Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 16 febbraio 2017, n. 710
Presidente: Caringella - Estensore: Giovagnoli
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
accertata la completezza del contradditorio e dell'istruttoria e sentite sul punto le parti costituite, sussistono i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
risulta fondato il motivo di appello con il quale si lamenta la violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., avendo il Tribunale amministrativo regionale dichiarato d'ufficio il difetto di giurisdizione senza preliminarmente sottoporre la relativa questione al contraddittorio delle parti;
il difetto di giurisdizione non è stato eccepito nelle difese di primo grado e dal verbale dell'udienza pubblica dell'8 giugno 2016 dinnanzi al T.a.r. di Catanzaro non risulta che il giudice di primo grado abbia indicato alle parti la questione di giurisdizione;
la riscontrata violazione del diritto di difesa ha come conseguenza, ai sensi dell'art. 105, comma 3 [recte: comma 1 - n.d.r.], c.p.a., l'annullamento con rinvio della sentenza appellata;
sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla con rinvio la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.