Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 19 gennaio 2017, n. 231

Presidente: Barra Caracciolo - Estensore: Giovagnoli

FATTO E DIRITTO

1. Viene in decisione l'appello proposto dal Comune di Olbia per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale, in primo grado, il T.a.r. Sardegna ha accolto il ricorso proposto da Geovillage s.p.a. (ora Sviluppo Olvia s.p.a. in concordato preventivo) e, per l'effetto, ha annullato i provvedimenti con i quali il Comune di Olbia ha invitato la società appellata a pagare l'importo complessivo di Euro 96.863,20 a titolo di sanzione ex art. 3 l. n. 47 del 1985 e art. 19 l.r. n. 23 del 1985, a causa del ritardato pagamento degli oneri di concessione ai sensi della l. n. 10 del 1977.

2. La sentenza appellata ha accolto il ricorso ritenendo che, alla luce del generale principio di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., nonché del disposto di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c., il Comune di Olbia avrebbe dovuto, in un'ottica di leale collaborazione, immediatamente escutere il fideiussore, in quanto l'art. 5 della polizza in data 12 luglio 1998, n. UR 0014414 non condizionava il pagamento del debito garantito alla previa escussione del contraente.

3. Si è costituita in giudizio per resistere all'appello la società Sviluppo Olbia s.p.a. in concordato preventivo.

4. Alla pubblica udienza del 17 novembre 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. L'appello merita accoglimento.

6. La questione di diritto oggetto del presente giudizio è se, alla scadenza dei termini previsti per il pagamento rateale del contributo di costruzione, sia individuabile un onere collaborativo in capo alla Amministrazione concedente, desumibile dai principi generali in tema di buona fede e correttezza nei rapporti obbligatori di matrice civilistica ovvero dal principio di leale collaborazione proprio dei rapporti intersoggettivi di diritto pubblico, che si spinga fino al punto di ritenere che l'Amministrazione sia obbligata alla sollecita escussione della garanzia fideiussoria, al fine di non aggravare la posizione del soggetto obbligato, tenuto altrimenti al pagamento (oltre che delle rate non corrisposte) delle sanzioni di legge per omesso o ritardato pagamento.

7. La questione è stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale recentemente composto dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 7 dicembre 2016, n. 24.

In detta sentenza, l'Adunanza plenaria ha enunciato il seguente principio di diritto: "un'amministrazione comunale ha il pieno potere di applicare, nei confronti dell'intestatario di un titolo edilizio, la sanzione pecuniaria prescritta dalla legge per il caso di ritardo ovvero di omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di costruzione anche ove, in caso di pagamento dilazionato di detto contributo, abbia omesso di escutere la garanzia fideiussoria in esito alla infruttuosa scadenza dei singoli ratei di pagamento ovvero abbia comunque omesso di svolgere attività sollecitatoria del pagamento presso il debitore principale".

In particolare, l'Adunanza plenaria ha ritenuto sfornita di base normativa ogni opzione interpretativa che correli il potere sanzionatorio del Comune al previo esercizio dell'onere di sollecitazione del pagamento presso il debitore principale ovvero presso il fideiussore.

Ed invero il sistema di pagamento del contributo di costruzione è caratterizzato dalla presenza solo eventuale di una garanzia prestata per l'adempimento del debito principale e di un parallelo strumento a sanzioni crescenti, con chiara funzione di deterrenza dell'inadempimento, che trova applicazione, in base alla legge, al verificarsi dell'inadempimento dell'obbligato principale.

In tale sistema, l'Amministrazione comunale, allo scadere del termine originario di pagamento della rata ha solo la facoltà di escutere immediatamente il fideiussore onde ottenere il soddisfacimento del suo credito; ma ove ciò non accada, l'Amministrazione avrà comunque il dovere/potere di sanzionare il ritardo nel pagamento con la maggiorazione del contributo a percentuali crescenti all'aumentare del ritardo. Peraltro, solo alla scadenza di tutti termini fissati al debitore per l'adempimento (e quindi dopo aver applicato le massime maggiorazioni di legge), l'Amministrazione avrà il potere di agire nelle forme della riscossione coattiva del credito nei confronti del debitore principale (art. 43 d.P.R. n. 380 del 2001).

La portata di tale ultima disposizione è peraltro tale da ritenere che l'Amministrazione, se pure non è impedita dallo svolgere attività sollecitatoria dei pagamenti (senza attingere al rimedio straordinario della riscossione coattiva) in occasione delle scadenze dei termini intermedi cui sono correlati gli aumenti percentuali del contributo secondo il già indicato modello, è certo facultata ad attendere il volontario pagamento da parte del debitore (e eventualmente del suo fideiussore), salvo in ogni caso restando il suo potere-dovere di applicare le sanzioni di legge per il ritardato pagamento.

Secondo la sentenza n. 24 del 2016, la lettera della legge è chiara nell'assegnare all'Amministrazione il potere/dovere di applicare le sanzioni al verificarsi di un unico presupposto fattuale, e cioè il ritardo nel pagamento da parte dell'intestatario del titolo edilizio (o di chi gli sia subentrato secundum legem).

La stretta osservanza del principio di legalità, imposta dalla rigorosa applicazione del canone interpretativo-letterale delle disposizioni richiamate, comporta, pertanto, che va ritenuta legittima l'applicazione delle sanzioni per il ritardo, a prescindere da richieste di pagamento che siano potute venire all'interessato o al suo fideiussore dalla amministrazione concedente il titolo edilizio. In definitiva, la facoltà per l'amministrazione di escutere direttamente il fideiussore (nei casi, quali quello di specie, in cui non è stato convenuto il beneficium excussionis) non può tradursi, in difetto di espressa previsione normativa, in una decadenza dell'amministrazione dal potere di sanzionare il pagamento tardivo dell'obbligato.

Tali conclusioni risultano coerenti con l'affermazione secondo cui il principio di legalità che connota l'azione dei pubblici poteri va letto in una duplice declinazione: in senso proprio, secondo cui non può darsi esercizio legittimo di potere senza che sussista una specifica fonte legislativa legittimante; ma anche nel senso che, ove detta fonte legislativa sussista e, come nella fattispecie oggetto di causa, l'esercizio del potere (sanzionatorio) sia vincolato al verificarsi di taluni presupposti fattuali, l'Amministrazione non potrebbe, dopo aver riscontrato la ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, sottrarsi legittimamente al suo esercizio.

8. L'applicazione al caso di specie dei suddetti principi implica l'accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Olbia e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, il rigetto del ricorso di primo grado.

9. La controvertibilità della questione di diritto sollevata dal ricorso (oggetto di un contrasto giurisprudenziale risolto dall'Adunanza plenaria solo successivamente alla proposizione del presente appello) giustifica la integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.