva 90/232, divenuto l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2009/103, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli deve coprire la responsabilità per i danni alla persona di tutti i passeggeri, ad eccezione del conducente. Esso rileva che, tuttavia, tale nozione di «conducente» non è definita né in quest'ultima direttiva né nelle direttive che quest'ultima ha sostituito.
19. Nella sua giurisprudenza in materia, la Corte avrebbe sempre sottolineato l'importanza della tutela dei passeggeri vittime di un incidente stradale nonché l'obiettivo di garantire che l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli consenta a tutti i passeggeri vittime di un incidente stradale causato da un veicolo di essere risarciti dei danni da essi subiti. Nondimeno, da tale giurisprudenza risulterebbe altresì che l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2009/103 distingue il conducente dagli altri passeggeri.
20. Alla luce di tali elementi, il giudice del rinvio si chiede se l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2009/103 debba essere interpretato nel senso che l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile prevista da tale disposizione deve coprire la responsabilità per i danni subiti dal conducente iniziale del veicolo di cui trattasi qualora un passeggero sia intervenuto nella guida di tale veicolo e tale intervento abbia provocato un incidente. In caso affermativo, esso ritiene che si ponga la questione se il diritto dell'Unione imponga taluni requisiti di cui esso dovrebbe tener conto al fine di stabilire se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, la persona che era al volante del veicolo al momento dell'incidente abbia perso la sua qualità di conducente e possa, di conseguenza, pretendere la tutela derivante dalla direttiva 2009/103.
21. In tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'articolo 12, paragrafo 1, della [direttiva 2009/103] debba essere interpretato nel senso che l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile deve coprire i danni subiti dal conducente (originario) nel caso in cui un passeggero intervenga nella guida dell'autoveicolo e a causa di tale intervento si verifichi un sinistro.
2) In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione: se dal diritto dell'[Unione] discendano determinate condizioni che il giudice nazionale deve rispettare al fine di accertare se un conducente, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva codificata 2009/103, nelle circostanze del caso abbia perso la qualità di conducente e abbia diritto alla protezione per i passeggeri, ai sensi della norma generale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
22. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2009/103 debba essere interpretato nel senso che i danni subiti dal conducente del solo veicolo coinvolto in un incidente stradale non devono essere coperti dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli prevista da tale direttiva, anche qualora un passeggero sia intervenuto nella guida di tale veicolo e tale intervento abbia provocato tale incidente.
23. Per giurisprudenza costante, ai fini dell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, nonché del 30 ottobre 2025, Killybegs Fishing Enterprises e a., C‑546/24, EU:C:2025:844, punto 16).
24. Sempre per giurisprudenza costante, la determinazione del significato e della portata dei termini, per i quali il diritto dell'Unione non fornisce alcuna definizione e non rinvia al diritto degli Stati membri, va operata conformemente al loro significato abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 2011, Brüstle, C‑34/10, EU:C:2011:669, punti 25 e 31 e giurisprudenza citata, e del 5 settembre 2024, BIOR, C‑344/23, EU:C:2024:696, punto 40).
25. In primo luogo, per quanto riguarda i termini dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2009/103, occorre ricordare che, secondo tale disposizione, fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, che enuncia un'eccezione non pertinente nell'ambito del procedimento principale, l'assicurazione di cui all'articolo 3 di detta direttiva copre la responsabilità per i danni alla persona «di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente», derivanti dall'uso di un veicolo.
26. Ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della medesima direttiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 di quest'ultima, che prevede deroghe all'obbligo di assicurazione dei veicoli che, a loro volta, non sono pertinenti ai fini del procedimento principale, ciascuno Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione.
27. Al pari delle direttive che ha sostituito, la direttiva 2009/103 non definisce né il termine «conducente» né il termine «passeggero», né rinvia al diritto degli Stati membri per definirne la portata. Per quanto riguarda il significato abituale dei suddetti termini nel linguaggio corrente, va rilevato che il termine «conducente» riguarda una persona che conduce o dirige qualcosa o qualcuno. In riferimento a un veicolo, tale termine riguarda la persona che è collocata al volante o ai comandi dello stesso e lo dirige. Il termine «passeggero» indica, dal canto suo, una persona che è trasportata a bordo di un veicolo e che non lo dirige.
28. Alla luce di tali elementi, dai termini dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2009/103 si può dedurre che, anzitutto, in un veicolo possono esservi più «passeggeri diversi dal conducente», ma, in linea di principio, può esservi un solo conducente alla volta. Fatti salvi poi casi specifici, in particolare la pratica della guida assistita volta ad ottenere una patente di guida, che possono essere soggetti a norme particolari, il termine «conducente» si riferisce abitualmente alla persona collocata ai comandi o al volante del veicolo e ne assicura la direzione, mentre il termine «passeggero» riguarda una persona collocata altrove nel veicolo di cui trattasi e che non lo dirige. Infine, tale disposizione non prevede che la responsabilità per i danni subiti dal «conducente» del veicolo debba essere coperta dall'assicurazione di cui all'articolo 3 di detta direttiva.
29. In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2009/103, occorre rilevare, in primo luogo, che la nozione di «veicolo» è definita dall'articolo 1, punto 1, di tale direttiva come riferita a qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, essere vincolato a una strada ferrata, nonché ai rimorchi, anche non agganciati.
30. Un veicolo, ai sensi di tale direttiva, è quindi necessariamente azionato da una forza meccanica (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2023, KBC Verzekeringen, C‑286/22, EU:C:2023:767, punti 37, 38 e 40), ogni veicolo in circolazione ha, in linea di principio, ad eccezione dei veicoli a guida autonoma, un conducente nonché un posto di pilotaggio e tale conducente è la persona che, all'interno del veicolo, aziona o è in grado di azionare la forza meccanica di quest'ultimo ai fini della sua circolazione, trovandosi al volante.
31. In secondo luogo, sebbene l'articolo 3, quarto comma, della direttiva 2009/103 disponga che l'assicurazione di cui al primo comma copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone, dal combinato disposto di tale disposizione con l'articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva risulta che si tratta, in particolare, dei danni alla persona di «tutti i passeggeri diversi dal conducente».
32. In terzo luogo, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva in parola, i membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall'assicurazione di cui all'articolo 3 della stessa direttiva non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone. Inoltre, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2009/103, l'assicurazione di cui all'articolo 3 di quest'ultima copre i danni alle persone e alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che, a seguito di un incidente nel quale è coinvolto un autoveicolo, hanno diritto al risarcimento conformemente al diritto civile nazionale. Inoltre, l'articolo 13, paragrafo 3, di tale direttiva precisa che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l'azione di tale passeggero.
33. Tali disposizioni, al pari dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2009/103, distinguono il conducente del veicolo dalle altre persone che possono aver preso posto in tale veicolo nonché dagli altri utenti della strada che non si trovano nel veicolo, ma che possono essere interessati da un incidente stradale che coinvolge un veicolo. Pertanto, le categorie di vittime di un incidente, in sostanza, sono determinate in opposizione al conducente del veicolo coinvolto in quest'ultimo incidente.
34. In quarto luogo, occorre rilevare che, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, di tale direttiva, l'articolo 12 di quest'ultima non pregiudica né la responsabilità civile né l'importo del risarcimento. Pertanto, il ruolo che l'uno o l'altro occupante del veicolo, come, nel caso di specie, il passeggero che ha tirato il freno a mano, può aver svolto nello svolgimento dell'incidente e, pertanto, nel verificarsi di danni, può, secondo il regime di responsabilità civile in vigore nello Stato membro nel cui territorio è avvenuto l'incidente, determinare quale persona sia civilmente responsabile per l'incidente e incidere sull'entità del risarcimento. Tuttavia, questi ultimi aspetti sono distinti dalla portata personale della copertura assicurativa obbligatoria prevista dalla direttiva 2009/103.
35. A tal riguardo, la Corte ha ripetutamente dichiarato che l'obbligo di copertura da parte dell'assicurazione della responsabilità civile dei danni causati ai terzi dagli autoveicoli è distinto dalla portata del risarcimento di tali danni a titolo di responsabilità civile. Infatti, mentre la prima è definita e garantita dalla normativa dell'Unione, la seconda è essenzialmente disciplinata dal diritto nazionale (sentenze del 17 marzo 2011, Carvalho Ferreira Santos, C‑484/09, EU:C:2011:158, punto 31, e del 12 ottobre 2023, KBC Verzekeringen, C‑286/22, EU:C:2023:767, punto 23 e giurisprudenza citata).
36. L'insieme di tali elementi testuali e contestuali indica quindi che l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2009/103 deve essere interpretato nel senso che l'intervento di un passeggero nella guida di un veicolo, che provoca un incidente, non può avere la conseguenza di privare il conducente di tale veicolo della sua qualità di conducente, salvo pregiudicare al contempo la distinzione fondamentale tra conducente e terzo vittima, che caratterizza il sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli istituito da tale direttiva, e la distinzione tra l'obbligo di copertura da parte di tale assicurazione e la portata del risarcimento dei danni a titolo di responsabilità civile per l'incidente, che è disciplinata dal diritto nazionale.
37. In terzo luogo, è giocoforza constatare che tale interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/103.
38. Da un lato, è vero che dall'evoluzione della normativa dell'Unione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli risulta che l'obiettivo di tutela delle vittime di incidenti causati da tali veicoli è stato costantemente perseguito e rafforzato dal legislatore dell'Unione (sentenze del 20 dicembre 2017, Núñez Torreiro, C‑334/16, EU:C:2017:1007, punto 27 e giurisprudenza citata, nonché del 30 aprile 2025, Nastolo, C‑370/24, EU:C:2025:300, punto 39).
39. Tuttavia, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, tale obiettivo sarebbe compromesso se, in funzione di circostanze di fatto aleatorie, la persona al volante di un veicolo potesse perdere la sua qualità di conducente a causa dell'intervento di un passeggero nella guida di tale veicolo. Infatti, dal momento che, come constatato ai punti 28 e 30 della presente sentenza, ogni veicolo ha, in linea di principio, ad eccezione dei veicoli a guida autonoma, un conducente, il fatto di privare della sua qualità di conducente la persona al volante del veicolo avrebbe come conseguenza che è tale passeggero a rivestire allora la qualità di conducente e sarebbe, di conseguenza, escluso dalla tutela che tale direttiva mira a concedere ai terzi vittime, tra cui i passeggeri.
40. Inoltre, l'incertezza giuridica che deriverebbe da una siffatta possibilità, di per sé, è incompatibile con detto obiettivo.
41. D'altro lato, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, l'evoluzione legislativa menzionata al punto 38 della presente sentenza è stata altresì caratterizzata dall'esclusione, costante ed esplicita dall'adozione della direttiva 90/232, della copertura, da parte dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile prevista dal diritto dell'Unione, dei danni subiti dal conducente, mentre l'unica distinzione ammessa da tale normativa era sempre stata quella tra conducente, da un lato, e passeggero o altro terzo vittima, dall'altro (v., in tal senso, sentenza del 1º dicembre 2011, Churchill Insurance Company Limited e Evans, C‑442/10, EU:C:2011:799, punti da 27 a 31 e giurisprudenza citata).
42. Inoltre, nulla in tale evoluzione legislativa indica che il legislatore dell'Unione intendesse armonizzare l'obbligo di assicurare la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli al di là della copertura dei danni causati ai terzi e un'intenzione del genere non risulta neppure dalla direttiva 2009/103. Il considerando 21 della medesima indica del resto che è necessario accordare ai membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altro responsabile una protezione analoga a quella «degli altri terzi vittime», almeno per quanto riguarda i danni alle persone. Analogamente, il considerando 23 di tale direttiva si riferisce all'estensione della copertura assicurativa «a tutti i passeggeri di un veicolo» precisando al contempo, in sostanza, che l'inefficienza, in linea di principio, di una legislazione nazionale o di una clausola contrattuale che esclude la copertura da parte dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per quanto riguarda il «ricorso dei terzi vittime» in talune circostanze non pregiudica in alcun modo, in particolare, la responsabilità che potrebbe essere imputata ai passeggeri interessati in forza della legislazione nazionale applicabile.
43. La questione dell'eventuale obbligo di coprire, mediante un'assicurazione, i danni subiti dal conducente di un solo veicolo coinvolto in un incidente stradale resta, pertanto, allo stato attuale del diritto dell'Unione, disciplinata dal diritto nazionale degli Stati membri.
44. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2009/103 deve essere interpretato nel senso che i danni subiti dal conducente del solo veicolo coinvolto in un incidente stradale non devono essere coperti dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli prevista da tale direttiva, anche qualora un passeggero sia intervenuto nella guida di tale veicolo e tale intervento abbia provocato detto incidente.
Sulla seconda questione
45. Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione pregiudiziale, non occorre rispondere alla seconda questione.
Sulle spese
46. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che i danni subiti dal conducente del solo veicolo coinvolto in un incidente stradale non devono essere coperti dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli prevista da tale direttiva, anche qualora un passeggero sia intervenuto nella guida di tale veicolo e tale intervento abbia provocato detto incidente.