Corte di cassazione
Sezione V penale
Sentenza 20 gennaio 2017, n. 7659

Presidente: Bruno - Estensore: Scordamaglia

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ricorre F. Giorgio, per il tramite del proprio difensore, Avvocato Giuseppe Minà, avverso il decreto di archiviazione emesso, ai sensi degli artt. 408 e 409 c.p.p., dal Giudice delle indagini preliminari di Termini Imerese in data 18 febbraio 2016 nel procedimento contro G. Anna Maria, dolendosi del mancato avviso della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, nonostante che ne avesse fatto richiesta in querela.

2. Il ricorso è fondato.

In effetti F. Giorgio presentava, in data 25 luglio 2015, denuncia-querela nei confronti di G. Annamaria, per il delitto di diffamazione aggravata, chiedendo, contestualmente ed espressamente, di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese, ritenendo infondata la notizia di reato, avanzava richiesta di archiviazione al Giudice delle indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, senza, tuttavia, provvedere alla notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa.

Nondimeno costituisce jus receptum (da ultimo, Sez. 3, n. 38745 del 19 maggio 2016-19 settembre 2016, Pavia, Rv. 267579; Sez. 5, n. 38758 del 25 maggio 2015-23 settembre 2015, R.M., Rv. 265670) il principio in base al quale l'omesso avviso della richiesta di archiviazione del P.M. alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del Giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione. Tale nullità può essere fatta valere con ricorso per Cassazione, nel rispetto del termine di cui all'art. 585 c.p.p., decorrente dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento che, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi avvenuta nella data indicata dalla ricorrente.

3. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese per quanto di competenza.

Depositata il 17 febbraio 2017.