Corte di cassazione
Sezione II civile
Sentenza 20 aprile 2017, n. 9997
Presidente: Petitti - Estensore: Federico
ESPOSIZIONE DEL FATTO
La Consob propone ricorso per cassazione con 5 motivi avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma depositato il 27 maggio 2013 nei confronti di H Audit s.r.l., con la quale è stata annullata la delibera Consob n. 18153 del 23 marzo 2012 per violazione del termine di 90 giorni, relativo all'avvio del procedimento sanzionatorio, stabilito dall'art. 14 l. 689/1981, ritenuto applicabile alla fattispecie in esame, prevista dall'art. 163, comma 1, lett. b), d.lgs. 58/1998.
La H Audit s.r.l. e Giorgio A. non hanno svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso la Consob denunzia la violazione dell'art. 26 d.lgs. n. 39/2010 e dell'art. 195 TUF e la falsa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981 in relazione all'art. 360, n. 3), c.p.c., deducendo che la Corte territoriale ha erroneamente applicato al caso di specie il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 invece che il più ampio termine di 180 giorni previsto dall'art. 195 TUF, richiamato dall'art. 26 d.lgs. 39/2010 ult. comma.
Il motivo è fondato.
L'art. 26, comma 5, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) ha esteso la procedura sanzionatoria delineata dall'art. 195 TUF e la regola della competenza funzionale della Corte d'Appello ai procedimenti sanzionatori di cui allo stesso art. 26.
Tale norma di rinvio, in virtù della natura procedimentale è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti relativi a sanzioni comminate ai revisori, avviati dopo la sua entrata in vigore, a prescindere dalla fonte normativa sostanziale in concreto applicata.
È vero, come osservato dalla Corte d'Appello di Roma, che la procedura sanzionatoria delineata dall'art. 195 TUF si riferisce, secondo il dettato normativo, ai soli procedimenti sanzionatori di cui allo stesso art. 26 (entrato in vigore il 7 aprile 2010), mentre nel caso di specie si è di fronte ad una sanzione amministrativa inflitta dall'art. 163, comma 1, lett. B), del TUF, nel testo modificato dall'art. 18 l. 262/2005, successivamente abrogato dal d.lgs. 39/2010. Si osserva peraltro che l'art. 26 del citato d.lgs. 39/2010, a seguito della contestuale abrogazione dell'art. 163 TUF (la cui ultrattività, ex art. 43 d.lgs. 39/2010, è limitata ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina) è l'unica disposizione che disciplina i procedimenti sanzionatori comminati da Consob a carico dei revisori, avendo sostituito l'art. 163.
L'art. 195 TUF, inoltre, come questa Corte ha già affermato, esprime un principio generale di concentrazione di una determinata tipologia di controversie aventi ad oggetto i provvedimenti sanzionatori a carattere amministrativo nel settore dei mercati finanziari, come disciplinati dal d.lgs. 58/1998 con la conseguenza che, pur mancando una specifica previsione al riguardo, la competenza della Corte d'Appello ivi prevista, vale anche per le sanzioni irrogate ai revisori contabili, ai sensi dell'art. 163 del TUIF (Cass. 12089/2014).
Orbene il medesimo principio va esteso anche alle regole procedimentali ed ai termini previsti dall'art. 195 TUF, con la conseguenza che per i provvedimenti sanzionatori irrogati dalla Consob a carico delle società di revisione ex art. 163 TUF sussistono i presupposti per applicare in via analogica non solo la competenza della Corte d'Appello, ma pure le regole procedimentali previste dal citato art. 195 TUF, quale disciplina di settore in materia di sanzioni amministrative.
L'individuazione di un unico paradigma procedimentale, delineato dall'art. 195 TUF, risponde all'esigenza di far riferimento ad una disciplina di settore coerente ed omogenea in relazione alle sanzioni amministrative nel settore dei mercati finanziari, ed in tale prospettiva la circostanza che la lettera dell'art. 26 d.lgs. 39/2010 non includa espressamente anche i procedimenti Consob previsti dall'abrogato art. 163 TUF, non appare evidentemente ostativa all'applicazione del termine di 180 giorni anche a detti procedimenti.
Va dunque affermata l'applicabilità del termine di 180 giorni dall'accertamento, previsto dall'art. 195 TUF, anche al procedimento per cui è causa, relativo a sanzione irrogata dalla Consob ai sensi dell'art. 163, comma 1, lett. b), d.lgs. 58/1998.
L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame degli altri.
Il decreto impugnato va dunque cassato, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.