Corte di giustizia dell'Unione Europea
Sesta Sezione
Sentenza 5 novembre 2026
Presidente e Relatore: Biltgen
«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali - Regolamento (CE) n. 864/2007 - Articolo 5, paragrafo 1 - Responsabilità da prodotti - Determinazione del luogo della commercializzazione del prodotto - Luogo di acquisto del prodotto presso un distributore o della consegna al cliente finale da parte di un trasportatore - Nozione di "prodotto" - Parte componente di un prodotto finale».
Nella causa C‑344/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione dell'8 aprile 2025, pervenuta in cancelleria il 21 maggio 2025, nel procedimento EUROVO S.r.l. contro Zimmerer Erben GmbH.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU 2007, L 199, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma II»).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la EUROVO S.r.l. (in prosieguo: la «Eurovo») e la Zimmerer Erben GmbH, già Salmet-International GmbH, relativamente all'azione per responsabilità promossa dalla EUROVO per i prodotti fabbricati dalla Zimmerer Erben.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
Regolamento Roma II
3. I considerando da 18 a 20 del regolamento Roma II enunciano quanto segue:
«(18) La regola generale nel presente regolamento dovrebbe essere quella della lex loci damni di cui all'articolo 4, paragrafo 1. L'articolo 4, paragrafo 2, dovrebbe costituire un'eccezione a tale regola generale in quanto crea una connessione speciale qualora le parti siano abitualmente residenti nello stesso paese. L'articolo 4, paragrafo 3, dovrebbe essere inteso come "clausola di salvaguardia" rispetto all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, qualora risulti chiaramente da tutte le circostanze del caso che il fatto illecito presenta manifestamente un collegamento più stretto con un altro paese.
(19) È opportuno prevedere norme specifiche in relazione a tipologie speciali di fatto illecito per le quali la norma generale non permette di raggiungere un equilibrio ragionevole fra i contrapposti interessi.
(20) In materia di responsabilità per prodotti difettosi, la regola di conflitto di leggi dovrebbe rispondere agli obiettivi di ripartire equamente i rischi inerenti a una società moderna altamente tecnologica, di tutelare la salute dei consumatori, di incentivare l'innovazione, di garantire una concorrenza non falsata e di agevolare gli scambi commerciali. La creazione di un sistema a cascata di criteri di collegamento, unitamente a una clausola di prevedibilità, costituisce, alla luce di questi obiettivi, una soluzione equilibrata. Il primo elemento da prendere in considerazione è la legge del paese in cui la parte lesa risiedeva abitualmente nel momento in cui il danno si è verificato, a condizione che il prodotto sia stato commercializzato in quel paese. Gli altri elementi del sistema a cascata entrano in gioco se il prodotto non è stato commercializzato in tale paese, fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, e la possibilità di un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese».
4. Il capo II di tale regolamento, intitolato «Illeciti», comprende, in particolare, gli articoli 4 e 5 di detto regolamento.
5. L'articolo 4 del medesimo regolamento è così formulato:
«1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.
2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.
3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione».
6. L'articolo 5 del regolamento Roma II così prevede:
«1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da danni causati da un prodotto è:
a) la legge del paese in cui la persona che ha subito il danno risiedeva abitualmente quando si è verificato il danno, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; o, in mancanza,
b) la legge del paese in cui è stato acquistato il prodotto, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; o, in mancanza,
c) la legge del paese in cui il danno si è verificato, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese.
Si applica tuttavia la legge del paese in cui il presunto responsabile risiede abitualmente qualora tale persona non potesse ragionevolmente prevedere la commercializzazione del prodotto o di un prodotto dello stesso tipo nel paese la cui legge è applicabile ai sensi delle lettere a), b) o c).
2. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui al paragrafo 1, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione».
Direttiva 85/374/CEE
7. La direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU 1985, L 210, pag. 29), come modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999 (GU 1999, L 141, pag. 20) (in prosieguo: la «direttiva 85/374»), all'articolo 2, enuncia quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, per "prodotto" s'intende ogni bene mobile, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile. (...)».
8. L'articolo 7 di detta direttiva è così formulato:
«Il produttore non è responsabile ai sensi della presente direttiva se prova:
a) che non ha messo il prodotto in circolazione;
b) che, tenuto conto delle circostanze, è lecito ritenere che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in circolazione o sia sorto successivamente;
c) che non ha fabbricato il prodotto per la vendita o qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale;
d) che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate dai poteri pubblici;
e) che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto;
f) nel caso del produttore di una parte componente, che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o alle istruzion[i] date dal produttore del prodotto».
9. L'articolo 11 di detta direttiva dispone quanto segue:
«Gli stati membri prevedono nella loro legislazione che i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della presente direttiva si estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno, a meno che il danneggiato non abbia avviato, durante tale periodo, un procedimento giudiziario contro il produttore».
Diritto tedesco
10. L'articolo 823, paragrafo 1, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile), dispone quanto segue:
«Chi dolosamente o colposamente danneggia illecitamente la vita, l'integrità fisica, la salute, la libertà, la proprietà o un altro diritto altrui è tenuto a risarcire alla vittima il danno che ne deriva».
11. L'articolo 1 del Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte (Produkthaftungsgesetz) - ProdHaftG) [legge in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (legge in materia di responsabilità per danno da prodotti) - ProdHaftG)], del 15 dicembre 1989 (BGBl. 1989 I, pag. 2198), è così formulato:
«(1) Qualora un prodotto difettoso provochi il decesso di una persona o lesioni personali o danni alla salute di una persona o danni a beni, il produttore deve risarcire al danneggiato i danni che ne derivano. Nell'ipotesi di danno a un bene, tale principio vale solo se il danno colpisce una cosa diversa dal prodotto difettoso e purché quest'altro bene sia del tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e sia stato utilizzato dal danneggiato principalmente a tal fine».
12. L'articolo 4, paragrafo 1, di tale legge così prevede:
«Ai fini della presente legge, per produttore si intende chiunque abbia fabbricato il prodotto finito, una materia prima o un suo componente. Si considera produttore anche chiunque si presenti come produttore mediante l'apposizione del proprio nome, marchio o altro segno distintivo».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13. La Eurovo, con sede in Italia, chiede, in applicazione del diritto italiano, un risarcimento danni a titolo di responsabilità per danno da prodotti, a causa di difetti riguardanti sei batterie per ovaiole di tipo «Salmet», le quali sono state sviluppate e prodotte dalla Zimmerer Erben, con sede in Germania.
14. Le parti nel procedimento principale, una delle quali è attiva nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti alimentari, e più precisamente di uova e di prodotti a base di uova, e l'altra commercializza articoli dell'industria manufatturiera, non sono vincolate da rapporti contrattuali.
15. La convenuta nel procedimento principale ha venduto, tra il 2009 e il 2010, cinque batterie per ovaiole di tipo «Salmet» alla società olandese VerstOvo BV e una batteria per ovaiole di questo tipo alla società francese Ovonor SAS, che l'ha poi rivenduta alla VerstOvo. Per quanto riguarda l'istallazione di tali batterie, è stato convenuto che il loro caricamento sarebbe stato effettuato in Germania, che il valore totale del contratto non includeva l'istallazione di queste ultime, ma che un tecnico della convenuta nel procedimento principale avrebbe potuto eventualmente essere messo a disposizione della società acquirente. La VerstOvo ha rivenduto quattro di dette sei batterie a diverse società italiane, le quali hanno concluso con la ricorrente nel procedimento principale contratti di leasing aventi ad oggetto un sistema completo di voliere per galline ovaiole. Le altre due batterie per ovaiole sono state vendute a un'altra società italiana, la quale si sarebbe successivamente fusa con la ricorrente nel procedimento principale.
16. La costruzione dei sistemi di voliera è stata effettuata tra luglio e dicembre 2010 nei locali della ricorrente nel procedimento principale a Codigoro (Italia). Le voliere sono state trasportate, a spese della VerstOvo, direttamente dalla sede tedesca della convenuta nel procedimento principale alla sede di produzione della ricorrente nel procedimento principale in Italia. Tale costruzione è stata realizzata dai dipendenti della VerstOvo, con l'aiuto di dipendenti della ricorrente nel procedimento principale.
17. A causa di problemi tecnici sorti sui sistemi di voliera a seguito della loro costruzione, la VerstOvo ha avviato, nel maggio 2011, nei confronti della convenuta nel procedimento principale, un autonomo procedimento istruttorio dinanzi al Tribunale di Ferrara (Italia) ai sensi del diritto italiano. Tra il settembre 2013 e il gennaio 2014, i sistemi di voliera sono stati oggetto di riparazioni.
18. Dopo aver presentato, nel 2014, una domanda giudiziale volta all'ottenimento del risarcimento dei danni dinanzi al Tribunale di Ferrara, che ha dichiarato la sua incompetenza giurisdizionale internazionale, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso contro la convenuta nel procedimento principale dinanzi al Landgericht Darmstadt (Tribunale del Land, Darmstadt, Germania), contestando a quest'ultima difetti strutturali e di progettazione nonché malfunzionamenti riguardanti i sistemi dei voliera.
19. La ricorrente nel procedimento principale fa valere che il diritto italiano è applicabile al procedimento principale in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento Roma II, in quanto gli impianti controversi sono stati commercializzati in Italia. Inoltre, essa avrebbe già gestito, in un altro stabilimento in Italia, degli impianti dello stesso tipo prodotto dalla convenuta nel procedimento principale. In forza del diritto italiano, spetterebbe alla convenuta nel procedimento principale risarcire i danni causati dalla sua negligenza.
20. Con sentenza di primo grado del 1° luglio 2020, il Landgericht Darmstadt (Tribunale del Land, Darmstadt) ha respinto il ricorso della ricorrente nel procedimento principale, la quale ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania), il quale, con sentenza di secondo grado del 17 dicembre 2021, ha respinto tale appello. Dopo aver constatato che, secondo l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento Roma II, la legge applicabile nel caso di specie era la legge tedesca, quest'ultimo giudice ha dichiarato che, in forza del diritto tedesco applicabile, la ricorrente nel procedimento principale non aveva alcun diritto al risarcimento nei confronti della convenuta nel procedimento principale.
21. Nel suo ricorso per cassazione (Revision), proposto dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, la ricorrente nel procedimento principale ribadisce le sue pretese.
22. Il giudice del rinvio ritiene che, nell'ambito della determinazione della normativa applicabile al procedimento principale, occorra interpretare l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Roma II e più precisamente la nozione di «commercializzazione» che figura in tale disposizione.
23. Esso ricorda al riguardo che, in assenza di una residenza abituale comune delle parti nel procedimento principale nello stesso Stato membro, il diritto applicabile è determinato dal sistema a cascata dei criteri di collegamento previsto all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), del regolamento Roma II, dato che ciascuna di tali lettere da a) a c) menziona la nozione di «commercializzazione».
24. Il giudice del rinvio indica altresì che l'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno) ha interpretato la nozione di «commercializzazione» nel senso di «immettere sul mercato» e ha quindi ritenuto che la convenuta nel procedimento principale avesse messo i suoi prodotti a disposizione per il ritiro a Ittlingen (Germania). Di conseguenza, secondo quest'ultimo giudice, il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale non è stato commercializzato in uno dei paesi menzionati all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), del regolamento Roma II, cosicché la residenza abituale del produttore, che si trova in Germania, sarebbe pertanto il criterio di collegamento che consente di determinare la legge applicabile, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento Roma II.
25. Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se un'interpretazione autonoma della nozione di «commercializzazione» non debba condurre all'applicabilità del diritto italiano, dato che i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale sono stati consegnati in Italia, sono stati ivi installati e il danno lamentato sarebbe stato subito in tale paese.
26. A tal riguardo, il giudice del rinvio si interroga, invocando la sentenza del 9 febbraio 2006, O'Byrne (C-127/04, EU:C:2006:93, punto 27), sulla pertinenza dei criteri sviluppati in relazione all'articolo 7, lettere a) e b), e all'articolo 11 della direttiva 85/374, secondo i quali un prodotto è commercializzato quando il produttore lo mette liberamente in circolazione nel circuito economico al termine del processo di produzione.
27. Sebbene la versione in lingua tedesca del regolamento Roma II utilizzi il termine equivalente a quello di «messa in circolazione» che figura nella versione in lingua tedesca della direttiva 85/374, il confronto tra il testo del regolamento Roma II e quello della direttiva 85/374 in altre versioni linguistiche solleverebbe tuttavia dubbi quanto alla possibilità di trasporre le interpretazioni della nozione di «messa in circolazione» derivanti da tale direttiva nel contesto del regolamento Roma II, atteso che gli obiettivi perseguiti da questi due testi sono distinti.
28. Poiché le batterie per ovaiole di cui trattasi nel procedimento principale sono state integrate in sistemi di voliere, il giudice del rinvio si chiede inoltre se la nozione di «commercializzazione» comprenda, oltre alla nozione di prodotti autonomi, anche quella di prodotti integrati.
29. Esso si interroga inoltre sul regime applicabile nel caso in cui la situazione di cui trattasi non corrisponda a nessuna delle ipotesi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), del regolamento Roma II.
30. Infine, il giudice del rinvio, osservando che la ricorrente nel procedimento principale ha già gestito in Italia batterie per dello stesso tipo prodotte dalla convenuta nel procedimento principale, si chiede se l'interpretazione della nozione di prodotto dello «stesso tipo», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento Roma II, valga anche per il primo comma di tale articolo, atteso che tale nozione può essere interpretata restrittivamente, prendendo in considerazione esclusivamente il prodotto concreto che causa il danno, o ampiamente, nel senso di un prodotto identico, o addirittura dello stesso tipo, del prodotto di cui trattasi.
31. Alla luce di tali circostanze, la Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la nozione di "commercializzazione" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del [regolamento Rome II] debba essere interpretata nel senso che un prodotto viene commercializzato anche nello Stato in cui l'acquirente finale lo acquista da un distributore qualora il produttore, stabilito in un altro Stato, abbia precedentemente trasferito presso la propria sede il prodotto ad un trasportatore che lo abbia consegnato direttamente alla sede dell'acquirente finale, oppure se, rispetto all'acquirente finale, la commercializzazione si realizzi anche nello Stato in cui ha sede il produttore.
2) Se la nozione di "commercializzazione" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del [regolamento Rome II] debba essere interpretata nel senso che una commercializzazione può essere effettuata non solo dal produttore stesso, ma anche da un terzo, quale un distributore che abbia acquistato il prodotto dal produttore.
3) In caso di risposta in senso affermativo alla seconda questione: Se in questo caso alla "commercializzazione" dello specifico prodotto difettoso/dannoso nello Stato del cliente finale osti la circostanza che detto cliente finale acquisti o prenda in leasing dal distributore il prodotto sotto forma di componente di un impianto tecnicamente complesso, che il distributore installa presso l'acquirente.
4) Quale sia il diritto nazionale applicabile qualora non ricorra nessuna delle ipotesi di collegamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del [regolamento Rome II].
5) Se, nel valutare la questione se un prodotto sia stato commercializzato in un determinato Stato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del [regolamento Rome II], si debba fare riferimento allo specifico prodotto difettoso/dannoso, oppure se sia sufficiente che un prodotto identico o dello stesso tipo sia stato comunque commercializzato in quel determinato Stato».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima e sulla seconda questione
32. Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che il luogo della commercializzazione di un prodotto, ai sensi di tale disposizione, sia unicamente quello in cui il prodotto esce dallo stabilimento del produttore o se possa essere anche quello in cui la persona che ha subito il danno acquista il prodotto da un distributore o quello in cui il prodotto le viene consegnato da un trasportatore.
33. Anzitutto, occorre rilevare che il regolamento Roma II non contiene alcuna definizione della nozione di «commercializzazione», che figura alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Roma II.
34. Secondo una giurisprudenza costante, dalla necessità di garantire tanto l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme (sentenza del 10 febbraio 2022, ShareWood Switzerland, C-595/20, EU:C:2022:86, punto 21 e giurisprudenza citata).
35. Poiché l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Roma II non contiene alcun richiamo al diritto degli Stati membri, occorre interpretarlo in modo autonomo e uniforme.
36. Dalla decisione di rinvio risulta che la versione in lingua tedesca dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Roma II si riferisce alla «commercializzazione» («in Verkehr gebracht») del prodotto e che il termine «Inverkehrbringen» si ritrova, in sostanza, anche nella versione in lingua tedesca dell'articolo 7, lettere a) e b), nonché dell'articolo 11 della direttiva 85/374, cosicché queste due nozioni potrebbero essere interpretate in modo analogo.
37. Tuttavia, una siffatta analogia non risulta dalla formulazione di altre versioni linguistiche dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Roma II, in particolare da quelle in lingua spagnola («comercializó»), inglese («marketed»), francese («commercialisé»), italiana («commercializzato») e neerlandese («op de markt is gebracht»), nella misura in cui le versioni linguistiche degli articoli 7 e 11 della direttiva 85/374 utilizzano i termini in lingua spagnola «puso en circulación», inglese «put into circulation», francese «mise en circulation», italiana «messo in circolazione» e neerlandese «in het verkeer is gebracht».
38. Pertanto, e conformemente a una giurisprudenza consolidata risulta che la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di tale disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto ad altre versioni linguistiche. Tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell'Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche, la disposizione di cui si tratta deve essere interpretata in funzione dell'economia generale e della finalità della normativa di cui fa parte (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 1990, Cricket St Thomas, C-372/88, EU:C:1990:140, punti 18 e 19, nonché del 20 novembre 2025, Lolach, C-327/24, EU:C:2025:901, punto 29).
39. Per quanto riguarda l'economia generale della normativa in cui si inserisce l'articolo 5 del regolamento Roma II, occorre rilevare che tale articolo fa parte del capo II di tale regolamento, intitolato «Illeciti». Unitamente agli articoli da 6 a 9 di tale capo, l'articolo 5 contiene norme specifiche destinate a chiarire la norma generale stabilita all'articolo 4 di detto regolamento, per quanto riguarda i danni verificatisi in circostanze particolari.
40. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, a meno che il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, nel qual caso, conformemente al paragrafo 2 di tale articolo, si applica la legge di tale paese.
41. L'articolo 5 del regolamento Roma II prevede norme di conflitto speciali applicabili alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da danni causati da un prodotto. A tal fine, il paragrafo 1, primo comma, di detto articolo 5 istituisce un sistema a cascata di criteri di collegamento, in forza del quale è applicabile, secondo la lettera a) di tale paragrafo, la legge del paese in cui la persona che ha subito il danno risiedeva quando si è verificato il danno, se il prodotto è stato ivi commercializzato, o, in mancanza, ai sensi della lettera b) di detto paragrafo, la legge del paese in cui è stato acquistato il prodotto, se il prodotto è stato ivi commercializzato o, in mancanza, a norma della lettera c) dello stesso paragrafo, la legge del paese in cui il danno si è verificato, se il prodotto è stato ivi commercializzato.
42. Tale sistema a cascata è completato da una norma di prevedibilità, enunciata al secondo comma del paragrafo 1 di detto articolo 5, in forza del quale, qualora il presunto responsabile non potesse ragionevolmente prevedere la commercializzazione del prodotto o di un prodotto dello stesso tipo nel paese la cui legge è applicabile ai sensi delle lettere a), b) o c) di tale paragrafo 1, si applica allora la legge del paese in cui tale persona risiede abitualmente.
43. Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 5 del regolamento Roma II precisa che, se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui al paragrafo 1 di tale articolo, si applica la legge di quest'altro paese.
44. Al fine di determinare il significato da attribuire alla nozione di «commercializzazione», occorre constatare, in primo luogo, che i termini «prodotto [che] è stato commercializzato», che figurano all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Roma II, sono utilizzati in modo obiettivo, in quanto non contengono alcun rinvio alla persona che ha fabbricato il prodotto. Allo stesso modo, l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento Roma II si riferisce al «presunto responsabile», espressione che include non solo la persona che ha fabbricato il prodotto di cui trattasi, ma anche qualsiasi altra persona coinvolta nella commercializzazione di tale prodotto.
45. In secondo luogo, ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Roma II, la commercializzazione può avvenire sia nel paese in cui la persona che ha subito il danno risiedeva abitualmente quando si verificato il danno sia nel paese in cui è stato acquistato il prodotto o in cui il danno si è verificato.
46. Ne consegue, da un lato, che la nozione di «commercializzazione» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Roma II si definisce con riferimento al prodotto di cui trattasi, indipendentemente dalla persona che l'ha fabbricato o prodotto, di modo che poco importa sapere se la persona che ha subito il danno abbia acquistato il prodotto di cui trattasi direttamente dal fabbricante o dal produttore o se tale acquisto sia stato effettuato nell'ambito di un processo di distribuzione comprendente uno o diversi altri soggetti. Dall'altro, il luogo di commercializzazione di un prodotto non si limita al luogo della sua fabbricazione o produzione, ma si estende anche al luogo in cui esso è acquistato dalla persona che ha subito il danno.
47. Tale interpretazione è confermata dall'esistenza, al secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 5 del regolamento Roma II, di un criterio di collegamento particolare per il caso in cui la commercializzazione del prodotto in questione non fosse ragionevolmente prevedibile nel paese la cui legge è applicabile ai sensi delle lettere a), b) o c) di cui al primo comma di tale paragrafo per il presunto responsabile.
48. Infatti, se la nozione di «commercializzazione» di un prodotto dovesse essere limitata alla sola commercializzazione da parte del produttore o del fabbricante, tale criterio di collegamento particolare sarebbe privo di qualsiasi effetto utile, dal momento che è difficile immaginare in che modo una commercializzazione effettuata dal produttore o dal fabbricante stesso potrebbe essere imprevedibile per quest'ultimo.
49. Tale interpretazione della nozione di «commercializzazione» è corroborata anche dall'obiettivo perseguito dal regolamento Roma II. Come risulta dal considerando 20 di quest'ultimo, in materia di responsabilità per prodotti difettosi, la regola di conflitto di leggi dovrebbe rispondere agli obiettivi di ripartire equamente i rischi inerenti a una società moderna altamente tecnologica, di tutelare la salute dei consumatori, di incentivare l'innovazione, di garantire una concorrenza non falsata e di agevolare gli scambi commerciali. A tal riguardo, la creazione di un sistema a cascata di criteri di collegamento, che attribuisce particolare importanza al primo criterio, che designa la legge del paese in cui la persona lesa risiede abitualmente nel momento in cui il danno si è verificato, e che è accompagnato da una clausola di prevedibilità, costituisce una soluzione equilibrata alla luce di tali obiettivi.
50. Orbene, un'interpretazione della nozione di «commercializzazione» che si limitasse alla sola «uscita dalla fabbrica» del prodotto di cui trattasi contrasterebbe chiaramente con tali obiettivi, in quanto metterebbe in discussione l'equilibrio sul quale essi si fondano. Infatti, una siffatta interpretazione restrittiva porterebbe a subordinare la determinazione della legge applicabile in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento Roma II al fatto che la persona che ha subito il danno risieda abitualmente nel paese in cui ha luogo tale «uscita dalla fabbrica», al fatto che il prodotto sia stato acquistato in tale paese o al fatto che il danno si sia verificato in tale paese, attribuendo pertanto alla «uscita dalla fabbrica» un ruolo privilegiato nella disciplina del conflitto di leggi in materia di responsabilità per danno da prodotti.
51. Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che le sei batterie per ovaiole di tipo «Salmet» sono state fabbricate e immesse in commercio dalla società convenuta nel procedimento principale in Germania. Per contro, non ha avuto luogo in tale paese l'acquisto, da parte della ricorrente nel procedimento principale, delle batterie per ovaiole di cui trattasi nel procedimento principale, che è stato realizzato, o nell'ambito di diversi contratti di leasing aventi ad oggetto un sistema completo di voliere e che coinvolgono diversi intervenienti, tra i quali figurano società di distribuzione e di trasporto, o nell'ambito di una rivendita da parte di queste ultime a un'altra società italiana che si sarebbe successivamente fusa con la ricorrente nel procedimento principale.
52. Pertanto, fatte salve le verifiche fattuali che spetta al giudice del rinvio effettuare, dal momento che la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi ha avuto luogo in Italia, la legge italiana è applicabile in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Roma II. Infatti, in primo luogo, conformemente alla lettera a) di tale paragrafo, la persona che ha subito il danno risiedeva abitualmente in Italia al momento del verificarsi del danno, in secondo luogo, in applicazione della lettera b) di tale paragrafo, il prodotto in questione è stato ivi acquistato e, in terzo luogo, in forza della lettera c) del medesimo paragrafo, il danno si è parimenti verificato in Italia.
53. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Roma II deve essere interpretato nel senso che il luogo della commercializzazione di un prodotto, ai sensi di tale disposizione, è non solo quello in cui il prodotto esce dallo stabilimento del fabbricante, ma anche quello in cui la persona che ha subito il danno acquista il prodotto da un distributore o quello in cui il prodotto gli viene consegnato da un trasportatore.
Sulla terza questione
54. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che la nozione di «prodotto commercializzato», ai sensi di tale disposizione, riguarda anche un prodotto che costituisce una parte componente di un impianto tecnico.
55. Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 34 della presente sentenza, i termini di una disposizione del diritto dell'Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme.
56. Come risulta dal punto 44 della presente sentenza, la formulazione neutra utilizzata all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Roma II non consente di fornire un'indicazione sulla nozione di «prodotto commercializzato».
57. Tuttavia, dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Rome II») [COM(2003) 427 def.] risulta che, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotto», occorre fare riferimento a quella di cui all'articolo 2 della direttiva 85/374.
58. Ai sensi dell'articolo 2 di tale direttiva, il «prodotto» è definito come «ogni bene mobile», anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile.
59. Inoltre, l'articolo 7 di detta direttiva, relativo ai casi di esonero dalla responsabilità del produttore, si riferisce espressamente al prodotto in quanto parte componente incorporata nel prodotto finale.
60. Ne consegue che la nozione di «prodotto commercializzato», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Roma II, non si limita ai prodotti in quanto tali, ma comprende anche i prodotti che si trovano incorporati in impianti.
61. Di conseguenza, la commercializzazione di un prodotto non cessa quando tale prodotto è preso in consegna da un trasformatore o è incorporato o integrato come parte componente in un prodotto intermedio o finale.
62. Solo una siffatta interpretazione ampia della nozione di «prodotto commercializzato» può garantire l'efficacia del sistema a cascata dei criteri di collegamento istituito dall'articolo 5 del regolamento Roma II. Consentendo di determinare, secondo criteri gerarchici e prevedibili, la legge applicabile ai danni causati dai diversi tipi di prodotti, una siffatta interpretazione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti da tale articolo, in particolare la prevedibilità della legge applicabile e la giusta ripartizione dei rischi enunciati al punto 49 della presente sentenza.
63. All'inverso, escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 5 del regolamento Roma II i prodotti composti priverebbe il meccanismo istituito da tale disposizione del suo effetto utile. Una siffatta interpretazione porterebbe, infatti, a sottrarre dall'ambito di applicazione di tale articolo situazioni in cui i criteri di collegamento a cascata sono appunto destinati a determinare la legge applicabile. Una siffatta esclusione si fonderebbe inoltre su una distinzione artificiosa e arbitraria applicata secondo le modalità di produzione dei prodotti, sebbene queste ultime non consentano, di per sé, di giustificare che i prodotti siano soggetti a regimi di conflitto di leggi differenti.
64. Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Roma II deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prodotto commercializzato», ai sensi di tale disposizione, riguarda anche un prodotto che costituisce una parte componente di un impianto tecnico.
Sulla quarta questione
65. Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale sia la legge applicabile se non si applica nessuno dei criteri di collegamento previsti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Roma II.
66. Conformemente a una giurisprudenza costante, le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutarsi di statuire su una questione pregiudiziale sottoposta da un giudice nazionale, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, soltanto qualora, segnatamente, non siano rispettati i requisiti relativi al contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale indicati nell'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte o appaia in modo manifesto che l'interpretazione o l'esame della validità di una norma dell'Unione, richiesti dal giudice nazionale, non hanno alcuna relazione con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, oppure quando il problema sia di natura ipotetica (sentenza del 25 marzo 2021, Obala i lučice, C-307/19, EU:C:2021:236, punto 48 e giurisprudenza citata).
67. A tal riguardo, occorre rilevare che la quarta questione è sollevata nell'ipotesi in cui il sistema a cascata di criteri di collegamento previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Roma II non consenta di determinare la legge applicabile e che occorra, pertanto, colmare tale asserita lacuna del regolamento Roma II considerando che il prodotto di cui trattasi non sia stato commercializzato.
68. Orbene, non risulta né dal fascicolo di cui dispone la Corte né dalle risposte fornite alle questioni dalla prima alla terza che la determinazione del luogo di commercializzazione dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale non sia possibile o che tali prodotti non siano stati oggetto di una commercializzazione.
69. In tali circostanze, rispondere alla quarta questione si risolverebbe manifestamente nel formulare un parere a carattere consultivo su una questione ipotetica, in contrasto con il compito affidato alla Corte nell'ambito della cooperazione giudiziaria istituita dall'articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, Romeo, C‑313/12, EU:C:2013:718, punti 39 e 40 nonché giurisprudenza citata).
70. Di conseguenza, la quarta questione è irricevibile.
Sulla quinta questione
71. Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di interpretare la nozione di prodotto dello «stesso tipo», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento Roma II.
72. Anzitutto, occorre rilevare che tale disposizione introduce un criterio di collegamento relativo alla commercializzazione di un prodotto dello «stesso tipo» del prodotto di cui trattasi nel caso in cui il presunto responsabile non potesse ragionevolmente prevedere la commercializzazione del prodotto nel paese la cui legge è applicabile ai sensi delle lettere da a), a c) dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Roma II.
73. Orbene, non risulta né dal fascicolo di cui dispone la Corte né dalle risposte fornite alle questioni dalla prima alla terza che, nel caso di specie, la determinazione del luogo di commercializzazione dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale non fosse ragionevolmente prevedibile per la convenuta nel procedimento principale.
74. Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza menzionata ai punti 66 e 69 della presente sentenza, la quinta questione è irricevibile.
Sulle spese
75. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), deve essere interpretato nel senso che il luogo della commercializzazione di un prodotto, ai sensi di tale disposizione, è non solo quello in cui il prodotto esce dallo stabilimento del fabbricante, ma anche quello in cui la persona che ha subito il danno acquista il prodotto da un distributore o quello in cui il prodotto le viene consegnato da un trasportatore.
2) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prodotto commercializzato», ai sensi di tale disposizione, riguarda anche un prodotto che costituisce una parte componente di un impianto tecnico.